Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 9319/2022 R.g.
n…..…….. Reg. sent.
n……….... Cron.
n……….... Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott. Gianluca FIORELLA - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 16.05.2025 la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 9319 del ruolo generale dell'anno 2022 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Di Candia, procuratore domiciliatario;
Parte_1
- ricorrente -
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Francesco De Carlo, procuratore Controparte_1 domiciliatario;
- resistente -
Conclusioni: All'udienza del 25.03.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti depositate in allegato al verbale di udienza. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi.
Fatto e diritto
In primo luogo, deve darsi atto che tra le parti è stata già resa sentenza di separazione da parte del
Tribunale di Lecce, avente n. 581/2025 e depositata in data 20.02.2025. I coniugi, all'udienza del 25.03.2025 hanno dichiarato di essersi accordati nel definire consensualmente la separazione alle condizioni di seguito indicate:
ii) diritto di visita paterno nei giorni di martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
festività alternate, con un periodo di sette giorni consecutivi nel periodo natalizio (o dal 24 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio), e due periodi di sette giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno (in assenza di accordo la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto). Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, sono tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi e dei figli ( 27.02.2005, 10.10.2008, Per_1 Per_2
6.07.2010 e 6.07.2010) e, dunque, meritevoli di omologazione attraverso la ratifica Per_3 Per_4 delle stesse operata con la presente decisione, con la specificazione che il contributo di mantenimento per i figli ammonta – come da ordinanza presidenziale – ad € 400,00 ciascuno, oltre all'importo di € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento per la consorte. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- da atto della sentenza di separazione già resa da questo Tribunale ed avente n. 581/2025;
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come indicato in parte motiva;
- spese del procedimento compensate. Lecce, 16.05.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese Di Battista dr.ssa Cinzia MONDATORE