Articolo 2 della Legge 3 giugno 1937, n. 904
Articolo 1
Versione
11 luglio 1937
Art. 2.

Il prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 giugno 1937 · Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 11 luglio 1937