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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/09/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 1899/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO Parte_1
RAFFAELLO, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO RAFFAELLO, Controparte_1 come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 05/06/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 21/12/2006 avevano contratto matrimonio in MA
RA (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
TI AN (TA), il 24/05/1978 uniti in matrimonio in MA RA
(Ta) il 21/12/2006 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di MA
RA (Ta) dell'anno 2006, parte 2, serie A, numero 235;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle da costoro indicate Parte_1 Controparte_1 congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MA RA (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 1899/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO Parte_1
RAFFAELLO, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO RAFFAELLO, Controparte_1 come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 05/06/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 21/12/2006 avevano contratto matrimonio in MA
RA (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
TI AN (TA), il 24/05/1978 uniti in matrimonio in MA RA
(Ta) il 21/12/2006 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di MA
RA (Ta) dell'anno 2006, parte 2, serie A, numero 235;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle da costoro indicate Parte_1 Controparte_1 congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MA RA (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara