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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 210/2020 RG promossa da
C.F. , in persona del Sindaco pro - tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Piazza Municipio n.1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Strazzeri, elettivamente domiciliato in
, via Donizetti, n. 121. Parte_1
- Opponente -
Contro
(P.I. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Milano, Palazzo Largo Augusto n.1/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese
-Opposta –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via pec il proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 548.2019 iscritto al n. 1407.2019 RG, emesso in data 02.12.2019 con il quale il
Tribunale di Caltagirone ingiungeva al medesimo di pagare, in favore di la Controparte_1
1 somma di € 59.358,00 oltre interessi moratori ex d. lgs. 231.02 e alle spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione il eccepiva: Parte_1
• in via preliminare l'improcedibilità della domanda, atteso che la società opposta, senza alcun interesse apprezzabile, avrebbe indebitamente parcellizzato, attraverso la proposizione di una pluralità di azioni (nello specifico due ricorsi per decreto ingiuntivo) un unico credito vantato nei confronti del Parte_1
• L'inesistenza della cessione del credito per mancata notifica dell'operazione al comune di stante la qualità di ente pubblico territoriale del debitore ceduto. Parte_1
• la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per inefficacia della cessione in violazione dell'art. 9, l. 2248/1865 all. E.
Tanto premesso il e di ha chiesto al tribunale adito, la revoca del decreto opposto Pt_1 Parte_1
per le ragioni sopra specificate.
Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che:
[...]
• Con contratto di cessione di crediti, la Società acquistava i crediti Controparte_1
vantati dalla società nei confronti del Comune di per la fornitura Controparte_2 Parte_1
dei servizi di igiene ambientale (raccolta e trasporto, spazzamento, pulizia e servizi complementari).
• Tali crediti sono maturati a favore della cedente società in forza di contratto Controparte_2
di appalto di servizi rep. n°9 del 31.03.2015.
• La cessione è stata stipulata e contestualmente notificata a mezzo pec al debitore ceduto,
in data 30.04.2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d.l. 66/2014 Parte_1
• La cessione si è regolarmente perfezionata ai sensi del citato art.37, co.7 bis d.l. 66/2014 a seguito della comunicazione all' amministrazione ceduta attraverso la Piattaforma Crediti
Commerciali del Ministero Economia e Finanze tramite il portale telematico Fast Invoice. Ne
2 consegue che ha piena legittimazione ad agire nei confronti del Controparte_1 [...]
, debitore ceduto. Parte_1
• In difetto di pagamento dei crediti ceduti, ed in particolare del credito riportato dalla fattura azionata per l'importo complessivo di €59.358,05 (oltre interessi ex D.lgs. n.231/2002 maturati e maturandi), la Banca cessionaria ha richiesto la pronuncia del decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in data 02.12.2019 con il n.548/2019 DI.
• La circostanza addotta dall'opponente, secondo la quale la Banca cessionaria avrebbe richiesto il pagamento delle fatture cedute con l'atto di cessione del 30.04.2018 con tre distinti ricorsi monitori non corrisponde al vero, atteso che, le fatture, pur emesse tutte nei confronti della medesima amministrazione comunale (debitore ceduto), riguardano crediti maturati da cedenti diversi in relazione a rapporti sostanziali diversi.
• In particolare, il Decreto Ingiuntivo n.170/2019 (R.G. n.305/2019) e il Decreto Ingiuntivo
n.462/2019 (R.G. n.1177/2019) sono stati ottenuti da per il recupero di crediti CP_1
ceduti, rispettivamente, da Europe Energy Gas & Power spa e da Eni, mentre il ricorso monitorio sfociato nel presente giudizio di opposizione ha ad oggetto il recupero di crediti ceduti a dalla società Pertanto, i diversi ricorsi monitori CP_1 Controparte_2
proposti dalla Banca cessionaria nei confronti del (debitore ceduto) si Parte_1
spiegano e si giustificano in ragione dei relativi diversi rapporti sottostanti.
• La legittimità della richiesta degli interessi moratori, atteso la riconducibilità alla nozione di transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/2002 del rapporto negoziale instauratosi tra e . Controparte_2 Pt_1 Parte_1
Tanto premesso la chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutività Controparte_1
dell'opposto decreto:
• il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 548.2019, n. 1407.2019
RG emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 02.12.2019.
3 Instaurato il contraddittorio, il Tribunale con ordinanza del 14.04.2022 a scioglimento della riserva assunta in data 24.02.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, stante la natura documentale della causa, il procedimento veniva trattenuto per la decisione in data 04.02.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto
(avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di Torino. Sez. I,
25.06.2018 n. 3285).
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto
ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di
invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento
dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod.
proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il
creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che
i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della
proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. Civile
22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
4 In via propedeutica occorre esaminare l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dall'opponente. Il comune di , infatti, sostiene che la società opposta ha illecitamente Parte_1
parcellizzato un unico credito vantato nei confronti del medesimo attraverso la proposizione di tre distinti procedimenti monitori aggravando, senza alcun apprezzabile interesse, la posizione del debitore. La questione, già esaminata da questo Tribunale con ordinanza del 14.04.2022, è infondata e va pertanto respinta, atteso che il decreto ingiuntivo opposto (n. 48/2019) e i decreti ingiuntivi n.
170/2019 e n. 462/2019 DI, pur riguardando le stesse parti, sono relativi a crediti maturati, nei confronti del opponente, da soggetti diversi e in relazione a rapporti sostanziali diversi. In Pt_1
subiecta materia, il costante orientamento dei Giudici di legittimità ha sottolineato che il divieto di frazionamento del credito in tanto sussiste in quanto i diritti di credito fatti valere separatamente
siano non solo relativi al medesimo rapporto di durata, ma anche inscrivibili nell'ambito oggettivo
di un medesimo ipotetico giudicato o, comunque, fondati sui medesimi fatti costitutivi (Cass.
SS.UU. Civ. 16 febbraio 2017, n. 4090)
Per quanto riguarda l'eccezione di inefficacia della cessione nei confronti dell'opponente e il connesso difetto di legittimazione attiva della società opposta sollevata dal Parte_1
valgano le seguenti considerazioni. Il infatti, eccepisce nei propri confronti Parte_1
l'inopponibilità della cessione del credito ingiunto, stante la mancata preventiva adesione del medesimo, nella qualità di pubblica amministrazione, all'operazione citata. Come è noto, in base all'art. 1260 c.c., il trasferimento del credito si perfeziona con il solo accordo tra cedente e cessionario, a nulla rilevando, ai fini dell'efficacia del contratto, la conoscenza del debitore ceduto.
La comunicazione dell'operazione al medesimo, ai sensi dell'art. 1264 c.c., assolve alla necessità di rendere edotto il debitore ceduto in ordine al destinatario della prestazione, onde evitare un potenziale effetto liberatorio dell'obbligato (e dell'eventuale fidejussore) in caso di adempimento a favore del cedente, titolare originario del rapporto giuridico. Il principio della libera cedibilità dei rapporti giuridici e della libertà delle forme, testé illustrata, subisce delle parziali deroghe nell'ipotesi in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, tuttavia,
5 non possono trovare applicazione le norme di maggior tutela previste dall'art. 9 della legge n.
2248/1865, Allegato E, secondo cui , Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun
sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata, e dall'art. 69
del RD 2240/2023 che impone, tra l'altro, l'obbligo di notificare le cessioni (che devono avere la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata da notaio) alle pubbliche amministrazioni. Il caso di specie, infatti, ha ad oggetto, un credito certificato ex art. 9 comma 3-bis del D.L. n.185 del 29.11.2008. L'articolo in commento, prevede che su istanza del creditore, in caso di crediti relativi a somme dovute, tra l'altro, per forniture e appalti vantati nei confronti di amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali, le amministrazioni debitrici, nel termine di 30
giorni dalla ricezione della richiesta del creditore, devono certificare il relativo credito quando sia certo, liquido ed esigibile, così da consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati ad operare secondo la legislazione vigente.
L'art. 37 comma 7- bis del DL n. 66/2014 ha inoltre disposto che, in seguito alla certificazione, le cessioni dei crediti potranno essere stipulate mediante scrittura privata ed eseguite in favore di una banca o di un intermediario finanziario autorizzato, o da questi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A o a istituzioni finanziarie dell'Unione Europea. Affinché la cessione sia opponibile in favore delle amministrazioni pubbliche è sufficiente, pertanto, che l'operazione venga alle medesime comunicata attraverso l'apposita piattaforma elettronica gestita dal Ministero dell'economia.
L'operazione si intende accettata dall'amministrazione debitrice se entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo le modalità sopra esaminate, la stessa non notifichi alle parti il proprio diniego. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che a fronte della comunicazione da parte della società cessionaria, odierna opposta, tramite la piattaforma telematica all'uopo dedicata, al comune debitore, il medesimo non abbia fatto pervenire, entro i 7 giorni prescritti a pena di decadenza, il proprio diniego all'operazione. Si deve pertanto, concludere che la cessione del credito il cui importo è stato ingiunto con il decreto opposto, è efficace ed opponibile nei confronti del comune di . Alla luce di quanto sopra argomentato, le eccezioni in ordine Parte_1
6 alla validità della cessione e al difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, sollevate dall'amministrazione opponente devono ritenersi respinte perché infondate.
Considerato che
il nell'ambito delle proprie difese, non ha esplicitamente preso posizione in Parte_1
ordine all'esistenza e alla legittimità della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria,
omettendo di allegare fonti di prova confutanti le argomentazione avversarie, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc (secondo il quale il Giudice deve porre a fondamento della propria decisioni sia i fatti esplicitamente dimostrati nel corso del processo, sia quelli che non sono stati oggetti di esplicita contestazione di parte), va confermata, in questa sede, il decreto ingiuntivo opposto. Le spese, liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55.14, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello,
definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
✓ Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 548.2019 iscritto al n.
1407.2019 RG del Tribunale di Caltagirone.
✓ Condanna il a pagare in favore della le spese del Parte_1 Controparte_3
presente giudizio, liquidate, in € 8.433,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, in data 14 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 210/2020 RG promossa da
C.F. , in persona del Sindaco pro - tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Piazza Municipio n.1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Strazzeri, elettivamente domiciliato in
, via Donizetti, n. 121. Parte_1
- Opponente -
Contro
(P.I. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Milano, Palazzo Largo Augusto n.1/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese
-Opposta –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via pec il proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 548.2019 iscritto al n. 1407.2019 RG, emesso in data 02.12.2019 con il quale il
Tribunale di Caltagirone ingiungeva al medesimo di pagare, in favore di la Controparte_1
1 somma di € 59.358,00 oltre interessi moratori ex d. lgs. 231.02 e alle spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione il eccepiva: Parte_1
• in via preliminare l'improcedibilità della domanda, atteso che la società opposta, senza alcun interesse apprezzabile, avrebbe indebitamente parcellizzato, attraverso la proposizione di una pluralità di azioni (nello specifico due ricorsi per decreto ingiuntivo) un unico credito vantato nei confronti del Parte_1
• L'inesistenza della cessione del credito per mancata notifica dell'operazione al comune di stante la qualità di ente pubblico territoriale del debitore ceduto. Parte_1
• la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per inefficacia della cessione in violazione dell'art. 9, l. 2248/1865 all. E.
Tanto premesso il e di ha chiesto al tribunale adito, la revoca del decreto opposto Pt_1 Parte_1
per le ragioni sopra specificate.
Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che:
[...]
• Con contratto di cessione di crediti, la Società acquistava i crediti Controparte_1
vantati dalla società nei confronti del Comune di per la fornitura Controparte_2 Parte_1
dei servizi di igiene ambientale (raccolta e trasporto, spazzamento, pulizia e servizi complementari).
• Tali crediti sono maturati a favore della cedente società in forza di contratto Controparte_2
di appalto di servizi rep. n°9 del 31.03.2015.
• La cessione è stata stipulata e contestualmente notificata a mezzo pec al debitore ceduto,
in data 30.04.2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d.l. 66/2014 Parte_1
• La cessione si è regolarmente perfezionata ai sensi del citato art.37, co.7 bis d.l. 66/2014 a seguito della comunicazione all' amministrazione ceduta attraverso la Piattaforma Crediti
Commerciali del Ministero Economia e Finanze tramite il portale telematico Fast Invoice. Ne
2 consegue che ha piena legittimazione ad agire nei confronti del Controparte_1 [...]
, debitore ceduto. Parte_1
• In difetto di pagamento dei crediti ceduti, ed in particolare del credito riportato dalla fattura azionata per l'importo complessivo di €59.358,05 (oltre interessi ex D.lgs. n.231/2002 maturati e maturandi), la Banca cessionaria ha richiesto la pronuncia del decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in data 02.12.2019 con il n.548/2019 DI.
• La circostanza addotta dall'opponente, secondo la quale la Banca cessionaria avrebbe richiesto il pagamento delle fatture cedute con l'atto di cessione del 30.04.2018 con tre distinti ricorsi monitori non corrisponde al vero, atteso che, le fatture, pur emesse tutte nei confronti della medesima amministrazione comunale (debitore ceduto), riguardano crediti maturati da cedenti diversi in relazione a rapporti sostanziali diversi.
• In particolare, il Decreto Ingiuntivo n.170/2019 (R.G. n.305/2019) e il Decreto Ingiuntivo
n.462/2019 (R.G. n.1177/2019) sono stati ottenuti da per il recupero di crediti CP_1
ceduti, rispettivamente, da Europe Energy Gas & Power spa e da Eni, mentre il ricorso monitorio sfociato nel presente giudizio di opposizione ha ad oggetto il recupero di crediti ceduti a dalla società Pertanto, i diversi ricorsi monitori CP_1 Controparte_2
proposti dalla Banca cessionaria nei confronti del (debitore ceduto) si Parte_1
spiegano e si giustificano in ragione dei relativi diversi rapporti sottostanti.
• La legittimità della richiesta degli interessi moratori, atteso la riconducibilità alla nozione di transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/2002 del rapporto negoziale instauratosi tra e . Controparte_2 Pt_1 Parte_1
Tanto premesso la chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutività Controparte_1
dell'opposto decreto:
• il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 548.2019, n. 1407.2019
RG emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 02.12.2019.
3 Instaurato il contraddittorio, il Tribunale con ordinanza del 14.04.2022 a scioglimento della riserva assunta in data 24.02.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, stante la natura documentale della causa, il procedimento veniva trattenuto per la decisione in data 04.02.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto
(avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di Torino. Sez. I,
25.06.2018 n. 3285).
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto
ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di
invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento
dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod.
proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il
creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che
i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della
proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. Civile
22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
4 In via propedeutica occorre esaminare l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dall'opponente. Il comune di , infatti, sostiene che la società opposta ha illecitamente Parte_1
parcellizzato un unico credito vantato nei confronti del medesimo attraverso la proposizione di tre distinti procedimenti monitori aggravando, senza alcun apprezzabile interesse, la posizione del debitore. La questione, già esaminata da questo Tribunale con ordinanza del 14.04.2022, è infondata e va pertanto respinta, atteso che il decreto ingiuntivo opposto (n. 48/2019) e i decreti ingiuntivi n.
170/2019 e n. 462/2019 DI, pur riguardando le stesse parti, sono relativi a crediti maturati, nei confronti del opponente, da soggetti diversi e in relazione a rapporti sostanziali diversi. In Pt_1
subiecta materia, il costante orientamento dei Giudici di legittimità ha sottolineato che il divieto di frazionamento del credito in tanto sussiste in quanto i diritti di credito fatti valere separatamente
siano non solo relativi al medesimo rapporto di durata, ma anche inscrivibili nell'ambito oggettivo
di un medesimo ipotetico giudicato o, comunque, fondati sui medesimi fatti costitutivi (Cass.
SS.UU. Civ. 16 febbraio 2017, n. 4090)
Per quanto riguarda l'eccezione di inefficacia della cessione nei confronti dell'opponente e il connesso difetto di legittimazione attiva della società opposta sollevata dal Parte_1
valgano le seguenti considerazioni. Il infatti, eccepisce nei propri confronti Parte_1
l'inopponibilità della cessione del credito ingiunto, stante la mancata preventiva adesione del medesimo, nella qualità di pubblica amministrazione, all'operazione citata. Come è noto, in base all'art. 1260 c.c., il trasferimento del credito si perfeziona con il solo accordo tra cedente e cessionario, a nulla rilevando, ai fini dell'efficacia del contratto, la conoscenza del debitore ceduto.
La comunicazione dell'operazione al medesimo, ai sensi dell'art. 1264 c.c., assolve alla necessità di rendere edotto il debitore ceduto in ordine al destinatario della prestazione, onde evitare un potenziale effetto liberatorio dell'obbligato (e dell'eventuale fidejussore) in caso di adempimento a favore del cedente, titolare originario del rapporto giuridico. Il principio della libera cedibilità dei rapporti giuridici e della libertà delle forme, testé illustrata, subisce delle parziali deroghe nell'ipotesi in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, tuttavia,
5 non possono trovare applicazione le norme di maggior tutela previste dall'art. 9 della legge n.
2248/1865, Allegato E, secondo cui , Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun
sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata, e dall'art. 69
del RD 2240/2023 che impone, tra l'altro, l'obbligo di notificare le cessioni (che devono avere la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata da notaio) alle pubbliche amministrazioni. Il caso di specie, infatti, ha ad oggetto, un credito certificato ex art. 9 comma 3-bis del D.L. n.185 del 29.11.2008. L'articolo in commento, prevede che su istanza del creditore, in caso di crediti relativi a somme dovute, tra l'altro, per forniture e appalti vantati nei confronti di amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali, le amministrazioni debitrici, nel termine di 30
giorni dalla ricezione della richiesta del creditore, devono certificare il relativo credito quando sia certo, liquido ed esigibile, così da consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati ad operare secondo la legislazione vigente.
L'art. 37 comma 7- bis del DL n. 66/2014 ha inoltre disposto che, in seguito alla certificazione, le cessioni dei crediti potranno essere stipulate mediante scrittura privata ed eseguite in favore di una banca o di un intermediario finanziario autorizzato, o da questi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A o a istituzioni finanziarie dell'Unione Europea. Affinché la cessione sia opponibile in favore delle amministrazioni pubbliche è sufficiente, pertanto, che l'operazione venga alle medesime comunicata attraverso l'apposita piattaforma elettronica gestita dal Ministero dell'economia.
L'operazione si intende accettata dall'amministrazione debitrice se entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo le modalità sopra esaminate, la stessa non notifichi alle parti il proprio diniego. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che a fronte della comunicazione da parte della società cessionaria, odierna opposta, tramite la piattaforma telematica all'uopo dedicata, al comune debitore, il medesimo non abbia fatto pervenire, entro i 7 giorni prescritti a pena di decadenza, il proprio diniego all'operazione. Si deve pertanto, concludere che la cessione del credito il cui importo è stato ingiunto con il decreto opposto, è efficace ed opponibile nei confronti del comune di . Alla luce di quanto sopra argomentato, le eccezioni in ordine Parte_1
6 alla validità della cessione e al difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, sollevate dall'amministrazione opponente devono ritenersi respinte perché infondate.
Considerato che
il nell'ambito delle proprie difese, non ha esplicitamente preso posizione in Parte_1
ordine all'esistenza e alla legittimità della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria,
omettendo di allegare fonti di prova confutanti le argomentazione avversarie, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc (secondo il quale il Giudice deve porre a fondamento della propria decisioni sia i fatti esplicitamente dimostrati nel corso del processo, sia quelli che non sono stati oggetti di esplicita contestazione di parte), va confermata, in questa sede, il decreto ingiuntivo opposto. Le spese, liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55.14, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello,
definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
✓ Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 548.2019 iscritto al n.
1407.2019 RG del Tribunale di Caltagirone.
✓ Condanna il a pagare in favore della le spese del Parte_1 Controparte_3
presente giudizio, liquidate, in € 8.433,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, in data 14 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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