Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 12/02/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00705/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4997 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Mariarosa Suma, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Padova n. 133;
contro
Ministero dell’interno, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto prot. MI/L/N/2020/104883 dell’istanza di emersione prot. MI/L/N/2020/104883, emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Milano in data 03/03/2022 e notificato al datore di lavoro con raccomandata, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RD SO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 5 giugno 2020, il signor -OMISSIS- presentava una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, in favore dell’odierno ricorrente.
Detta istanza è stata respinta con il provvedimento del 3 marzo 2022 meglio indicato in epigrafe, la cui motivazione evidenzia che, in assenza di riscontri alla richiesta di integrazione documentale trasmessa il 29 settembre 2020, non risulta dimostrato “il possesso dei requisiti previsti dalla normativa”.
Premesso che il provvedimento in questione sarebbe stato notificato a mezzo del servizio postale unicamente al datore di lavoro e che la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, l’esponente riferisce di esserne venuto a conoscenza, all’esito di accesso documentale, solo in data 30 settembre 2025.
A sostegno del gravame, il ricorrente articola i seguenti motivi:
I) “Violazione di legge per omessa notifica del provvedimento di rigetto al lavoratore”.
La rubrica è errata in quanto, in realtà, parte ricorrente si duole dell’omessa notifica del preavviso di rigetto, circostanza che gli avrebbe impedito di produrre i documenti occorrenti per la regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale.
II) “Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 5 comma 5 T.U. Immigr. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per difetto dei presupposti”.
L’Amministrazione avrebbe omesso di considerare una serie di elementi favorevoli allo straniero, quali la prolungata residenza in Italia, l’assenza di precedenti penali e la presenza di familiari sul territorio nazionale.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 9 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo avviso a verbale.
In via preliminare, occorre precisare che, sebbene l’impugnativa abbia per oggetto un provvedimento risalente ad oltre tre anni addietro, non vi sono elementi per ritenere che la stessa sia stata proposta tardivamente.
Come anticipato, infatti, parte ricorrente dichiara di essere venuta a conoscenza dell’atto lesivo solamente in data 30 settembre 2025, attraverso accesso documentale; la stessa parte ha prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento, asseritamente acquisito in sede di accesso, della lettera raccomandata con cui l’atto in questione è stato trasmesso al datore di lavoro, sicché non vi sono elementi per ritenere che ne fosse stato informato anche l’odierno ricorrente.
Del resto, l’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio solo formalmente, non ha eccepito l’irricevibilità del ricorso né ha fornito elementi idonei a dimostrare l’anticipata conoscenza del provvedimento lesivo da parte dell’interessato.
Non vi è luogo, pertanto, a valutare l’istanza di remissione in termini proposta, peraltro genericamente e solo in via eventuale, dalla parte ricorrente.
Nel merito, è fondata e assorbente la censura dedotta con il primo motivo di gravame.
Nel procedimento di emersione da lavoro irregolare, l’omissione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore straniero inficia il provvedimento finale in quanto implica una lesione sostanziale delle prerogative partecipative del soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento medesimo ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2024, n. 6902).
È vero che, nel provvedimento impugnato, si afferma che i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione sarebbero stati comunicati agli istanti mediante lettera raccomandata. Tuttavia, a fronte della contestazione sollevata dal ricorrente che nega di aver ricevuto detta comunicazione, l’Amministrazione non ha fornito elementi atti a dimostrare l’effettività della circostanza medesima, non essendo stati neppure indicati gli estremi della raccomandata.
Sotto altro profilo, gli elementi allegati dal ricorrente risultano idonei a dimostrare l’utilità della partecipazione in sede procedimentale, sicché la violazione della relativa prerogativa comporta l’illegittimità del provvedimento finale.
Per tali motivi, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La peculiarità della vicenda controversa induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.