Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga, in esito all'udienza del 26 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5428/2018
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Barbaro, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Maria Colletti e dall'Avv. Francesca Salvatori
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 9 novembre 2018, esponeva: Parte_1
- in data 20 marzo 2016, alle ore 04:40 circa, nello svolgimento della propria attività lavorativa come dipendente dell'istituto di vigilanza KSM S.p.A., durante il turno notturno, si trovava all'interno del gabbiotto presso il Centro Neurolesi “Bonino Puleo” di Messina;
- dovendo aprire, agli addetti delle pulizie, il cancello, all'epoca non funzionante e distante circa 200 metri dalla sua postazione, nel prendere le chiavi della macchina per recarsi con il mezzo all'ingresso, improvvisamente aveva accusato un malore ed era svenuta;
- al risveglio, da sola era riuscita a raggiungere il cancello e, risalita in auto, era tornata alla propria postazione;
frattura zigomo dx, dolenzia emitorace dx”, con una prognosi di
30 giorni;
- in data 4 aprile 2016, era stata ricoverata presso il , nel Controparte_2
reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e il giorno successivo era stata sottoposta a un intervento per la riduzione e la contenzione della frattura facciale;
- l , in virtù della documentazione medica acquisita, con provvedimento del 5 maggio CP_1
2016, le aveva comunicato che non le spettava alcuna indennità, in quanto l'infortunio non risultava riconducibile a un rischio lavorativo, bensì al verificarsi di un rischio generico;
- avverso tale provvedimento aveva presentato opposizione, tramite lettera raccomandata del 19 maggio 2017, senza esito.
Contestava la valutazione dell' , osservando che, già da un anno prima della data CP_1 dell'infortunio, ella ricorrente era stata costantemente destinata al turno di notte (dalle ore 24:00 alle ore 08:00) per periodi anche di 5 giorni consecutivi, dovendo rimanere sveglia e vigile per l'intera durata del servizio, senza alcuna possibilità di riposo.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che l'infortunio del 20 marzo 2016 era avvenuto nell'esercizio dell'attività lavorativa e che, di conseguenza, dovesse essere qualificato come infortunio sul lavoro. Chiedeva, altresì, che venisse accertato e dichiarato che, a causa del predetto infortunio, aveva patito un lungo periodo di invalidità temporanea assoluta e che le erano residuati postumi invalidanti nella misura che sarebbe stata definita dal CTU e che, per l'effetto, l' CP_1
venisse condannato al pagamento del periodo di invalidità temporanea assoluta nonché del danno biologico accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
instava per le spese di lite.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1
3.- Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
4.- Con provvedimento del 16 febbraio 2022, tenuto conto che era stato comunicato a questo Ufficio il pensionamento, a decorrere dall' 1 gennaio 2022, dell'Avv. Amelia Iannò, procuratore dell' , CP_1 veniva dichiarata l'interruzione del processo.
5.- Con ricorso depositato in data 22 marzo 2022 parte ricorrente riassumeva il giudizio insistendo nelle domande formulate e l' insisteva in atti. CP_1
6.- Veniva disposta ed espletata c.t.u. medico-legale.
7.- L'udienza del 26 maggio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa. 8.- Preliminarmente va rilevato che all'udienza del 28 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che “la ricorrente rinuncia alla domanda volta ad ottenere il “pagamento del periodo di invalidità temporanea assoluta””, rappresentando che “la ricorrente è stata indennizzata dall' CP_3
per quel periodo come malattia comune”; pertanto, la relativa domanda va dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9.- Nel merito, gli esiti della prova testimoniale e le risultanze della consulenza medico-legale hanno confermato la natura lavorativa dell'infortunio denunciato.
In particolare, in sede di istruttoria, la teste , la quale ha dichiarato di avere lavorato Testimone_1
“come infermiera …all'epoca dei fatti.. presso il Centro Neurolesi”, ha confermato la circostanza a) del ricorso (“vero o no che la mattina del 20.03.2016, alle ore 04.40 circa, la ricorrente, dipendente dell'Istituto di Vigilanza KSM S.p.A., era in servizio di turno di notte, all'interno del gabbiotto, presso il centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, intenta al controllo dei monitor che offrono le immagini interne ed esterne del Centro”) ed ha precisato “ricordo che quella notte ero in turno presso il reparto degenza A, sito al secondo piano, il gabbiotto, dove prestava servizio la ricorrente, è al piano terra”.
La teste ha, poi, dichiarato: “Io mi trovavo in reparto ma posso confermare che intorno alle 4.30 arrivano generalmente gli addetti alle pulizie e che il cancello all'epoca era mal funzionante. Per raggiungere il cancello bisognava percorrere circa 400 mt…Io non ero presente quando la ricorrente ha accusato il malore ma posso riferire che quando ha raggiunto il reparto dove io prestavo servizio, era in stato confusionale, aveva il volto sanguinante e non riusciva a parlare. Mi chiese se io potevo aprire le porte dei reparti per far entrare gli addetti alle pulizie, perché lei stava male e non riusciva
a farlo…. già i giorni precedenti avevo notato la stanchezza della ricorrente. Ricordo che aveva prestato servizio anche la notte precedente, in quel periodo faceva servizio la notte più volte rispetto ai suoi colleghi.”
Il teste , il quale ha dichiarato di lavorare “come gpg presso KSM spa”, ha riferito Testimone_2
“che in quel periodo la ricorrente ha prestato servizio la notte qualche volta in più rispetto ai turni ordinari di servizio. Non so indicare quante notti in più, sicuramente una in più a settimana. Non so indicare per quanto tempo ha fatto notti in più, almeno per due mesi”.
Il teste , ha dichiarato: “Conosco la ricorrente perché ha lavorato come vigilante Testimone_3 prestando servizio presso i Neurolesi dove io lavoro come infermiere. Io l'ho vista nel periodo che va grosso modo dal 2014 al 2017 o 2018, se ben ricordo. .. Io la vedevo all'entrata e all'uscita quando timbravo, non la vedevo sempre ma solo quando i nostri orari coincidevano”. Il teste ha, poi, riferito “Io quella notte ero in servizio, ricordo che la ricorrente aveva avuto un infortunio durante il turno di lavoro, non l'ho soccorsa io mi è stato riferito dalla mia collega ….Io mi trovavo in reparto nulla ho visto. Posso riferire che per raggiungere il cancello bisognava percorrere circa 200 mt… Io non ero presente quando la ricorrente ha accusato il malore…”. In ordine alla circosta h) del ricorso (“vero o no che, già da un anno prima dell'infortunio, la ricorrente era stata costantemente destinata al turno di notte (dalle ore 24:00 alle ore 08:00) anche per 5 gg. consecutivi”) il teste ha risposto “Posso riferire che la vedevo anche di notte. Io facevo in media sei notte al mese”.
La teste , la quale ha dichiarato di essere la madre della ricorrente, ha riferito: “quella Testimone_4 notte mia figlia era di turno ai neurolesi, preciso che io e mia figlia abitiamo insieme… dal gabbiotto dove staziona mia figlia, per raggiungere il cancello, bisognava percorrere circa 200 mt, io alcune volte mi recavo sul posto di lavoro di mia figlia anche per accertamenti prenotati ai Neurolesi.. Io non ero presente quando mia figlia ha accusato il malore, ho raggiunto mia figlia la mattina presto intorno alle ore 7 del mattino. Ho trovato mia figlia adagiata sul lettino con la parte destra del viso insanguinata, mi sembrava lucida, ricordo che l'ho accompagnata al Piemonte. Ricordo che al
Piemonte hanno fatto la radiografia a mia figlia e le hanno detto che aveva avuto un bel danno alla faccia. Mia figlia il 5 aprile successivo è stata operata da un neurochirurgo … un maxillofacciale ..
I fatti mi sono stati riferiti dal collega di mia figlia che era venuto ai neurolesi per sostituirla.” La teste ha, poi, confermato la circostanza e) indicata in ricorso (“vero o no che, dopo essere stata medicata, la sig.ra i recava, accompagnata dalla madre, nel frattempo avvisata all'Ospedale Pt_1
Piemonte di Messina”) ed ha dichiarato “mia figlia quando sono arrivata ai neurolesi aveva già chiamato la centrale per chiedere di essere sostituita. Quando sono arrivata il collega per la sostituzione era già arrivato…mia figlia andava via da casa per iniziare il turno di notte spesso e ricordo che era molto stanca in quel periodo”.
Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di infortuni sul lavoro, lo sforzo fisico, al quale possono essere equiparati stress emotivi e ambientali, costituisce la causa violenta, ex art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che determina con azione rapida e intensa la lesione. La predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale tra lo stress emotivo e ambientale e l'evento infortunistico, in relazione anche al principio della equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia.” Cass. Civ. Sez. Lav., 23 dicembre 2003 n.
19682).
In esito all'espletamento della prova testimoniale, da cui sono emersi l'attività svolta dalla ricorrente ed i turni di lavoro, in particolare, notturni, osservati dalla stessa, è stata disposta ctu medico legale ed il ctu nominato, dopo attenta indagine, sulla cui completezza e accuratezza non vi è ragione di dubitare, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “Postumi di trauma facciale con frattura del seno mascellare destro, del pavimento e della parete laterale dell'orbita destra, dello zigomo destro, trattate chirurgicamente con mezzi di sintesi tuttora in sede”.
Il ctu ha, inoltre, precisato che “In assenza di specifiche patologie preesistenti che possano aver indotto la crisi lipotimica (a tal proposito l'istante non ha dichiarato quadri patologici tali da indurre
l'evento), la crisi lipotimica che ha provocato la caduta a terra ed i conseguenti danni anatomici trova la sua genesi nell'attività lavorativa dell'istante: il turno notturno (di per sé stressante e faticoso), l'aumentata ricorrenza dei turni espletati in quell'orario nel corso del tempo antecedente, sono elementi possibilmente determinanti l'evento per cui è causa.”.
Il ctu ha concluso ritenendo che la ricorrente “a causa dell'infortunio sul lavoro del 20/03/2016, presenta postumi, comportanti un danno biologico valutabile nella misura del 6% (sei per cento) a far data dall'epoca dell'infortunio.”.
In seguito ai rilievi dell' , il ctu ha osservato che “ha espresso un giudizio medico legale di CP_1
“ragionevole certezza”, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, sulla scorta delle prove testimoniali ed analizzando il quadro patologico secondo la corrente metodologia medico legale. Nel caso specifico, come già riportato nelle superiori considerazioni medico legali, si ritiene che, alla luce della normativa vigente, l'evento possa essere catalogato come “infortunio sul lavoro”; infatti, appare evidente che “il malore” lamentato dalla e che ha determinato la caduta con Pt_1
le lesioni descritte in diagnosi sia da collegare allo stress lavorativo. La anche alla luce Pt_1
delle prove testimoniali (sebbene in assenza di uno specifico calendario sui turni lavorativi prodotto dal datore di lavoro), è stata sottoposta a turni di lavoro notturno con frequenza superiore alla normalità.”.
Le conclusioni del c.t.u. pertanto, sorrette da congrua e persuasiva motivazione tecnica si presentano pienamente condivisibili.
9.- Alla stregua delle superiori considerazioni va, pertanto, riconosciuto il diritto di Parte_1 all'indennizzo per danno biologico nella misura del 6%, dalla data dell'infortunio, con condanna dell' al pagamento della correlativa somma oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, CP_1
trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L. 30/12/1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7/10/1992).
10.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono compensate per un terzo e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo CP_1 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
va, altresì, posto a carico dell' il pagamento delle spese di c.t.u. liquidate separatamente, atteso l'esito CP_1
della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il “pagamento del periodo di invalidità temporanea assoluta”;
b) dichiara il diritto di al conseguimento dell'indennizzo per danno biologico nella Parte_1 misura del 6% in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 20 marzo 2016 e condanna l ad erogare in suo favore le somme dovute oltre interessi legali fatta salva l'applicabilità CP_1
dell'art.16, L.30 dicembre 1991 n°412;
c) condanna l' resistente al pagamento di due terzi delle spese giudiziali in favore della CP_1
ricorrente, che liquida nella somma già ridotta di € 1797,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e dichiara compensata la restante quota;
d) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga