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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/10/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza del 22.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 193/2023 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promosso da:
, difesa dall'avv. Aldo MOSCARDINO Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, contumace
OPPOSTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 2.02.2023, la
[...] adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_2
Lavoro, al fine di ottenere l' annullamento dell'avviso di addebito n. 327 2023 00000051 76
000 emesso in data 9.01.2023 e notificato il 14.01.2023, con il quale l richiedeva il CP_1
pagina 1 di 22 pagamento della somma di euro 330.736,36, di cui euro 198.851,80 per “Modello DM 10/V -
Contributi” relativi ai periodi da giugno 2016 ad agosto 2021, euro 119.979,40 per somme aggiuntive - sanzioni ed euro 11.901,06 per interessi di mora, oltre alle spese di notifica.
A fondamento dell'opposizione, la Società Cooperativa rappresentava:
-l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, effettuata a mezzo pec, poiché trasmessa da indirizzo non registrato nei pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter del d.l. n.
179/2012, neppure indicato nel sito istituzionale dell'ente, in violazione di quanto previsto dal DPR n. 68/2005 e dall'art. 6 ter del d.lgs. n. 82/2005 e poiché priva della firma digitale, in quanto l'atto impugnato era stato notificato nel formato “.pdf” e non in quello “.p7m”, l'unico in grado di garantirne l'autenticità, il contenuto, l'integrità e la provenienza;
-la nullità dell'avviso di addebito per mancanza degli elementi essenziali previsti dall'art. 30 n. 2 del d.l. n. 78/2010, nonché per carenza di motivazione, dato che dal contenuto dell'atto non era possibile individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua emissione, in contrasto con quanto disposto dalla L. n. 241 del 1990, artt.1 e 3, con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa;
-l'intervenuta parziale prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall' , atteso CP_1 che il termine per il pagamento dei contributi “Modello DM 10/V” aveva scadenza il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e che, dunque, alla data di notifica dell'impugnato avviso di addebito (14.01.2023) era scaduto il termine di prescrizione quinquennale con riferimento a tutte le poste di credito richieste per i mesi da giugno 2016 a novembre 2017, con la conseguenza che la complessiva somma di
€ 121.081,44 (di cui € 71.032,26 per contributi, € 42.511,33 per sanzioni ed € 7.537,85 per interessi), richiesta per tale periodo, non risultava dovuta;
-la sussistenza vizi formali e sostanziali del verbale ispettivo prodromico, recante n.2017025191/DDL del 31.01.2022, notificato il 2.02.2022 e, precisamente:
-quanto ai vizi formali: deduceva la violazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004, perché nel verbale, privo della diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili con indicazione della possibilità di pagamento in misura agevolata, risultava altresì omessa l'indicazione: degli esiti dettagliati dell'accertamento; delle fonti di prova in relazione agli illeciti rilevati;
della trascrizione delle dichiarazioni rese dai dipendenti in occasione pagina 2 di 22 degli accessi ispettivi del 28/5/2021 e del 3/11/2021; degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con la specificazione dei termini di impugnazione;
quanto ai vizi di natura sostanziale: contestava la infondatezza dei rilievi, sostenendo la legittimità del proprio operato in ordine all'inquadramento dei dipendenti al I livello del “CCNL Metalmeccanica piccola e media industria”, in considerazione delle mansioni dagli stessi effettivamente espletate, in luogo del II livello ad essi attribuito dagli Organi Ispettivi;
rilevava che, erroneamente, era stata contestata l'omessa contribuzione per somme indicate nei prospetti paga a titolo di assenze, permessi non retribuiti, aspettativa, rimborsi, trasferte, premio di produzione e varie, dato che si trattava di casi del tutto sporadici e che le assenze erano state effettivamente richieste e fruite dai lavoratori, come indicato nelle buste paga, osservando che in ogni caso le “assenze” in esame erano state assoggettate a contribuzione secondo la regola del minimale contributivo;
rappresentava che era infondata la contestazione circa la illegittima registrazione sul
LUL, per alcuni lavoratori, di somme a vario titolo (rimborsi forfettari, rimborsi altre spese, trasferte Italia), sostenendo che tali rimborsi non erano assoggettabili a contribuzione, perché inferiori alle soglie indicate e non aventi natura reddituale;
del pari, contestava la presunta omissione contributiva in relazione alla registrazione sul LUL di “premio di produzione” e “varie esenti”, dato che non risultava comprovata la natura retributiva della erogazione;
rilevava che pure era infondato il rilievo che la società avesse illegittimamente fruito a partire dal mese di ottobre 2020 della cd. decontribuzione sud;
osservava che il regime sanzionatorio applicato era illegittimo, che non erano affatto dovute le “somme aggiuntive” e le sanzioni “per evasione”, perché non vi era stata una comprovata volontà di elusione da parte di essa ricorrente;
contestava la omessa indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi di mora, deducendo l'erroneità dei calcoli effettuati per la determinazione degli importi ingiunti.
La Società opponente chiedeva, dunque, dichiararsi inesistente la notifica dell'impugnato avviso di addebito, nonché dichiararsi la sua nullità e/o inefficacia e/o illegittimità per mancanza degli elementi essenziali e carenza di motivazione;
eccepiva la intervenuta - parziale- prescrizione dei crediti azionati, sostenendo la nullità e/o illegittimità del verbale ispettivo prodromico.
pagina 3 di 22 Nel merito, chiedeva dichiararsi illegittimo e/o revocarsi e/o annullarsi l'avviso di addebito opposto, con conseguente accertamento della non debenza delle somme ingiunte.
In subordine, chiedeva la riduzione delle somme aggiuntive pretese;
in via di ulteriore subordine, chiedeva dichiararsi non dovute le sanzioni richieste a titolo di c.d. "evasione" e, per l'effetto, l'annullamento o la riduzione delle stesse, da computarsi quali "omissioni", ex art.116, comma 8, lett. a), L. 388/2000 e, in ogni caso, dichiararsi non dovute le somme richieste a titolo di “Somme aggiuntive - Sanzione evasione” perché non calcolate sulla differenza tra tali importi e quanto versato, nonché dichiararsi la nullità e/o inefficacia dell'avviso di addebito sia per indeterminatezza della somma richiesta a titolo di “interessi di mora”, sia per mancanza dell'indispensabile requisito della liquidità e certezza del credito azionato.
Si costituiva l , evidenziando l'infondatezza delle censure sollevate dalla Società CP_1 opponente in relazione alla notifica dell'impugnato avviso di addebito, dato che era stata eseguita nel rispetto dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78/2010 e che l'atto aveva raggiunto il suo scopo, come comprovato, in primis, dalla tempestiva proposizione dell'opposizione.
Aggiungeva, inoltre, che l'avviso di addebito era stato puntualmente formato e sottoscritto dal responsabile del procedimento e che lo stesso, dunque, risultava regolare dal punto di vista formale, contenendo tutti gli elementi previsti dalla legge.
Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione, in ragione della sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID, intervenuta per 311 giorni, cosicché la scadenza del termine prescrizionale dell'omissione più remota, relativa al mese di giugno
2016, era da collocarsi in data 23.05.2022 e, di conseguenza, risultava del tutto tempestiva, ed idonea ad interrompere il termine prescrizionale, la notifica del verbale ispettivo, contenente anche diffida adempiere, eseguita in data 2.02.2022.
Precisava che il verbale prodromico all'impugnato avviso di accertamento era immune dai contestati vizi, dato che conteneva l'indicazione delle fonti di prova, delle violazioni riscontrate con relativa indicazione della motivazione, dei recuperi contributivi eseguiti (con puntuale indicazione nel prospetto di regolarizzazione contributiva e negli altri allegati delle differenze di imponibile da assoggettare a contribuzione), della contribuzione dovuta per ogni singolo lavoratore, con specificazione della relativa causale, nonché esplicitava gli strumenti di tutela a disposizione del soggetto trasgressore.
L' ribadiva, inoltre, la correttezza degli accertamenti ispettivi che avevano condotto al CP_1 reinquadramento di n. 55 lavoratori, nonché di quelli effettuati sul LUL relativamente alla pagina 4 di 22 registrazione di giornate di assenza non retribuite, di trasferte e rimborsi privi di giustificativo, di premio di produzione e “varie”, parzialmente non assoggettate a contribuzione, evidenziando che detti accertamenti erano stati svolti alla luce della documentazione consegnata dalla Società odierna opponente, del CCNL di categoria e mediante la consultazione degli archivi informatici dell' , del Ministero del Lavoro e della CCIAA CP_1
Molise, nonché tenuto conto delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni raccolte.
Sosteneva quindi la legittimità della revoca delle agevolazioni fruite dalla Società opponente, attese le gravi irregolarità contributive emerse in sede di accertamento;
insisteva nel rigetto dell'opposizione e, in subordine, per l'accertamento del credito portato dall'impugnato avviso di addebito, così come ivi quantificato per sorte contributiva e sanzioni.
Rimaneva contumace l' . Controparte_3
La causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali depositate dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
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1.L'opposizione è infondata e va rigettata.
2. Deve essere previamente scrutinata, e respinta, la censura relativa all'inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito impugnato sul presupposto che l'indirizzo del mittente non risulterebbe inserito nei pubblici registri.
Le doglianze -basate sul rilievo che l avrebbe eseguito la notificazione utilizzando un CP_1 indirizzo PEC diverso da quello inserito nei pubblici registri ex art. 16-ter D.L. 179/2012- sono, infatti, infondate.
Va sin d'ora osservato che l'opponente, pur deducendo l'inesistenza giuridica della notifica in questione, non contesta di aver compiutamente ricevuto la pec, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., pure valutato che l'indirizzo utilizzato dal mittente - - per la sua stessa formulazione, non Email_1 si prestava ad alcuna incertezza circa l'identità del soggetto inviante;
inoltre, è pacifico che gli atti spediti via pec siano stati ricevuti dal destinatario e che quindi l'opponente ne abbia avuto formale contezza, così raggiungendo lo scopo cui era preordinato l'invio; del resto, parte opponente ha potuto proporre tempestivamente la presente opposizione, senza che sia incorsa in alcuna decadenza e senza pregiudizio del proprio diritto di difesa.
pagina 5 di 22 Posto che l'atto ha quindi, all'evidenza, raggiunto il suo scopo, tanto sarebbe già sufficiente al rigetto dell'eccezione (cfr. Cass. ord. n. 3805/2018).
In ogni caso, le censure spiegate non risultano fondate.
Invero, la notifica dell'avviso di addebito è disciplinata dall'art. 30, comma 4, d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il quale stabilisce che:<<l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o cp_1 agenti della polizia municipale. la notifica può' essere eseguita anche mediante invio raccomandata con avviso ricevimento>>.
Rileva, nel contesto in esame, anche il disposto dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, che prevede espressamente la possibilità di eseguire la notifica tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
L'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, espressamente richiamato dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n.
602/1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce inoltre che l'atto da notificare debba essere inviato
<<all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta < i>
elettronica certificata>>.
Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame l'avviso è stato notificato nel pieno rispetto del citato art. 30, comma 4, del D.L. n.78/10, anche perché, in base alle indicate disposizioni, solo l'indirizzo pec del destinatario -e non anche quello del mittente- deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge.
Nello specifico:
è pacifico e, comunque, documentato, che la notifica sia stata effettuata all'indirizzo pec della Parte_2
risultante dai pubblici registri (cfr. stampa Email_2
INIPEC e visura camerale in atti) e che sia stato ricevuto correttamente dal destinatario, ossia dalla società opponente;
l'indirizzo , utilizzato per la trasmissione degli avvisi di Email_3 addebito, è indirizzo istituzionale dell' , come può rilevarsi dal suffisso CP_1 proprio delle Pubbliche Amministrazioni, e non lasciava dubbi sulla Email_1 identità del mittente, facilmente evincibile anche leggendo gli atti inviati.
pagina 6 di 22 Come affermato dalla S.C. (cfr. sentenza delle Sezioni Unite n. 15979/2022), deve ritenersi che la notifica proveniente da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi della PA, "non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente" (si legga, negli stessi termini, anche Cass. 982/2023).
E' stato altresì affermato (cfr. Cass. sent. n. 18684/23), nello specifico caso di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, che
"l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro".
Si legga, in senso conforme, anche la motivazione della recente sentenza della S.C. n.
23731 del 22.08.2025.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base alle disposizioni d.P.R. n. 68/2005, pure richiamato dalla Società odierna opponente, ove all'art. 14 viene stabilito che: <
o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo>>.
Difatti, i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i pubblici registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida notificazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata.
___
Quanto alla ulteriore censura -svolta dalla opponente sempre sulla invalidità/inesistenza della notifica dell'impugnato avviso di addebito- in ragione del fatto che l'allegato alla busta pec era in formato “.pdf” e non aveva, dunque, l'estensione “.p7M” e che risultava, pertanto, sprovvisto di firma digitale, va considerato il principio interpretativo ribadito dalla Suprema pagina 7 di 22 Corte nell'ordinanza n. 19216 del 15/6/2022, confermativo della regola secondo la quale, in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento
(e, dunque, anche dell'avviso di addebito) in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
La Corte, nello specifico, ha osservato che, ai sensi dell'articolo 26, II comma, del DPR n.
602/1973, la notifica della cartella di pagamento <può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge>> e che l'articolo 1, comma II, lettera f), del D.P.R. n. 68/2005, configura quale messaggio di posta elettronica certificata <un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>.
Precisa, inoltre, la Corte che, ai sensi dell' articolo 1, comma I, lettera i-ter del d.lgs n.
82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico consiste nel <documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto…>>, mentre per duplicato informatico si intende <il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario>> (art. 1, comma I, lett. i-quinquies).
Nella citata ordinanza, la Corte argomenta, dunque, che dal combinato disposto delle predette norme deriva che la notificazione a mezzo pec della cartella di pagamento <può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.
“copia informatica”)>> e che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, motivo per cui non è richiesto che il file trasmesso abbia estensione .p7m.
Tale arresto della Suprema Corte è, peraltro, espressione di un principio consolidato, secondo il quale la “sottoscrizione digitale” di un atto sussiste non soltanto quando il relativo file abbia estensione .p7m, ma anche laddove il documento si presenti con formato
.pdf, precisando che in entrambi i casi la firma si deve ritenere certificata (cfr. Cass. sent. n.
12016/2022; Cass. sent. n. 5790/2022). Di conseguenza, in questi casi va esclusa l'illegittimità della notifica, essendo nella facoltà notificante allegare al messaggio trasmesso pagina 8 di 22 via pec un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
Per ciò che concerne la notifica degli avvisi di addebito emessi dall' , inoltre, si rileva CP_1 che l'art. 30 del D.l. 78/2010, convertito nella l.122/2010, dispone che deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto ed è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge>>.
Applicando i principi indicati alla odierna vicenda, risulta dalla documentazione allegata che la Società odierna opponente ha ricevuto nella sua casella di posta elettronica certificata un CP_ messaggio pec proveniente dall'indirizzo “postacert. .gov.it” contenente, in allegato,
l'avviso di addebito opposto in formato “.pdf” (corrispondente ad un atto nativo informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo), pur se non sottoscritto con firma elettronica dal dirigente.
Al riguardo va, altresì, precisato che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 39/1993, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, ha stabilito che gli enti pubblici devono adottare i propri atti amministrativi tramite sistemi informativi automatizzati in cui la firma del responsabile, se prevista dalla legge in forma autografa, è sostituita dall'indicazione a stampa (art. 3 comma 2).
Ciò è proprio quanto accade per la firma degli avvisi di addebito da parte del responsabile, siano essi stampati su carta e notificati a mezzo posta o siano inoltrati a mezzo posta certificata, ove la firma del responsabile dell'atto è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993, come si può leggere anche nell' avviso di addebito opposto (pag. 21 dell'avviso).
Non ci si trova, quindi, di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l'attestazione di conformità, ma ad un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato tramite pec al destinatario.
Nessuna irregolarità va pertanto ravvisata nella notifica dell'avviso di addebito opposto, con conseguente rigetto di ogni censura sul punto, anche perché, giova in ogni caso ribadirlo,
l'atto ha raggiunto pacificamente il proprio scopo, con conseguente sanatoria di ogni ipotetico vizio.
3. Quanto alla dedotta nullità dell'avviso di addebito per mancanza degli elementi essenziali previsti dall'art. 30, n. 2 del d.l. n. 78/2010, va rilevata l'estrema genericità dei rilievi svolti da parte opponente, nonché l'infondatezza degli stessi rispetto al contenuto dell'impugnato pagina 9 di 22 avviso, nel quale viene esplicitamente e puntualmente riportata la causale della pretesa creditoria azionata, individuata nella contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con dipendenti, oltre il periodo al quale la stessa si riferisce, vale a dire 06/2016 - 08/2021, nonché sono indicate le somme aggiuntive ed i compensi di riscossione nella misura di legge e vi è espresso richiamo al verbale ispettivo n. 2017025191/DDL del 31/01/2022, notificato il 2/02/2022, richiamato nella sezione “dettaglio degli addebiti e importi dovuti”.
La Società ricorrente era, pertanto, perfettamente edotta della motivazione della pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito opposto, anche perché già raggiunta dalla notifica del verbale ispettivo, espressamente menzionato nell'avviso, dal quale potevano essere desunti ancor più in dettaglio gli elementi posti alla base della pretesa creditoria azionata.
In ultima analisi, tutte le doglianze concernenti le irregolarità formali dell'impugnato avviso e/o il difetto di motivazione sono da ritenersi prive di fondamento e devono perciò essere rigettate.
Peraltro, per consolidato orientamento della Suprema Corte, un eventuale vizio formale dell'avviso di addebito -non rilevato nel caso di specie - comporterebbe soltanto l'impossibilità per l'Istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo farebbe decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass. Civ., sez. lav., 23/02/2016, n. 3486), come, ad ogni buon conto,
l ha fatto nel presente procedimento, con la conseguenza che la pretesa creditoria CP_1 deve comunque essere scrutinata nel merito.
4. Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione “parziale” della pretesa creditoria portata dall'impugnato avviso, deve rilevarsi che il decorso del termine quinquennale, ex art. 3, comma 9, della L. 8.08.1995, risulta interrotto dalla sospensione per l'emergenza COVID disposta dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020 nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, pari a 129 giorni e, successivamente, dall'art. 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 nel periodo dal
31.12.2020 al 30.6.2021, pari a 182 giorni e, dunque, dalla intervenuta sospensione dei termini prescrizionali per complessivi 311 giorni.
Pertanto, considerando il periodo di contribuzione più risalente preso in esame nell'impugnato avviso di addebito (giugno 2016), valutato il termine prescrizionale quinquennale e i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa relativa all'emergenza sanitaria, il termine prescrizionale più risalente scadeva a maggio 2022 e, attesa la documentata notifica del verbale ispettivo prodromico in data 2.02.2022, nessuna pagina 10 di 22 prescrizione può dirsi maturata, anche tenuto conto della successiva notifica dell'impugnato avviso di addebito in data 14.01.2023.
Peraltro, si segnala che il verbale unico di accertamento e notificazione recava anche diffida ad adempiere da parte dell' , per cui la notifica di detto atto ha avuto valenza CP_1 interruttiva della prescrizione del credito contributivo (cfr. Cass. n. 31360 del 10.11.2023;
Cass. n. 19649/12).
5. Devono, poi, essere disattese le doglianze della Società opponente in ordine ai presunti vizi formali da cui sarebbe gravato il verbale ispettivo prodromico n. 2017025191/DDL del
31.01.2022, relative, nello specifico, alla violazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.
124/2004, in quanto, da avviso della ricorrente, risulterebbero omessi: gli esiti dettagliati dell'accertamento, l'indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti, la trascrizione delle dichiarazioni rese dai dipendenti in occasione degli accessi ispettivi del 28.05.2021 e del
3.11.2021, nonché l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con la specificazione dei termini di impugnazione.
Nel ricordare che il presente giudizio non verte sulla legittimità dell'atto amministrativo, bensì sull'accertamento del diritto di credito al pagamento della contribuzione richiesta, va opportunamente rilevato -anche quale premessa in diritto rilevante ai fini della decisione delle censure che si affronteranno nei successivi punti di motivazione- che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno piena CP_4 prova dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice, il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (Cass. Sez. L., 23/04/2025, n. 10634, Rv. 674755; cfr. Cass. n. 9251/2010).
Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/02) e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente pagina 11 di 22 apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio - sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03,
Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che: nel verbale sono state espressamente e puntualmente riportate le fonti di prova relative agli illeciti contestati, individuate nel LUL, nelle comunicazioni obbligatorie di instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro, nel CCNL di riferimento e nelle dichiarazioni rese dai lavoratori;
sono, inoltre, riportati nel dettaglio, per ciascuna violazione, i lavoratori interessati ed i periodi per i quali gli ispettori hanno riscontrato il mancato rispetto degli obblighi contributivi;
sono altresì esaustivamente specificate, sempre per ciascuna violazione, le motivazioni che hanno dato luogo all'addebito contributivo;
negli allegati sono poi riportate -per ciascun lavoratore e per ciascun periodo- le differenze di imponibile da assoggettare a contribuzione e l'importo della contribuzione dovuta (ivi compreso il recupero delle agevolazioni risultate indebitamente fruite); altrettanto chiara risulta, poi, l'esposizione delle violazioni conteste, analiticamente illustrate per paragrafi, e le motivazioni sottese alle stesse;
il verbale contiene tra l'altro un'apposita sezione intitolata “strumenti di tutela”, ove sono indicate al trasgressore le modalità per proporre impugnazione;
risulta inoltre inviata dall' al trasgressore la diffida ad adempiere con indicazione delle CP_1 somme da versare e le modalità di versamento (cfr. allegati ). CP_1
Quanto, poi, alla lamentata mancata specifica trascrizione -nel verbale ispettivo- delle dichiarazioni rese dai lavoratori, si rileva che le dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli
Ispettori sono richiamate nel verbale ispettivo e, comunque, sono state acquisite e risultano depositate nel presente processo (cfr. specifico allegato nella produzione documentale dell' ). CP_1
Pertanto, non si ravvisa alcuna lacuna nel verbale, né alcuna concreta lesione del diritto difesa, dato che le dichiarazioni sono state, in ogni caso, acquisite nella presente sede tra pagina 12 di 22 gli atti processuali, sì da consentire al giudice e alle parti il controllo, la valutazione del loro contenuto e/o l'eventuale confutazione delle dichiarazioni.
6. Sempre affrontando il merito dei rilievi ispettivi, si ricorda che nel verbale impugnato è contestato l'inquadramento attribuito dalla parte datoriale, per il periodo dal 1.06.2016 al
31.08.2021, ai seguenti dipendenti (complessivi n. 55): , Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, , , , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , , ,
[...] Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22
, , , , CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 CP_27
, , , Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31 CP_32
, , , , ,
[...] Controparte_33 Controparte_34 CP_35 CP_36 CP_37
, , , , , ,
[...] CP_38 Controparte_39 Controparte_40 CP_41 CP_42 [...]
, , , , CP_43 CP_44 CP_45 CP_46 CP_47 CP_48
, , , , ,
[...] Controparte_49 CP_50 Controparte_51 CP_52
, , , , , Controparte_53 Controparte_54 Controparte_55 Controparte_56 CP_57
e . CP_58 CP_59
Va pure ricordato che la iscritta al Parte_2
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del Molise con numero REA CB – 119674, risultava esercitare attività di “servizi amministrativi, tecnico-contabili ed informatici per enti locali e non”; dal 01/09/2019 la dichiarava di svolgere l'attività di “assemblaggio Parte_2 componenti industriali per conto terzi”; come accertato dagli Ispettori all'esito delle verifiche ispettive, la maggior parte dei dipendenti della “ ” Parte_2 prestava la propria attività lavorativa in favore della Società presso l'unità locale sita in via dell'Industria, in Pozzilli (IS) ed era impiegata ai fini dell'attività di “assemblaggio componenti industriali per conto terzi”.
Secondo le risultanze dell'accertamento ispettivo, i lavoratori dovevano essere inquadrati nel 2° livello del “CCNL Metalmeccanica piccola e media Industria” per il periodo compreso tra il 1.06.2016 al 31.08.2021, in luogo che nel 1° livello attribuito dalla Società datrice di lavoro.
Ai fini della decisione sul punto, non possono che essere esaminate le declaratorie del
CCNL di riferimento riferite ai due livelli di inquadramento in contestazione, operando, poi, il raffronto con le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori coinvolti nell'accertamento, pagina 13 di 22 come emergente da quanto appurato in sede ispettiva e dall'istruttoria svolta nel corso del presente procedimento.
Ebbene, la declaratoria prevista per il 1°livello di inquadramento prevede che ad esso appartengono: <<… i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali >>.
Fra i profili esemplificativi specifici, la menzionata declaratoria ingloba quello riferito ai
<>.
La declaratoria contrattuale riferita al 2° livello prevede, invece, che allo stesso appartengono <<… i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: - guida macchine attrezzate. Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore. Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: - collaudatore. Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: - addetto conduzione impianti. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari: - allievo attrezzista. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti: - allievo manutentore. Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella: - saldatore. Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime e forme semplici: - formatore a mano;
- animista a mano. Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti: - cassaio. Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico: - conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiali, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc., guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito: - pagina 14 di 22 gruista; - imbragatore. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento operazioni semplici di diamantatura su articoli in metalli preziosi. - VO OR (settore orafo). Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento operazioni semplici per raffinazione di metalli preziosi. - VO AT (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di laminazione o di trafilatura. - VO RE (settore orafo). - VO RA (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di fusione. - VO ON (settore orafo). Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento operazioni semplici per il saggio di metalli preziosi. -
VO TO (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che eseguono operazioni di montaggio di pezzi semplici ovvero lavoratori che coadiuvano lavoratori di categoria superiore nelle operazioni di montaggio. - Montatore di cocce o manici (settore orafo). -
VO montatore (settore orafo). Lavoratori che eseguono la pulitura di oggetti semplici, ovvero la prepulitura di particolari di oggetti in metallo prezioso. - Pulitore (settore orafo).
Lavoratori del settore oreficeria che eseguono operazioni di sbozzatura o di smerigliatura sul tornio. - Sbozzatore e smerigliatore al tornio (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che eseguono singole fasi di lavorazione della cera ER (iniezione cere, estrazione cere, formazione grappoli, preparazione gessi). - Addetto alla lavorazione a cera ER (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che eseguono l'impiombatura dei coltelli. - Impiombatore (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che effettuano stampaggi su macchine attrezzate. - Stampatore (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che eseguono attività semplici a carattere ripetitivo ai telai di bruschiatura, sgrassatura o asciugatura od ossidatura. - Bruschiatore (settore orafo) - Sgrassatore
(settore orafo) - GA (settore orafo) - IS (settore orafo) - TO (settore orafo). Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi, attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio: dattilografia-stenodattilografia, compiti semplici di ufficio;
perforazione di schede meccanografiche;
verifica di schede meccanografiche;
centralinista telefonico: - custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale>>.
pagina 15 di 22 Tra i profili professionali riferiti al 2° livello di inquadramento, il CCNL di riferimento ingloba dunque i <Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore
-> e i << Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi … >>.
Quindi, ciò che emerge dall'esame comparativo delle declaratorie è che quella riferita al 1° livello ha carattere piuttosto generico e residuale, mentre quella contemplata nel 2° livello prevede l'espletamento di attività manuali di esecuzione di montaggi semplici ovvero di lavori a mano ripetitivi o semi -ripetitivi.
Risulta, pertanto, chiaro che le mansioni di assemblaggio di componenti elettronici devono ricondursi al 2° livello, mentre non possono essere ascritte al profilo professionale di
“inserviente”, l'unico, invero, contemplato nel 1° livello di inquadramento.
Ciò posto, dalla complessiva istruttoria non residuano dubbi in merito al fatto che sia quello contemplato e descritto nel 2° livello il contenuto delle mansioni effettivamente espletate dai dipendenti coinvolti nel reinquadramento, sulla scorta di quanto da costoro (si tratta di n. 11 lavoratori) dichiarato in data 3.11.2021 agli Organi ispettivi (produzione doc. 11- fascicolo di parte resistente), che di seguito sinteticamente si riporta:
➢ la lavoratrice riferiva:<<mi occupo di assemblare componentistica cp_45 elettronica>>;
➢ la lavoratrice dichiarava: CP_35 addetta all'assemblamento di componenti elettroniche>>;
➢ la lavoratrice riferiva: CP_23 elettronica>>;
➢ la lavoratrice deduceva:<<mi occupo di assemblare componentistica cp_45 elettronica>>;
➢ la lavoratrice riferiva: CP_28 pezzi>>;
➢ la lavoratrice dichiarava:<<io mi occupo di assemblaggio controparte_18 pezzi>>;
➢ la lavoratrice riferiva: CP_49 Parte_3 componentistica elettronica>>;
➢ la lavoratrice dichiarava: CP_43 laboratorio sotto la supervisione di Testimone_1
➢ la lavoratrice riferiva:<<faccio assemblaggio di pezzi per questa cp_44 cooperativa>>; pagina 16 di 22 ➢ la lavoratrice dichiarava: Controparte_6 che vanno utilizzati nei componenti elettronici>>;
➢ la lavoratrice riferiva: CP_37 che vanno nei componenti elettronici>>;
Inoltre, le lavoratrici e , le cui posizioni non hanno subito Tes_1 Pt_4 reinquadramento, sempre con riguardo alle mansioni delle altre lavoratrici, fornivano le seguenti ulteriori informazioni:
➢ nel precisare di essere la figura “responsabile” delle altre Testimone_1 lavoratrici, riferiva che nello stabilimento di Pozzilli operavano, al momento degli accertamenti, circa 40 operaie elettronica…si occupano di assemblare componentistica elettronica per lavorazioni e prodotti diversi dalla lampada ad un quadro elettrico fino ad una lavatrice>>, aggiungendo che dal 2022, ossia da quando ella lavorava quale responsabile del settore, era stato curato e svolto -sempre- il tipo di lavorazione indicato;
➢ la lavoratrice dopo aver dichiarato di occuparsi Parte_5 del controllo qualità>> e di essere in azienda dal 2012 confermava che le operaie si occupavano di lavorazioni diverse a seconda delle richieste dei committenti, che comunque avevano ad oggetto la realizzazione di componenti elettroniche ( pratica ci occupiamo di fare componenti elettroniche che vengono utilizzate per assemblare diversi oggetti che le utilizzano>>).
Va pure considerato che tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate in seguito alla istruttoria orale svolta nella presente sede processuale.
In proposito, si rileva che sia i testi indicati dalla parte ricorrente, e Testimone_1
, che i testi indicati dall' resistente, e Testimone_2 CP_1 Parte_5 CP_45
, dichiaravano di svolgere mansioni di assemblaggio di materiali.
[...]
In particolare, i testi e facevano espresso riferimento alla Tes_1 Pt_4 CP_45 componentistica elettrica, mentre i testi e si riferivano (anche, nel caso Tes_2 CP_45 della all'assemblaggio di “molle” e pezzi di plastica che venivano, poi, imbustati. CP_45
Ne deriva che devono essere valutate come del tutto attendibili le dichiarazioni rese dei lavoratori in sede ispettiva, nell'immediatezza dei fatti, laddove le operaie avevano riferito che esse si occupavano di lavori di assemblaggio di pezzi e componenti elettrici, anche perché tali dichiarazioni sono corroborate da quanto riferito dai testi escussi in giudizio e, comunque, non sono confutate da elementi di segno contrario;
come già detto, tali mansioni risultano pagina 17 di 22 riconducibili a quelle del 2° livello del CCNL di riferimento, laddove prevede l'espletamento di attività manuali di esecuzione di montaggi semplici ovvero di lavori a mano ripetitivi o semi - ripetitivi.
Pertanto, le posizioni dei n. 55 lavoratori inquadrati al 1° livello del CCNL di riferimento sono state correttamente sussunte dagli organi ispettivi nel livello 2° del CCNL, nel quale confluiscono i lavoratori che svolgono attività di montaggio semplice anche ripetitive o semi- ripetitive.
Ogni motivo di opposizione sul punto va, quindi, rigettato.
7. Ulteriore contestazione contenuta nel verbale prodromico all'impugnato avviso di addebito
è quella relativa alla registrazione nel LUL di un numero di ore inferiore a quello previsto dal
CCNL di riferimento.
In particolare, alcune ore di assenza o permessi - indicate come “AI – Assenza ingiustificata”,
“AG – Assenza giustificata e “PN Permessi non retribuiti o, ancora AS Aspettativa”, puntualmente individuate nelle tabelle allegate al verbale ispettivo, risultavano non assoggettate a contribuzione, ad avviso degli Ispettori in modo illegittimo.
Premessa l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (ex plurimis Cass.,
Sez. Lav. n.3491/2014) e l'obbligo del datore di lavoro di rispettare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva e ciò a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi utilizzate nell'ambito del rapporto di lavoro (Cassazione n.15120/2019; cd. minimale contributivo), non può essere condivisibile la ricostruzione operata dalla Società ricorrente, che sostiene la “effettiva richiesta” -e successiva “fruizione”- delle ore indicate da parte dei lavoratori.
Invero, manca idonea documentazione giustificativa delle ore di assenza non contabilizzate ai fini contributivi e, per ciò che concerne le ore di assenza ingiustificata, di contestazioni disciplinari e/o applicazione di sanzioni.
Peraltro, a norma del CCNL, le uniche assenze non retribuite erano l'aspettativa non retribuita e i permessi sindacali non retribuiti.
Si rimarca che parte opponente non ha sul punto fornito alcuna documentazione giustificativa, pur formalmente richiesta dagli lspettori durante le verifiche;
tale prova neppure è stata fornita nella presente sede.
Ciò posto, valutato che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto pagina 18 di 22 collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro
(Cass. n. 15120/2019), deve ritenersi che i rilievi ispettivi siano fondati.
Peraltro, in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo (Cass.
Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021), prova che -come visto- nel caso in esame non è stata fornita.
Inoltre, la coincidenza dei periodi di sospensione dell'attività nei mesi di agosto e dicembre - indicata nel LUL con la sigla “SO”- con periodi di fruizione delle ferie da parte dei dipendenti, come emergente dalle dichiarazioni rese agli Organi ispettivi (alla cui lettura si rinvia), in assenza dell'esplicitazione delle ragioni giustificative sottese alla prospettata sospensione dell'attività, impone la considerazione di tali periodi come sottratti ad imposizione contributiva.
8. Quanto alle trasferte e i rimborsi spese, il recupero contributivo ha riguardato somme risultanti dal LUL imputate alle voci “trasferta Italia”, “rimborsi forfettari” e “rimborsi altre spese”, per le quali nessuna documentazione giustificativa è stata prodotta dalla opponente
(pur se richiesta nel verbale interlocutorio, doc. 13 - fascicolo di parte resistente), né in sede di accertamento, né nel corso presente giudizio. Pertanto, dette somme risultano indebitamente non assoggettate a contribuzione.
Peraltro, sul punto rilevano anche le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici, le quali hanno attestato -tutte- di aver lavorato sempre presso lo stabilimento, senza mai essersi recate in “trasferta”.
9. Del pari, le somme indicate nel LUL a titolo di “Premio di produzione” o “Varie Esenti” sono rimaste prive di giustificativo, con onere che, come visto, era a carico del datore di lavoro, e devono essere quindi considerate illegittimamente sottratte ad imposizione contributiva.
10. In conseguenza delle acclarate irregolarità contributive, risulta parimenti dovuta la decadenza dalla fruizione delle agevolazioni contributive fruite dalla Società; invero, come appurato in sede Ispettiva, a partire dal mese di ottobre 2020, la Società aveva fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con pagina 19 di 22 modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, il quale aveva introdotto un'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud), consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati. Tale agevolazione, inizialmente prevista solo per l'anno
2020 è stata estesa dall'art.1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di bilancio 2021).
La menzionata agevolazione deroga all'ordinario regime contributivo, in quanto consente l'abbattimento dell'aliquota contributiva ordinaria e, pertanto, il suo godimento è subordinato al rispetto della parte economica e normativa degli accordi e del CCNL applicato.
Nello specifico, l'art. 10, L. 30/2003, prevede che “il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Tale principio è stato confermato dall'art. 1, commi 1175
e 1176, della legge n. 296/2006, il quale ha subordinato la fruizione “dei benefici normativi e contributivi al rispetto da parte del datore di lavoro delle seguenti due condizioni: 1) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva); 2) rispetto degli accordi
e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Appare quindi corretta la revoca del beneficio dell'esonero contributivo in ragione delle violazioni di legge e di CCNL, sopra già vagliate.
11. Quanto alle censure in ordine al regime sanzionatorio, va rilevato che in materia di previdenza la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie e corrette;
invece, la fattispecie dell'evasione ricorre ogni qual volta manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come la presentazione delle denunce mensili.
Dunque, sulla scorta di consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di CP_1 pagina 20 di 22 retribuzioni erogate, ancorché, come avvenuto nel caso di specie, registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000 e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata, invece, dalla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi. Conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr.
Cass. nn. 28966/2011, 10509/2012, 17119/2015).
Si deve infatti ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (Cass.
18/1/2018, n. 1167, parte motiva;
Cass. 25/8/2015, n. 17119; Cass. 25/6/2012, n. 10509;
Cass., ord. 2/5/2018, n. 10427).
Per tali motivi, deve ritenersi configurata nel caso in esame l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000.
Inoltre, in merito alle ulteriori contestazioni sollevate dalla Società ricorrente relativamente al fatto che l'impugnato avviso di addebito non conterrebbe l'indicazione o il criterio di calcolo degli interessi moratori, va richiamato il principio espresso, a Sezioni Unite, dalla Suprema
Corte, che ha evidenziato: «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa
l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli
pagina 21 di 22 saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo» (Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 14 luglio 2022, n. 22281).
Dunque, posto che i meccanismi di calcolo delle somme richieste a titolo di interessi erano già stati esplicitati nel verbale ispettivo, va evidenziato che nell' impugnato avviso di addebito erano precisamente indicati: il calcolo degli interessi in relazione a ciascun mese, la tipologia di interessi applicata (moratori) ai sensi dell'art. 116, comma 9, l. n. 388/2000, nonché il riferimento al tasso vigente.
Peraltro, i saggi d'interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n.602/1973) sono modificati periodicamente mediante provvedimenti adottati in ambito ministeriale o dell' soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero Controparte_2 con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell , per Controparte_2 cui non è richiesto che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella o l'avviso di addebito deve necessariamente contenere.
In definitiva, il richiamo operato alla disposizione che regola il tipo di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione consentivano alla Società opponente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa, con conseguente rigetto delle censure sollevate sul punto.
14. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_60
2) Rigetta l'opposizione;
3) Condanna la società opponente al pagamento in favore dell' delle spese processuali, CP_1 che liquida in complessivi euro 6.115,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 22 ottobre 2025. Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI pagina 22 di 22
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza del 22.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 193/2023 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promosso da:
, difesa dall'avv. Aldo MOSCARDINO Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, contumace
OPPOSTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 2.02.2023, la
[...] adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_2
Lavoro, al fine di ottenere l' annullamento dell'avviso di addebito n. 327 2023 00000051 76
000 emesso in data 9.01.2023 e notificato il 14.01.2023, con il quale l richiedeva il CP_1
pagina 1 di 22 pagamento della somma di euro 330.736,36, di cui euro 198.851,80 per “Modello DM 10/V -
Contributi” relativi ai periodi da giugno 2016 ad agosto 2021, euro 119.979,40 per somme aggiuntive - sanzioni ed euro 11.901,06 per interessi di mora, oltre alle spese di notifica.
A fondamento dell'opposizione, la Società Cooperativa rappresentava:
-l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, effettuata a mezzo pec, poiché trasmessa da indirizzo non registrato nei pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter del d.l. n.
179/2012, neppure indicato nel sito istituzionale dell'ente, in violazione di quanto previsto dal DPR n. 68/2005 e dall'art. 6 ter del d.lgs. n. 82/2005 e poiché priva della firma digitale, in quanto l'atto impugnato era stato notificato nel formato “.pdf” e non in quello “.p7m”, l'unico in grado di garantirne l'autenticità, il contenuto, l'integrità e la provenienza;
-la nullità dell'avviso di addebito per mancanza degli elementi essenziali previsti dall'art. 30 n. 2 del d.l. n. 78/2010, nonché per carenza di motivazione, dato che dal contenuto dell'atto non era possibile individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua emissione, in contrasto con quanto disposto dalla L. n. 241 del 1990, artt.1 e 3, con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa;
-l'intervenuta parziale prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall' , atteso CP_1 che il termine per il pagamento dei contributi “Modello DM 10/V” aveva scadenza il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e che, dunque, alla data di notifica dell'impugnato avviso di addebito (14.01.2023) era scaduto il termine di prescrizione quinquennale con riferimento a tutte le poste di credito richieste per i mesi da giugno 2016 a novembre 2017, con la conseguenza che la complessiva somma di
€ 121.081,44 (di cui € 71.032,26 per contributi, € 42.511,33 per sanzioni ed € 7.537,85 per interessi), richiesta per tale periodo, non risultava dovuta;
-la sussistenza vizi formali e sostanziali del verbale ispettivo prodromico, recante n.2017025191/DDL del 31.01.2022, notificato il 2.02.2022 e, precisamente:
-quanto ai vizi formali: deduceva la violazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004, perché nel verbale, privo della diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili con indicazione della possibilità di pagamento in misura agevolata, risultava altresì omessa l'indicazione: degli esiti dettagliati dell'accertamento; delle fonti di prova in relazione agli illeciti rilevati;
della trascrizione delle dichiarazioni rese dai dipendenti in occasione pagina 2 di 22 degli accessi ispettivi del 28/5/2021 e del 3/11/2021; degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con la specificazione dei termini di impugnazione;
quanto ai vizi di natura sostanziale: contestava la infondatezza dei rilievi, sostenendo la legittimità del proprio operato in ordine all'inquadramento dei dipendenti al I livello del “CCNL Metalmeccanica piccola e media industria”, in considerazione delle mansioni dagli stessi effettivamente espletate, in luogo del II livello ad essi attribuito dagli Organi Ispettivi;
rilevava che, erroneamente, era stata contestata l'omessa contribuzione per somme indicate nei prospetti paga a titolo di assenze, permessi non retribuiti, aspettativa, rimborsi, trasferte, premio di produzione e varie, dato che si trattava di casi del tutto sporadici e che le assenze erano state effettivamente richieste e fruite dai lavoratori, come indicato nelle buste paga, osservando che in ogni caso le “assenze” in esame erano state assoggettate a contribuzione secondo la regola del minimale contributivo;
rappresentava che era infondata la contestazione circa la illegittima registrazione sul
LUL, per alcuni lavoratori, di somme a vario titolo (rimborsi forfettari, rimborsi altre spese, trasferte Italia), sostenendo che tali rimborsi non erano assoggettabili a contribuzione, perché inferiori alle soglie indicate e non aventi natura reddituale;
del pari, contestava la presunta omissione contributiva in relazione alla registrazione sul LUL di “premio di produzione” e “varie esenti”, dato che non risultava comprovata la natura retributiva della erogazione;
rilevava che pure era infondato il rilievo che la società avesse illegittimamente fruito a partire dal mese di ottobre 2020 della cd. decontribuzione sud;
osservava che il regime sanzionatorio applicato era illegittimo, che non erano affatto dovute le “somme aggiuntive” e le sanzioni “per evasione”, perché non vi era stata una comprovata volontà di elusione da parte di essa ricorrente;
contestava la omessa indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi di mora, deducendo l'erroneità dei calcoli effettuati per la determinazione degli importi ingiunti.
La Società opponente chiedeva, dunque, dichiararsi inesistente la notifica dell'impugnato avviso di addebito, nonché dichiararsi la sua nullità e/o inefficacia e/o illegittimità per mancanza degli elementi essenziali e carenza di motivazione;
eccepiva la intervenuta - parziale- prescrizione dei crediti azionati, sostenendo la nullità e/o illegittimità del verbale ispettivo prodromico.
pagina 3 di 22 Nel merito, chiedeva dichiararsi illegittimo e/o revocarsi e/o annullarsi l'avviso di addebito opposto, con conseguente accertamento della non debenza delle somme ingiunte.
In subordine, chiedeva la riduzione delle somme aggiuntive pretese;
in via di ulteriore subordine, chiedeva dichiararsi non dovute le sanzioni richieste a titolo di c.d. "evasione" e, per l'effetto, l'annullamento o la riduzione delle stesse, da computarsi quali "omissioni", ex art.116, comma 8, lett. a), L. 388/2000 e, in ogni caso, dichiararsi non dovute le somme richieste a titolo di “Somme aggiuntive - Sanzione evasione” perché non calcolate sulla differenza tra tali importi e quanto versato, nonché dichiararsi la nullità e/o inefficacia dell'avviso di addebito sia per indeterminatezza della somma richiesta a titolo di “interessi di mora”, sia per mancanza dell'indispensabile requisito della liquidità e certezza del credito azionato.
Si costituiva l , evidenziando l'infondatezza delle censure sollevate dalla Società CP_1 opponente in relazione alla notifica dell'impugnato avviso di addebito, dato che era stata eseguita nel rispetto dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78/2010 e che l'atto aveva raggiunto il suo scopo, come comprovato, in primis, dalla tempestiva proposizione dell'opposizione.
Aggiungeva, inoltre, che l'avviso di addebito era stato puntualmente formato e sottoscritto dal responsabile del procedimento e che lo stesso, dunque, risultava regolare dal punto di vista formale, contenendo tutti gli elementi previsti dalla legge.
Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione, in ragione della sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID, intervenuta per 311 giorni, cosicché la scadenza del termine prescrizionale dell'omissione più remota, relativa al mese di giugno
2016, era da collocarsi in data 23.05.2022 e, di conseguenza, risultava del tutto tempestiva, ed idonea ad interrompere il termine prescrizionale, la notifica del verbale ispettivo, contenente anche diffida adempiere, eseguita in data 2.02.2022.
Precisava che il verbale prodromico all'impugnato avviso di accertamento era immune dai contestati vizi, dato che conteneva l'indicazione delle fonti di prova, delle violazioni riscontrate con relativa indicazione della motivazione, dei recuperi contributivi eseguiti (con puntuale indicazione nel prospetto di regolarizzazione contributiva e negli altri allegati delle differenze di imponibile da assoggettare a contribuzione), della contribuzione dovuta per ogni singolo lavoratore, con specificazione della relativa causale, nonché esplicitava gli strumenti di tutela a disposizione del soggetto trasgressore.
L' ribadiva, inoltre, la correttezza degli accertamenti ispettivi che avevano condotto al CP_1 reinquadramento di n. 55 lavoratori, nonché di quelli effettuati sul LUL relativamente alla pagina 4 di 22 registrazione di giornate di assenza non retribuite, di trasferte e rimborsi privi di giustificativo, di premio di produzione e “varie”, parzialmente non assoggettate a contribuzione, evidenziando che detti accertamenti erano stati svolti alla luce della documentazione consegnata dalla Società odierna opponente, del CCNL di categoria e mediante la consultazione degli archivi informatici dell' , del Ministero del Lavoro e della CCIAA CP_1
Molise, nonché tenuto conto delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni raccolte.
Sosteneva quindi la legittimità della revoca delle agevolazioni fruite dalla Società opponente, attese le gravi irregolarità contributive emerse in sede di accertamento;
insisteva nel rigetto dell'opposizione e, in subordine, per l'accertamento del credito portato dall'impugnato avviso di addebito, così come ivi quantificato per sorte contributiva e sanzioni.
Rimaneva contumace l' . Controparte_3
La causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali depositate dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
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1.L'opposizione è infondata e va rigettata.
2. Deve essere previamente scrutinata, e respinta, la censura relativa all'inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito impugnato sul presupposto che l'indirizzo del mittente non risulterebbe inserito nei pubblici registri.
Le doglianze -basate sul rilievo che l avrebbe eseguito la notificazione utilizzando un CP_1 indirizzo PEC diverso da quello inserito nei pubblici registri ex art. 16-ter D.L. 179/2012- sono, infatti, infondate.
Va sin d'ora osservato che l'opponente, pur deducendo l'inesistenza giuridica della notifica in questione, non contesta di aver compiutamente ricevuto la pec, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., pure valutato che l'indirizzo utilizzato dal mittente - - per la sua stessa formulazione, non Email_1 si prestava ad alcuna incertezza circa l'identità del soggetto inviante;
inoltre, è pacifico che gli atti spediti via pec siano stati ricevuti dal destinatario e che quindi l'opponente ne abbia avuto formale contezza, così raggiungendo lo scopo cui era preordinato l'invio; del resto, parte opponente ha potuto proporre tempestivamente la presente opposizione, senza che sia incorsa in alcuna decadenza e senza pregiudizio del proprio diritto di difesa.
pagina 5 di 22 Posto che l'atto ha quindi, all'evidenza, raggiunto il suo scopo, tanto sarebbe già sufficiente al rigetto dell'eccezione (cfr. Cass. ord. n. 3805/2018).
In ogni caso, le censure spiegate non risultano fondate.
Invero, la notifica dell'avviso di addebito è disciplinata dall'art. 30, comma 4, d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il quale stabilisce che:<<l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o cp_1 agenti della polizia municipale. la notifica può' essere eseguita anche mediante invio raccomandata con avviso ricevimento>>.
Rileva, nel contesto in esame, anche il disposto dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, che prevede espressamente la possibilità di eseguire la notifica tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
L'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, espressamente richiamato dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n.
602/1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce inoltre che l'atto da notificare debba essere inviato
<<all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta < i>
elettronica certificata>>.
Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame l'avviso è stato notificato nel pieno rispetto del citato art. 30, comma 4, del D.L. n.78/10, anche perché, in base alle indicate disposizioni, solo l'indirizzo pec del destinatario -e non anche quello del mittente- deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge.
Nello specifico:
è pacifico e, comunque, documentato, che la notifica sia stata effettuata all'indirizzo pec della Parte_2
risultante dai pubblici registri (cfr. stampa Email_2
INIPEC e visura camerale in atti) e che sia stato ricevuto correttamente dal destinatario, ossia dalla società opponente;
l'indirizzo , utilizzato per la trasmissione degli avvisi di Email_3 addebito, è indirizzo istituzionale dell' , come può rilevarsi dal suffisso CP_1 proprio delle Pubbliche Amministrazioni, e non lasciava dubbi sulla Email_1 identità del mittente, facilmente evincibile anche leggendo gli atti inviati.
pagina 6 di 22 Come affermato dalla S.C. (cfr. sentenza delle Sezioni Unite n. 15979/2022), deve ritenersi che la notifica proveniente da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi della PA, "non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente" (si legga, negli stessi termini, anche Cass. 982/2023).
E' stato altresì affermato (cfr. Cass. sent. n. 18684/23), nello specifico caso di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, che
"l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro".
Si legga, in senso conforme, anche la motivazione della recente sentenza della S.C. n.
23731 del 22.08.2025.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base alle disposizioni d.P.R. n. 68/2005, pure richiamato dalla Società odierna opponente, ove all'art. 14 viene stabilito che: <
o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo>>.
Difatti, i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i pubblici registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida notificazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata.
___
Quanto alla ulteriore censura -svolta dalla opponente sempre sulla invalidità/inesistenza della notifica dell'impugnato avviso di addebito- in ragione del fatto che l'allegato alla busta pec era in formato “.pdf” e non aveva, dunque, l'estensione “.p7M” e che risultava, pertanto, sprovvisto di firma digitale, va considerato il principio interpretativo ribadito dalla Suprema pagina 7 di 22 Corte nell'ordinanza n. 19216 del 15/6/2022, confermativo della regola secondo la quale, in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento
(e, dunque, anche dell'avviso di addebito) in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
La Corte, nello specifico, ha osservato che, ai sensi dell'articolo 26, II comma, del DPR n.
602/1973, la notifica della cartella di pagamento <può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge>> e che l'articolo 1, comma II, lettera f), del D.P.R. n. 68/2005, configura quale messaggio di posta elettronica certificata <un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>.
Precisa, inoltre, la Corte che, ai sensi dell' articolo 1, comma I, lettera i-ter del d.lgs n.
82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico consiste nel <documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto…>>, mentre per duplicato informatico si intende <il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario>> (art. 1, comma I, lett. i-quinquies).
Nella citata ordinanza, la Corte argomenta, dunque, che dal combinato disposto delle predette norme deriva che la notificazione a mezzo pec della cartella di pagamento <può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.
“copia informatica”)>> e che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, motivo per cui non è richiesto che il file trasmesso abbia estensione .p7m.
Tale arresto della Suprema Corte è, peraltro, espressione di un principio consolidato, secondo il quale la “sottoscrizione digitale” di un atto sussiste non soltanto quando il relativo file abbia estensione .p7m, ma anche laddove il documento si presenti con formato
.pdf, precisando che in entrambi i casi la firma si deve ritenere certificata (cfr. Cass. sent. n.
12016/2022; Cass. sent. n. 5790/2022). Di conseguenza, in questi casi va esclusa l'illegittimità della notifica, essendo nella facoltà notificante allegare al messaggio trasmesso pagina 8 di 22 via pec un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
Per ciò che concerne la notifica degli avvisi di addebito emessi dall' , inoltre, si rileva CP_1 che l'art. 30 del D.l. 78/2010, convertito nella l.122/2010, dispone che deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto ed è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge>>.
Applicando i principi indicati alla odierna vicenda, risulta dalla documentazione allegata che la Società odierna opponente ha ricevuto nella sua casella di posta elettronica certificata un CP_ messaggio pec proveniente dall'indirizzo “postacert. .gov.it” contenente, in allegato,
l'avviso di addebito opposto in formato “.pdf” (corrispondente ad un atto nativo informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo), pur se non sottoscritto con firma elettronica dal dirigente.
Al riguardo va, altresì, precisato che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 39/1993, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, ha stabilito che gli enti pubblici devono adottare i propri atti amministrativi tramite sistemi informativi automatizzati in cui la firma del responsabile, se prevista dalla legge in forma autografa, è sostituita dall'indicazione a stampa (art. 3 comma 2).
Ciò è proprio quanto accade per la firma degli avvisi di addebito da parte del responsabile, siano essi stampati su carta e notificati a mezzo posta o siano inoltrati a mezzo posta certificata, ove la firma del responsabile dell'atto è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993, come si può leggere anche nell' avviso di addebito opposto (pag. 21 dell'avviso).
Non ci si trova, quindi, di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l'attestazione di conformità, ma ad un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato tramite pec al destinatario.
Nessuna irregolarità va pertanto ravvisata nella notifica dell'avviso di addebito opposto, con conseguente rigetto di ogni censura sul punto, anche perché, giova in ogni caso ribadirlo,
l'atto ha raggiunto pacificamente il proprio scopo, con conseguente sanatoria di ogni ipotetico vizio.
3. Quanto alla dedotta nullità dell'avviso di addebito per mancanza degli elementi essenziali previsti dall'art. 30, n. 2 del d.l. n. 78/2010, va rilevata l'estrema genericità dei rilievi svolti da parte opponente, nonché l'infondatezza degli stessi rispetto al contenuto dell'impugnato pagina 9 di 22 avviso, nel quale viene esplicitamente e puntualmente riportata la causale della pretesa creditoria azionata, individuata nella contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con dipendenti, oltre il periodo al quale la stessa si riferisce, vale a dire 06/2016 - 08/2021, nonché sono indicate le somme aggiuntive ed i compensi di riscossione nella misura di legge e vi è espresso richiamo al verbale ispettivo n. 2017025191/DDL del 31/01/2022, notificato il 2/02/2022, richiamato nella sezione “dettaglio degli addebiti e importi dovuti”.
La Società ricorrente era, pertanto, perfettamente edotta della motivazione della pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito opposto, anche perché già raggiunta dalla notifica del verbale ispettivo, espressamente menzionato nell'avviso, dal quale potevano essere desunti ancor più in dettaglio gli elementi posti alla base della pretesa creditoria azionata.
In ultima analisi, tutte le doglianze concernenti le irregolarità formali dell'impugnato avviso e/o il difetto di motivazione sono da ritenersi prive di fondamento e devono perciò essere rigettate.
Peraltro, per consolidato orientamento della Suprema Corte, un eventuale vizio formale dell'avviso di addebito -non rilevato nel caso di specie - comporterebbe soltanto l'impossibilità per l'Istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo farebbe decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass. Civ., sez. lav., 23/02/2016, n. 3486), come, ad ogni buon conto,
l ha fatto nel presente procedimento, con la conseguenza che la pretesa creditoria CP_1 deve comunque essere scrutinata nel merito.
4. Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione “parziale” della pretesa creditoria portata dall'impugnato avviso, deve rilevarsi che il decorso del termine quinquennale, ex art. 3, comma 9, della L. 8.08.1995, risulta interrotto dalla sospensione per l'emergenza COVID disposta dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020 nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, pari a 129 giorni e, successivamente, dall'art. 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 nel periodo dal
31.12.2020 al 30.6.2021, pari a 182 giorni e, dunque, dalla intervenuta sospensione dei termini prescrizionali per complessivi 311 giorni.
Pertanto, considerando il periodo di contribuzione più risalente preso in esame nell'impugnato avviso di addebito (giugno 2016), valutato il termine prescrizionale quinquennale e i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa relativa all'emergenza sanitaria, il termine prescrizionale più risalente scadeva a maggio 2022 e, attesa la documentata notifica del verbale ispettivo prodromico in data 2.02.2022, nessuna pagina 10 di 22 prescrizione può dirsi maturata, anche tenuto conto della successiva notifica dell'impugnato avviso di addebito in data 14.01.2023.
Peraltro, si segnala che il verbale unico di accertamento e notificazione recava anche diffida ad adempiere da parte dell' , per cui la notifica di detto atto ha avuto valenza CP_1 interruttiva della prescrizione del credito contributivo (cfr. Cass. n. 31360 del 10.11.2023;
Cass. n. 19649/12).
5. Devono, poi, essere disattese le doglianze della Società opponente in ordine ai presunti vizi formali da cui sarebbe gravato il verbale ispettivo prodromico n. 2017025191/DDL del
31.01.2022, relative, nello specifico, alla violazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.
124/2004, in quanto, da avviso della ricorrente, risulterebbero omessi: gli esiti dettagliati dell'accertamento, l'indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti, la trascrizione delle dichiarazioni rese dai dipendenti in occasione degli accessi ispettivi del 28.05.2021 e del
3.11.2021, nonché l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con la specificazione dei termini di impugnazione.
Nel ricordare che il presente giudizio non verte sulla legittimità dell'atto amministrativo, bensì sull'accertamento del diritto di credito al pagamento della contribuzione richiesta, va opportunamente rilevato -anche quale premessa in diritto rilevante ai fini della decisione delle censure che si affronteranno nei successivi punti di motivazione- che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno piena CP_4 prova dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice, il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (Cass. Sez. L., 23/04/2025, n. 10634, Rv. 674755; cfr. Cass. n. 9251/2010).
Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/02) e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente pagina 11 di 22 apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio - sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03,
Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che: nel verbale sono state espressamente e puntualmente riportate le fonti di prova relative agli illeciti contestati, individuate nel LUL, nelle comunicazioni obbligatorie di instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro, nel CCNL di riferimento e nelle dichiarazioni rese dai lavoratori;
sono, inoltre, riportati nel dettaglio, per ciascuna violazione, i lavoratori interessati ed i periodi per i quali gli ispettori hanno riscontrato il mancato rispetto degli obblighi contributivi;
sono altresì esaustivamente specificate, sempre per ciascuna violazione, le motivazioni che hanno dato luogo all'addebito contributivo;
negli allegati sono poi riportate -per ciascun lavoratore e per ciascun periodo- le differenze di imponibile da assoggettare a contribuzione e l'importo della contribuzione dovuta (ivi compreso il recupero delle agevolazioni risultate indebitamente fruite); altrettanto chiara risulta, poi, l'esposizione delle violazioni conteste, analiticamente illustrate per paragrafi, e le motivazioni sottese alle stesse;
il verbale contiene tra l'altro un'apposita sezione intitolata “strumenti di tutela”, ove sono indicate al trasgressore le modalità per proporre impugnazione;
risulta inoltre inviata dall' al trasgressore la diffida ad adempiere con indicazione delle CP_1 somme da versare e le modalità di versamento (cfr. allegati ). CP_1
Quanto, poi, alla lamentata mancata specifica trascrizione -nel verbale ispettivo- delle dichiarazioni rese dai lavoratori, si rileva che le dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli
Ispettori sono richiamate nel verbale ispettivo e, comunque, sono state acquisite e risultano depositate nel presente processo (cfr. specifico allegato nella produzione documentale dell' ). CP_1
Pertanto, non si ravvisa alcuna lacuna nel verbale, né alcuna concreta lesione del diritto difesa, dato che le dichiarazioni sono state, in ogni caso, acquisite nella presente sede tra pagina 12 di 22 gli atti processuali, sì da consentire al giudice e alle parti il controllo, la valutazione del loro contenuto e/o l'eventuale confutazione delle dichiarazioni.
6. Sempre affrontando il merito dei rilievi ispettivi, si ricorda che nel verbale impugnato è contestato l'inquadramento attribuito dalla parte datoriale, per il periodo dal 1.06.2016 al
31.08.2021, ai seguenti dipendenti (complessivi n. 55): , Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, , , , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , , ,
[...] Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22
, , , , CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 CP_27
, , , Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31 CP_32
, , , , ,
[...] Controparte_33 Controparte_34 CP_35 CP_36 CP_37
, , , , , ,
[...] CP_38 Controparte_39 Controparte_40 CP_41 CP_42 [...]
, , , , CP_43 CP_44 CP_45 CP_46 CP_47 CP_48
, , , , ,
[...] Controparte_49 CP_50 Controparte_51 CP_52
, , , , , Controparte_53 Controparte_54 Controparte_55 Controparte_56 CP_57
e . CP_58 CP_59
Va pure ricordato che la iscritta al Parte_2
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del Molise con numero REA CB – 119674, risultava esercitare attività di “servizi amministrativi, tecnico-contabili ed informatici per enti locali e non”; dal 01/09/2019 la dichiarava di svolgere l'attività di “assemblaggio Parte_2 componenti industriali per conto terzi”; come accertato dagli Ispettori all'esito delle verifiche ispettive, la maggior parte dei dipendenti della “ ” Parte_2 prestava la propria attività lavorativa in favore della Società presso l'unità locale sita in via dell'Industria, in Pozzilli (IS) ed era impiegata ai fini dell'attività di “assemblaggio componenti industriali per conto terzi”.
Secondo le risultanze dell'accertamento ispettivo, i lavoratori dovevano essere inquadrati nel 2° livello del “CCNL Metalmeccanica piccola e media Industria” per il periodo compreso tra il 1.06.2016 al 31.08.2021, in luogo che nel 1° livello attribuito dalla Società datrice di lavoro.
Ai fini della decisione sul punto, non possono che essere esaminate le declaratorie del
CCNL di riferimento riferite ai due livelli di inquadramento in contestazione, operando, poi, il raffronto con le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori coinvolti nell'accertamento, pagina 13 di 22 come emergente da quanto appurato in sede ispettiva e dall'istruttoria svolta nel corso del presente procedimento.
Ebbene, la declaratoria prevista per il 1°livello di inquadramento prevede che ad esso appartengono: <<… i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali >>.
Fra i profili esemplificativi specifici, la menzionata declaratoria ingloba quello riferito ai
<
La declaratoria contrattuale riferita al 2° livello prevede, invece, che allo stesso appartengono <<… i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: - guida macchine attrezzate. Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore. Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: - collaudatore. Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: - addetto conduzione impianti. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari: - allievo attrezzista. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti: - allievo manutentore. Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella: - saldatore. Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime e forme semplici: - formatore a mano;
- animista a mano. Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti: - cassaio. Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico: - conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiali, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc., guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito: - pagina 14 di 22 gruista; - imbragatore. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento operazioni semplici di diamantatura su articoli in metalli preziosi. - VO OR (settore orafo). Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento operazioni semplici per raffinazione di metalli preziosi. - VO AT (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di laminazione o di trafilatura. - VO RE (settore orafo). - VO RA (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di fusione. - VO ON (settore orafo). Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento operazioni semplici per il saggio di metalli preziosi. -
VO TO (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che eseguono operazioni di montaggio di pezzi semplici ovvero lavoratori che coadiuvano lavoratori di categoria superiore nelle operazioni di montaggio. - Montatore di cocce o manici (settore orafo). -
VO montatore (settore orafo). Lavoratori che eseguono la pulitura di oggetti semplici, ovvero la prepulitura di particolari di oggetti in metallo prezioso. - Pulitore (settore orafo).
Lavoratori del settore oreficeria che eseguono operazioni di sbozzatura o di smerigliatura sul tornio. - Sbozzatore e smerigliatore al tornio (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che eseguono singole fasi di lavorazione della cera ER (iniezione cere, estrazione cere, formazione grappoli, preparazione gessi). - Addetto alla lavorazione a cera ER (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che eseguono l'impiombatura dei coltelli. - Impiombatore (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che effettuano stampaggi su macchine attrezzate. - Stampatore (settore orafo). Lavoratori del settore oreficeria che eseguono attività semplici a carattere ripetitivo ai telai di bruschiatura, sgrassatura o asciugatura od ossidatura. - Bruschiatore (settore orafo) - Sgrassatore
(settore orafo) - GA (settore orafo) - IS (settore orafo) - TO (settore orafo). Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi, attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio: dattilografia-stenodattilografia, compiti semplici di ufficio;
perforazione di schede meccanografiche;
verifica di schede meccanografiche;
centralinista telefonico: - custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale>>.
pagina 15 di 22 Tra i profili professionali riferiti al 2° livello di inquadramento, il CCNL di riferimento ingloba dunque i <Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore
-> e i << Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi … >>.
Quindi, ciò che emerge dall'esame comparativo delle declaratorie è che quella riferita al 1° livello ha carattere piuttosto generico e residuale, mentre quella contemplata nel 2° livello prevede l'espletamento di attività manuali di esecuzione di montaggi semplici ovvero di lavori a mano ripetitivi o semi -ripetitivi.
Risulta, pertanto, chiaro che le mansioni di assemblaggio di componenti elettronici devono ricondursi al 2° livello, mentre non possono essere ascritte al profilo professionale di
“inserviente”, l'unico, invero, contemplato nel 1° livello di inquadramento.
Ciò posto, dalla complessiva istruttoria non residuano dubbi in merito al fatto che sia quello contemplato e descritto nel 2° livello il contenuto delle mansioni effettivamente espletate dai dipendenti coinvolti nel reinquadramento, sulla scorta di quanto da costoro (si tratta di n. 11 lavoratori) dichiarato in data 3.11.2021 agli Organi ispettivi (produzione doc. 11- fascicolo di parte resistente), che di seguito sinteticamente si riporta:
➢ la lavoratrice riferiva:<<mi occupo di assemblare componentistica cp_45 elettronica>>;
➢ la lavoratrice dichiarava: CP_35 addetta all'assemblamento di componenti elettroniche>>;
➢ la lavoratrice riferiva: CP_23 elettronica>>;
➢ la lavoratrice deduceva:<<mi occupo di assemblare componentistica cp_45 elettronica>>;
➢ la lavoratrice riferiva: CP_28 pezzi>>;
➢ la lavoratrice dichiarava:<<io mi occupo di assemblaggio controparte_18 pezzi>>;
➢ la lavoratrice riferiva: CP_49 Parte_3 componentistica elettronica>>;
➢ la lavoratrice dichiarava: CP_43 laboratorio sotto la supervisione di Testimone_1
➢ la lavoratrice riferiva:<<faccio assemblaggio di pezzi per questa cp_44 cooperativa>>; pagina 16 di 22 ➢ la lavoratrice dichiarava: Controparte_6 che vanno utilizzati nei componenti elettronici>>;
➢ la lavoratrice riferiva: CP_37 che vanno nei componenti elettronici>>;
Inoltre, le lavoratrici e , le cui posizioni non hanno subito Tes_1 Pt_4 reinquadramento, sempre con riguardo alle mansioni delle altre lavoratrici, fornivano le seguenti ulteriori informazioni:
➢ nel precisare di essere la figura “responsabile” delle altre Testimone_1 lavoratrici, riferiva che nello stabilimento di Pozzilli operavano, al momento degli accertamenti, circa 40 operaie elettronica…si occupano di assemblare componentistica elettronica per lavorazioni e prodotti diversi dalla lampada ad un quadro elettrico fino ad una lavatrice>>, aggiungendo che dal 2022, ossia da quando ella lavorava quale responsabile del settore, era stato curato e svolto -sempre- il tipo di lavorazione indicato;
➢ la lavoratrice dopo aver dichiarato di occuparsi Parte_5 del controllo qualità>> e di essere in azienda dal 2012 confermava che le operaie si occupavano di lavorazioni diverse a seconda delle richieste dei committenti, che comunque avevano ad oggetto la realizzazione di componenti elettroniche ( pratica ci occupiamo di fare componenti elettroniche che vengono utilizzate per assemblare diversi oggetti che le utilizzano>>).
Va pure considerato che tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate in seguito alla istruttoria orale svolta nella presente sede processuale.
In proposito, si rileva che sia i testi indicati dalla parte ricorrente, e Testimone_1
, che i testi indicati dall' resistente, e Testimone_2 CP_1 Parte_5 CP_45
, dichiaravano di svolgere mansioni di assemblaggio di materiali.
[...]
In particolare, i testi e facevano espresso riferimento alla Tes_1 Pt_4 CP_45 componentistica elettrica, mentre i testi e si riferivano (anche, nel caso Tes_2 CP_45 della all'assemblaggio di “molle” e pezzi di plastica che venivano, poi, imbustati. CP_45
Ne deriva che devono essere valutate come del tutto attendibili le dichiarazioni rese dei lavoratori in sede ispettiva, nell'immediatezza dei fatti, laddove le operaie avevano riferito che esse si occupavano di lavori di assemblaggio di pezzi e componenti elettrici, anche perché tali dichiarazioni sono corroborate da quanto riferito dai testi escussi in giudizio e, comunque, non sono confutate da elementi di segno contrario;
come già detto, tali mansioni risultano pagina 17 di 22 riconducibili a quelle del 2° livello del CCNL di riferimento, laddove prevede l'espletamento di attività manuali di esecuzione di montaggi semplici ovvero di lavori a mano ripetitivi o semi - ripetitivi.
Pertanto, le posizioni dei n. 55 lavoratori inquadrati al 1° livello del CCNL di riferimento sono state correttamente sussunte dagli organi ispettivi nel livello 2° del CCNL, nel quale confluiscono i lavoratori che svolgono attività di montaggio semplice anche ripetitive o semi- ripetitive.
Ogni motivo di opposizione sul punto va, quindi, rigettato.
7. Ulteriore contestazione contenuta nel verbale prodromico all'impugnato avviso di addebito
è quella relativa alla registrazione nel LUL di un numero di ore inferiore a quello previsto dal
CCNL di riferimento.
In particolare, alcune ore di assenza o permessi - indicate come “AI – Assenza ingiustificata”,
“AG – Assenza giustificata e “PN Permessi non retribuiti o, ancora AS Aspettativa”, puntualmente individuate nelle tabelle allegate al verbale ispettivo, risultavano non assoggettate a contribuzione, ad avviso degli Ispettori in modo illegittimo.
Premessa l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (ex plurimis Cass.,
Sez. Lav. n.3491/2014) e l'obbligo del datore di lavoro di rispettare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva e ciò a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi utilizzate nell'ambito del rapporto di lavoro (Cassazione n.15120/2019; cd. minimale contributivo), non può essere condivisibile la ricostruzione operata dalla Società ricorrente, che sostiene la “effettiva richiesta” -e successiva “fruizione”- delle ore indicate da parte dei lavoratori.
Invero, manca idonea documentazione giustificativa delle ore di assenza non contabilizzate ai fini contributivi e, per ciò che concerne le ore di assenza ingiustificata, di contestazioni disciplinari e/o applicazione di sanzioni.
Peraltro, a norma del CCNL, le uniche assenze non retribuite erano l'aspettativa non retribuita e i permessi sindacali non retribuiti.
Si rimarca che parte opponente non ha sul punto fornito alcuna documentazione giustificativa, pur formalmente richiesta dagli lspettori durante le verifiche;
tale prova neppure è stata fornita nella presente sede.
Ciò posto, valutato che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto pagina 18 di 22 collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro
(Cass. n. 15120/2019), deve ritenersi che i rilievi ispettivi siano fondati.
Peraltro, in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo (Cass.
Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021), prova che -come visto- nel caso in esame non è stata fornita.
Inoltre, la coincidenza dei periodi di sospensione dell'attività nei mesi di agosto e dicembre - indicata nel LUL con la sigla “SO”- con periodi di fruizione delle ferie da parte dei dipendenti, come emergente dalle dichiarazioni rese agli Organi ispettivi (alla cui lettura si rinvia), in assenza dell'esplicitazione delle ragioni giustificative sottese alla prospettata sospensione dell'attività, impone la considerazione di tali periodi come sottratti ad imposizione contributiva.
8. Quanto alle trasferte e i rimborsi spese, il recupero contributivo ha riguardato somme risultanti dal LUL imputate alle voci “trasferta Italia”, “rimborsi forfettari” e “rimborsi altre spese”, per le quali nessuna documentazione giustificativa è stata prodotta dalla opponente
(pur se richiesta nel verbale interlocutorio, doc. 13 - fascicolo di parte resistente), né in sede di accertamento, né nel corso presente giudizio. Pertanto, dette somme risultano indebitamente non assoggettate a contribuzione.
Peraltro, sul punto rilevano anche le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici, le quali hanno attestato -tutte- di aver lavorato sempre presso lo stabilimento, senza mai essersi recate in “trasferta”.
9. Del pari, le somme indicate nel LUL a titolo di “Premio di produzione” o “Varie Esenti” sono rimaste prive di giustificativo, con onere che, come visto, era a carico del datore di lavoro, e devono essere quindi considerate illegittimamente sottratte ad imposizione contributiva.
10. In conseguenza delle acclarate irregolarità contributive, risulta parimenti dovuta la decadenza dalla fruizione delle agevolazioni contributive fruite dalla Società; invero, come appurato in sede Ispettiva, a partire dal mese di ottobre 2020, la Società aveva fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con pagina 19 di 22 modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, il quale aveva introdotto un'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud), consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati. Tale agevolazione, inizialmente prevista solo per l'anno
2020 è stata estesa dall'art.1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di bilancio 2021).
La menzionata agevolazione deroga all'ordinario regime contributivo, in quanto consente l'abbattimento dell'aliquota contributiva ordinaria e, pertanto, il suo godimento è subordinato al rispetto della parte economica e normativa degli accordi e del CCNL applicato.
Nello specifico, l'art. 10, L. 30/2003, prevede che “il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Tale principio è stato confermato dall'art. 1, commi 1175
e 1176, della legge n. 296/2006, il quale ha subordinato la fruizione “dei benefici normativi e contributivi al rispetto da parte del datore di lavoro delle seguenti due condizioni: 1) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva); 2) rispetto degli accordi
e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Appare quindi corretta la revoca del beneficio dell'esonero contributivo in ragione delle violazioni di legge e di CCNL, sopra già vagliate.
11. Quanto alle censure in ordine al regime sanzionatorio, va rilevato che in materia di previdenza la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie e corrette;
invece, la fattispecie dell'evasione ricorre ogni qual volta manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come la presentazione delle denunce mensili.
Dunque, sulla scorta di consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di CP_1 pagina 20 di 22 retribuzioni erogate, ancorché, come avvenuto nel caso di specie, registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000 e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata, invece, dalla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi. Conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr.
Cass. nn. 28966/2011, 10509/2012, 17119/2015).
Si deve infatti ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (Cass.
18/1/2018, n. 1167, parte motiva;
Cass. 25/8/2015, n. 17119; Cass. 25/6/2012, n. 10509;
Cass., ord. 2/5/2018, n. 10427).
Per tali motivi, deve ritenersi configurata nel caso in esame l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000.
Inoltre, in merito alle ulteriori contestazioni sollevate dalla Società ricorrente relativamente al fatto che l'impugnato avviso di addebito non conterrebbe l'indicazione o il criterio di calcolo degli interessi moratori, va richiamato il principio espresso, a Sezioni Unite, dalla Suprema
Corte, che ha evidenziato: «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa
l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli
pagina 21 di 22 saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo» (Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 14 luglio 2022, n. 22281).
Dunque, posto che i meccanismi di calcolo delle somme richieste a titolo di interessi erano già stati esplicitati nel verbale ispettivo, va evidenziato che nell' impugnato avviso di addebito erano precisamente indicati: il calcolo degli interessi in relazione a ciascun mese, la tipologia di interessi applicata (moratori) ai sensi dell'art. 116, comma 9, l. n. 388/2000, nonché il riferimento al tasso vigente.
Peraltro, i saggi d'interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n.602/1973) sono modificati periodicamente mediante provvedimenti adottati in ambito ministeriale o dell' soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero Controparte_2 con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell , per Controparte_2 cui non è richiesto che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella o l'avviso di addebito deve necessariamente contenere.
In definitiva, il richiamo operato alla disposizione che regola il tipo di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione consentivano alla Società opponente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa, con conseguente rigetto delle censure sollevate sul punto.
14. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_60
2) Rigetta l'opposizione;
3) Condanna la società opponente al pagamento in favore dell' delle spese processuali, CP_1 che liquida in complessivi euro 6.115,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 22 ottobre 2025. Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI pagina 22 di 22