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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai SIg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1120/2024 R.G.A.C., promosso da
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
21, C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1
dell'Avv. LE Intilla, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo. Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
- ed ivi residente in C.da Grotticelle snc, elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Pistone, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta.
Convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 11/12/2024 le parti hanno chiesto accogliersi le conclusioni congiunte da loro formulate e di seguito trascritte:
Status: I coniugi aderiscono congiuntamente alla domanda relativa allo scioglimento del matrimonio, meglio indicato nell'atto introduttivo;
Il IG. si impegna ed obbliga a corrispondere alla IG.ra Parte_1 Controparte_1 la somma mensile, entro l'ultimo giorno del mese e mediante bonifico bancario, di €.700,00
(settecento,00) a titolo di assegno divorzile;
Il IG. si impegna ed obbliga a corrispondere alla figlia Parte_1 Per_1 attualmente in cerca di prima occupazione, la somma mensile, entro l'ultimo giorno del mese, di €.300,00 (trecento,00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa. Il versamento della predetta somma avverrà direttamente in favore della figlia;
Il IG. si impegna ed obbliga a corrispondere in favore dei figli Parte_1 Parte_2
e un contributo straordinario e temporalmente limitato in 5 anni (a decorrere Parte_3 dalla data di deposito della sentenza), quantificato complessivamente in €.150,00
(centocinquanta,00). Il versamento della predetta somma avverrà direttamente in favore dei figli i quali riceveranno il pagamento a mesi alterni (un mese LE ed il successivo;
Pt_3
Il IG. si impegna ed obbliga al pagamento delle tasse universitarie relative ai Parte_1 corsi di laurea attualmente seguiti dai figli LE e entro il limite temporale dei Pt_3 rispettivi piani di studio ordinari.
La IG.ra in caso di premorienza del IG. rinuncerà Controparte_1 Parte_1 alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge o anche alla quota ad essa spettante in caso di concorso con eventuale nuovo coniuge del IG. Parte_1
Il IG. il quale ha già donato in parti uguali ai figli tutto il suo patrimonio Parte_1 immobiliare alla data del 9.01.2023, si impegna, ove richiesto da istituti di credito o da qualsiasi altro ente, a rilasciare idonea dichiarazione di impegno a non revocare la donazione, eventualmente anche mediante partecipazione diretta ai rogiti notarili.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024 il ricorrente, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con la SI.ra il 24/01/1987, Controparte_1 in San Cataldo, dalla cui unione erano nati tre figli, (San Cataldo Parte_2
11/01/1991), (Caltanissetta 17/01/1992) e Persona_2 Per_1
(Caltanissetta 22/04/1998);
-che l'atto di matrimonio veniva trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di San Cataldo al numero 1, parte 1^, anno 1987;
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
- che nel corso dell'anno 2019, entrambi i coniugi congiuntamente avevano chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed il Tribunale con Decreto del 16/10/2019 aveva omologato la separazione alle condizioni proposte;
- Che, la convenuta, IG.ra , svolge la professione di tecnico Controparte_1 di radiologia alle dipendenze dell;
Controparte_2
- Che, il IG. svolge la professione di medico chirurgo alle Parte_1 dipendenze dell' e presta anche la propria attività, Controparte_2 saltuariamente, come consulente tecnico d'ufficio.
La parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/01/1987, in San Cataldo, con Controparte_1 nata a [...] il [...], senza alcun contributo, a titolo di assegno divorzile, in favore della SI.ra , non ricorrendone i presupposti CP_1 ovvero, in subordine, di limitare l'importo alla somma ritenuta congrua e di giustizia.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, si costituiva in giudizio la IG.ra
, la quale non si opponeva alla chiesta pronuncia di Controparte_1 scioglimento del matrimonio ma contestava, per il resto gli assunti di controparte ed osservava come i figli non fossero indipendenti economicamente mentre la sproporzione dei redditi rispetto al coniuge ed il suo contributo al menage familiare in costanza del lungo matrimonio giustificavano il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile. Concludeva la convenuta chiedendo riconoscersi in suo favore un assegno divorzile di € 500,00 mensili e un contributo per il mantenimento di ciascuno dei tre figli di € 400,00 per ciascuno ovvero, in subordine di confermare l'importo già previsto in loro favore in sede di separazione consensuale di € 300,00 per ciascuno.
In esito alla prima udienza e dopo l'ascolto della parti il giudice istruttore invitava le parti a valutare la possibilità di una soluzione conciliativa ed effettivamente alla successiva udienza le stesse parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio che poi formalizzavano e depositavano, debitamente sottoscritto il 3/12/2024.
Le parti, pertanto, concludevano chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da loro proposte.
La domanda proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in San Cataldo (CL) il 24.01.1987, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale il 16.10.2019 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come chiaramente si evince dal tenore dei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, celebrato a
San Cataldo (CL) il 24.01.1987, tra nato a [...] il Parte_1
02/01/1959 e nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di San Cataldo al numero 1, parte 1^, anno 1987
Ancora, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. In accoglimento della domanda va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nell'accordo depositato il 3.12.2024.
La formulazione di conclusioni congiunte comporta, infine, la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1120/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio, celebrato a San Cataldo (CL) il
24.01.1987, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro Controparte_1 degli Atti di matrimonio del Comune di San Cataldo al numero 1, parte 1^, anno
1987, alle condizioni da loro proposte di cui all'accordo depositato in data
3.12.2024.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di San Cataldo di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 7 febbraio 2025 nella camera di conSIlio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai SIg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1120/2024 R.G.A.C., promosso da
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
21, C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1
dell'Avv. LE Intilla, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo. Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
- ed ivi residente in C.da Grotticelle snc, elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Pistone, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta.
Convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 11/12/2024 le parti hanno chiesto accogliersi le conclusioni congiunte da loro formulate e di seguito trascritte:
Status: I coniugi aderiscono congiuntamente alla domanda relativa allo scioglimento del matrimonio, meglio indicato nell'atto introduttivo;
Il IG. si impegna ed obbliga a corrispondere alla IG.ra Parte_1 Controparte_1 la somma mensile, entro l'ultimo giorno del mese e mediante bonifico bancario, di €.700,00
(settecento,00) a titolo di assegno divorzile;
Il IG. si impegna ed obbliga a corrispondere alla figlia Parte_1 Per_1 attualmente in cerca di prima occupazione, la somma mensile, entro l'ultimo giorno del mese, di €.300,00 (trecento,00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa. Il versamento della predetta somma avverrà direttamente in favore della figlia;
Il IG. si impegna ed obbliga a corrispondere in favore dei figli Parte_1 Parte_2
e un contributo straordinario e temporalmente limitato in 5 anni (a decorrere Parte_3 dalla data di deposito della sentenza), quantificato complessivamente in €.150,00
(centocinquanta,00). Il versamento della predetta somma avverrà direttamente in favore dei figli i quali riceveranno il pagamento a mesi alterni (un mese LE ed il successivo;
Pt_3
Il IG. si impegna ed obbliga al pagamento delle tasse universitarie relative ai Parte_1 corsi di laurea attualmente seguiti dai figli LE e entro il limite temporale dei Pt_3 rispettivi piani di studio ordinari.
La IG.ra in caso di premorienza del IG. rinuncerà Controparte_1 Parte_1 alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge o anche alla quota ad essa spettante in caso di concorso con eventuale nuovo coniuge del IG. Parte_1
Il IG. il quale ha già donato in parti uguali ai figli tutto il suo patrimonio Parte_1 immobiliare alla data del 9.01.2023, si impegna, ove richiesto da istituti di credito o da qualsiasi altro ente, a rilasciare idonea dichiarazione di impegno a non revocare la donazione, eventualmente anche mediante partecipazione diretta ai rogiti notarili.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024 il ricorrente, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con la SI.ra il 24/01/1987, Controparte_1 in San Cataldo, dalla cui unione erano nati tre figli, (San Cataldo Parte_2
11/01/1991), (Caltanissetta 17/01/1992) e Persona_2 Per_1
(Caltanissetta 22/04/1998);
-che l'atto di matrimonio veniva trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di San Cataldo al numero 1, parte 1^, anno 1987;
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
- che nel corso dell'anno 2019, entrambi i coniugi congiuntamente avevano chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed il Tribunale con Decreto del 16/10/2019 aveva omologato la separazione alle condizioni proposte;
- Che, la convenuta, IG.ra , svolge la professione di tecnico Controparte_1 di radiologia alle dipendenze dell;
Controparte_2
- Che, il IG. svolge la professione di medico chirurgo alle Parte_1 dipendenze dell' e presta anche la propria attività, Controparte_2 saltuariamente, come consulente tecnico d'ufficio.
La parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/01/1987, in San Cataldo, con Controparte_1 nata a [...] il [...], senza alcun contributo, a titolo di assegno divorzile, in favore della SI.ra , non ricorrendone i presupposti CP_1 ovvero, in subordine, di limitare l'importo alla somma ritenuta congrua e di giustizia.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, si costituiva in giudizio la IG.ra
, la quale non si opponeva alla chiesta pronuncia di Controparte_1 scioglimento del matrimonio ma contestava, per il resto gli assunti di controparte ed osservava come i figli non fossero indipendenti economicamente mentre la sproporzione dei redditi rispetto al coniuge ed il suo contributo al menage familiare in costanza del lungo matrimonio giustificavano il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile. Concludeva la convenuta chiedendo riconoscersi in suo favore un assegno divorzile di € 500,00 mensili e un contributo per il mantenimento di ciascuno dei tre figli di € 400,00 per ciascuno ovvero, in subordine di confermare l'importo già previsto in loro favore in sede di separazione consensuale di € 300,00 per ciascuno.
In esito alla prima udienza e dopo l'ascolto della parti il giudice istruttore invitava le parti a valutare la possibilità di una soluzione conciliativa ed effettivamente alla successiva udienza le stesse parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio che poi formalizzavano e depositavano, debitamente sottoscritto il 3/12/2024.
Le parti, pertanto, concludevano chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da loro proposte.
La domanda proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in San Cataldo (CL) il 24.01.1987, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale il 16.10.2019 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come chiaramente si evince dal tenore dei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, celebrato a
San Cataldo (CL) il 24.01.1987, tra nato a [...] il Parte_1
02/01/1959 e nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di San Cataldo al numero 1, parte 1^, anno 1987
Ancora, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. In accoglimento della domanda va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nell'accordo depositato il 3.12.2024.
La formulazione di conclusioni congiunte comporta, infine, la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1120/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio, celebrato a San Cataldo (CL) il
24.01.1987, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro Controparte_1 degli Atti di matrimonio del Comune di San Cataldo al numero 1, parte 1^, anno
1987, alle condizioni da loro proposte di cui all'accordo depositato in data
3.12.2024.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di San Cataldo di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 7 febbraio 2025 nella camera di conSIlio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata