TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 822/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Pietro Stimolo;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
con gli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo;
- opposto – in persona del suo presidente pro tempore; Controparte_2
- convenuta contumace -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso, depositato il 20 luglio 2023, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292 2022 9003792765000 relativa a contributi IVS “coltivatori diretti” e somme aggiuntive per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017 e 2018 portati dagli avvisi di addebito nn. 59220130001064084000, 59220150000803751000 e
59220180001144156000, deducendo la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e la non debenza dei crediti.
Con memoria del 30 agosto 2023 si è costituta l' deducendo l'inammissibilità del CP_1
ricorso e, ad ogni modo, chiedendone il rigetto del ricorso.
Pur ritualmente evocata, l' non si è costituita. CP_3
1 L'udienza del 16 luglio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività.
Ciò posto, va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento in esame.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass.
3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va
2 ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass.
14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche
C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr.
Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_1
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art.
416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti
3 affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali (cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass., Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass., Sezioni unite, n. 15661 del
2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del 2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie, l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con
l'acquisizione d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato che il primo atto relativo ai crediti previdenziali reclamati sarebbe avvenuto con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, emerge che ciò non corrisponde al vero. In particolare, l' ha documentato che: CP_1
1) l'avviso di addebito n. 592 2018 0001144156 è stato notificato mediante racc. a/r il 21 marzo 2019;
2) l'avviso di addebito n. 592 2015 0000803751 è stato notificato mediante racc. a/r il 3 novembre 2015;
4 3) l'avviso di addebito n. 592 2013 0001064084 è stato notificato mediante racc. a/r il 13 gennaio 2014 (cfr. all. dell' ). CP_1
Ciò acclarato, poiché il ricorso è stato depositato in data 20 luglio 2023, l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi deve ritenersi inammissibile, poiché proposta ben oltre il termine di giorni
40 previsto dall'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999 (nonché, a maggior ragione, oltre il termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., richiamato ex art. 29 D.lgs. 46/1999), pertanto non possono essere esaminata l'eccezione di prescrizione antecedente, né quella relativa alla mancata sussistenza dei crediti contributivi.
3. Prescrizione successiva.
Ciò posto con riferimento all'opposizione al ruolo, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla loro data di notifica, con riguardo agli avvisi di addebito nn. 592 2015 0000803751 e 592 2013 0001064084.
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, sempre con riguardo alla prescrizione, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla asserita data di notifica delle cartelle esattoriali opposte, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento opposte.
Ed infatti, dalle notifiche avvenute rispettivamente il 13 gennaio 2014 e il 3 novembre 2015, il successivo atto interruttivo è costituito dalla notifica dell'intimazione i pagamento oggi opposta, avvenuta ben oltre i cinque anni.
Ne discende che i crediti portati dagli avvisi di addebito in parola devono ritenersi prescritti.
Per contro, non possono ritenersi prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 592
2018 0001144156, in quanto tra la notifica dello stesso, e quella dell'intimazione di pagamento, non sono trascorsi cinque anni.
4. Conclusioni e spese.
Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS cristallizzati negli avvisi di addebito nn. 592
2015 0000803751 e 592 2013 0001064084 e, per l'effetto, annullata l'intimazione di pagamento opposta in parte qua.
5 Deve essere rigettata, invece, l'opposizione spiegata avverso l'altro avviso di addebito.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di giudizio possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portate dagli agli avvisi di addebito nn. 592 2015 CP_1
CP_ 0000803751 e 592 2013 0001064084, e, pertanto, insussistente il diritto dell' per essa del
Concessionario della riscossione, di riscuotere tali somme e per l'effetto, annulla in parte qua
l'intimazione di pagamento n. 292 2022 9003792765000; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Gela, 16 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 822/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Pietro Stimolo;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
con gli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo;
- opposto – in persona del suo presidente pro tempore; Controparte_2
- convenuta contumace -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso, depositato il 20 luglio 2023, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292 2022 9003792765000 relativa a contributi IVS “coltivatori diretti” e somme aggiuntive per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017 e 2018 portati dagli avvisi di addebito nn. 59220130001064084000, 59220150000803751000 e
59220180001144156000, deducendo la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e la non debenza dei crediti.
Con memoria del 30 agosto 2023 si è costituta l' deducendo l'inammissibilità del CP_1
ricorso e, ad ogni modo, chiedendone il rigetto del ricorso.
Pur ritualmente evocata, l' non si è costituita. CP_3
1 L'udienza del 16 luglio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività.
Ciò posto, va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento in esame.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass.
3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va
2 ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass.
14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche
C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr.
Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_1
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art.
416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti
3 affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali (cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass., Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass., Sezioni unite, n. 15661 del
2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del 2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie, l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con
l'acquisizione d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato che il primo atto relativo ai crediti previdenziali reclamati sarebbe avvenuto con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, emerge che ciò non corrisponde al vero. In particolare, l' ha documentato che: CP_1
1) l'avviso di addebito n. 592 2018 0001144156 è stato notificato mediante racc. a/r il 21 marzo 2019;
2) l'avviso di addebito n. 592 2015 0000803751 è stato notificato mediante racc. a/r il 3 novembre 2015;
4 3) l'avviso di addebito n. 592 2013 0001064084 è stato notificato mediante racc. a/r il 13 gennaio 2014 (cfr. all. dell' ). CP_1
Ciò acclarato, poiché il ricorso è stato depositato in data 20 luglio 2023, l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi deve ritenersi inammissibile, poiché proposta ben oltre il termine di giorni
40 previsto dall'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999 (nonché, a maggior ragione, oltre il termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., richiamato ex art. 29 D.lgs. 46/1999), pertanto non possono essere esaminata l'eccezione di prescrizione antecedente, né quella relativa alla mancata sussistenza dei crediti contributivi.
3. Prescrizione successiva.
Ciò posto con riferimento all'opposizione al ruolo, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla loro data di notifica, con riguardo agli avvisi di addebito nn. 592 2015 0000803751 e 592 2013 0001064084.
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, sempre con riguardo alla prescrizione, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla asserita data di notifica delle cartelle esattoriali opposte, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento opposte.
Ed infatti, dalle notifiche avvenute rispettivamente il 13 gennaio 2014 e il 3 novembre 2015, il successivo atto interruttivo è costituito dalla notifica dell'intimazione i pagamento oggi opposta, avvenuta ben oltre i cinque anni.
Ne discende che i crediti portati dagli avvisi di addebito in parola devono ritenersi prescritti.
Per contro, non possono ritenersi prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 592
2018 0001144156, in quanto tra la notifica dello stesso, e quella dell'intimazione di pagamento, non sono trascorsi cinque anni.
4. Conclusioni e spese.
Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS cristallizzati negli avvisi di addebito nn. 592
2015 0000803751 e 592 2013 0001064084 e, per l'effetto, annullata l'intimazione di pagamento opposta in parte qua.
5 Deve essere rigettata, invece, l'opposizione spiegata avverso l'altro avviso di addebito.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di giudizio possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portate dagli agli avvisi di addebito nn. 592 2015 CP_1
CP_ 0000803751 e 592 2013 0001064084, e, pertanto, insussistente il diritto dell' per essa del
Concessionario della riscossione, di riscuotere tali somme e per l'effetto, annulla in parte qua
l'intimazione di pagamento n. 292 2022 9003792765000; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Gela, 16 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
6