Trib. Caltagirone, sentenza 14/07/2025, n. 402
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Sentenza 14 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Onorario Dott. Vincenzo Alfio Filippello del Tribunale di Caltagirone, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo. L'opponente, un ente pubblico, ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo, sostenendo l'improcedibilità della domanda per presunto frazionamento di un unico credito e l'inesistenza della cessione del credito per mancata notifica. La controparte, una società, ha invece chiesto il rigetto dell'opposizione, dimostrando la validità della cessione e la legittimità della richiesta di pagamento.

Il Giudice ha respinto le eccezioni sollevate dall'opponente, affermando che il frazionamento del credito era giustificato da crediti diversi e che la cessione era valida, essendo stata notificata secondo le modalità previste dalla legge. Ha sottolineato che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova ricade sul debitore opponente, il quale non ha fornito elementi sufficienti a confutare la pretesa creditoria. Pertanto, il Giudice ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Caltagirone, sentenza 14/07/2025, n. 402
    Giurisdizione : Trib. Caltagirone
    Numero : 402
    Data del deposito : 14 luglio 2025

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