Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 12/12/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02743/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2025, proposto da
William West 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Comandé, Serena Caradonna, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l’accertamento
- DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’INERZIA SERBATA DALL’ASSESSORATO REG.LE TERRITORIO E AMBIENTE SULL’ISTANZA DELL’1/4/2025, INTEGRATA IL 23/4 SUCCESSIVO, PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI AMBIENTALI RACCHIUSE NEL DECRETO 17/2/2023, PER IL PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO “POZZILLO FV – 2° STRALCIO” DI 18,55 MW, NEL COMUNE DI LICATA;
e per la condanna
- DELL’AMMINISTRAZIONE A DEFINIRE IL PROCEDIMENTO CON ATTO ESPRESSO ENTRO UN CONGRUO TERMINE, CON NOMINA DI UN COMMISSARIO PER L’IPOTESI DI PERDURANTE INADEMPIMENTO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana Dipartimento Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ST NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che l’1/4/2025 e il 23/4/2025 parte ricorrente ha dato impulso al procedimento di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.A. 17/2/2023, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale per un progetto di impianto fotovoltaico di 18,55 MW (al medesimo è seguita l’emissione del PAUR con D.A. 5/7/2023 n. 245);
- che il 29/4/2025 il Servizio competente ha comunicato che l’istanza era procedibile, con pubblicazione della documentazione e trasmissione alla CTS;
- che, malgrado l’art. 28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 preveda 30 giorni per la conclusione dell’attività di verifica di ottemperanza, e malgrado la nota di sollecito 13/6/2025, perdura l’inerzia dell’amministrazione;
Atteso:
- che l’esponente agisce in giudizio per vedere affermata l’illegittimità del silenzio serbato dall’autorità adita;
- che, nel dedurre la violazione degli artt. 28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 2 della L. 241/90, dell’art. 2 della L.r. 7/19, sostiene la violazione dei termini e delle norme pertinenti;
- che il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del proponente sarebbe scaduto il 23/5/2025 (ovvero il 29/5/2025 se computato dalla procedibilità);
- che, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha depositato il parere CTS del 24/9/2025, di esame e valutazione di ciascuna prescrizione (quattro non suscettibili di ottemperanza al momento, undici ottemperate, sette ottemperate quanto alla progettazione esecutiva e quattro non ottemperate);
Dato atto:
- che, in mancanza dell’emissione dell’atto finale da parte dell’amministrazione procedente, l’ iter non può ritenersi ultimato;
- che l’art. 28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 è chiaro nel sancire che “Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità' di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente” ;
- che, come risulta nella nota di comunicazione di procedibilità dell’istanza prot. n. 27477 del 29/4/2025, l’amministrazione competente ha trasmesso la documentazione alla CTS e all’ARPA Sicilia per le verifiche di ottemperanza, per cui i termini procedimentali sono quelli previsti dall’art. 28 comma 4 del D. Lgs. 152/200, secondo il quale “Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241” ;
- che dunque, dalla data di presentazione della documentazione completa (29/4/2025), l’ARTA aveva 120 giorni per provvedere (30+90) nell’inerzia dei soggetti individuati per la verifica dell’ottemperanza;
- che, in definitiva, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 27/8/2025, ma il termine è inutilmente spirato;
Evidenziato:
- che, come evidenziato da T.A.R. Sardegna, sez. I – 15/7/2024 n. 547, in fattispecie in tutto assimilabili a quella all’esame, la giurisprudenza ha precisato che “Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E." (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, “ex multis”, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670)” ;
- che si richiama, in proposito, anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I – 24/4/2024 n. 293, nonché il precedente di questa Sezione 25/9/2024 n. 2625;
Ritenuto:
- che, in definitiva, il dirigente preposto di ARTA ha l’obbligo giuridico di concludere il procedimento entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza;
- che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega a un funzionario dotato di adeguata competenza tecnica (affinché proceda, in via sostitutiva, all’adozione del provvedimento dovuto);
- che va tenuto conto, relativamente al Commissario ad acta : i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che l’eventuale compenso andrà posto a carico dell'amministrazione intimata; iv) che il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT".
- che è opportuno rammentare come: a) ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell’art. 2 L. 241/1990 si prevede che “ Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti ” al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale; b) ai sensi del comma 9 dello stesso art. 2 della l. n. 241/1990 si prevede che “ La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ”;
- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ARTA;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- assegna ad ARTA il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per ultimare il procedimento;
Dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza di ARTA alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese – ove dovute – saranno poste a carico dell'amministrazione intimata);
Condanna ARTA resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L. 241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST NC, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ST NC |
IL SEGRETARIO