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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9008 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli Sezione lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, all'esito dell'udienza di discussione del 04/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N.4744/2025 R.G. promossa da (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Palmerino Di C.F._1
ST (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre C.F._2 del Greco alla Via Calastro, 4.
Ricorrente
contro
:
, in persona del (C.F.: ), con sede Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma
Resistente contumace
OGGETTO: carta docente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.02.2025, il ricorrente, insegnante precario, deduceva di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del con incarichi fino al termine delle Controparte_1 attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999) nei seguenti periodi:
1 - A.S. 2022/2023 – con contratto a T.D. dal 28.09.2022 al 30.06.2023 come da contratto (allegato) per n. 18 ore di servizio settimanali presso la scuola secondaria I.T.I A. Volta di Napoli – Na;
2 - A.S. 2023/2024 con contratto a T.D. dal 23.12.2023 al 11/06/2024 per n. 18 ore di servizio settimanali come da sequenza di contratti stipulati con l' Controparte_3
Ha esposto di non aver usufruito, nella vigenza del menzionato contratto a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta
Elettronica del docente» prevista ai sensi della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121.
Ha evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali.
Ha, pertanto, lamentato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti degli CP_4 insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, le norme della Carta Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepita la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, e richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, chiedeva: “- accertare il diritto del ricorrente ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui, per ogni anno di contratto, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici in premessa elencati, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015; - per l'effetto, ordinare al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici come sopra indicati, con conseguente condanna alla emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di € 500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute, ovvero per un totale di € 1.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto e fino al saldo”.
Vinte le spese.
La parte convenuta, malgrado la rituale notifica del ricorso, rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. Preliminarmente va verificata la giurisdizione del Tribunale.
Al riguardo occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che «va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (ex multibus:
Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441).
Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine,
è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Sempre in limine, va evidenziato che tutto il personale scolastico, sia esso docente (come in questo caso) o tecnico-amministrativo, ha come unica controparte datoriale il , e non anche i singoli CP_4
Istituti presso cui il personale si trova a prestare di volta in volta il proprio servizio.
Gli Istituti, pur invero dotati di autonomia amministrativa, nonché di personalità giuridica a seguito della L. n. 59 del 1997, non costituiscono validi contraddittori con riguardo alle pretese scaturenti dal rapporto professionale dei soggetti alle dipendenze dell'Amministrazione.
Ne discende che, per qualsivoglia controversia attinente a detto rapporto di lavoro, unico soggetto nei cui confronti poter avanzare domande in sede giurisdizionale è il , poiché unica controparte CP_1 giuridica del rapporto (in senso similare, cfr. Cass. 6372/11, 6460/09, 20521/08, 9752/05). Passando al merito la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso
- come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di
TA (Cass. n. 29961 del 27.10.2023).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Secondo i giudici di legittimità, la normativa, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua”
e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Più di recente, la Corte di Giustizia, stavolta investita dell'interpretazione del divieto di discriminazione con riferimento alle supplenze di breve durata, con pronuncia del 3.7.2025, causa C-
268/24, ha affermato: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a 9tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di
EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.».
Il giudice eurounitario, richiamato l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato nonché la propria ordinanza emessa in causa C-450/21 (su cui cfr. supra), ritenuto sussistente «una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato”, ha pertanto verificato
“se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo» alla luce di una serie di elementi significativi (“come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”), affermando in conclusione tale comparabilità, anche alla luce del rilievo che «nulla indica che il carattere eventualmente breve
e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo […] possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”. La Corte ha, così, escluso la rilevanza della “durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate». Ha dunque affermato che «i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata», aggiungendo, peraltro, che «i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” e che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua». Ha, infine, dichiarato: «Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno
Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato».
In definitiva, la CGUE ha escluso che ricorrano, quantomeno in astratto, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento denunciata, permanendo tuttavia la possibilità per l'Amministrazione scolastica di allegare e provare in concreto la sussistenza di ragioni obiettive – diverse dalla mera brevità dell'incarico di docenza assegnato – che precludano il riconoscimento del bonus economico.
Venendo al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente ha stipulato i seguenti contratti a tempo determinato:
1 - A.S. 2022/2023 – con contratto a T.D. dal 28.09.2022 al 30.06.2023 come da contratto (allegato) per n. 18 ore di servizio settimanali presso la scuola secondaria I.T.I A. Volta di Napoli – Na;
2 - A.S. 2023/2024 con contratto a T.D. dal 23.12.2023 al 11/06/2024 per n. 18 ore di servizio settimanali come da sequenza di contratti stipulati con l' Controparte_3
Ebbene, con riferimento all'a.s. 2022/23, la parte ha documentato lo svolgimento di una supplenza temporanea (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura di un posto di insegnamento non vacante che si è reso di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); sicché alcun dubbio sussiste circa il riconoscimento per detto anno della carta elettronica.
Quanto all'a.s. 2023/24, osserva il Giudicante, alla luce dei principi espressi dal giudice comunitario, che il convenuto - stante la scelta di restare contumace- non ha offerto prova del ricorrere CP_1 di ragioni oggettive per le quali, nel caso concreto, l'incarico assunto dalla parte ricorrente per la supplenza c.d. 'breve e saltuaria' de qua non sarebbe comparabile, nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia nella pronuncia da ultimo menzionata, con l'attività espletata dai docenti di ruolo cui tale beneficio economico viene riconosciuto. La sola circostanza della durata breve della supplenza non
è ragione sufficiente, come visto supra, per escludere l'equiparazione.
D'altro canto, si evidenzia che la continuità e la durata della prestazione nel corso dell'anno scolastico consentono di ritenere, da un lato, che il docente abbia portato avanti il programma scolastico assicurando agli alunni una continuità didattica per una porzione rilevante dell'anno; dall'altro, che il si sia avvalso della prestazione del docente per sopperire a carenze organiche non CP_1 meramente occasionali. La domanda va, pertanto, accolta, risultando che la parte è ancora interna al sistema educativo scolastico essendo stata documentato l'inserimento nelle graduatorie GPS per le supplenze della
Provincia di Napoli per il biennio 2024/26 nonché la conclusione di un altro contratto di lavoro a tempo determinato con il per il periodo dal 10.09.2025 al 10.2.2026. CP_4
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico della parte convenuta come in dispositivo e calcolate al minimo tenuto conto della serialità della controversia e della mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
- Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto condanna il CP_1 all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, pari ad euro
1000,00
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrete che CP_1 liquida in complessivi € 258,00 oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Napoli in data 04/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli Sezione lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, all'esito dell'udienza di discussione del 04/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N.4744/2025 R.G. promossa da (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Palmerino Di C.F._1
ST (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre C.F._2 del Greco alla Via Calastro, 4.
Ricorrente
contro
:
, in persona del (C.F.: ), con sede Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma
Resistente contumace
OGGETTO: carta docente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.02.2025, il ricorrente, insegnante precario, deduceva di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del con incarichi fino al termine delle Controparte_1 attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999) nei seguenti periodi:
1 - A.S. 2022/2023 – con contratto a T.D. dal 28.09.2022 al 30.06.2023 come da contratto (allegato) per n. 18 ore di servizio settimanali presso la scuola secondaria I.T.I A. Volta di Napoli – Na;
2 - A.S. 2023/2024 con contratto a T.D. dal 23.12.2023 al 11/06/2024 per n. 18 ore di servizio settimanali come da sequenza di contratti stipulati con l' Controparte_3
Ha esposto di non aver usufruito, nella vigenza del menzionato contratto a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta
Elettronica del docente» prevista ai sensi della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121.
Ha evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali.
Ha, pertanto, lamentato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti degli CP_4 insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, le norme della Carta Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepita la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, e richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, chiedeva: “- accertare il diritto del ricorrente ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui, per ogni anno di contratto, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici in premessa elencati, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015; - per l'effetto, ordinare al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici come sopra indicati, con conseguente condanna alla emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di € 500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute, ovvero per un totale di € 1.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto e fino al saldo”.
Vinte le spese.
La parte convenuta, malgrado la rituale notifica del ricorso, rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. Preliminarmente va verificata la giurisdizione del Tribunale.
Al riguardo occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che «va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (ex multibus:
Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441).
Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine,
è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Sempre in limine, va evidenziato che tutto il personale scolastico, sia esso docente (come in questo caso) o tecnico-amministrativo, ha come unica controparte datoriale il , e non anche i singoli CP_4
Istituti presso cui il personale si trova a prestare di volta in volta il proprio servizio.
Gli Istituti, pur invero dotati di autonomia amministrativa, nonché di personalità giuridica a seguito della L. n. 59 del 1997, non costituiscono validi contraddittori con riguardo alle pretese scaturenti dal rapporto professionale dei soggetti alle dipendenze dell'Amministrazione.
Ne discende che, per qualsivoglia controversia attinente a detto rapporto di lavoro, unico soggetto nei cui confronti poter avanzare domande in sede giurisdizionale è il , poiché unica controparte CP_1 giuridica del rapporto (in senso similare, cfr. Cass. 6372/11, 6460/09, 20521/08, 9752/05). Passando al merito la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso
- come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di
TA (Cass. n. 29961 del 27.10.2023).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Secondo i giudici di legittimità, la normativa, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua”
e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Più di recente, la Corte di Giustizia, stavolta investita dell'interpretazione del divieto di discriminazione con riferimento alle supplenze di breve durata, con pronuncia del 3.7.2025, causa C-
268/24, ha affermato: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a 9tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di
EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.».
Il giudice eurounitario, richiamato l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato nonché la propria ordinanza emessa in causa C-450/21 (su cui cfr. supra), ritenuto sussistente «una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato”, ha pertanto verificato
“se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo» alla luce di una serie di elementi significativi (“come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”), affermando in conclusione tale comparabilità, anche alla luce del rilievo che «nulla indica che il carattere eventualmente breve
e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo […] possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”. La Corte ha, così, escluso la rilevanza della “durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate». Ha dunque affermato che «i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata», aggiungendo, peraltro, che «i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” e che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua». Ha, infine, dichiarato: «Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno
Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato».
In definitiva, la CGUE ha escluso che ricorrano, quantomeno in astratto, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento denunciata, permanendo tuttavia la possibilità per l'Amministrazione scolastica di allegare e provare in concreto la sussistenza di ragioni obiettive – diverse dalla mera brevità dell'incarico di docenza assegnato – che precludano il riconoscimento del bonus economico.
Venendo al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente ha stipulato i seguenti contratti a tempo determinato:
1 - A.S. 2022/2023 – con contratto a T.D. dal 28.09.2022 al 30.06.2023 come da contratto (allegato) per n. 18 ore di servizio settimanali presso la scuola secondaria I.T.I A. Volta di Napoli – Na;
2 - A.S. 2023/2024 con contratto a T.D. dal 23.12.2023 al 11/06/2024 per n. 18 ore di servizio settimanali come da sequenza di contratti stipulati con l' Controparte_3
Ebbene, con riferimento all'a.s. 2022/23, la parte ha documentato lo svolgimento di una supplenza temporanea (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura di un posto di insegnamento non vacante che si è reso di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); sicché alcun dubbio sussiste circa il riconoscimento per detto anno della carta elettronica.
Quanto all'a.s. 2023/24, osserva il Giudicante, alla luce dei principi espressi dal giudice comunitario, che il convenuto - stante la scelta di restare contumace- non ha offerto prova del ricorrere CP_1 di ragioni oggettive per le quali, nel caso concreto, l'incarico assunto dalla parte ricorrente per la supplenza c.d. 'breve e saltuaria' de qua non sarebbe comparabile, nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia nella pronuncia da ultimo menzionata, con l'attività espletata dai docenti di ruolo cui tale beneficio economico viene riconosciuto. La sola circostanza della durata breve della supplenza non
è ragione sufficiente, come visto supra, per escludere l'equiparazione.
D'altro canto, si evidenzia che la continuità e la durata della prestazione nel corso dell'anno scolastico consentono di ritenere, da un lato, che il docente abbia portato avanti il programma scolastico assicurando agli alunni una continuità didattica per una porzione rilevante dell'anno; dall'altro, che il si sia avvalso della prestazione del docente per sopperire a carenze organiche non CP_1 meramente occasionali. La domanda va, pertanto, accolta, risultando che la parte è ancora interna al sistema educativo scolastico essendo stata documentato l'inserimento nelle graduatorie GPS per le supplenze della
Provincia di Napoli per il biennio 2024/26 nonché la conclusione di un altro contratto di lavoro a tempo determinato con il per il periodo dal 10.09.2025 al 10.2.2026. CP_4
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico della parte convenuta come in dispositivo e calcolate al minimo tenuto conto della serialità della controversia e della mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
- Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto condanna il CP_1 all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, pari ad euro
1000,00
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrete che CP_1 liquida in complessivi € 258,00 oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Napoli in data 04/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)