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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/12/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 236 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
S. Angelo, n. 67 - C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia C.F._1
DE (C.F. - per le comunicazioni di rito del presente procedimento C.F._2
PEC: - fax: 06 44251630) in virtù di procura in atti Email_1
Ricorrente CONTRO
(c.f.: , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Sepe ( ), del Foro di Civitavecchia, in virtù di procura in atti C.F._4
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.1.2025 il Sig. adiva il Tribunale in Parte_1 intestazione per sentire: “- nel merito ed in via principale, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa, ferme tutte le altre condizioni di divorzio, revocare, con effetto dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo in capo al Sig. di contribuzione al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- sempre nel merito ed in via Persona_1 tte le motivazioni dedotte in narrativa, revocare, con effetto dalla data del deposito del presente ricorso, l'obbligo in capo al Sig. di versare la somma mensile di euro Parte_1
50,00 dovuta in esecuzione del verbale di acc 1 in favore del figlio Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della raggiunta autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne Persona_1
ridurre, con effetto dalla data di deposito del presente ricorso, l'assegno di mantenimento cui è
[...] mente obbligato il ricorrente nella misura ritenuta di giustizia e, in tale ipotesi, disporre che detto assegno venga versato direttamente all'avente diritto ai sensi e per gli effetti Persona_1 dell'art. 337 septies c.p.c.”; Nel giudizio si costituiva tempestivamente la Signora concludendo: “A) Controparte_2
In via preliminare nel rito: dichiarare la nullità del ricorso ssoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 473-bis 12 cpc e, comunque, rigettare integralmente la domanda proposta dal ricorrente in quanto inammissibile ed improcedibile per essere la domanda carente dei requisiti di legge;
B) Nel merito in via principale: rigettare integralmente la domanda proposta dal ricorrente, non avendo il figlio affatto raggiunto l'autosufficienza economica e persistendo tutt'ora, Per_1 per intero e globa ragioni che giustificano l'obbligo della partecipazione al suo mantenimento da parte del genitore nella misura valutata in sede di divorzio;
C) Nel Parte_1 merito in via subordinata: nella d cui il Giudice adito ritenga in qualche modo attenuate le ragioni giustificative dell'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente, rivedere l'importo mensile dell'assegno di mantenimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia e che tenga comunque conto della necessità di garantire il benessere e lo sviluppo del figlio assecondandone le capacità e le aspirazioni. D) In ogni caso con ogni più ampia ed espressa riserva di agire, con separato giudizio, nei confronti del Sig. per l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di Parte_1 trasferimento immobiliare da questi assunti nell'accordo di separazione consensuale omologata e per il risarcimento dei danni subiti”. Assicurato l'intervento dle Pubblico Ministero, in corso di causa le parti le parti richiamando validi, fermi e confermati gli impegni assunti dal Sig. in sede di separazione Parte_1 consensuale pronunciata il 12/04/2013 nel procedimento iscritto al n. 1060/2013 r.g. come omologata dal Tribunale di Civitavecchia (il Sig. si impegna a trasferire in favore Parte_1 del figlio la piena proprietà del seg nello stato di fatto e di diritto Persona_1 in cui lo stesso attualmente si trova – sito in Cerveteri alla Via Friuli n. 33 e precisamente: appartamento posto al piano attico, int. 9, composto di ingresso, cucina, due camere, bagno, terrazzo a livello, soffitta al piano sovrastante e terrazzo censito al NCEU al foglio 31 p.lla 468 sub 9, Z.C. 1, Cat. A/2 Classe 3 con R.C. di Euro 813,42; box auto di pertinenza posto al piano sottostrada distinto con il n. 6 censito al NCEU al foglio 31 p.lla 468 sub 18, Z.C. 1, Cat. C/6 Classe 7 con R.C. di Euro 41,21. Inoltre, il Sig. – sin da ora ma per il momento in cui acquisirà la proprietà Parte_1 esclusiva di altro app eteri - si obbliga a trasferire e/o ad intestare la nuda proprietà anche di detto altro appartamento al figlio e la pronuncia di divorzio definita Persona_1 con la Sentenza n. 997/2018 resa dal Tribunale di Civitavecchia nel procedimento iscritto con il n. 1617/2017 r.g.a.c., convenivano di comune accordo per la modifica delle sole condizioni economiche di divorzio stabilite dallo stesso Tribunale e nell'ambito del medesimo procedimento con la Sentenza n. 877/2021 nei termini riportati in dispositivo e che il Collegio condivide non risultando violati diritti indisponibili. Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 236/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: recepisce l'accordo formalizzato dalle parti e, a modifica della Sentenza n. 877/2021, così dispone:
Il Sig. corrisponderà direttamente in favore del figlio ormai maggiorenne Parte_1 Persona_1
quale contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), salva
[...] pensazione di cui appresso, per un totale complessivo di 36 (trentasei) mensilità decorrenti dal dicembre 2025, e contribuirà nella misura del 50%, nelle eventuali spese sanitarie (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) che si rendessero necessarie al figlio se debitamente documentate. Tale somma, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, dovrà essere versata presso il conto corrente di cui è intestatario il figlio presso Intesa Sanpaolo S.p.a. BA Persona_1
[...]. Il Sig. ha riconosciuto il diritto alla restituzione della differenza tra la maggior Parte_1 somma i mantenimento per il figlio a far data del deposito del ricorso introduttivo (30.01.2025) fino al mese di ottobre 2025 compreso (e cioè l'importo complessivo di euro 400,00/mese) e il minor importo concordato in questa sede (euro 300,00/mese), risultando in tal modo creditore il della complessiva somma di euro 3.600,00 (euro 400,00 x n. 9 mesi) che andrà compensata Pt_1
(nella misura di euro 100,00/mese) con l'assegno di mantenimento da versarsi a decorrere dal mese di dicembre 2025. Alla luce di detta compensazione, pertanto, il Sig. sarà tenuto a Parte_1 corrispondere direttamente in favore del figlio, quale contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00), per un totale complessivo di 36 (trentasei) mensilità decorrenti dal dicembre 2025. Il Sig. inoltre, avendo consegnato nelle mani del figlio il libretto di Parte_1 Persona_1 risparmio nominativo n. 1400/00000231 da lui acceso in favore del figlio presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. - impegnandosi allo svolgimento entro e non oltre il 10/12/2025 di ogni adempimento amministrativo-contabile necessario a consentirne i prelievi e la gestione integrale, diretta ed unilaterale da parte del solo figlio -, ove dichiara di avere provveduto al Per_1 versamento mensile della somma di euro 50,00 /00) fino al novembre 2025 compreso, in adempimento dell'obbligo assunto in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio nel citato procedimento R.G. n. 1617/2017 Tribunale di Civitavecchia e sul quale dichiara sia depositata al novembre 2025 la somma complessiva di euro 2.956,84 (duemilanovecentocinquantasei/84). A decorrere dal mese di dicembre 2025, ed anch'essa per la durata di 36 (trentasei) rate consecutive, la predetta somma di euro 50,00 (cinquanta/00) mensili verrà corrisposta dal Sig. in favore del figlio Parte_1
unitamente all'assegno mensile di mantenimento i e con le medesime Per_1 modalità. L'importo dell'assegno mensile di mantenimento sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il predetto obbligo di contributo al mantenimento posto a carico del Sig. , come pure Parte_1 il suo obbligo ulteriore di versamento della somma di euro 50,00 mensili, itivamente ed in modo automatico, senza necessità di ulteriore comunicazione tra le parti, con la corresponsione della trentaseiesima delle rate mensili convenute”.
Spese compensate. Civitavecchia, 07/12/2025 .
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone