Articolo 233 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 232Articolo 234
Versione
20 settembre 1975
Art. 233.
La legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche ai figli nati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Dalla stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la legittimazione per decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione della domanda di legittimazione a norma delle disposizioni anteriori si tiene conto agli effetti del secondo comma dell'articolo 290 del codice civile .
Entrata in vigore il 20 settembre 1975