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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1520/2022 depositato il 24/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2002/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 15/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041301126/2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041301126/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041301126/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1520/2022 RGA l'Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 2002/3/2021 della CTP di Bari, depositata il 15/12/2021, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 3.500,00, oltre accessori se dovuti, proposto avverso l'avviso di accertamento TVF041301126/2020 con cui l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato l'imposta dovuta dall'associazione contribuente per l'anno 2015, disconoscendone la natura di ente sportivo e, conseguentemente, i requisiti per l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 398/1991.
Nel merito, l'Associazione contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 18/07/2022 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, concludendo, in piena conferma della sentenza di prime cure, per la conferma anche dell'impugnato avviso di accertamento e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
All'udienza del 14/01/2026, sentito il Relatore, è comparso il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di bari, che ha insistito per il rigetto dell'appello dell'Associazione contribuente riportandosi alle controdeduzioni dell'Ufficio. La Corte, dato atto dell'assenza del difensore dell'Associazione contribuente, Avv. Difensore_1, ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Associazione contribuente è infondato.
Come ha precisato la Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 7/7/2022 n. 21507, <<...l'esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del Associazione_2...>>
Osserva il Collegio che la difesa dell'Associazione contribuente non ha, in alcun modo, assolto a detto onere probatorio non soltanto superando ripetutamente il limite massimo previsto dalla legge di € 250.000,00 di ricavi commerciali effettivi ma anche in conseguenza dell'assenza dei documenti giustificativi a supporto del rendiconto economico finanziario.
Documenti indispensabili per la ricostruzione della gestione economico-finanziaria dell'associazione.
Peraltro, è pacifica la non tracciabilità di molti pagamenti effettuati come puntualmente precisato dall'ufficio con le proprie controdeduzioni.
Pertanto, il mancato assolvimento, da parte dell'associazione contribuente, dell'onere probatorio dell'effettivo svolgimento dell'attività senza fini di lucro implica l'infondatezza delle doglianze dell'appellante. 2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello dell'Ricorrente_1
va rigettato con piena conferma della sentenza di prime cure dovendosi, per l'effetto, confermare l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
3) La peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello dell' Ricorrente_1 e, in piena conferma della sentenza di prime cure, per l'effetto conferma l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1520/2022 depositato il 24/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2002/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 15/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041301126/2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041301126/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041301126/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1520/2022 RGA l'Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 2002/3/2021 della CTP di Bari, depositata il 15/12/2021, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 3.500,00, oltre accessori se dovuti, proposto avverso l'avviso di accertamento TVF041301126/2020 con cui l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato l'imposta dovuta dall'associazione contribuente per l'anno 2015, disconoscendone la natura di ente sportivo e, conseguentemente, i requisiti per l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 398/1991.
Nel merito, l'Associazione contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 18/07/2022 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, concludendo, in piena conferma della sentenza di prime cure, per la conferma anche dell'impugnato avviso di accertamento e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
All'udienza del 14/01/2026, sentito il Relatore, è comparso il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di bari, che ha insistito per il rigetto dell'appello dell'Associazione contribuente riportandosi alle controdeduzioni dell'Ufficio. La Corte, dato atto dell'assenza del difensore dell'Associazione contribuente, Avv. Difensore_1, ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Associazione contribuente è infondato.
Come ha precisato la Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 7/7/2022 n. 21507, <<...l'esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del Associazione_2...>>
Osserva il Collegio che la difesa dell'Associazione contribuente non ha, in alcun modo, assolto a detto onere probatorio non soltanto superando ripetutamente il limite massimo previsto dalla legge di € 250.000,00 di ricavi commerciali effettivi ma anche in conseguenza dell'assenza dei documenti giustificativi a supporto del rendiconto economico finanziario.
Documenti indispensabili per la ricostruzione della gestione economico-finanziaria dell'associazione.
Peraltro, è pacifica la non tracciabilità di molti pagamenti effettuati come puntualmente precisato dall'ufficio con le proprie controdeduzioni.
Pertanto, il mancato assolvimento, da parte dell'associazione contribuente, dell'onere probatorio dell'effettivo svolgimento dell'attività senza fini di lucro implica l'infondatezza delle doglianze dell'appellante. 2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello dell'Ricorrente_1
va rigettato con piena conferma della sentenza di prime cure dovendosi, per l'effetto, confermare l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
3) La peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello dell' Ricorrente_1 e, in piena conferma della sentenza di prime cure, per l'effetto conferma l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026