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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7932 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. SCOGNAMIGLIO MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura a margine del ricorso, dall'avv. SCOGNAMIGLIO MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2025 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Ercolano il 20/02/2014, che dall'unione coniugale era nata la figlia ( nata a [...] il [...]) ,rappresentavano la volontà Persona_1
di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] [Na] il 03/06/2014, c.f.: Per_1 [...]
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata della medesima presso la madre, C.F._1
in Ercolano alla via Semmola n. 4, dove essa continuerà ad abitare, con tutte Parte_2
le spese ordinarie, la rata di mutuo ed il costo delle utenze e della Tari che resteranno a carico del marito;
- disporre la seguente regolamentazione del diritto di visita: - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà (compatibilmente con precedenti impegni o impedimenti della prole, nonché dell'altro coniuge) e, comunque, nei week-end, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19:00; - nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dalla uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week- end di pertinenza della madre;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (salvo che la ricorrenza venga festeggiata in ludoteche, locali, etc.); - porre a carico di un assegno mensile di € 1.300,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, di cui € 700,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia ed € 600,00 quale mantenimento per la coniuge;
l'assegno unico sarà percepito Per_1
per intero dalla moglie;
- porre a carico di il pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie sostenute per la minore (in particolare: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico;
attività ludico-sportive; visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN), purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre;
- lascerà Parte_2 Parte_1 formalmente la casa coniugale successivamente all'udienza presidenziale di separazione, portando via con sé i propri effetti personali;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di
2 separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica attuale e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;-le parti, sin d'ora, si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche per la figlia minore;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.5 ,parte I s., reg. Atti Matrimonio anno 2014) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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