Ordinanza cautelare 1 ottobre 2021
Improcedibile
Sentenza 10 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 25 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 2 luglio 2025
Parere interlocutorio 29 settembre 2025
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Il Ministero dell'Interno ha pubblicato in data 19 febbraio 2025 parere n. 30625/2024 in merito al diritto di accesso di un consigliere comunale circa gli atti di gara. Il Ministero ritiene che il consigliere può accedere agli atti detenuti dagli uffici comunali, se necessari al corretto esercizio della funzione, anche qualora trattasi di atti di gara. In particolare, il Ministero dell'Interno scrive: Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ... con la quale una Prefettura, in relazione ad apposita richiesta del segretario generale del comune di …, ha chiesto l'avviso di questa Direzione Centrale in merito al diritto di accesso da parte del consigliere comunale di minoranza in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/07/2025, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05716/2025REG.PROV.COLL.
N. 00516/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2025, proposto da
IA TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Forleo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Titta Ruffo n. 10;
contro
Comune di Cerveteri, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 8667/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro;
Viste le conclusioni come da verbale;
1. Con ricorso n. 516 del 2025 l’avvocato IA TO ha presentato ricorso per l’ottemperanza, da parte al Comune di Cerveteri, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 8667 del 2022, così come corretta dall’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 10376 del 2022, in ordine al pagamento delle spese di lite, oltre interessi e rivalutazione, chiedendo la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione in caso di perdurante inerzia.
2. Si rileva che:
- i signori RE MA e DO De AN hanno conferito mandato all’avvocato IA TO per resistere al ricorso al giudizio di appello concluso con sentenza n. 8667 del 2022, con la quale questa Sezione, per quanto di interesse in questa sede, ha condannato il Comune di Cerveteri “ al pagamento, in favore degli appellati, MA RE e De AN DO, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri di legge, se dovuti ”;
- con ordinanza n. 10376 del 2022 questa Sezione ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale aggiungendo al dispositivo della sentenza l’espressione “ in favore del difensore dichiaratosi antistatario ”, riformulando così la complessiva statuizione quale “ Condanna il Comune di Cerveteri al pagamento, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge, se dovuti ”;
- in data 26 giugno 2023 la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 8667 del 2022 e l’ordinanza del Consiglio di Stato, n. 10376 del 2022 sono state notificate al Comune di Cerveteri (Consiglio di Stato, sez. V, 7 dicembre 2020 n. 7728);
- sono decorsi i 120 giorni stabiliti dall’art. 14 comma 1 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997;
- il ricorrente ha allegato l’inadempimento dell’Amministrazione.
3. Tanto basta per accogliere il ricorso, dal momento che nel processo amministrativo, ai fini della valida instaurazione del giudizio di ottemperanza non è prevista la notificazione del titolo azionato munito di formula esecutiva, ai sensi dell'art. 115 comma 3 c.p.a. (Cons. St., sez. V, 14 ottobre 2022 n. 8776).
Né l’abrogazione di detta disposizione depone in senso contrario.
Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 34 lett. b) del d. lgs. n. 149 del 2022 e dei successivi artt. 35 e 52, “ dal 1° marzo 2023, con la modifica dell’art. 475 c.p.c., non è più prevista l’apposizione della formula esecutiva sulle sentenze ” del giudice civile (Cons. St., sez. II, 3 giugno 2025 n. 4797).
In particolare, l’art. 475 c.p.c., nella formulazione precedente, richiedeva che i titoli esecutivi fossero muniti di formula esecutiva, a meno che vi fosse una diversa disposizione di legge. Tuttavia, con la nuova formulazione, si stabilisce che per essere considerati titoli per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 474 c.p.c., le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale.
Ne deriva che l’art. 136 comma 2 ter c.p.a., laddove prevede ancora che “ il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, [è] di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari ”, non può che tenere conto della modifica intervenuta.
In ragione di quanto sopra non vi è motivo per non ritenere che l’abrogazione dell’art. 115 comma 3 c.p.a. si giustifichi e si inquadri in un sistema che non richiede più la formula esecutiva per procedere all’esecuzione delle sentenze del giudice civile, venendo meno quindi la necessità di differenziare sul punto il regime dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto (non risultando che nel frattempo vi sia stato il pagamento di quanto dovuto) e va ordinato al Comune di Cerveteri di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 8667 del 2022, così come corretta dall’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 10376 del 2022, in ordine al pagamento delle spese di lite, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
5. Si nomina, fin d’ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Roma, affinché ponga in essere direttamente, o tramite un suo delegato, nei successivi novanta giorni, ogni necessario adempimento attuativo nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione, riservando all’esito la liquidazione delle pertinenti competenze a carico dell’Ente inadempiente e ogni altra determinazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone l’ottemperanza nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Cerveteri al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente. che si liquidano in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO