TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17272 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 32481/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- RT EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- FA IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32481/2023, vertente tra
Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Simona D'Aquilio
e
Parte_2
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Stefania Inglese
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (Roma il Persona_1
31 ottobre 2012).
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare le Parte_1
condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
(classe 2012) e (classe 2006) Persona_1 Persona_2
il quale, nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne.
costituitosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione dei Parte_2
fatti così come operata da controparte e ha chiesto l'adozione di provvedimenti diversi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole.
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come da scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 23 ottobre 2025 e formulando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Il signor lascerà Roma per trasferirsi ai Castelli Parte_2
Romani ove sta reperendo un alloggio. La ex casa coniugale di
Roma via Paolo Buzzi n. 79 scala A int. 17, di proprietà di entrambe le parti rimarrà assegnata alla signora dal Parte_1
Tribunale Ordinario come da decreto presidenziale;
2) Il figlio maggiorenne, , non del tutto economicamente Per_2
autosufficiente, continuerà a vivere insieme alla madre ed al fratello minore nella predetta abitazione di via Paolo Per_1
Buzzi n. 79 scala A int. 17 e frequenterà il padre liberamente,
accordandosi direttamente con quello;
2 3) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori Per_1
ma sarà collocato in via prevalente presso l'abitazione materna.
I genitori si confronteranno per l'assunzione delle decisioni di maggior interesse del figlio e tenendo conto anche delle sue aspirazioni, inclinazioni e capacità, impegnandosi a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità già in essere;
4) il signor otrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2
con le seguenti modalità, salvo diverso accordo fra i genitori:
∎ per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 accompagnamento presso l'abitazione materna. Tali
pomeriggi saranno indicativamente il martedì e giovedì;
∎ a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
∎ durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, nel periodo dal
23 al 30 dicembre sera o dal 31 dicembre al 6 gennaio sera;
∎ durante le vacanze di Pasqua, il signor rascorrerà, Parte_2
ad anni alterni, con il figlio minore il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo. La Pasqua 2026 spetterà alla signora Parte_1
∎ durante le vacanze estive il signor terrà con sé il Parte_2
figlio per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordarsi con la signora entro il 30 aprile di ogni anno onde Parte_1
consentire la prenotazione di alloggi e viaggi. Identico periodo di vacanza esclusiva spetterà alla signora con Parte_1
3 interruzione degli incontri padre-figlio e senza alcun recupero dei medesimi.
∎ eventuali ponti festivi verranno gestiti dai genitori di volta in volta conservando un'alternanza fra loro;
4) i festeggiamenti per i compleanni del figlio minore verranno gestiti congiuntamente dai genitori, se ne ricorreranno i presupposti e se il figlio ne farà esplicita richiesta. In difetto, il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno del Per_1
proprio compleanno con il padre.
5) le parti convengono che a causa del deteriorato stato economico del signor che non gli consente di versare Parte_2
una somma di mantenimento per il figlio minore, quale forma di contribuzione economica al mantenimento di , egli Per_1
rinuncerà alla propria quota di Assegno Unico Universale in favore della signora he lo percepirà per intero;
Parte_1
6) il signor ontribuirà alle spese straordinarie del figlio Parte_2
minore e del figlio nella misura del 50%. Le spese Per_2
verranno discusse e concordate fra i genitori applicando il
Protocollo vigente presso codesto Tribunale e che si deve intendere qui integralmente trascritto;
7) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti e l'avv.ta Simona D'Aquilio avrà cura di confermare la vigenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese
4 dello Stato per la signora al fine della Parte_1
liquidazione degli onorari del giudizio.”
Tali condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative di legge e, quanto all'interesse del minore, non se ne pongono in contrasto, neppure sotto il profilo economico, alla luce delle specifiche motivazioni addotte sul punto;
resta ferma la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Il Tribunale, pertanto, dispone in conformità.
Spese compensate come da domanda.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nella scrittura privata del 23 ottobre 2025, depositata in atti, le cui condizioni sono riportate in parte motiva.
- Compensa le spese di lite
Roma, 1° dicembre 2025
Il Giudice relatore
FA IA
Il Presidente
RT EN
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- RT EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- FA IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32481/2023, vertente tra
Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Simona D'Aquilio
e
Parte_2
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Stefania Inglese
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (Roma il Persona_1
31 ottobre 2012).
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare le Parte_1
condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
(classe 2012) e (classe 2006) Persona_1 Persona_2
il quale, nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne.
costituitosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione dei Parte_2
fatti così come operata da controparte e ha chiesto l'adozione di provvedimenti diversi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole.
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come da scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 23 ottobre 2025 e formulando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Il signor lascerà Roma per trasferirsi ai Castelli Parte_2
Romani ove sta reperendo un alloggio. La ex casa coniugale di
Roma via Paolo Buzzi n. 79 scala A int. 17, di proprietà di entrambe le parti rimarrà assegnata alla signora dal Parte_1
Tribunale Ordinario come da decreto presidenziale;
2) Il figlio maggiorenne, , non del tutto economicamente Per_2
autosufficiente, continuerà a vivere insieme alla madre ed al fratello minore nella predetta abitazione di via Paolo Per_1
Buzzi n. 79 scala A int. 17 e frequenterà il padre liberamente,
accordandosi direttamente con quello;
2 3) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori Per_1
ma sarà collocato in via prevalente presso l'abitazione materna.
I genitori si confronteranno per l'assunzione delle decisioni di maggior interesse del figlio e tenendo conto anche delle sue aspirazioni, inclinazioni e capacità, impegnandosi a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità già in essere;
4) il signor otrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2
con le seguenti modalità, salvo diverso accordo fra i genitori:
∎ per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 accompagnamento presso l'abitazione materna. Tali
pomeriggi saranno indicativamente il martedì e giovedì;
∎ a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
∎ durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, nel periodo dal
23 al 30 dicembre sera o dal 31 dicembre al 6 gennaio sera;
∎ durante le vacanze di Pasqua, il signor rascorrerà, Parte_2
ad anni alterni, con il figlio minore il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo. La Pasqua 2026 spetterà alla signora Parte_1
∎ durante le vacanze estive il signor terrà con sé il Parte_2
figlio per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordarsi con la signora entro il 30 aprile di ogni anno onde Parte_1
consentire la prenotazione di alloggi e viaggi. Identico periodo di vacanza esclusiva spetterà alla signora con Parte_1
3 interruzione degli incontri padre-figlio e senza alcun recupero dei medesimi.
∎ eventuali ponti festivi verranno gestiti dai genitori di volta in volta conservando un'alternanza fra loro;
4) i festeggiamenti per i compleanni del figlio minore verranno gestiti congiuntamente dai genitori, se ne ricorreranno i presupposti e se il figlio ne farà esplicita richiesta. In difetto, il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno del Per_1
proprio compleanno con il padre.
5) le parti convengono che a causa del deteriorato stato economico del signor che non gli consente di versare Parte_2
una somma di mantenimento per il figlio minore, quale forma di contribuzione economica al mantenimento di , egli Per_1
rinuncerà alla propria quota di Assegno Unico Universale in favore della signora he lo percepirà per intero;
Parte_1
6) il signor ontribuirà alle spese straordinarie del figlio Parte_2
minore e del figlio nella misura del 50%. Le spese Per_2
verranno discusse e concordate fra i genitori applicando il
Protocollo vigente presso codesto Tribunale e che si deve intendere qui integralmente trascritto;
7) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti e l'avv.ta Simona D'Aquilio avrà cura di confermare la vigenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese
4 dello Stato per la signora al fine della Parte_1
liquidazione degli onorari del giudizio.”
Tali condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative di legge e, quanto all'interesse del minore, non se ne pongono in contrasto, neppure sotto il profilo economico, alla luce delle specifiche motivazioni addotte sul punto;
resta ferma la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Il Tribunale, pertanto, dispone in conformità.
Spese compensate come da domanda.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nella scrittura privata del 23 ottobre 2025, depositata in atti, le cui condizioni sono riportate in parte motiva.
- Compensa le spese di lite
Roma, 1° dicembre 2025
Il Giudice relatore
FA IA
Il Presidente
RT EN
5