Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3480/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Minio Parte_1 C.F._1
Eleonora, elettivamente domiciliato in Corso Sicilia n. 10 in Palma di Montechiaro
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 P_
), con il patrocinio dell'avv. Narducci Arnaldo, elettivamente P.IVA_1
domiciliati in Via Cibrario n. 12 in Torino
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Spagnolo Santo, CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Viale Teracati n. 182 in Siracusa
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 10
ha citato in giudizio e di Parte_1 P_ Controparte_1
Siracusa, nonché quale compagnia assicuratrice per la responsabilità CP_3
civile della struttura alberghiera, per sentire dichiarare la responsabilità nel sinistro accadutogli in data 05.06.2017 allorché, intento a fare la doccia presso una delle stanze dell'albergo in cui era solito stazionare in occasioni del servizio svolto quale brigadiere dei Carabinieri, in particolare presso la stanza numero 125, era rovinosamente scivolato e caduto a terra in assenza dei necessari presidi di sicurezza e, conseguentemente, per sentire condannare le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato in € 257.996,21 conseguente alle lesioni patite,
o nella somma ritenuta di giustizia. che durante uno dei numerosi soggiorni presso il Parte_1 Controparte_1
di Siracusa, nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2017 verso le ore 1:15, mentre si
[...]
accingeva a fare la doccia, scivolava sbattendo sul piatto doccia schiena e mano destra: recatosi il giorno successivo regolarmente a lavoro, solo dopo la fine del turno di lavoro si presentava presso il pronto soccorso dell'ospedale Umberto Primo di
Siracusa sul cui referto veniva annotata l'anamnesi “Trauma da caduta accidentale mano dx avvenuto in data 06.06.2027 h. 01.15»”; il veniva dimesso con una Pt_1
diagnosi di “frattura composta IV metacarpo mano dx”. A partire dal 05.07.2017 si sottoponeva a visite, accertamenti e cure anche relativi a parestesie Parte_1
agli arti inferiori al fine di ovviare alle conseguenze pregiudizievoli alla salute scaturite dal sinistro, il tutto come da relazione medica di parte datata 23.07.2020
“nella quale la dott.ssa , specialista in medicina del lavoro, attesta la Persona_1
presenza di postumi invalidanti e permanenti riconducibili al trauma del 06.06.2017, il cui corrispettivo danno biologico può essere quantificato nella misura del 42%, tenuto conto sia dello spostamento dei monconi ossei a livello del 4° e 5° metacarpo mano dx, sia delle limitazioni funzionali a carico del rachide lombare e della pagina 2 di 10 presenza dei mezzi di sintesi in situ, sia dell'eiaculazione dolorosa con conseguenti risvolti sulla sfera sessuale e del disturbo psichico”: accertato il nesso di causalità tra la caduta ed i danni subiti, il ha asserito di essere stato costretto a lasciare il Pt_1
servizio a causa dei postumi subiti per responsabilità imputabile ex art. 2051 c.c. alla struttura alberghiera sulla quale grava il dovere di protezione nei confronti della clientela secondo quanto previsto dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e secondo quanto previsto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24739 del 28/11/2007 a mente della quale La responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità dell'albergatore per i danni conseguiti ad un cliente, in dipendenza della caduta nella vasca da bagno, priva di congegni antiscivolo e di maniglie di appoggio, mentre stava facendo la doccia, malgrado la riconducibilità del fatto all'ipotesi prevista dall'art. 2051 cod. civ., in relazione al quale il danneggiato aveva provato il nesso causale mentre l'albergatore non aveva fornito la prova del caso fortuito)”.
Si sono costituiti in giudizio sia la società convenuta che gestisce il P_
di Siracusa sia la struttura alberghiera contestando ogni Controparte_1
responsabilità ed instando per la chiamata di compagnia assicuratrice CP_3
per la responsabilità civile.
pagina 3 di 10 Si è del pari costituita sia su chiamata del medesimo CP_3 Parte_1
che su chiamata delle parti assicurate rilevando l'assenza di qualsivoglia azione diretta ad opera dei clienti della struttura alberghiera e, quanto al merito, contestando ogni domanda.
Previa concessione dei termini di rito per il deposito delle rispettive memorie istruttorie, all'udienza del 05.10.2021 il giudice ha ammesso prova per interpello e test nonché, successivamente, consulenza tecnica medica sulla persona dell'attore indi, all'udienza del giorno 11.07.2024, la causa è stata trattenuta in Pt_1
decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusive ex art. 190 del codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa di dovere disattendere la domanda di risarcimento del danno azionata dall'attore per i motivi di seguito Parte_1
evidenziati.
Occorre premettere come, contrariamente a quanto asserito dalla parti convenute, possa ritenersi provato il fatto che la caduta dalla doccia lamentata dal sia Pt_1
effettivamente accaduta allorché quest'ultimo dimorava presso la stanza 125 del
[...]
di Siracusa nel giugno del 2017: la contestazione della Controparte_1
verificazione del sinistro all'interno della struttura alberghiera infatti ha avuto seguito soltanto a far data dalla redazione degli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c., avendo infatti la espresso in sede di comparsa di costituzione e risposta il vivo P_
rincrescimento per quanto accaduto salvo imputare il sinistro alla condotta imprudente del danneggiato nell'uso del vano doccia dotato di piatto antiscivolo e di tappetino ubicato all'ingresso del piatto doccia e, di conseguenza, riconoscere che la caduta si è effettivamente verificata all'interno della struttura alberghiera.
Ciò detto, nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta del all'interno Pt_1
della stanza n. 125: il teste comandante della compagnia in cui prestava Tes_1
servizio il brigadiere sentito sui capitoli ammessi, ha affermato di avere Pt_1
pagina 4 di 10 saputo dell'accaduto dopo la verificazione del sinistro e di non essere mai entrato nel bagno della stanza dell'hotel in cui è avvenuto il sinistro, non potendo pertanto
“confermare che mancassero presidi di sostegno come maniglie o tappetini antiscivolo”, mentre il Teste collega in servizio presso il distaccamento di Tes_2
Siracusa con il con cui componevano una squadra di dieci persone oltre il Pt_1
comandante, ha riferito di avere saputo della caduta del dentro il piatto Pt_1
doccia la mattina seguente all'accaduto per il fatto che quest'ultimo glielo aveva riferito, salvo precisare “di non essere mai entrato nel bagno in cui alloggiava il
; la teste all'epoca del sinistro governante della struttura Pt_1 Testimone_3
che si occupava del controllo camere e della verifica del loro stato la mattina prima dell'arrivo dei clienti e durante il soggiorno, ha confermato, con specifico riferimento alla camera 125 occupata da parte attrice, che la suddetta camera era dotata di piatto doccia antiscivolo e di tappeto scendi doccia come da corredo fotografico versato in atti (si veda il doc. n. 7 fascicolo parte convenuta , mentre la teste P_
, all'epoca dei fatti cameriera in servizio presso la struttura, ha Testimone_4
confermato che i piatti doccia in dotazione alle camere erano tutti antiscivolo nonché di aver posizionato lei stessa il tappeto scendi doccia all'interno del bagno in dotazione alla camera 125 in cui era ubicato il Pt_1
Tali risultanze testimoniali nonché il materiale fotografico versato in atti evidenziano come il vano doccia in dotazione alla camera del fosse dotato sia di piatto Pt_1
antiscivolo che di tappetino scendi doccia, in sostanza di presidi atti a scongiurare eventi quale quello in concreto verificatosi in mancanza di condotte maldestre ed accidentali imputabili ad incauti avventori tali da elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il sinistro verificatosi con il conseguente danno subito.
Il Tribunale condivide quanto affermato dalla difesa della in sede di P_
comparsa conclusionale nei termini di seguito riportati: “Infatti, anche nell'ipotesi in cui venga fatta valere una responsabilità ex art. 2051 c.c., secondo i principi pagina 5 di 10 generali, incombe su parte attrice l'onere di dimostrare rigorosamente le modalità del fatto storico e quindi della caduta, le condizioni del luogo nonché il nesso causale tra le cose in custodia e il danno. In tal senso Cass. 2660/2013 «anche in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass. 29/11/2006 n.
25243; Cass. 13/07/2011 n. 15389). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (Cass. 29/11/2006 n.25243). La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc, non manifestano di per sè soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi». Secondo il principio ormai consolidato in materia di responsabilità ex art.
pagina 6 di 10 2051 c.c. il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra le cose in custodia e il danno e, soprattutto, nelle fattispecie come quella in esame, laddove il pregiudizio lamentato non sia frutto del dinamismo intrinseco della cosa (oggetto che esplode, corrode, si disgrega, si espande, ecc.) ma deriva da comportamenti della stessa parte lesa (la quale si trovi in movimento, camminando ovvero, addirittura correndo) la prova del nesso causale deve necessariamente passare attraverso la dimostrazione della presenza di un'insidia o di un trabocchetto. Di una situazione, cioè, della cosa che si sostanzi in uno stato di fatto del tutto imprevedibile ed inaspettato, che si sia venuto a porre un repentino ostacolo al movimento del soggetto danneggiato. La stessa decisione richiamata da parte attrice, Cass. n.
24739/2007, ribadisce il principio per cui «La responsabilità del custode è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n.
24739/07; n. 2563/07, n. 25243/06)». La decisione richiamata da parte attrice,
tuttavia, a parte il richiamato principio di diritto, non può avere rilevanza nel caso di specie dal momento che all'esame della Corte era stata sottoposta una fattispecie del tutto differente e non paragonabile a quella per cui si discute: si trattava infatti di una caduta in una vasca da bagno adibita a doccia. Il sig. attribuisce la Pt_1
causa della sua caduta all'assenza di presidi di sicurezza nella doccia senza, tuttavia, fornirne la prova. In ogni caso e senza inversione dell'onere probatorio, si rileva che gli esponenti, attraverso la documentazione fotografica in atti (doc. 7), hanno fornito la prova che la doccia utilizzata dall'attore non necessitava di alcun pagina 7 di 10 ulteriore presidio. Le fotografie raffigurano la stanza 125 occupata dall'attore ove è visibile la cabina doccia dotata di piatto doccia antiscivolo e di porte a soffietto con maniglie in entrata e in uscita. È evidente, pertanto, che la doccia utilizzata da parte attrice non rappresentava di per sé fonte di pericolo, né lo sarebbe diventata nemmeno con un uso anomalo. Lo stesso sig. , rendendo l'interpello (ud. Pt_1
03.03.2022) confermava che la stanza da lui occupata era esattamente quella raffigurata nella documentazione fotografica sottoposta al suo esame confermandone in tal modo lo stato di fatto. L'attore dichiarava che «le foto che mi vengono rammostrate evidenziano la stanza che io ho occupato». Tale circostanza smentisce quanto riferito dallo stesso attore sulla presunta “mancanza di tappetini e maniglie”…. Alla luce di quanto sin qui esposto si deduce che la condotta attorea risulta essere stata tutt'altro che cauta e prudente integrando una chiara ipotesi di caso fortuito per colpa del medesimo danneggiato con conseguente reiezione di ogni sua pretesa risarcitoria. Un minimo grado di attenzione avrebbe consentito al sig.
di evitare qualunque eventuale – non dimostrata – situazione di pericolo. In Pt_1
definitiva, il sig. non ha fornito prova di essere effettivamente caduto Pt_1
all'interno della struttura, a causa o in conseguenza della effettiva pericolosità dello stato di fatto dei luoghi o a causa di uno stato anomalo della doccia. Pertanto, ove effettivamente la caduta sia avvenuta a causa dello stato della doccia, il sig. Pt_1
avrebbe dovuto prestare un minimo grado di prudenza che la situazione di fatto richiedeva. Il comportamento colposo del sig. può essere ritenuto rilevante Pt_1
ai fini della individuazione delle responsabilità del riferito sinistro per cui è causa, secondo i principi unanimemente accolti secondo cui «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di pagina 8 di 10 ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. n. 30394 / 2023;
Cass. n. 2482/2018 e, nello stesso senso, ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018). Come dimostrato, la cabina doccia utilizzata dall'attore in quanto dotata di piatto antiscivolo e maniglie in entrata e in uscita sulle porte, non necessitava di ulteriori presidi. La caduta, pertanto, deve essere attribuita unicamente all'attore, il quale, rientrato all'una di notte, dopo il turno di lavoro, inevitabilmente assonnato, mentre si accingeva ad entrare o uscire (la circostanza non è stata provata) dalla cabina doccia perdeva l'equilibrio e cadeva in terra. La causa della caduta, pertanto, non è lo scivolamento a causa della mancanza dei presidi come vorrebbe controparte, ma, come emerso dall'attività istruttoria, e come dallo stesso dichiarato, è la perdita di equilibrio”.
In definitiva alcuna responsabilità è da ascrivere alla sfera giuridica soggettiva sostanziale delle parti convenute con riferimento al sinistro per cui è lite, avendo la condotta del il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno CP_4
subito: tale conclusione implica il rigetto della domanda di parte attrice.
La peculiarità della vicenda trattata, in uno all'opinabilità delle questioni giuridiche sottese, alla condizione soggettiva della parte lesa ed al contenuto precettivo in apparenza favorevole della sentenza della Suprema Corte di Cassazione
pagina 9 di 10 n. 24739 del 28/11/2007 inducono il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di risarcimento del danno azionata da Parte_1
2. Pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti;
3. Compensa le spese di lite.
Siracusano, 17 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rota
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