Versione
14 maggio 1982
14 maggio 1982
Art. 40. (Inquadramento)
Il personale appartenente ai ruoli del Consiglio di Stato ed il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35.
I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi regionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 35.
Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, puo' chiedere, con le modalita' stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35. Si applicano al personale cosi' inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II, e al titolo IV, capo II, della presente legge.
Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti si applicano i criteri previsti dal successivo articolo 42.
La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata di una relazione sull'attivita' svolta dal richiedente, dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.
Il personale appartenente ai ruoli del Consiglio di Stato ed il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35.
I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi regionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 35.
Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, puo' chiedere, con le modalita' stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35. Si applicano al personale cosi' inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II, e al titolo IV, capo II, della presente legge.
Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti si applicano i criteri previsti dal successivo articolo 42.
La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata di una relazione sull'attivita' svolta dal richiedente, dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-449/14, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA contro Commissione europea, 07/07/2016Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 7 luglio 2016 ( 1 ) Causa C-449/14 P TS RA de IS GI SA contro Commissione europea «Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti a favore della TV — Modifica del regime di aiuti esistente — Misure fiscali, imposte agli operatori di radiodiffusione e di telecomunicazione, che costituiscono la nuova modalità di finanziamento dell'aiuto — Esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra le misure fiscali e l'aiuto — Portata del criterio relativo all'incidenza diretta del gettito fiscale sull'entità dell'aiuto — Decisione della Commissione che dichiara il nuovo sistema di finanziamento compatibile con il mercato …Leggi di più...