CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 19/2024 R.G.L., vertente TRA
, P. I. e CF , con sede in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1 Giuseppe Grezar, n. 14, per esso il dott. Stefano Scarpino in qualità di Responsabile del Contenzioso Calabria, giusta procura per Notaio Dott. - Roma, repertorio Persona_1 nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariarosaria Minniti, CF elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via C.F._1 Aschenez n. 1/i, pec Email_1 P.IVA_2 appellante CONTRO
, nata in [...] (R.C.) il 13/03/1946, CF Controparte_1
, elettivamente domiciliata alla Via Bruno Buozzi n. 73, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Simone Ferraro, CF fax 096624925, pec C.F._3
dal quale è rappresentata e difesa Email_2 appellata E
, P. IVA , con sede in Controparte_2 P.IVA_3 Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Cosimo Adornato, CF pec C.F._4
t Email_3 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 22.05.2023, , proponeva azione per Controparte_1 l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420239001347002000, emessa dall' , notificata il 27.04.2023, con la quale era stato Parte_1 richiesto il pagamento dei seguenti avvisi: 3942011000854701000 anno 2005 per un importo di € 2.057,97; 39420120001670068000 anni 2002-2003-2004 per un importo di € 11.031,41, relativi a contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli. Eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' , ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. CP_2
335/1995, essendo decorso il relativo termine dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che fosse stato posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione. 2
Nell'intimazione di pagamento notificata in data 27/04/2023, gli avvisi di addebito nn. 3942011000854701000 - 39420120001670068000 risultavano esser stati notificati rispettivamente il 20/12/2011 – 18/06/2012, tale che, anche a voler considerare attendibile la data di notifica, il diritto degli Enti impositori e creditori era prescritto, poiché, successivamente a quelle date, non era stato notificato alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, Parte_1 rappresentando che l'asserita mancata notifica degli avvisi di addebito non poteva essere Contr sollevata nei confronti di , che agiva solo come agente della riscossione e non come ente creditore. Contr In ogni caso, aveva notificato al contribuente atti interruttivi della prescrizione. Si costituiva l , che eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito CP_2 ai sensi dell'art.444, primo comma, c.p.c. in favore del Tribunale di Reggio Calabria, atteso che i contributi richiesti erano dovuti alla gestione aziende con dipendenti e competente a giudicare era il Tribunale del luogo in cui aveva sede l'ufficio dell'ente, cioè quello di Reggio Calabria. Eccepiva, inoltre la carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, in quanto trattasi di motivo di opposizione riconducibile al disposto dell'art. 617 c.p.c.. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale;
in subordine: l'inammissibilità del ricorso o il rigetto perché infondato. In via subordinata, nel caso di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo e la notifica dell'avviso di addebito, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità poteva essere addebitata all' , compensando nei suoi confronti le spese del giudizio. CP_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1476/2023 pubblicata il 19.12.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito portato dall'intimazione di pagamento n. n. 09420239001347002000, nonché dalle cartelle di pagamento n. 3942011000854701000 e n. 39420120001670068000, con il conseguente annullamento sia delle suddette cartelle che dell'intimazione impugnata. 2) Condanna
a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite che Parte_1 liquida in € 2.540,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”. Rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie erano di competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiedeva l'attore. Quanto all'eccezione di inammissibilità richiamava che la ricorrente aveva eccepito l'esistenza di fatti estintivi del credito, sopravvenuti alla notifica della cartella di pagamento, quali l'intervenuta prescrizione ed aveva proposto opposizione all'esecuzione ed art. 615 c.p.c.. L'eventuale intangibilità del credito, conseguita a seguito della mancata opposizione del ruolo nel termine previsto, a pena di decadenza dall'art. 24, D. Lgs. n.46/1999, non precludeva la possibilità di far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi, (come ad esempio la prescrizione) del credito formatisi successivamente. Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché la ricorrente aveva eccepito questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui tutte le parti chiamante in giudizio dovevano ritenersi legittimati passivi. Era fondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata e dalle cartelle di pagamento ad essa sottese, in quanto dalla data 3
di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse stato posto in essere alcun atto interruttivo. Non vi era prova in atti della data di notifica delle cartelle di pagamento, oggetto di causa, e le cartoline allegate facevano riferimento ad altre cartelle, ma non a quelle oggetto di causa. Le spese di lite seguivano la soccombenza nei confronti di Parte_1
, ente legittimato in ordine alla procedura di riscossione del credito, e distratte
[...] in favore del difensore di parte ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' Parte_1
, che avversava la dichiarata prescrizione, deducendo che l , costituendosi
[...] CP_2 in giudizio, aveva prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito n. 3942011000854701000 e n. 39420120001670068000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420239001347002000 impugnata, avvenuta, rispettivamente, in data 20.12.2011 e 18.06.2012 (cfr. fascicolo primo grado). CP_2 Errata era la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato non provata la notifica di tali avvisi di addebito. Parimenti erronea era la sentenza laddove aveva ritenuto non provata la notifica degli atti interruttivi della prescrizione, posto che l'odierna appellante, come emergeva dalla documentazione allegata al fascicolo di parte di primo grado, aveva prodotto i seguenti atti interruttivi della prescrizione (cfr. allegati al fascicolo di primo grado):
- intimazione di pagamento n. 09420139045660064000, relativa all'avviso di addebito n. 39420112000854701000, notificata il 09.07.2013;
- intimazione di pagamento n. 09420179001363280000, relativa a entrambi gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, notificata il 12.06.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel rispetto di tutti gli adempimenti dallo stesso prescritti;
- intimazione di pagamento n. 09420199009158262000, relativa a entrambi gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, notificata il 21.10.2019. Affermava, altresì, che i termini di prescrizione erano stati sospesi a causa dell'emergenza COVID-19. Affermando che doveva tenersi conto di 311 giorni di sospensione, non poteva ritenersi decorso il termine di prescrizione alla data di notifica dell'atto opposto, avvenuta il 27.04.2023. Costituitasi, , affermava in via pregiudiziale ed assorbente che, Controparte_1 come evidenziato dal Tribunale sia l che l non CP_2 Parte_1 avevano provato l'interruzione dell'eccepita prescrizione. Infatti, nel giudizio di prime cure, l aveva prodotto gli avvisi di addebito impugnati, CP_2 con il loro processo di notifica, avvenuto rispettivamente in data 20/12/2011, 18/06/2012, ma alla predetta data, il diritto di credito vantato dall' era già estinto nella quasi totalità, CP_2 in quanto, gli avvisi riguardavano il mancato pagamento di contributi aziendali risalenti nel tempo, e cioè: 1) Per l'annualità 2001 terzo e quarto trimestre per un importo di € 182,40 -
€ 512,79; 2) Per l'annualità 2002 secondo, terzo e quarto trimestre per un importo di € 837,89 - € 1.247,52 - € 1.255,79; 3) Per l'annualità 2003 primo, secondo, terzo e quarto trimestre per un importo di € 665,47 - € 306,63 – 1.370,10 – 1.304,84; 4) Per l'annualità 2004 primo, secondo, terzo e quarto trimestre per un importo di € 61,41 - € 1.611,51 – € 1.871,76 – € 1.714,69; 5) Per l'annualità 2005 secondo trimestre per un importo di € 1.132,30; L' aveva prodotto quali atti interruttivi della prescrizione: la raccomandata n. CP_2
60312990750-2 notificata in data 22/12/2004, con cui era stato chiesto il pagamento dei contributi riferiti all'anno 2002 terzo trimestre e quarto trimestre per € 1.247,52 ed € 4
1.255,79, nonché, per l'anno 2003 primo e secondo trimestre per € 665,47 ed € 306,63; la raccomandata n. 60484681315-8 notificata in data 24/07/2006, con cui veniva richiesto il pagamento dei contributi riferiti all'anno 2004 terzo trimestre e quarto trimestre per € 1.871,76 ed € 1.714,69, nonché, per l'anno 2005 secondo trimestre per € 1.132,30; la raccomandata n. 60829928871-5 notificata il 18/06/2010, con cui veniva richiesto il pagamento di tutti i contributi previdenziali oggetto degli avvisi di accertamento, per come sopra indicati. Affermava che per la contribuzione relativa all'annualità 2001 terzo e quarto trimestre per un importo di € 182,40 - € 512,79, vi era estinzione del diritto di credito già nell'anno 2006, infatti, i 5 anni previsti dalla legge n. 335/1995, erano spirati il 31/12/2006, mentre, il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto dopo la notifica degli accertamenti era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5). Per la contribuzione relativa all'annualità 2002 secondo e quarto trimestre per un importo di € 837,89 - € 1.255,79, il diritto di credito si era estinto già nell'anno 2007, infatti, i 5 anni previsti dalla legge n. 335/1995, erano spirati il 31/12/2007, mentre, il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto dopo la notifica degli accertamenti era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5). Sempre relativamente alla contribuzione per l'annualità 2002 terzo trimestre per l'importo di € 1.247,52 il diritto si era estinto nell'anno 2009, poiché, con la raccomandata numero 60312990750-2, l , in data 22/12/2004, CP_2 aveva richiesto, tra gli altri, il pagamento per la predetta annualità contributiva, con la conseguenza che i 5 anni previsti dalla legge n. 335/1995, ricominciavano nuovamente a decorrere da tale data, per cui, avrebbe dovuto essere notificato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione in data 22/12/2009, mentre, l'atto con cui controparte sosteneva di aver interrotto la prescrizione era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5), ovvero quando il diritto di credito era già estinto per prescrizione. Per la contribuzione relativa all'annualità 2003 terzo e quarto trimestre per un importo di € 1.370,10 – € 1.304,84, il diritto si era estinto nell'anno 2008: infatti, i 5 anni erano spirati il 31/12/2008, mentre, il primo atto interruttivo della prescrizione era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5). Sempre relativamente alla contribuzione per l'annualità 2003, ma primo e secondo trimestre per l'importo di € 665,47 - € 306,63 il diritto si era estinto nell'anno 2009, poiché, con la raccomandata n. 60312990750-2, l , notificata in data CP_2 22/12/2004, aveva chiesto, tra gli altri, il pagamento per le predette annualità contributive, con la conseguenza che i 5 anni erano ricominciati a decorrere da tale data, per cui avrebbe dovuto essere notificato un ulteriore atto interruttivo in data 22/12/2009, mentre, l'atto interruttivo era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5), ovvero quando il diritto era già estinto per prescrizione. Per la contribuzione relativa all'annualità 2004 primo e secondo trimestre per un importo di € 61,41 – € 1.611,51, il diritto si era estinto già nell'anno 2009, infatti, i 5 anni erano spirati il 31/12/2009 e il primo atto interruttivo era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5). Rimanevano quindi regolarmente iscritte a ruolo le contribuzioni per l'annualità 2004 terzo e quarto trimestre per un importo di € 1.871,76 – € 1.714,69, nonché, la contribuzione relativa all'anno 2005 secondo trimestre per € 1.132,30, in quanto, nell'anno 2006 la prescrizione dei predetti anni contributivi era stata interrotta con raccomandata n. 60484681315-8, e, successivamente, con raccomandata n. 60829928871-5 del 18/06/2010. In merito a quanto dedotto dall' , tale parte aveva dedotto di aver interrotto il CP_4 termine prescrizionale notificando: l' intimazione di pagamento n. 09420139045660064000, relativa all'avviso di addebito n. 39420112000854701000, notificata il 09.07.2013; l'intimazione di pagamento n. 09420179001363280000, relativa a entrambi gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, notificata il 12.06.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel rispetto di tutti gli adempimenti dallo stesso prescritti;
l'intimazione di pagamento n. 5
09420199009158262000, relativa a entrambi gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, notificata il 21.10.2019. Quanto dedotto non trovava riscontro nella produzione documentale fornita, posto che le notifiche dei predetti atti interruttivi erano tutte incomplete e quindi giuridicamente nulle/illegittime. Infatti, l'intimazione n. 09420139045660064000, innanzitutto si riferiva solo ed esclusivamente all'avviso di addebito 3942011000854701000 e non anche all'avviso di addebito 39420120001670068000, ma essa risultava notificata a soggetto diverso dal destinatario, per cui sarebbe stato necessario l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973. Ma anche a volerla ritenere attendibile, dalla predetta data, al 27/04/2023, data di ricezione dell'intimazione impugnata, erano trascorsi i termini di legge per la prescrizione ed estinzione del diritto di credito. Infatti, la notifica dell'intimazione n. 09420179001363280000 era viziata da nullità della notifica, perché, ai fini della compiuta giacenza, il portalettere doveva dare prova di aver, quantomeno, tentato la notifica della seconda raccomandata, la cosiddetta raccomandata informativa (Cass. n. 27655 del 3 dicembre 2020). Non bastava la semplice prova della spedizione della raccomandata perché la notifica non fosse nulla. Inviata la raccomandata informativa, contenete l'avviso della notifica dell'atto e trascorsi 10 giorni dall'invio di tale seconda raccomandata, la notifica era compiuta tramite l'istituto della compiuta giacenza. Necessitava la prova (nella relata) di aver tentato (anche se infruttuosamente) la consegna della raccomandata informativa, non bastando la semplice prova della spedizione della raccomandata.
aveva affermato di aver predisposto la raccomandata informativa avente CP_4 numero 57300255886-7 ma, di fatto, non aveva depositato l'avviso di ricevimento, per cui agli atti vi era solo l'avviso avente numero 6735025886-0, che attestava la mancata notifica per assenza del destinatario ed il deposito alla casa comunale del plico, ma difettava della prova della notifica dell'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, mancando l'avviso di ricevimento della raccomandata. Nel denegata ipotesi in cui anche questa notifica fosse ritenuta idonea, dalla predetta data 05/06/2017 alla data di ricezione dell'intimazione impugnata, 27/04/2023, era spirato nuovamente il termine prescrizionale, in quanto l'intimazione n. 09420199009158262000, era sprovvista di ogni requisito di legge, essendo depositata agli atti solo la busta con l'indicazione di “computa giacenza” e non anche tutti gli atti necessari. Tutte le notifiche degli atti interruttivi della prescrizione prodotti da ia nel giudizio CP_4 di prime cure che nel presente giudizio di appello erano viziati da nullità/illegittimità. Era pertanto corretta l'impugnata sentenza ed infondato l'appello, che andava rigettato, con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio. Costituitosi, l manifestava il proprio interesse all'accoglimento dell'appello stesso CP_2 ed alla declaratoria di infondatezza della dichiarata prescrizione con riferimento ai sottesi avvisi di addebito impugnati. Con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Avuto riguardo a taluni dei motivi di resistenza proposti dall'appellata CP_1
, cioè quelli aventi ad oggetto la prescrizione del credito dell'Ente Impositore già
[...] prima della notifica degli avvisi di addebito nn. 3942011000854701000 e 39420120001670068000, avvenuta rispettivamente il 20/12/2011 e 18/06/2012, talune considerazioni si impongono. Ha affermato l'appellata che, alla data di notifica degli avvisi di addebito, il credito dell'ente impositore era già estinto in quanto l'avviso di addebito 3942011000854701000 si 6
riferiva al mancato pagamento dei contributi IVS per l'annualità 2005 e il diritto risultava estinto al 31/12/2010, data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito del 20/12/2011. Analogamente, per quanto concerneva l'avviso di addebito 39420120001670068000, in quanto si riferiva al mancato pagamento dei contributi IVS per le annualità 2002 -2003 - CP_ 2004, poiché il diritto di credito vantato dall' risultava già estinto al 31/12/2009, mentre la notifica era del 18/06/2012. Osserva la Corte che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente aveva dedotto che “la società di riscossione non ha provveduto a notificare atti CP_4 interruttivi della prescrizione tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione oggetto del presente ricorso. Si precisa, infatti, che, nell'intimazione di pagamento notificata in data 27/04/2023, gli avvisi di addebito n.ri: 3942011000854701000
- 39420120001670068000 risultano essere stati notificati rispettivamente il 20/12/2011 – 18/06/2012, ne consegue che, anche volendo considerare attendibile la data di notifica, il diritto degli Enti impositori e creditori a riscuotere le somme indicate negli avvisi di addebito risultano essere ugualmente prescritte, poiché, successivamente a quelle date, non è stato notificato alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”. Appare univoco che la prescrizione fosse stata dedotta per fatti successivi alle notifiche del 20/12/2011 e 18/06/2012, senza addurre alcunché avverso di esse e la sentenza sui motivi di opposizione, cioè sulla prescrizione successiva alle notifiche degli atti dell'ente impositore ha così affermato: “Il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo. … Orbene, non vi è dubbio che sia decorso ampiamente il termine dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione. Conseguentemente, deve ritenersi che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta i crediti dell' sottesi alle cartelle di pagamento oggi impugnate CP_2 erano già estinti perché prescritti”.
5. Ciò posto va osservato che già nelle note scritte depositate nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente aveva introdotto il tema di cognizione, reiterato nell'atto di costituzione in appello, avente ad oggetto la prescrizione del credito per fatti antecedenti/coevi agli atti interruttivi costituiti dalle notifiche degli AVA nn. 3942011000854701000 e 39420120001670068000, eseguite il 20/12/2011 e 18/06/2012. Pur introducendo siffatta questione, non può ritenersi che la ricorrente abbia proposto un'opposizione cd. recuperatoria, non avendo giammai dedotto l'omessa o viziata notifica e/o l'omessa conoscenza/conoscibilità per fatto imputabile all'ente impositore delle richieste da quest'ultimo vantate in relazione ai crediti di cui agli AVA sopra indicati. Vanno all'uopo richiamati i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, puntualmente enucleati nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, 7
commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)”. Poiché la ricorrente non ha giammai negato l'omessa conoscenza/conoscibilità degli avvisi di addebito n. 3942011000854701000 e 39420120001670068000, l'opposizione proposta non può qualificarsi come opposizione recuperatoria, con la conseguenza che, non essendo stata proposta avverso di essi l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999, 8
il credito vantato dall' è divenuto irretrattabile (cfr. Cass. sez. un. 23397/2016 e, ex CP_2 multis, Cass. 11705/2025), con l'ulteriore conseguenza che la ricorrente non può più opporre il credito recato dagli AVA per fatti antecedenti e/o coevi alla formazione del titolo e le doglianze sul punto rassegnate non possono trovare accoglimento.
6. La ricorrente/appellata ha altresì negato la validità delle notifiche eseguite dall'Agente della Riscossione, affermando che l'intimazione n. 09420139045660064000 risultava notificata a soggetto diverso dal destinatario, per cui sarebbe stato necessario l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - DPR n. 600/1973 e che la notifica dell'intimazione n. 09420179001363280000 era viziata da nullità, perché, ai fini della compiuta giacenza, l'ufficiale postale doveva dare prova di aver, quantomeno, tentato la notifica della seconda raccomandata, la cosiddetta raccomandata informativa. Le doglianze sono infondate. La notifica l'intimazione n. 09420139045660064000 è stata eseguita con il servizio postale, a mezzo racc. A/R debitamente recapitata all'indirizzo della destinataria e ricevuta da soggetto qualificatosi come familiare convivente in data 09.07.2013. La notifica dell'intimazione n. 09420179001363280000 è stata eseguita sempre a mezzo racc. A/R -, dopo due accessi infruttuosi e la temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate alla ricezione – mediante deposito dell'atto in Comune, affiggendo l'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario. È in atti l'avviso di deposito dell'atto nella Casa Comunale in data 04.04.2017; l'avviso di notifica dell'atto presso la Casa Comunale in data 04.04.2017, recante la stampigliatura del numero della raccomandata: 57300255886-7; l'avviso di ricevimento della raccomandata 57300255886 – 7 in data 12.06.2017 - inequivocabilmente riferito all'intimazione n. 09420179001363280000 come da stampigliatura in altro a destra dell'avviso, corredato da firma per esteso del ricevente. Tanto evidenziato in punto di fatto, deve osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, 9
unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 175/2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 L. 890/82 come modificato con L. 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata ). Parte_2 Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione” e non costituisce “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023), evenienza non dedotta dalla ricorrente. 10
È stato pure precisato che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). Infondate sono, dunque, le deduzione dell'appellata in punto di validità della notifiche eseguite da e tali atti hanno validamente interrotto la prescrizione. CP_4 L' ha poi affermato che vi era stata altra intimazione di pagamento n. CP_4 09420199009158262000, relativa a entrambi gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, notificata il 21.10.2019, mentre l'appellata ha dedotto che l'intimazione n. 09420199009158262000, era sprovvista di ogni requisito di legge, essendo stata depositata agli atti solo la busta con l'indicazione di “computa giacenza” e non anche tutti gli atti necessari. L'eccezione proposta dall'appellata è fondata. L' ha depositato l'intimazione n. 09420199009158262000, che reca la CP_4 stampigliatura del numero di raccomandata: 61462660249-9. La raccomandata n. 61462660249-9 non risulta recapitata al destinatario: la cartolina reca la compilazione del riquadro: al mittente per compiuta giacenza, ma non vi è prova dell'assolvimento degli incombenti correlati alla compiuta giacenza. L'intimazione n. 09420199009158262000, non risultando documentato che fosse pervenuta nella sfera di conoscenza/conoscibilità del destinatario, non ha esplicato l'effetto interruttivo della prescrizione invocato dall'appellante.
7. Va ora esaminato il motivo di appello proposto da , che ha censurato la CP_4 sentenza per non aver computato, ai fini del calcolo della prescrizione, la sospensione imposta dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche), dettata in costanza di pandemia COVID 19. Deve, quindi, esser verificato se dal 12.06.2017, data dell'ultima valida notifica dell'atto interruttivo, al 27.04.2023, data di notifica della successiva intimazione di pagamento n. 09420239001347002000, sia o meno maturato il termine di prescrizione. L'art. 83, c.2., D.L. n. 18/2020 ha disposto: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e 11
penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. … “. L'art. 36, D.L. n. 23/2020 ha disposto che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.”. L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, osservato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente Parte_1 12
rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. (Cass. civ. sez. I, 15/01/2025, n. 960). Computando, dunque, il periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, alla data del 27.04.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239001347002000, il termine quinquennale di prescrizione non era decorso. L'appello, pertanto, deve trovare accoglimento, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va rigettato. Controparte_1 L'esito di questo giudizio di appello, che ha registrato l'integrale soccombenza dell'appellante, impone la regolamentazione delle spese di ciascun grado di giudizio. In merito, va osservato che nel giudizio innanzi al Tribunale la ricorrente aveva depositato la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Tuttavia, la norma ora in esame riguarda giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali e tale non è la domanda proposta dalla , che aveva ad CP_1 oggetto la prescrizione del credito dell' per omesso versamento di contributi dovuti alla CP_2 gestione datori di lavoro agricoli. La Suprema Corte, cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 04/08/2020, n. 16676, ha affermato: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”. Poiché la norma non può essere applicata al giudizio presente giudizio, in quanto non avente ad oggetto il conseguimento di prestazioni previdenziali/assistenziali, la dichiarazione resa della ricorrente non può legittimare l'esonero dal pagamento della spese di lite e la regolamentazione delle spese processuali deve essere operata secondo l'ordinario principio della soccombenza. Pertanto, deve essere condannata alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_2 e di , delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - Parte_1 valore della controversia € 13.089,38, applicando i minimi, in ragione dell'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite – per ciascuna parte resistente in € 2.697,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte processuale, l'appellante e l'appellato , in € Parte_1 CP_2 2.906,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di , avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2 1476/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 19/12/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 CP_2 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per ciascuna Parte_1 parte resistente in € 2.697,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in favore di ciascuna delle controparti, in € 2.906,00, oltre accessori come per legge. 13
Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 19/2024 R.G.L., vertente TRA
, P. I. e CF , con sede in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1 Giuseppe Grezar, n. 14, per esso il dott. Stefano Scarpino in qualità di Responsabile del Contenzioso Calabria, giusta procura per Notaio Dott. - Roma, repertorio Persona_1 nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariarosaria Minniti, CF elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via C.F._1 Aschenez n. 1/i, pec Email_1 P.IVA_2 appellante CONTRO
, nata in [...] (R.C.) il 13/03/1946, CF Controparte_1
, elettivamente domiciliata alla Via Bruno Buozzi n. 73, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Simone Ferraro, CF fax 096624925, pec C.F._3
dal quale è rappresentata e difesa Email_2 appellata E
, P. IVA , con sede in Controparte_2 P.IVA_3 Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Cosimo Adornato, CF pec C.F._4
t Email_3 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 22.05.2023, , proponeva azione per Controparte_1 l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420239001347002000, emessa dall' , notificata il 27.04.2023, con la quale era stato Parte_1 richiesto il pagamento dei seguenti avvisi: 3942011000854701000 anno 2005 per un importo di € 2.057,97; 39420120001670068000 anni 2002-2003-2004 per un importo di € 11.031,41, relativi a contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli. Eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' , ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. CP_2
335/1995, essendo decorso il relativo termine dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che fosse stato posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione. 2
Nell'intimazione di pagamento notificata in data 27/04/2023, gli avvisi di addebito nn. 3942011000854701000 - 39420120001670068000 risultavano esser stati notificati rispettivamente il 20/12/2011 – 18/06/2012, tale che, anche a voler considerare attendibile la data di notifica, il diritto degli Enti impositori e creditori era prescritto, poiché, successivamente a quelle date, non era stato notificato alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, Parte_1 rappresentando che l'asserita mancata notifica degli avvisi di addebito non poteva essere Contr sollevata nei confronti di , che agiva solo come agente della riscossione e non come ente creditore. Contr In ogni caso, aveva notificato al contribuente atti interruttivi della prescrizione. Si costituiva l , che eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito CP_2 ai sensi dell'art.444, primo comma, c.p.c. in favore del Tribunale di Reggio Calabria, atteso che i contributi richiesti erano dovuti alla gestione aziende con dipendenti e competente a giudicare era il Tribunale del luogo in cui aveva sede l'ufficio dell'ente, cioè quello di Reggio Calabria. Eccepiva, inoltre la carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, in quanto trattasi di motivo di opposizione riconducibile al disposto dell'art. 617 c.p.c.. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale;
in subordine: l'inammissibilità del ricorso o il rigetto perché infondato. In via subordinata, nel caso di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo e la notifica dell'avviso di addebito, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità poteva essere addebitata all' , compensando nei suoi confronti le spese del giudizio. CP_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1476/2023 pubblicata il 19.12.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito portato dall'intimazione di pagamento n. n. 09420239001347002000, nonché dalle cartelle di pagamento n. 3942011000854701000 e n. 39420120001670068000, con il conseguente annullamento sia delle suddette cartelle che dell'intimazione impugnata. 2) Condanna
a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite che Parte_1 liquida in € 2.540,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”. Rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie erano di competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiedeva l'attore. Quanto all'eccezione di inammissibilità richiamava che la ricorrente aveva eccepito l'esistenza di fatti estintivi del credito, sopravvenuti alla notifica della cartella di pagamento, quali l'intervenuta prescrizione ed aveva proposto opposizione all'esecuzione ed art. 615 c.p.c.. L'eventuale intangibilità del credito, conseguita a seguito della mancata opposizione del ruolo nel termine previsto, a pena di decadenza dall'art. 24, D. Lgs. n.46/1999, non precludeva la possibilità di far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi, (come ad esempio la prescrizione) del credito formatisi successivamente. Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché la ricorrente aveva eccepito questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui tutte le parti chiamante in giudizio dovevano ritenersi legittimati passivi. Era fondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata e dalle cartelle di pagamento ad essa sottese, in quanto dalla data 3
di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse stato posto in essere alcun atto interruttivo. Non vi era prova in atti della data di notifica delle cartelle di pagamento, oggetto di causa, e le cartoline allegate facevano riferimento ad altre cartelle, ma non a quelle oggetto di causa. Le spese di lite seguivano la soccombenza nei confronti di Parte_1
, ente legittimato in ordine alla procedura di riscossione del credito, e distratte
[...] in favore del difensore di parte ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' Parte_1
, che avversava la dichiarata prescrizione, deducendo che l , costituendosi
[...] CP_2 in giudizio, aveva prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito n. 3942011000854701000 e n. 39420120001670068000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420239001347002000 impugnata, avvenuta, rispettivamente, in data 20.12.2011 e 18.06.2012 (cfr. fascicolo primo grado). CP_2 Errata era la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato non provata la notifica di tali avvisi di addebito. Parimenti erronea era la sentenza laddove aveva ritenuto non provata la notifica degli atti interruttivi della prescrizione, posto che l'odierna appellante, come emergeva dalla documentazione allegata al fascicolo di parte di primo grado, aveva prodotto i seguenti atti interruttivi della prescrizione (cfr. allegati al fascicolo di primo grado):
- intimazione di pagamento n. 09420139045660064000, relativa all'avviso di addebito n. 39420112000854701000, notificata il 09.07.2013;
- intimazione di pagamento n. 09420179001363280000, relativa a entrambi gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, notificata il 12.06.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel rispetto di tutti gli adempimenti dallo stesso prescritti;
- intimazione di pagamento n. 09420199009158262000, relativa a entrambi gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, notificata il 21.10.2019. Affermava, altresì, che i termini di prescrizione erano stati sospesi a causa dell'emergenza COVID-19. Affermando che doveva tenersi conto di 311 giorni di sospensione, non poteva ritenersi decorso il termine di prescrizione alla data di notifica dell'atto opposto, avvenuta il 27.04.2023. Costituitasi, , affermava in via pregiudiziale ed assorbente che, Controparte_1 come evidenziato dal Tribunale sia l che l non CP_2 Parte_1 avevano provato l'interruzione dell'eccepita prescrizione. Infatti, nel giudizio di prime cure, l aveva prodotto gli avvisi di addebito impugnati, CP_2 con il loro processo di notifica, avvenuto rispettivamente in data 20/12/2011, 18/06/2012, ma alla predetta data, il diritto di credito vantato dall' era già estinto nella quasi totalità, CP_2 in quanto, gli avvisi riguardavano il mancato pagamento di contributi aziendali risalenti nel tempo, e cioè: 1) Per l'annualità 2001 terzo e quarto trimestre per un importo di € 182,40 -
€ 512,79; 2) Per l'annualità 2002 secondo, terzo e quarto trimestre per un importo di € 837,89 - € 1.247,52 - € 1.255,79; 3) Per l'annualità 2003 primo, secondo, terzo e quarto trimestre per un importo di € 665,47 - € 306,63 – 1.370,10 – 1.304,84; 4) Per l'annualità 2004 primo, secondo, terzo e quarto trimestre per un importo di € 61,41 - € 1.611,51 – € 1.871,76 – € 1.714,69; 5) Per l'annualità 2005 secondo trimestre per un importo di € 1.132,30; L' aveva prodotto quali atti interruttivi della prescrizione: la raccomandata n. CP_2
60312990750-2 notificata in data 22/12/2004, con cui era stato chiesto il pagamento dei contributi riferiti all'anno 2002 terzo trimestre e quarto trimestre per € 1.247,52 ed € 4
1.255,79, nonché, per l'anno 2003 primo e secondo trimestre per € 665,47 ed € 306,63; la raccomandata n. 60484681315-8 notificata in data 24/07/2006, con cui veniva richiesto il pagamento dei contributi riferiti all'anno 2004 terzo trimestre e quarto trimestre per € 1.871,76 ed € 1.714,69, nonché, per l'anno 2005 secondo trimestre per € 1.132,30; la raccomandata n. 60829928871-5 notificata il 18/06/2010, con cui veniva richiesto il pagamento di tutti i contributi previdenziali oggetto degli avvisi di accertamento, per come sopra indicati. Affermava che per la contribuzione relativa all'annualità 2001 terzo e quarto trimestre per un importo di € 182,40 - € 512,79, vi era estinzione del diritto di credito già nell'anno 2006, infatti, i 5 anni previsti dalla legge n. 335/1995, erano spirati il 31/12/2006, mentre, il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto dopo la notifica degli accertamenti era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5). Per la contribuzione relativa all'annualità 2002 secondo e quarto trimestre per un importo di € 837,89 - € 1.255,79, il diritto di credito si era estinto già nell'anno 2007, infatti, i 5 anni previsti dalla legge n. 335/1995, erano spirati il 31/12/2007, mentre, il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto dopo la notifica degli accertamenti era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5). Sempre relativamente alla contribuzione per l'annualità 2002 terzo trimestre per l'importo di € 1.247,52 il diritto si era estinto nell'anno 2009, poiché, con la raccomandata numero 60312990750-2, l , in data 22/12/2004, CP_2 aveva richiesto, tra gli altri, il pagamento per la predetta annualità contributiva, con la conseguenza che i 5 anni previsti dalla legge n. 335/1995, ricominciavano nuovamente a decorrere da tale data, per cui, avrebbe dovuto essere notificato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione in data 22/12/2009, mentre, l'atto con cui controparte sosteneva di aver interrotto la prescrizione era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5), ovvero quando il diritto di credito era già estinto per prescrizione. Per la contribuzione relativa all'annualità 2003 terzo e quarto trimestre per un importo di € 1.370,10 – € 1.304,84, il diritto si era estinto nell'anno 2008: infatti, i 5 anni erano spirati il 31/12/2008, mentre, il primo atto interruttivo della prescrizione era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5). Sempre relativamente alla contribuzione per l'annualità 2003, ma primo e secondo trimestre per l'importo di € 665,47 - € 306,63 il diritto si era estinto nell'anno 2009, poiché, con la raccomandata n. 60312990750-2, l , notificata in data CP_2 22/12/2004, aveva chiesto, tra gli altri, il pagamento per le predette annualità contributive, con la conseguenza che i 5 anni erano ricominciati a decorrere da tale data, per cui avrebbe dovuto essere notificato un ulteriore atto interruttivo in data 22/12/2009, mentre, l'atto interruttivo era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5), ovvero quando il diritto era già estinto per prescrizione. Per la contribuzione relativa all'annualità 2004 primo e secondo trimestre per un importo di € 61,41 – € 1.611,51, il diritto si era estinto già nell'anno 2009, infatti, i 5 anni erano spirati il 31/12/2009 e il primo atto interruttivo era datato 18/06/2010 (raccomandata n. 60829928871-5). Rimanevano quindi regolarmente iscritte a ruolo le contribuzioni per l'annualità 2004 terzo e quarto trimestre per un importo di € 1.871,76 – € 1.714,69, nonché, la contribuzione relativa all'anno 2005 secondo trimestre per € 1.132,30, in quanto, nell'anno 2006 la prescrizione dei predetti anni contributivi era stata interrotta con raccomandata n. 60484681315-8, e, successivamente, con raccomandata n. 60829928871-5 del 18/06/2010. In merito a quanto dedotto dall' , tale parte aveva dedotto di aver interrotto il CP_4 termine prescrizionale notificando: l' intimazione di pagamento n. 09420139045660064000, relativa all'avviso di addebito n. 39420112000854701000, notificata il 09.07.2013; l'intimazione di pagamento n. 09420179001363280000, relativa a entrambi gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, notificata il 12.06.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel rispetto di tutti gli adempimenti dallo stesso prescritti;
l'intimazione di pagamento n. 5
09420199009158262000, relativa a entrambi gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, notificata il 21.10.2019. Quanto dedotto non trovava riscontro nella produzione documentale fornita, posto che le notifiche dei predetti atti interruttivi erano tutte incomplete e quindi giuridicamente nulle/illegittime. Infatti, l'intimazione n. 09420139045660064000, innanzitutto si riferiva solo ed esclusivamente all'avviso di addebito 3942011000854701000 e non anche all'avviso di addebito 39420120001670068000, ma essa risultava notificata a soggetto diverso dal destinatario, per cui sarebbe stato necessario l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973. Ma anche a volerla ritenere attendibile, dalla predetta data, al 27/04/2023, data di ricezione dell'intimazione impugnata, erano trascorsi i termini di legge per la prescrizione ed estinzione del diritto di credito. Infatti, la notifica dell'intimazione n. 09420179001363280000 era viziata da nullità della notifica, perché, ai fini della compiuta giacenza, il portalettere doveva dare prova di aver, quantomeno, tentato la notifica della seconda raccomandata, la cosiddetta raccomandata informativa (Cass. n. 27655 del 3 dicembre 2020). Non bastava la semplice prova della spedizione della raccomandata perché la notifica non fosse nulla. Inviata la raccomandata informativa, contenete l'avviso della notifica dell'atto e trascorsi 10 giorni dall'invio di tale seconda raccomandata, la notifica era compiuta tramite l'istituto della compiuta giacenza. Necessitava la prova (nella relata) di aver tentato (anche se infruttuosamente) la consegna della raccomandata informativa, non bastando la semplice prova della spedizione della raccomandata.
aveva affermato di aver predisposto la raccomandata informativa avente CP_4 numero 57300255886-7 ma, di fatto, non aveva depositato l'avviso di ricevimento, per cui agli atti vi era solo l'avviso avente numero 6735025886-0, che attestava la mancata notifica per assenza del destinatario ed il deposito alla casa comunale del plico, ma difettava della prova della notifica dell'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, mancando l'avviso di ricevimento della raccomandata. Nel denegata ipotesi in cui anche questa notifica fosse ritenuta idonea, dalla predetta data 05/06/2017 alla data di ricezione dell'intimazione impugnata, 27/04/2023, era spirato nuovamente il termine prescrizionale, in quanto l'intimazione n. 09420199009158262000, era sprovvista di ogni requisito di legge, essendo depositata agli atti solo la busta con l'indicazione di “computa giacenza” e non anche tutti gli atti necessari. Tutte le notifiche degli atti interruttivi della prescrizione prodotti da ia nel giudizio CP_4 di prime cure che nel presente giudizio di appello erano viziati da nullità/illegittimità. Era pertanto corretta l'impugnata sentenza ed infondato l'appello, che andava rigettato, con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio. Costituitosi, l manifestava il proprio interesse all'accoglimento dell'appello stesso CP_2 ed alla declaratoria di infondatezza della dichiarata prescrizione con riferimento ai sottesi avvisi di addebito impugnati. Con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Avuto riguardo a taluni dei motivi di resistenza proposti dall'appellata CP_1
, cioè quelli aventi ad oggetto la prescrizione del credito dell'Ente Impositore già
[...] prima della notifica degli avvisi di addebito nn. 3942011000854701000 e 39420120001670068000, avvenuta rispettivamente il 20/12/2011 e 18/06/2012, talune considerazioni si impongono. Ha affermato l'appellata che, alla data di notifica degli avvisi di addebito, il credito dell'ente impositore era già estinto in quanto l'avviso di addebito 3942011000854701000 si 6
riferiva al mancato pagamento dei contributi IVS per l'annualità 2005 e il diritto risultava estinto al 31/12/2010, data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito del 20/12/2011. Analogamente, per quanto concerneva l'avviso di addebito 39420120001670068000, in quanto si riferiva al mancato pagamento dei contributi IVS per le annualità 2002 -2003 - CP_ 2004, poiché il diritto di credito vantato dall' risultava già estinto al 31/12/2009, mentre la notifica era del 18/06/2012. Osserva la Corte che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente aveva dedotto che “la società di riscossione non ha provveduto a notificare atti CP_4 interruttivi della prescrizione tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione oggetto del presente ricorso. Si precisa, infatti, che, nell'intimazione di pagamento notificata in data 27/04/2023, gli avvisi di addebito n.ri: 3942011000854701000
- 39420120001670068000 risultano essere stati notificati rispettivamente il 20/12/2011 – 18/06/2012, ne consegue che, anche volendo considerare attendibile la data di notifica, il diritto degli Enti impositori e creditori a riscuotere le somme indicate negli avvisi di addebito risultano essere ugualmente prescritte, poiché, successivamente a quelle date, non è stato notificato alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”. Appare univoco che la prescrizione fosse stata dedotta per fatti successivi alle notifiche del 20/12/2011 e 18/06/2012, senza addurre alcunché avverso di esse e la sentenza sui motivi di opposizione, cioè sulla prescrizione successiva alle notifiche degli atti dell'ente impositore ha così affermato: “Il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo. … Orbene, non vi è dubbio che sia decorso ampiamente il termine dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione. Conseguentemente, deve ritenersi che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta i crediti dell' sottesi alle cartelle di pagamento oggi impugnate CP_2 erano già estinti perché prescritti”.
5. Ciò posto va osservato che già nelle note scritte depositate nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente aveva introdotto il tema di cognizione, reiterato nell'atto di costituzione in appello, avente ad oggetto la prescrizione del credito per fatti antecedenti/coevi agli atti interruttivi costituiti dalle notifiche degli AVA nn. 3942011000854701000 e 39420120001670068000, eseguite il 20/12/2011 e 18/06/2012. Pur introducendo siffatta questione, non può ritenersi che la ricorrente abbia proposto un'opposizione cd. recuperatoria, non avendo giammai dedotto l'omessa o viziata notifica e/o l'omessa conoscenza/conoscibilità per fatto imputabile all'ente impositore delle richieste da quest'ultimo vantate in relazione ai crediti di cui agli AVA sopra indicati. Vanno all'uopo richiamati i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, puntualmente enucleati nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, 7
commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)”. Poiché la ricorrente non ha giammai negato l'omessa conoscenza/conoscibilità degli avvisi di addebito n. 3942011000854701000 e 39420120001670068000, l'opposizione proposta non può qualificarsi come opposizione recuperatoria, con la conseguenza che, non essendo stata proposta avverso di essi l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999, 8
il credito vantato dall' è divenuto irretrattabile (cfr. Cass. sez. un. 23397/2016 e, ex CP_2 multis, Cass. 11705/2025), con l'ulteriore conseguenza che la ricorrente non può più opporre il credito recato dagli AVA per fatti antecedenti e/o coevi alla formazione del titolo e le doglianze sul punto rassegnate non possono trovare accoglimento.
6. La ricorrente/appellata ha altresì negato la validità delle notifiche eseguite dall'Agente della Riscossione, affermando che l'intimazione n. 09420139045660064000 risultava notificata a soggetto diverso dal destinatario, per cui sarebbe stato necessario l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - DPR n. 600/1973 e che la notifica dell'intimazione n. 09420179001363280000 era viziata da nullità, perché, ai fini della compiuta giacenza, l'ufficiale postale doveva dare prova di aver, quantomeno, tentato la notifica della seconda raccomandata, la cosiddetta raccomandata informativa. Le doglianze sono infondate. La notifica l'intimazione n. 09420139045660064000 è stata eseguita con il servizio postale, a mezzo racc. A/R debitamente recapitata all'indirizzo della destinataria e ricevuta da soggetto qualificatosi come familiare convivente in data 09.07.2013. La notifica dell'intimazione n. 09420179001363280000 è stata eseguita sempre a mezzo racc. A/R -, dopo due accessi infruttuosi e la temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate alla ricezione – mediante deposito dell'atto in Comune, affiggendo l'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario. È in atti l'avviso di deposito dell'atto nella Casa Comunale in data 04.04.2017; l'avviso di notifica dell'atto presso la Casa Comunale in data 04.04.2017, recante la stampigliatura del numero della raccomandata: 57300255886-7; l'avviso di ricevimento della raccomandata 57300255886 – 7 in data 12.06.2017 - inequivocabilmente riferito all'intimazione n. 09420179001363280000 come da stampigliatura in altro a destra dell'avviso, corredato da firma per esteso del ricevente. Tanto evidenziato in punto di fatto, deve osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, 9
unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 175/2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 L. 890/82 come modificato con L. 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata ). Parte_2 Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione” e non costituisce “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023), evenienza non dedotta dalla ricorrente. 10
È stato pure precisato che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). Infondate sono, dunque, le deduzione dell'appellata in punto di validità della notifiche eseguite da e tali atti hanno validamente interrotto la prescrizione. CP_4 L' ha poi affermato che vi era stata altra intimazione di pagamento n. CP_4 09420199009158262000, relativa a entrambi gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, notificata il 21.10.2019, mentre l'appellata ha dedotto che l'intimazione n. 09420199009158262000, era sprovvista di ogni requisito di legge, essendo stata depositata agli atti solo la busta con l'indicazione di “computa giacenza” e non anche tutti gli atti necessari. L'eccezione proposta dall'appellata è fondata. L' ha depositato l'intimazione n. 09420199009158262000, che reca la CP_4 stampigliatura del numero di raccomandata: 61462660249-9. La raccomandata n. 61462660249-9 non risulta recapitata al destinatario: la cartolina reca la compilazione del riquadro: al mittente per compiuta giacenza, ma non vi è prova dell'assolvimento degli incombenti correlati alla compiuta giacenza. L'intimazione n. 09420199009158262000, non risultando documentato che fosse pervenuta nella sfera di conoscenza/conoscibilità del destinatario, non ha esplicato l'effetto interruttivo della prescrizione invocato dall'appellante.
7. Va ora esaminato il motivo di appello proposto da , che ha censurato la CP_4 sentenza per non aver computato, ai fini del calcolo della prescrizione, la sospensione imposta dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche), dettata in costanza di pandemia COVID 19. Deve, quindi, esser verificato se dal 12.06.2017, data dell'ultima valida notifica dell'atto interruttivo, al 27.04.2023, data di notifica della successiva intimazione di pagamento n. 09420239001347002000, sia o meno maturato il termine di prescrizione. L'art. 83, c.2., D.L. n. 18/2020 ha disposto: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e 11
penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. … “. L'art. 36, D.L. n. 23/2020 ha disposto che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.”. L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, osservato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente Parte_1 12
rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. (Cass. civ. sez. I, 15/01/2025, n. 960). Computando, dunque, il periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, alla data del 27.04.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239001347002000, il termine quinquennale di prescrizione non era decorso. L'appello, pertanto, deve trovare accoglimento, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va rigettato. Controparte_1 L'esito di questo giudizio di appello, che ha registrato l'integrale soccombenza dell'appellante, impone la regolamentazione delle spese di ciascun grado di giudizio. In merito, va osservato che nel giudizio innanzi al Tribunale la ricorrente aveva depositato la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Tuttavia, la norma ora in esame riguarda giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali e tale non è la domanda proposta dalla , che aveva ad CP_1 oggetto la prescrizione del credito dell' per omesso versamento di contributi dovuti alla CP_2 gestione datori di lavoro agricoli. La Suprema Corte, cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 04/08/2020, n. 16676, ha affermato: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”. Poiché la norma non può essere applicata al giudizio presente giudizio, in quanto non avente ad oggetto il conseguimento di prestazioni previdenziali/assistenziali, la dichiarazione resa della ricorrente non può legittimare l'esonero dal pagamento della spese di lite e la regolamentazione delle spese processuali deve essere operata secondo l'ordinario principio della soccombenza. Pertanto, deve essere condannata alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_2 e di , delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - Parte_1 valore della controversia € 13.089,38, applicando i minimi, in ragione dell'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite – per ciascuna parte resistente in € 2.697,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte processuale, l'appellante e l'appellato , in € Parte_1 CP_2 2.906,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di , avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2 1476/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 19/12/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 CP_2 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per ciascuna Parte_1 parte resistente in € 2.697,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in favore di ciascuna delle controparti, in € 2.906,00, oltre accessori come per legge. 13
Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti