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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5088 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11071/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Margherita Cammarata (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 25 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 19 luglio 2025 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dalla c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10846/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la
1 ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali della c.t.u., in quanto non corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 3 giugno 2025, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dalla c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo della c.t.u. nominata nella prima fase del giudizio per rispondere alle doglienze formulate con l'opposizione e verificare l'asserito aggravamento delle condizioni di salute alla luce della nuova documentazione prodotta (cfr. verbale di udienza del 13 giugno
2025);
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del
6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”). Part Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. – secondo cui
[...] non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di Pt_1
assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 58% - meritano di essere condivise perché dettagliate e ampiamente argomentate non solo in risposta alle critiche sollevate dalla parte ricorrente, ma anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta nella fase di merito (cfr. relazione integrativa del 19 settembre 2025: “Premesso che le patologie sofferte dalla Sig.ra sono state oggetto di scrupolosa e attenta disamina Parte_1
(anamnesi, documentazione sanitaria ed obiettività) (…) Appare dunque di lapalissiana evidenza che NESSUN errore diagnostico né di valutazione è stato commesso dal CTU, trattasi come confermato dai reumatologi di quadro clinico compatibile con la diagnosi di Connettivite, infatti
(come si legge nella certificazioni del 03/05/2021).
2 1) La diagnosi di LES inoltre non è supportata per assenza di criteri quali ipocomplementemia, alterazioni ematologiche, alterazioni della funzionalità renale, anti dsDNA +, ENA tipici di
LES come ad esempio antiSm+, coinvolgimento neurologico/articolare”. Preme tuttavia sottolineare che comunque è stato fatto riferimento (dal CTU) al codice 9320, attribuendo il
41% di invalidità e non il 50% (percentuale massima del range per tale codice), stante la remissione in atto delle manifestazioni ed il solo interessamento cutaneo e non sistemico.
2) La Ricorrente sarebbe poi affetta da “Asma bronchiale” (…) una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, caratterizzata da iperreattività bronchiale che causa restringimento delle vie aeree (broncospasmo), eccessiva produzione di muco e difficoltà respiratorie come tosse, respiro sibilante e oppressione toracica. Le cause sono una combinazione di fattori genetici e ambientali (allergeni, sostanze irritanti, infezioni). La gestione si basa su farmaci
(broncodilatatori e antinfiammatori) che mirano a controllare i sintomi e prevenire le riacutizzazioni, spesso somministrati tramite inalatore. (…) L'asma può presentarsi in alcune forme di connettivite, come la connettivite mista (MCTD), in cui coesistono sintomi tipici di diverse malattie autoimmuni. In questi casi, l'asma non è la malattia principale, ma una manifestazione di un processo autoimmunitario che colpisce il tessuto connettivo. Le connettiviti sono malattie sistemiche in cui il sistema immunitario attacca il proprio corpo in modo non specifico, portando all'infiammazione del tessuto connettivo. (…) L'asma può essere un sintomo in alcune connettiviti, ma non è l'unica causa di problemi respiratori. Le connettiviti sono malattie reumatiche, e l'asma può manifestarsi in alcune di queste patologie. (…) Nel caso specifico, l'esordio dell'“Asma” coinciderebbe con la diagnosi di
Connettivite Indifferenziata, i disturbi respiratori e gli episodi di orticaria sarebbero insorti nel 2017 in un premorboso negativo per Asma, si aggiunga che la diagnosi di tale affezione non è suffragata dagli esami di cui sopra, necessari per giungere ad una diagnosi di certezza.
Si è dunque del parere che trattasi NON di una patologia ma di un SINTOMO espressione dello stato infiammatorio del connettivo per la patologia di base sofferta;
pertanto, l'asma non va percentualizzata”).
Le superiori considerazioni appaiono più persuasive di quelle svolte da altra ctu in precedente giudizio perché, a prescindere dall'esatta diagnosi di lupus o connettivina differenziata, va considerato che anche l'altra c.t.u, pur attribuendo il valore massimo del codice 9032, riconosceva che la presentava “un quadro di Lupus cutaneo senza Parte_1
3 coinvolgimento sistemico con buona risposta alla terapia steroidea (…) con rimessione delle manifestazione cutanee”, evidentemente compatibile con la percentuale minima attribuita dalla ctu nominata nell'odierno procedimento.
Con riguardo all'asma bronchiale, invece, va evidenziato come la disamina della ctu di questo procedimento risulti ben più motivata ed argomentata rispetto alla relazione redatta dalla ctu del precedente giudizio (cfr. le due relazioni), senza neppure considerare che anche a voler aggiungere l'ulteriore percentuale d'invalidità del 35% non si arriverebbe alla percentuale del 74% necessaria per l'accoglimento del ricorso.
In definitiva, dunque, tenuto conto della chiarezza delle argomentazioni fornite dalla dott.ssa e dell'assenza di un effettivo stato di aggravamento delle Per_1
condizioni di salute della ricorrente, le valutazioni della c.t.u. meritano essere pienamente condivise non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va respinta e conseguentemente va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 58%.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO AL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11071/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Margherita Cammarata (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 25 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 19 luglio 2025 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dalla c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10846/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la
1 ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali della c.t.u., in quanto non corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 3 giugno 2025, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dalla c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo della c.t.u. nominata nella prima fase del giudizio per rispondere alle doglienze formulate con l'opposizione e verificare l'asserito aggravamento delle condizioni di salute alla luce della nuova documentazione prodotta (cfr. verbale di udienza del 13 giugno
2025);
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del
6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”). Part Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. – secondo cui
[...] non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di Pt_1
assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 58% - meritano di essere condivise perché dettagliate e ampiamente argomentate non solo in risposta alle critiche sollevate dalla parte ricorrente, ma anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta nella fase di merito (cfr. relazione integrativa del 19 settembre 2025: “Premesso che le patologie sofferte dalla Sig.ra sono state oggetto di scrupolosa e attenta disamina Parte_1
(anamnesi, documentazione sanitaria ed obiettività) (…) Appare dunque di lapalissiana evidenza che NESSUN errore diagnostico né di valutazione è stato commesso dal CTU, trattasi come confermato dai reumatologi di quadro clinico compatibile con la diagnosi di Connettivite, infatti
(come si legge nella certificazioni del 03/05/2021).
2 1) La diagnosi di LES inoltre non è supportata per assenza di criteri quali ipocomplementemia, alterazioni ematologiche, alterazioni della funzionalità renale, anti dsDNA +, ENA tipici di
LES come ad esempio antiSm+, coinvolgimento neurologico/articolare”. Preme tuttavia sottolineare che comunque è stato fatto riferimento (dal CTU) al codice 9320, attribuendo il
41% di invalidità e non il 50% (percentuale massima del range per tale codice), stante la remissione in atto delle manifestazioni ed il solo interessamento cutaneo e non sistemico.
2) La Ricorrente sarebbe poi affetta da “Asma bronchiale” (…) una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, caratterizzata da iperreattività bronchiale che causa restringimento delle vie aeree (broncospasmo), eccessiva produzione di muco e difficoltà respiratorie come tosse, respiro sibilante e oppressione toracica. Le cause sono una combinazione di fattori genetici e ambientali (allergeni, sostanze irritanti, infezioni). La gestione si basa su farmaci
(broncodilatatori e antinfiammatori) che mirano a controllare i sintomi e prevenire le riacutizzazioni, spesso somministrati tramite inalatore. (…) L'asma può presentarsi in alcune forme di connettivite, come la connettivite mista (MCTD), in cui coesistono sintomi tipici di diverse malattie autoimmuni. In questi casi, l'asma non è la malattia principale, ma una manifestazione di un processo autoimmunitario che colpisce il tessuto connettivo. Le connettiviti sono malattie sistemiche in cui il sistema immunitario attacca il proprio corpo in modo non specifico, portando all'infiammazione del tessuto connettivo. (…) L'asma può essere un sintomo in alcune connettiviti, ma non è l'unica causa di problemi respiratori. Le connettiviti sono malattie reumatiche, e l'asma può manifestarsi in alcune di queste patologie. (…) Nel caso specifico, l'esordio dell'“Asma” coinciderebbe con la diagnosi di
Connettivite Indifferenziata, i disturbi respiratori e gli episodi di orticaria sarebbero insorti nel 2017 in un premorboso negativo per Asma, si aggiunga che la diagnosi di tale affezione non è suffragata dagli esami di cui sopra, necessari per giungere ad una diagnosi di certezza.
Si è dunque del parere che trattasi NON di una patologia ma di un SINTOMO espressione dello stato infiammatorio del connettivo per la patologia di base sofferta;
pertanto, l'asma non va percentualizzata”).
Le superiori considerazioni appaiono più persuasive di quelle svolte da altra ctu in precedente giudizio perché, a prescindere dall'esatta diagnosi di lupus o connettivina differenziata, va considerato che anche l'altra c.t.u, pur attribuendo il valore massimo del codice 9032, riconosceva che la presentava “un quadro di Lupus cutaneo senza Parte_1
3 coinvolgimento sistemico con buona risposta alla terapia steroidea (…) con rimessione delle manifestazione cutanee”, evidentemente compatibile con la percentuale minima attribuita dalla ctu nominata nell'odierno procedimento.
Con riguardo all'asma bronchiale, invece, va evidenziato come la disamina della ctu di questo procedimento risulti ben più motivata ed argomentata rispetto alla relazione redatta dalla ctu del precedente giudizio (cfr. le due relazioni), senza neppure considerare che anche a voler aggiungere l'ulteriore percentuale d'invalidità del 35% non si arriverebbe alla percentuale del 74% necessaria per l'accoglimento del ricorso.
In definitiva, dunque, tenuto conto della chiarezza delle argomentazioni fornite dalla dott.ssa e dell'assenza di un effettivo stato di aggravamento delle Per_1
condizioni di salute della ricorrente, le valutazioni della c.t.u. meritano essere pienamente condivise non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va respinta e conseguentemente va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 58%.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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