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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa da
, sito in Palermo Piazza della Rivoluzione n.36, Parte_1
C.F. , ed elettivamente domiciliato in via Benedetto D'Acquisto n° 22, in persona P.IVA_1 dell'amministratore, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Carta Cerrella;
appellante contro nata a [...] il [...], C.F.: e Controparte_1 C.F._1 CP_2 nata a [...] il [...] – C.F. entrambe elett.te dom.te in Palermo, C.F._2
Via G. La Farina n.3, presso lo studio dell'Avv. Luca Mandalari dal quale sono rappresentate e difese;
appellate nonche'
C.F. , elettivamente dom.to in Controparte_3 C.F._3
Palermo, via val di Mazara n.27, presso lo studio dell'Avv. Girolama Di Giovanni che lo rappresenta e difende appellata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte, rejectis adversis, nel merito annullare o riformare in tutto o in parte e con qualsiasi statuizione, la sentenza appellata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: - dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, l'inammissibilità della evocatio in judicium del
nella qualità di coobbligato solidale con il debitore opponente;
- dichiarare la nullità Parte_1 dell'atto di citazione per mancata trascrizione, nel presente atto, del ricorso per ingiunzione e, pertanto, disporre l'integrazione della citazione con differimento dell' udienza di prima comparizione, al fine di dar modo al di esercitare validamente il proprio diritto di difesa;
Parte_1
-dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'edictio actionis per mancata esposizione dei motivi di fatto e diritto nell'atto di citazione posti a fondamento della domanda di condanna solidale del
e della domanda di garanzia proposta dall'impresa nei confronti del Parte_1 CP_3
. Se del caso, disporre l'integrazione della citazione con differimento dell'udienza di Parte_1 prima comparizione al fine di dar modo al di esercitare validamente il proprio diritto di Parte_1 difesa;
Nel merito e senza rinuncia alcuna alle superiori domande, eccezioni e difese -rigettare
l'opposizione al Decreto ingiuntivo, proposta dalla Sig.ra perché infondata in fatto ed CP_2 in diritto. - dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile al , in ordine ai motivi di Parte_1 opposizione sollevati dalle Sig.re dichiarare la nullità della relazione tecnico contabile CP_2 redatta dal CTU e depositata in data 29/09/2018 per avere il consulente abusato del potere conferitogli non avendo tenuto in considerazione l'imputazione effettuata dal creditore nel rendiconto approvato e intangibile perché mai impugnato. - rigettare le domande di manleva o di condanna in solido dal terzo chiamato stante l'intangibilità del rendiconto approvato e delle imputazioni in esso contenute;
-condannare pertanto l'impresa opposta, al pagamento delle spese giudiziali in favore del Condominio chiamato in causa. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale.
Per le appellate : “VOGLIA ILL.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO rejectis adversis, - CP_2 in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
. ai sensi dell'art.348-bis c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- nel Parte_1 merito, rigettare i motivi di appello proposti da controparte e per l'effetto confermare la sentenza appellata, per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e onorari di liti come per legge..”.
Per l'appellata “Voglia L'ecc.ma Corte di Appello, – Preliminarmente Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Parte_1
ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. per le motivazioni sopra esposte;
– Nel merito confermare la
[...] sentenza appellata, rigettando in toto i motivi di appello, essendo infondati in fatto ed in diritto;
–
Con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 240 del 22 gennaio 2022, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse in parte l'opposizione proposta da e e revocò i decreti Controparte_1 CP_2 ingiuntivi n. 929/17 e n. 1493/17 emessi rispettivamente nei loro confronti;
condannò le opponenti in solido, al pagamento, in favore dell' in persona Controparte_4 del titolare della somma di € 2.971,89, oltre gli interessi legali dalle singole Controparte_3 scadenze dei SAL fino al soddisfo;
condannò il in persona Parte_1 dell'Amministratore pro tempore, al pagamento, in favore dell'impresa di Controparte_3
della somma di € 7.581,22, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze dei SAL
[...] fino al soddisfo;
compensò tra le parti per metà le spese di lite e condannò Controparte_1 CP_2 ed il in persona dell'Amministratore pro tempore, in
[...] Parte_1 solido, al pagamento, in favore dell'impresa opposta, della rimanente quota.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , Parte_1 con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2022, articolando l'impugnazione sulla scorta di quattro motivi così sintetizzabili:
a) violazione degli artt. 1137 c.c. e 2967 c.c.;
b) violazione degli artt. 106 c.p.c e 269 c.p.c. comma 3;
c) violazione degli artt. 1123 e 1193 c.c.;
d) contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed ulteriore violazione degli artt. 1123 c.c. e 1193
c.c.;
e) illegittimità derivata della pronuncia di condanna alle spese.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si sono costituite, con comparsa depositata il 10 giugno 2022, e che hanno, preliminarmente eccepito CP_2 Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per mancata ragionevole possibilità di accoglimento ed hanno, comunque, resistito al gravame di cui hanno chiesto il rigetto.
4. Si è costituita, con comparsa depositata il 13 giugno 2022, la Controparte_3
che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dal condominio ex art-348 bis c.p.c.
[...]
e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
5.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 28 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
6. Alla decisione impugnata il Tribunale è pervenuto ritenendo che, anzitutto, la
[...] avesse ingiustificatamente parcellizzato il credito vantato nei confronti delle Controparte_3 sorelle nei cui confronti, in quanto comproprietarie di una unità immobiliare nello stabile, CP_2 avrebbe potuto chiedere un solo decreto ingiuntivo, quantunque abbia poi ritenuto che l'unico riverbero sarebbe stato sulle spese legali. Le erano, invero, comproprietarie – in regime di CP_2 comunione ordinaria - dell'unità immobiliare sita nel condominio ed erano, quindi, solidariamente obbligate nei confronti del creditore. Era da escludere, quindi, la sussistenza di un debito ereditario in quanto il credito posto in riscossione era maturato dopo il decesso del padre, loro dante causa. Il credito nei confronti delle era fondato sul rendiconto di gestione 2010 – 2015, sui prospetti dei CP_2 singoli Sal (dal 18 al 21) emessi dall'impresa e dalla transazione conclusa tra l'impresa ed il condominio. L'accertamento compiuto dal c.t.u. aveva nondimeno accertato che, sulla scorta dei rendiconti 2010-2015, il debito delle ammontava ad euro 3.971,89 sicché, detratto l'importo CP_2 di euro 1.000,00 corrisposto - a tale titolo - dalle stesse, residuava il credito dell'impresa di euro
2.971,89.
La sentenza gravata ha soggiunto che, per quanto concerne gli importi richiesti di cui ai SAL dal n.
18 al n. 21 del 2016, parte opposta non aveva fornito la prova certa del credito in base al quale aveva chiesto il pagamento degli oneri oggetto dell'ingiunzione ossia la delibera dell'assemblea condominiale che aveva approvato e ripartito la relativa spesa ai singoli condomini pur a fronte delle eccezioni sollevate sin dall'atto di opposizione: l'impresa onerata ex art. 2697 cc, aveva CP_3 mancato di depositare le delibere che avrebbero fondato il credito oggetto di domanda, così non provando l'esistenza ed il contenuto della fonte e dell'oggetto del credito.
Peraltro, per quanto concerne gli importi afferenti ai S.A.L. nn. 18, 19, 20 e 21 del 2016, lo stesso aveva confermato che tali somme non erano ancora state approvate in sede di Parte_1 rendiconto di gestione, in quanto riferentesi all'anno 2016 ed aveva, inoltre, precisato di non avere chiesto all'impresa di procedere al recupero di tali crediti nei confronti dei condomini CP_3 morosi sicchè la scelta di procedere, in sede monitoria, anche per le ripartizioni di spese non approvate con rendiconto di gestione, non era imputabile al ma esclusivamente Parte_1 all'impresa.
Affermò, poi, l'ammissibilità della domanda di garanzia e di condanna in solido avanzata da impresa nei confronti del chiamato in causa, in quanto non si trattava di una CP_3 Parte_1 domanda nuova ma della medesima richiesta, avanzata in fase monitoria nei confronti delle opponenti, di condanna al pagamento delle medesime somme dovute quale compenso per i lavori straordinari eseguiti nel condominio.
Trattandosi, dunque, di una mera estensione al terzo di domanda già avanzata, il
[...]
andava condannato al pagamento, in favore della impresa opposta, della Parte_1 residua somma di € 7.581,22, per i SAL dal n. 1 al n. 17, oltre gli interessi dalla data di scadenza dei singoli SAL all'effettivo soddisfo.
7. Questo – in sintesi - il costrutto della sentenza gravata, con il primo motivo il deduce Parte_1 la violazione degli art 1137 c.c. e 2967 c.c. nella parte in cui il Tribunale, nonostante le eccezioni sollevate tempestivamente dall'impresa opposta nella comparsa di costituzione, e relative alla mancata impugnazione da parte delle opponenti del rendiconto di gestione, non aveva dichiarato inammissibili le opposizioni ai decreti ingiuntivi proposte dalle in ordine ai pagamenti CP_2 contabilizzati nel rendiconto di gestione approvato.
Aggiunge che, secondo costante giurisprudenza della Cassazione, pregiudiziale all'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento delle quote condominiali inserite in un rendiconto di gestione approvato con delibera, è l'impugnazione avverso detta delibera (annullabile) di approvazione del rendiconto.
Il Tribunale aveva, dunque, esteso il suo sindacato al merito del rendiconto di gestione, pur non avendo le opponenti allegato l'esistenza di un pregiudiziale giudizio di impugnazione di delibera.
Con il secondo motivo, il deduce la violazione dell'art. 106 c.p.c e 269 c.p.c., comma 3 Parte_1 in quanto l'impresa aveva evocato il terzo come obbligato solidale, modificando la CP_3 domanda originariamente proposta nel ricorso per ingiunzione ed estendendo la domanda di condanna nei confronti del Condominio con ciò contravvenendo, anche in questo caso, ai principi consolidati espressi in materia dalla Cassazione.
Il giudice non avrebbe dovuto autorizzare la chiamata in garanzia del per difetto assoluto Parte_1 dei relativi presupposti di fatto e di diritto, anche perché fondata su una causa petendi diversa da quella enunciata nel ricorso per ingiunzione.
Con il terzo motivo, l'appellante denunzia la violazione degli artt. 1123 e 1193 c.c. nella parte in cui il Tribunale aveva fatto proprie le conclusioni del CTU che, trascendendo il mandato conferitogli, aveva erroneamente imputato, nella relazione definitiva, il pagamento di € 16.753,76 ai SAL da 1 a
17.
Il CTU, però, non avrebbe potuto arbitrariamente imputare il pagamento esclusivamente ai lavori edili, sostituendosi all'amministrazione condominiale che, ai sensi dell'art 1123 c.c. aveva, nel rendiconto approvato, effettuato l'imputazione al credito complessivo del Condominio nei confronti delle . CP_2
Difatti l'art 1193 c.c. presuppone una pluralità di crediti da estinguere e non è applicabile quando il credito è unico, tale essendo il credito del per spese condominiali ordinarie e Parte_1 straordinarie per il quale è stato effettuato il pagamento e che trova fondamento nell'art 1123 c.c..
Con il quarto motivo, l'appellante critica la contraddittorieta' e l'illogicita' della motivazione ed ulteriore violazione degli artt. 1123 c.c. e 1193 c.c..
Contraddicendo quanto argomentato in precedenza in ordine alla estensione della domanda, il
Tribunale lo aveva illegittimamente condannato, in via esclusiva, in violazione degli artt. 1123 c.c.
e 1193 c.c.. anziché in solido con i condomini.
Da codesta illegittima condanna conseguiva che esso non avrebbe potuto nemmeno esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle . CP_2
Con il quinto motivo l'appellante critica illegittimità derivata della pronuncia di condanna alle spese.
8. I motivi, esaminati congiuntamente per la stretta attinenza che li connota, sono nel complesso infondati e vanno rigettati.
Occorre, anzitutto, rilevare che del tutto corretta è stata l'ammissione e, poi, la valutazione della chiamata in causa fatta dall'impresa CP_3
Essa, infatti, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata dedusse che era “necessario autorizzare la chiamata in causa del dal quale l'impresa Parte_1 intende essere garantita per tutte le eccezioni di merito riguardanti il rendiconto”.
Ottenuta l'autorizzazione del Tribunale con decreto del 9-12 giugno 2017, l'impresa citò CP_3 il condominio chiedendo – tra l'altro – di accertare che le sorelle ed il condomino di CP_2 [...] erano debitrici nei propri confronti, solidalmente, della somma complessiva di € Parte_1
21.067,48.
Ora l'opposto - che riveste per l'appunto la posizione di attore – può chiamare un terzo se il suo interesse alla chiamata è sorto in seguito alle difese dell'opponente ex art. 269 comma 3 ma non allo scopo di estendere l'asserita responsabilità per i crediti azionati ad altri soggetti: "in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione …….. non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto - la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale - trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 25499 del
21/09/2021).
Alla luce di questo principio, è evidente che la chiamata in causa del è sorta dalle difese Parte_1 delle opponenti che, per varie ragioni, hanno ritenuto che, pur essendo condomine dello stabile, non erano tenute al pagamento dei crediti, vantati dall'impresa per l'esecuzione dell'appalto, CP_3 stipulato il 30 giugno 2009.
Questo è, dunque, il titolo su cui si basa il credito dell'impresa, al di là dei rendiconti condominiali che, nella misura in cui individuano la ripartizione delle spese ex art. 1123 c.c. tra i condomini, hanno soprattutto un'efficacia interna (cioè relativa ai rapporti tra condominio e condomini).
Al di là di questo aspetto, ciò che preme rilevare in questo momento è che il contratto in questione ha visto come committente il condominio di tenuto, come tale, al pagamento Parte_1 del corrispettivo, per come chiaramente si evince dall'art. 23 del contratto (rubricato “liquidazione dei corrispettivi”), una mera facoltà essendo la possibilità – prevista dall'art. 32 del contratto – per l'impresa appaltatrice di agire, per il recupero del proprio credito, pro quota nei confronti dei condomini.
Chiarito questo, essenziale, aspetto occorre, a questo punto, precisare che, nelle obbligazioni contratte dall'amministratore nei confronti dei terzi, coesistono due distinte obbligazioni: una afferente l'intero debito facente capo al condominio nel suo complesso;
una parziaria di pertinenza dei singoli condòmini in relazione alla misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., vale a dire pro-quota e sulla scorta dei millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione: “ogni qual volta l'amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall'amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 c.c.” (Cass. n. 14530 del 9 giugno 2017).
Nello stesso senso, si è affermato che “il si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione Parte_1 dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non
è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3636 del 17/02/2014).
Val la pena di accennare in questa sede che è generalmente riconosciuta una soggettività giuridica al
, distinta da quella dei singoli condomini, almeno per quanto riguarda la gestione del Parte_1 denaro comune;
in tale ipotesi, quindi, il è ritenuto autonomo centro di imputazione di Parte_1 posizioni giuridiche.
Così il settimo comma dell'art. 1129 cod. civ. impone all'amministratore l'obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;
l'undicesimo comma del predetto articolo stigmatizza la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condòmini”. Ed ancora, tutti i contributi versati dai partecipanti si confondono con le altre somme sia ivi esistenti andando perciò ad integrare quel saldo che è ad immediata disposizione del correntista condominio, secondo l'art. 1852 cod. civ., senza che mantenga alcun rilievo lo specifico titolo dell'annotazione a credito, né la provenienza della provvista dall'uno o dall'altro condomino.
Tale soggettività, peraltro, non confligge con la natura solidale o parziaria (opinione, quest'ultima, più accreditata in giurisprudenza) delle obbligazioni dei singoli condomini, siccome la facoltà per il creditore di agire nei confronti dei condomini, anche quelli non morosi (cf.r art. 63 disp att c.p.c.) Ciò che rileva è che, stante l'esistenza di una obbligazione del tutto autonoma gravante sul rispetto al proprio contraente, a quest'ultimo – dal quale è legittimato pretendere Parte_1
l'adempimento dell'intero - non potrà opporre questioni relative alla sussistenza dei debiti dei condomini, alla approvazione o meno dei rendiconti che vincolano questi ultimi, alla mancata impugnazione delle delibere di approvazione dei rendiconti di gestione ed alla stessa imputazione dei pagamenti dei condomini.
Alla pretesa dell'appaltatore di ottenere il corrispettivo, il avrebbe potuto eccepire o Parte_1
l'estinzione o l'insussistenza del debito per altre ragioni ma non certo per la posizione soggettiva dei singoli condomini dai quali potrà comunque e sempre pretendere il pagamento delle quote dovute.
9. Dal momento che, invece, i relativi motivi sono legati alla pretesa insussistenza del debito in capo al , nella misura in cui graverebbe sulle condomine morose, l'appello va rigettato con Parte_1 statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma la sentenza n. 240 del 22 gennaio 2022 resa dal Tribunale di Palermo, appellata da con atto di citazione notificato il 28 febbraio Parte_1
2022; condanna l'appellante a pagare alle appellate le spese del grado, liquidate per ciascuna dei due in complessivi euro 1984,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 11 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa da
, sito in Palermo Piazza della Rivoluzione n.36, Parte_1
C.F. , ed elettivamente domiciliato in via Benedetto D'Acquisto n° 22, in persona P.IVA_1 dell'amministratore, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Carta Cerrella;
appellante contro nata a [...] il [...], C.F.: e Controparte_1 C.F._1 CP_2 nata a [...] il [...] – C.F. entrambe elett.te dom.te in Palermo, C.F._2
Via G. La Farina n.3, presso lo studio dell'Avv. Luca Mandalari dal quale sono rappresentate e difese;
appellate nonche'
C.F. , elettivamente dom.to in Controparte_3 C.F._3
Palermo, via val di Mazara n.27, presso lo studio dell'Avv. Girolama Di Giovanni che lo rappresenta e difende appellata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte, rejectis adversis, nel merito annullare o riformare in tutto o in parte e con qualsiasi statuizione, la sentenza appellata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: - dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, l'inammissibilità della evocatio in judicium del
nella qualità di coobbligato solidale con il debitore opponente;
- dichiarare la nullità Parte_1 dell'atto di citazione per mancata trascrizione, nel presente atto, del ricorso per ingiunzione e, pertanto, disporre l'integrazione della citazione con differimento dell' udienza di prima comparizione, al fine di dar modo al di esercitare validamente il proprio diritto di difesa;
Parte_1
-dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'edictio actionis per mancata esposizione dei motivi di fatto e diritto nell'atto di citazione posti a fondamento della domanda di condanna solidale del
e della domanda di garanzia proposta dall'impresa nei confronti del Parte_1 CP_3
. Se del caso, disporre l'integrazione della citazione con differimento dell'udienza di Parte_1 prima comparizione al fine di dar modo al di esercitare validamente il proprio diritto di Parte_1 difesa;
Nel merito e senza rinuncia alcuna alle superiori domande, eccezioni e difese -rigettare
l'opposizione al Decreto ingiuntivo, proposta dalla Sig.ra perché infondata in fatto ed CP_2 in diritto. - dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile al , in ordine ai motivi di Parte_1 opposizione sollevati dalle Sig.re dichiarare la nullità della relazione tecnico contabile CP_2 redatta dal CTU e depositata in data 29/09/2018 per avere il consulente abusato del potere conferitogli non avendo tenuto in considerazione l'imputazione effettuata dal creditore nel rendiconto approvato e intangibile perché mai impugnato. - rigettare le domande di manleva o di condanna in solido dal terzo chiamato stante l'intangibilità del rendiconto approvato e delle imputazioni in esso contenute;
-condannare pertanto l'impresa opposta, al pagamento delle spese giudiziali in favore del Condominio chiamato in causa. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale.
Per le appellate : “VOGLIA ILL.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO rejectis adversis, - CP_2 in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
. ai sensi dell'art.348-bis c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- nel Parte_1 merito, rigettare i motivi di appello proposti da controparte e per l'effetto confermare la sentenza appellata, per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e onorari di liti come per legge..”.
Per l'appellata “Voglia L'ecc.ma Corte di Appello, – Preliminarmente Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Parte_1
ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. per le motivazioni sopra esposte;
– Nel merito confermare la
[...] sentenza appellata, rigettando in toto i motivi di appello, essendo infondati in fatto ed in diritto;
–
Con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 240 del 22 gennaio 2022, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse in parte l'opposizione proposta da e e revocò i decreti Controparte_1 CP_2 ingiuntivi n. 929/17 e n. 1493/17 emessi rispettivamente nei loro confronti;
condannò le opponenti in solido, al pagamento, in favore dell' in persona Controparte_4 del titolare della somma di € 2.971,89, oltre gli interessi legali dalle singole Controparte_3 scadenze dei SAL fino al soddisfo;
condannò il in persona Parte_1 dell'Amministratore pro tempore, al pagamento, in favore dell'impresa di Controparte_3
della somma di € 7.581,22, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze dei SAL
[...] fino al soddisfo;
compensò tra le parti per metà le spese di lite e condannò Controparte_1 CP_2 ed il in persona dell'Amministratore pro tempore, in
[...] Parte_1 solido, al pagamento, in favore dell'impresa opposta, della rimanente quota.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , Parte_1 con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2022, articolando l'impugnazione sulla scorta di quattro motivi così sintetizzabili:
a) violazione degli artt. 1137 c.c. e 2967 c.c.;
b) violazione degli artt. 106 c.p.c e 269 c.p.c. comma 3;
c) violazione degli artt. 1123 e 1193 c.c.;
d) contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed ulteriore violazione degli artt. 1123 c.c. e 1193
c.c.;
e) illegittimità derivata della pronuncia di condanna alle spese.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si sono costituite, con comparsa depositata il 10 giugno 2022, e che hanno, preliminarmente eccepito CP_2 Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per mancata ragionevole possibilità di accoglimento ed hanno, comunque, resistito al gravame di cui hanno chiesto il rigetto.
4. Si è costituita, con comparsa depositata il 13 giugno 2022, la Controparte_3
che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dal condominio ex art-348 bis c.p.c.
[...]
e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
5.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 28 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
6. Alla decisione impugnata il Tribunale è pervenuto ritenendo che, anzitutto, la
[...] avesse ingiustificatamente parcellizzato il credito vantato nei confronti delle Controparte_3 sorelle nei cui confronti, in quanto comproprietarie di una unità immobiliare nello stabile, CP_2 avrebbe potuto chiedere un solo decreto ingiuntivo, quantunque abbia poi ritenuto che l'unico riverbero sarebbe stato sulle spese legali. Le erano, invero, comproprietarie – in regime di CP_2 comunione ordinaria - dell'unità immobiliare sita nel condominio ed erano, quindi, solidariamente obbligate nei confronti del creditore. Era da escludere, quindi, la sussistenza di un debito ereditario in quanto il credito posto in riscossione era maturato dopo il decesso del padre, loro dante causa. Il credito nei confronti delle era fondato sul rendiconto di gestione 2010 – 2015, sui prospetti dei CP_2 singoli Sal (dal 18 al 21) emessi dall'impresa e dalla transazione conclusa tra l'impresa ed il condominio. L'accertamento compiuto dal c.t.u. aveva nondimeno accertato che, sulla scorta dei rendiconti 2010-2015, il debito delle ammontava ad euro 3.971,89 sicché, detratto l'importo CP_2 di euro 1.000,00 corrisposto - a tale titolo - dalle stesse, residuava il credito dell'impresa di euro
2.971,89.
La sentenza gravata ha soggiunto che, per quanto concerne gli importi richiesti di cui ai SAL dal n.
18 al n. 21 del 2016, parte opposta non aveva fornito la prova certa del credito in base al quale aveva chiesto il pagamento degli oneri oggetto dell'ingiunzione ossia la delibera dell'assemblea condominiale che aveva approvato e ripartito la relativa spesa ai singoli condomini pur a fronte delle eccezioni sollevate sin dall'atto di opposizione: l'impresa onerata ex art. 2697 cc, aveva CP_3 mancato di depositare le delibere che avrebbero fondato il credito oggetto di domanda, così non provando l'esistenza ed il contenuto della fonte e dell'oggetto del credito.
Peraltro, per quanto concerne gli importi afferenti ai S.A.L. nn. 18, 19, 20 e 21 del 2016, lo stesso aveva confermato che tali somme non erano ancora state approvate in sede di Parte_1 rendiconto di gestione, in quanto riferentesi all'anno 2016 ed aveva, inoltre, precisato di non avere chiesto all'impresa di procedere al recupero di tali crediti nei confronti dei condomini CP_3 morosi sicchè la scelta di procedere, in sede monitoria, anche per le ripartizioni di spese non approvate con rendiconto di gestione, non era imputabile al ma esclusivamente Parte_1 all'impresa.
Affermò, poi, l'ammissibilità della domanda di garanzia e di condanna in solido avanzata da impresa nei confronti del chiamato in causa, in quanto non si trattava di una CP_3 Parte_1 domanda nuova ma della medesima richiesta, avanzata in fase monitoria nei confronti delle opponenti, di condanna al pagamento delle medesime somme dovute quale compenso per i lavori straordinari eseguiti nel condominio.
Trattandosi, dunque, di una mera estensione al terzo di domanda già avanzata, il
[...]
andava condannato al pagamento, in favore della impresa opposta, della Parte_1 residua somma di € 7.581,22, per i SAL dal n. 1 al n. 17, oltre gli interessi dalla data di scadenza dei singoli SAL all'effettivo soddisfo.
7. Questo – in sintesi - il costrutto della sentenza gravata, con il primo motivo il deduce Parte_1 la violazione degli art 1137 c.c. e 2967 c.c. nella parte in cui il Tribunale, nonostante le eccezioni sollevate tempestivamente dall'impresa opposta nella comparsa di costituzione, e relative alla mancata impugnazione da parte delle opponenti del rendiconto di gestione, non aveva dichiarato inammissibili le opposizioni ai decreti ingiuntivi proposte dalle in ordine ai pagamenti CP_2 contabilizzati nel rendiconto di gestione approvato.
Aggiunge che, secondo costante giurisprudenza della Cassazione, pregiudiziale all'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento delle quote condominiali inserite in un rendiconto di gestione approvato con delibera, è l'impugnazione avverso detta delibera (annullabile) di approvazione del rendiconto.
Il Tribunale aveva, dunque, esteso il suo sindacato al merito del rendiconto di gestione, pur non avendo le opponenti allegato l'esistenza di un pregiudiziale giudizio di impugnazione di delibera.
Con il secondo motivo, il deduce la violazione dell'art. 106 c.p.c e 269 c.p.c., comma 3 Parte_1 in quanto l'impresa aveva evocato il terzo come obbligato solidale, modificando la CP_3 domanda originariamente proposta nel ricorso per ingiunzione ed estendendo la domanda di condanna nei confronti del Condominio con ciò contravvenendo, anche in questo caso, ai principi consolidati espressi in materia dalla Cassazione.
Il giudice non avrebbe dovuto autorizzare la chiamata in garanzia del per difetto assoluto Parte_1 dei relativi presupposti di fatto e di diritto, anche perché fondata su una causa petendi diversa da quella enunciata nel ricorso per ingiunzione.
Con il terzo motivo, l'appellante denunzia la violazione degli artt. 1123 e 1193 c.c. nella parte in cui il Tribunale aveva fatto proprie le conclusioni del CTU che, trascendendo il mandato conferitogli, aveva erroneamente imputato, nella relazione definitiva, il pagamento di € 16.753,76 ai SAL da 1 a
17.
Il CTU, però, non avrebbe potuto arbitrariamente imputare il pagamento esclusivamente ai lavori edili, sostituendosi all'amministrazione condominiale che, ai sensi dell'art 1123 c.c. aveva, nel rendiconto approvato, effettuato l'imputazione al credito complessivo del Condominio nei confronti delle . CP_2
Difatti l'art 1193 c.c. presuppone una pluralità di crediti da estinguere e non è applicabile quando il credito è unico, tale essendo il credito del per spese condominiali ordinarie e Parte_1 straordinarie per il quale è stato effettuato il pagamento e che trova fondamento nell'art 1123 c.c..
Con il quarto motivo, l'appellante critica la contraddittorieta' e l'illogicita' della motivazione ed ulteriore violazione degli artt. 1123 c.c. e 1193 c.c..
Contraddicendo quanto argomentato in precedenza in ordine alla estensione della domanda, il
Tribunale lo aveva illegittimamente condannato, in via esclusiva, in violazione degli artt. 1123 c.c.
e 1193 c.c.. anziché in solido con i condomini.
Da codesta illegittima condanna conseguiva che esso non avrebbe potuto nemmeno esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle . CP_2
Con il quinto motivo l'appellante critica illegittimità derivata della pronuncia di condanna alle spese.
8. I motivi, esaminati congiuntamente per la stretta attinenza che li connota, sono nel complesso infondati e vanno rigettati.
Occorre, anzitutto, rilevare che del tutto corretta è stata l'ammissione e, poi, la valutazione della chiamata in causa fatta dall'impresa CP_3
Essa, infatti, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata dedusse che era “necessario autorizzare la chiamata in causa del dal quale l'impresa Parte_1 intende essere garantita per tutte le eccezioni di merito riguardanti il rendiconto”.
Ottenuta l'autorizzazione del Tribunale con decreto del 9-12 giugno 2017, l'impresa citò CP_3 il condominio chiedendo – tra l'altro – di accertare che le sorelle ed il condomino di CP_2 [...] erano debitrici nei propri confronti, solidalmente, della somma complessiva di € Parte_1
21.067,48.
Ora l'opposto - che riveste per l'appunto la posizione di attore – può chiamare un terzo se il suo interesse alla chiamata è sorto in seguito alle difese dell'opponente ex art. 269 comma 3 ma non allo scopo di estendere l'asserita responsabilità per i crediti azionati ad altri soggetti: "in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione …….. non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto - la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale - trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 25499 del
21/09/2021).
Alla luce di questo principio, è evidente che la chiamata in causa del è sorta dalle difese Parte_1 delle opponenti che, per varie ragioni, hanno ritenuto che, pur essendo condomine dello stabile, non erano tenute al pagamento dei crediti, vantati dall'impresa per l'esecuzione dell'appalto, CP_3 stipulato il 30 giugno 2009.
Questo è, dunque, il titolo su cui si basa il credito dell'impresa, al di là dei rendiconti condominiali che, nella misura in cui individuano la ripartizione delle spese ex art. 1123 c.c. tra i condomini, hanno soprattutto un'efficacia interna (cioè relativa ai rapporti tra condominio e condomini).
Al di là di questo aspetto, ciò che preme rilevare in questo momento è che il contratto in questione ha visto come committente il condominio di tenuto, come tale, al pagamento Parte_1 del corrispettivo, per come chiaramente si evince dall'art. 23 del contratto (rubricato “liquidazione dei corrispettivi”), una mera facoltà essendo la possibilità – prevista dall'art. 32 del contratto – per l'impresa appaltatrice di agire, per il recupero del proprio credito, pro quota nei confronti dei condomini.
Chiarito questo, essenziale, aspetto occorre, a questo punto, precisare che, nelle obbligazioni contratte dall'amministratore nei confronti dei terzi, coesistono due distinte obbligazioni: una afferente l'intero debito facente capo al condominio nel suo complesso;
una parziaria di pertinenza dei singoli condòmini in relazione alla misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., vale a dire pro-quota e sulla scorta dei millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione: “ogni qual volta l'amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall'amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 c.c.” (Cass. n. 14530 del 9 giugno 2017).
Nello stesso senso, si è affermato che “il si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione Parte_1 dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non
è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3636 del 17/02/2014).
Val la pena di accennare in questa sede che è generalmente riconosciuta una soggettività giuridica al
, distinta da quella dei singoli condomini, almeno per quanto riguarda la gestione del Parte_1 denaro comune;
in tale ipotesi, quindi, il è ritenuto autonomo centro di imputazione di Parte_1 posizioni giuridiche.
Così il settimo comma dell'art. 1129 cod. civ. impone all'amministratore l'obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;
l'undicesimo comma del predetto articolo stigmatizza la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condòmini”. Ed ancora, tutti i contributi versati dai partecipanti si confondono con le altre somme sia ivi esistenti andando perciò ad integrare quel saldo che è ad immediata disposizione del correntista condominio, secondo l'art. 1852 cod. civ., senza che mantenga alcun rilievo lo specifico titolo dell'annotazione a credito, né la provenienza della provvista dall'uno o dall'altro condomino.
Tale soggettività, peraltro, non confligge con la natura solidale o parziaria (opinione, quest'ultima, più accreditata in giurisprudenza) delle obbligazioni dei singoli condomini, siccome la facoltà per il creditore di agire nei confronti dei condomini, anche quelli non morosi (cf.r art. 63 disp att c.p.c.) Ciò che rileva è che, stante l'esistenza di una obbligazione del tutto autonoma gravante sul rispetto al proprio contraente, a quest'ultimo – dal quale è legittimato pretendere Parte_1
l'adempimento dell'intero - non potrà opporre questioni relative alla sussistenza dei debiti dei condomini, alla approvazione o meno dei rendiconti che vincolano questi ultimi, alla mancata impugnazione delle delibere di approvazione dei rendiconti di gestione ed alla stessa imputazione dei pagamenti dei condomini.
Alla pretesa dell'appaltatore di ottenere il corrispettivo, il avrebbe potuto eccepire o Parte_1
l'estinzione o l'insussistenza del debito per altre ragioni ma non certo per la posizione soggettiva dei singoli condomini dai quali potrà comunque e sempre pretendere il pagamento delle quote dovute.
9. Dal momento che, invece, i relativi motivi sono legati alla pretesa insussistenza del debito in capo al , nella misura in cui graverebbe sulle condomine morose, l'appello va rigettato con Parte_1 statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma la sentenza n. 240 del 22 gennaio 2022 resa dal Tribunale di Palermo, appellata da con atto di citazione notificato il 28 febbraio Parte_1
2022; condanna l'appellante a pagare alle appellate le spese del grado, liquidate per ciascuna dei due in complessivi euro 1984,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 11 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo