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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/08/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 4697/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Enrico Visciano. Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Milano (MI), via Visconti di Modrone, n. 8/6
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. Laura Della Casa, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio sito in Milano (MI), C.so Sempione, n. 9
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Principalmente e nel merito:
1. Pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la SI.ra
[...]
e il SI. ordinandone le trascrizioni di legge alle seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni: confermare il collocamento della IA presso la madre e della IA Persona_1 presso il padre;
Persona_2
b) assegnare la casa coniugale alla madre, quale genitore collocatario di , prevedendo a Per_1 carico del SI. la corresponsione mensile di € 500,00 per il mantenimento in favore della IA CP_1
e di € 300,00 a favore della IA , collocata presso il padre, per tutti i motivi dedotti Per_1 Per_2 nella narrativa del ricorso introduttivo;
pagina 1 di 9
c) disporre la ripartizione del pagamento delle spese straordinarie delle figlie in modo che la SI.ra
provveda a quelle di e il SI. a quelle di;
Parte_1 Per_1 CP_1 Per_2
d) disporre un assegno divorzile di € 500,00 mensili a favore della SI.ra , in ragione della Parte_1 differente situazione economica tra i coniugi per quanto esposto nel ricorso introduttivo, disponendo altresì che il SI. continui a provvedere al pagamento del CP_1
50% delle rate di mutuo della casa coniugale, comprensive di oneri come descritto in atto introduttivo;
e) autorizzare la voltura dell'autovettura Fiat Panda intestata al SI. prevedendo il passaggio CP_1 di proprietà a favore della SI.ra , già in uso alla ricorrente che ne sostiene tutte le spese. Parte_1
2. Il tutto con il favore delle spese di lite oltre accessori di legge».
Parte resistente:
«Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONDIZIONI di DIVORZIO
- assegnare la ex casa famigliare alla RA in considerazione del fatto che Parte_1 attualmente le figlie ivi abitano e ancora non lavora;
Per_1
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento della IA , ancora studentessa CP_1 Per_1 universitaria, versando alla stessa euro 500,00 mensili;
- dare atto che il signor si impegna a rimborsare alla IA le spese mediche che dovrà CP_1 Per_2 sostenere sino al termine dell'anno 2028.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 18 ottobre 2022, la SI.ra domandava la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con il SI. la conferma del collocamento della IA CP_1 Per_2
pagina 2 di 9 presso il padre e della IA presso la madre, l'assegnazione alla ricorrente della ex casa Per_1 coniugale, l'obbligo paterno di concorrere al mantenimento della IA con un assegno Per_1 mensile di € 500,00 e della IA con un assegno mensile di € 300,00. Infine. La ricorrente Per_2 chiedeva che il marito fosse obbligato a concorrere al mantenimento della stessa con un assegno divorzile di € 500,00 mensili.
In data 3 febbraio 2023 si costituiva in giudizio il SI. Con la comparsa di costituzione il CP_1 resistente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mantenimento diretto della IA con lui convivente, l'obbligo di concorrere al mantenimento della IA con un assegno Per_2 Per_1 mensile di massimo 350,00 mensili e l'assegnazione della ex casa coniugale alla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione in data 16 marzo 2023, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive istanze.
Con successiva ordinanza, il Presidente, nominato se stesso Giudice istruttore, confermava i provvedimenti separativi non ravvisando la sussistenza di presupposti idonei a legittimarne la modifica.
Vista l'istanza delle parti, veniva pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e (sent. n. 1339/2023, pubblicata Parte_1 Controparte_1 in data 3 novembre 2023).
Successivamente alla presentazione delle memorie istruttorie delle parti, il Giudice istruttore, rigettate le richieste di interpello e per testi, onerava le parti di depositare la rispettiva documentazione di carattere fiscale (dichiarazioni dei redditi, estratti dei conti corrente dei conti titoli e delle carte di credito intestati o cointestati con soggetti terzi).
Le parti, quindi, provvedevano al deposito della documentazione richiesta entro i termini di legge.
Il resistente dava atto dell'intervenuta indipendenza economica della IA producendo il contratto di lavoro e del fatto che la stessa si era trasferita a vivere presso la madre. Sul punto nulla deduceva o contestava la ricorrente.
Con ordinanza del 21 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale sulla base delle conclusioni formulate ( e modificate dal ricorrente rispetto a quelle iniziali).
Va preliminarmente osservato che parte ha contestato la legittimità del deposito da parte del Parte_1 resistente della comparsa conclusionale. Invero a differenza di quanto affermato da parte ricorrente i termini per il deposito delle memorie finali erano stati assegnati dal g.i. e pertanto nessuna violazione appare rilevabile sul punto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 9 Dato atto che, nel corso del presente procedimento, è stata dichiarata con sentenza non definitiva n.
1339 del 2023 (pubblicata il 3 novembre 2023) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e con il presente provvedimento il Collegio Parte_1 Controparte_1 decide sulle ulteriori istanze formulate dalle parti.
Sul collocamento delle figlie.
Vista la maggiore età sia di (nata il [...]) sia di (nata il [...]), Per_2 Per_1 questo Collegio nulla deve disporre in merito alla collocazione delle stesse.
Sul contributo a titolo di mantenimento delle figlie.
Per quantificare in modo adeguato l'eventuale contributo che il SI. è tenuto a versare a titolo di CP_1 mantenimento della prole occorre considerare le condizioni attuali delle figlie della coppia Persona_3 quali risultano fotografate al termine dell'attività istruttoria.
[...]
In particolare, la IA è maggiorenne ed anche, come risulta dalla documentazione prodotta da Per_2 parte resistente con memoria scritta del 29 novembre 2024, allo stato economicamente indipendente.
La ragazza, come dichiarato dal resistente e non contestato da controparte, viveva presso il padre, ma da settembre 2024 è tornata a vivere con la madre poiché l'abitazione di quest'ultima risulta essere più comoda per raggiungere il lavoro.
Dunque, il Collegio ritiene di disporre che il SI. non debba corrispondere alcun assegno CP_1 mensile alla SI.ra a titolo di mantenimento della IA maggiorenne ed Parte_1 Per_2 economicamente indipendente, indipendentemente da dove la stessa abbia deciso di abitare.
La IA , anch'essa ormai maggiorenne, vive presso la madre e frequenta l'Università. A Per_1 differenza della sorella maggiore, ella non è ancora economicamente autosufficiente. Pertanto, occorre stabilire il contributo che il SI. genitore non collocatario, è chiamato a versare mensilmente CP_1 per concorrere al suo mantenimento.
Valutata la documentazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge quanto segue: la ricorrente svolge la professione di infermiera percependo uno stipendio mensile superiore a € 1.900,00 (come emerge sia dalle dichiarazioni dei redditi, sia dagli estratti dei conti corrente;
così, per esempio, la ricorrente ha percepito € 2.164,18 a febbraio 2023; € 2.941,97 a luglio 2023; € 1.897,41 ad agosto
2023, € 1.998,31 a febbraio 2024; € 1.891,08 a luglio 2024; € 2.776,60 a settembre 2024; € 2.146,63 a ottobre 2024). pagina 4 di 9 Il ricorrente, invece, svolge un'attività professione percependo uno stipendio mensile superiore ai €
3.000,00 come risulta dai documenti di carattere fiscale dallo stesso depositati (così, il resistente ha percepito € 4.396,63 a febbraio 2024; € 3.663,32 ad aprile 2024; € 4. 356,70 ad ottobre 2024; €
3.552,72 a gennaio 2023; € 3.496,22 a maggio 2023; € 4.099,10 a giugno 2023).
Entrambe le parti sono proprietarie, nella misura del 50% ciascuna, della ex casa coniugale che, secondo gli accordi separativi e alla luce di quanto sopra disposto, è assegnata alla ricorrente. Dunque, la SI.ra , a differenza del resistente, non deve pagare un canone di locazione. Parte_1
Entrambe le parti devono pagare mensilmente la rata del mutuo (pari a € 290,00) per la ex casa famigliare.
Inoltre, entrambe le parti devono pagare mensilmente la rata di due distinti finanziamenti (pari a €
209,00 per la ricorrente e € 274,00 per il resistente).
La ricorrente è titolare, come risulta dalla documentazione patrimoniale, oltre che per metà della ex casa coniugale di parte di altri immobili. Al contrario, il resistente è solo comproprietario della ex casa coniugale.
Quanto alle spese della ricorrente, su quest'ultima gravano le spese relative al mantenimento ordinario e straordinario della IA che, come dichiarato da entrambe le parti, vive prevalentemente Per_1 presso l'abitazione materna . Riguardo alla circostanza che la IA sia tornata a vivere dalla Per_2 madre, poiché la stessa è economicamente indipendente, si deve presumere che contribuisca alle spese di vita ordinaria. La ricorrente non chiede che il padre contribuisca alle spese di mantenimento della IA , né che contribuisca alle spese extra assegno alla stessa relative. Il resistente si impegna Per_1 inoltre a sostenere per intero le spese straordinarie per la IA (seppure la stessa lavori) fino al Per_2
2028.
Pertanto, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti, delle spese mensili a carico delle stesse, dell'età e delle esigenze della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Per_1
Collegio ritiene debba essere previsto a carico del padre un contributo al mantenimento della IA
pari a € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT. Per_1
Sulla ripartizione delle spese straordinarie per le figlie.
In merito al pagamento delle spese straordinarie, la ricorrente ha chiesto che le spese straordinarie per la IA siano a carico del padre e quelle per la IA a carico della madre. Per_2 Per_1
Il resistente, invece, ha domandato di essere onerato a rimborsare alla IA le spese mediche Per_2 che la stessa dovrà sostenere sino al termine dell'anno 2028. pagina 5 di 9 Dato che le spese mensili straordinarie per la IA in gran parte di natura medica, come Per_2 documentalmente provato dal resistente, sono cospicue, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra le parti, si reputa corretto che il padre si faccia interamente carico delle spese straordinarie della IA come dallo stesso chiesto, seppure riconoscendo la congruità del limite temporale, poiché Per_2 nel caso in esame la IA è economicamente indipendente e dunque i genitori non sarebbero Per_2 per legge tenuti a sostenere le spese straordinarie che la riguardano. Il Collegio prende infine atto della domanda della resistente che intende farsi carico per intero delle spese extra assegno relative a
. Per_1
Sull'assegnazione della ex casa coniugale.
Data la concorde richiesta delle parti, il Collegio ritiene di dover assegnare l'ex casa famigliare all'odierna ricorrente che ivi vi abita con entrambe le figlie di cui una non ancora indipendente.
Sulla richiesta di assegno divorzile a favore della ricorrente.
Preliminarmente occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1° dicembre
1970, il Tribunale, qualora uno dei coniugi sia privo di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, può disporre a suo favore l'obbligo per l'altro coniuge di somministrare periodicamente un assegno (il c.d. assegno divorzile), tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione famigliare ed alla formazione del patrimonio sia individuale sia comune e del reddito di entrambi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La giurisprudenza di legittimità e, in particolare, le Sezioni Unite nella sentenza 11 luglio 2018, n.
18287, hanno stabilito che il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una finalità composita, al tempo stesso assistenziale e perequativo-compensativa, richiede «la valutazione effettiva
e concreta dell'adeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti». Tale verifica «deve essere causalmente collegata alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita famigliare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative reddituali e patrimoniali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamigliare, pagina 6 di 9 in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge , oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge».
Nel caso oggetto del presente giudizio, la SI.ra , parte richiedente l'assegno di divorzio, Parte_1 non risulta trovarsi né in una situazione di inadeguatezza dei mezzi, cioè di non autosufficienza economica né in una situazione di impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Infatti, parte ricorrente risulta godere di buona salute e da sempre occupata. Svolge l'attività di infermiera ( per cui ha migliorato il proprio titolo in costanza di matrimonio) percependo uno stipendio mensile superiore a
€ 1.900,00 (come emerge sia dalle dichiarazioni dei redditi, sia dagli estratti dei conti corrente).
Esiste tuttavia una differenza reddituale rispetto all'ex marito, che ha un reddito maggiore, ma tale disparità, come dichiarato dal resistente nella memoria di costituzione del 14 settembre 2023 e non contestato dalla controparte, non deriva da alcuna ragione legata al contributo personale ed economico dato dalla SI.ra alla conduzione della vita famigliare ed alla formazione del patrimonio di Parte_1 ciascuno o comune in costanza della vita coniugale.
In secondo luogo, sempre come risulta dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e non confutate dalla resistente, su cui grava l'onere della prova, in costanza di matrimonio la SI.ra non ha Parte_1 sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante all'interno del nucleo famigliare. Infatti, la sig. , già in possesso del diploma di Parte_1 infermiera professionale, in costanza di matrimonio ha poi conseguito anche il diploma di maturità al fine di rendere il titolo di infermiera professionale equiparabile al titolo oggi conseguente alla laurea triennale e poter così beneficiare di eventuali vantaggi.
In terzo luogo, se vi è disparità reddituale a favore del SI. la disparità patrimoniale risulta CP_1 essere, come documentalmente provato dal resistente, a favore della SI.ra . Infatti, Parte_1 quest'ultima, oltre ad essere proprietaria della metà della ex casa coniugale, della quale interamente gode, risulta essere comproprietaria di altri immobili. Il resistente, invece, è solo proprietario della metà della ex casa coniugale. Peraltro, gli immobili allo stato nella disponibilità esclusiva della ricorrente sono stati acquistati anche con l'aiuto economico del resistente il quale ha, dunque, partecipato alla formazione di un patrimonio immobiliare inizialmente comune del quale oggi non può più godere.
Pertanto, alla luce delle sovra esposte ragioni, questo Collegio ritiene di dover rigettare la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente.
Sulle spese processuali. pagina 7 di 9
Le parti erano d'accordo in punto di divorzio, assegnazione della ex casa coniugale e modalità del mantenimento della IA . Riguardo alla IA la sua intervenuta indipendenza Per_1 Per_2 economica non consente il versamento di contributi da parte del padre alla madre, che però anche con le conclusioni ha insistito per la richiesta , così come ha insistito in relazione a domande che il g.i. aveva già evidenziato come inammissibili nel presente procedimento. In particolare va osservato che buona parte dell'attività relativa a questo giudizio è stata occupata da questioni sollevate dalla ricorrente e attinenti all'eventuale addebito della separazione e del tutto inconferenti nel presente giudizio di divorzio, ma che hanno reso comunque necessario che il resistente rispondesse.
Pertanto il Collegio ritiene di compensare le spese per un quarto e porre i restanti tre quarti, liquidati come da dispositivo, a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: confermata la già pronunciata sentenza di divorzio
-assegna alla SI.ra la ex casa famigliare sita in Villanova D'Ardenghi (PV), via Enzo Parte_1
Biagi, n. 35 perché vi abiti con la IA maggiorenne ma non economicamente indipendnete;
Per_1
-dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 della IA la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Per_1
ISTAT;
-prende atto che la SI.ra si farà completamente carico delle spese straordinarie per la Parte_1 IA;
Per_1
-prende atto che il SI. si farà completamente carico delle spese straordinarie della IA CP_1 sino all'anno 2028; Per_2
-rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
-Compensa le spese per un quarto e condanna la sig. a rifondere al sig. le restanti Parte_1 CP_1 spese che liquida in € 5.100,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 21 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi pagina 8 di 9
pagina 9 di 9
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 4697/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Enrico Visciano. Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Milano (MI), via Visconti di Modrone, n. 8/6
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. Laura Della Casa, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio sito in Milano (MI), C.so Sempione, n. 9
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Principalmente e nel merito:
1. Pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la SI.ra
[...]
e il SI. ordinandone le trascrizioni di legge alle seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni: confermare il collocamento della IA presso la madre e della IA Persona_1 presso il padre;
Persona_2
b) assegnare la casa coniugale alla madre, quale genitore collocatario di , prevedendo a Per_1 carico del SI. la corresponsione mensile di € 500,00 per il mantenimento in favore della IA CP_1
e di € 300,00 a favore della IA , collocata presso il padre, per tutti i motivi dedotti Per_1 Per_2 nella narrativa del ricorso introduttivo;
pagina 1 di 9
c) disporre la ripartizione del pagamento delle spese straordinarie delle figlie in modo che la SI.ra
provveda a quelle di e il SI. a quelle di;
Parte_1 Per_1 CP_1 Per_2
d) disporre un assegno divorzile di € 500,00 mensili a favore della SI.ra , in ragione della Parte_1 differente situazione economica tra i coniugi per quanto esposto nel ricorso introduttivo, disponendo altresì che il SI. continui a provvedere al pagamento del CP_1
50% delle rate di mutuo della casa coniugale, comprensive di oneri come descritto in atto introduttivo;
e) autorizzare la voltura dell'autovettura Fiat Panda intestata al SI. prevedendo il passaggio CP_1 di proprietà a favore della SI.ra , già in uso alla ricorrente che ne sostiene tutte le spese. Parte_1
2. Il tutto con il favore delle spese di lite oltre accessori di legge».
Parte resistente:
«Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONDIZIONI di DIVORZIO
- assegnare la ex casa famigliare alla RA in considerazione del fatto che Parte_1 attualmente le figlie ivi abitano e ancora non lavora;
Per_1
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento della IA , ancora studentessa CP_1 Per_1 universitaria, versando alla stessa euro 500,00 mensili;
- dare atto che il signor si impegna a rimborsare alla IA le spese mediche che dovrà CP_1 Per_2 sostenere sino al termine dell'anno 2028.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 18 ottobre 2022, la SI.ra domandava la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con il SI. la conferma del collocamento della IA CP_1 Per_2
pagina 2 di 9 presso il padre e della IA presso la madre, l'assegnazione alla ricorrente della ex casa Per_1 coniugale, l'obbligo paterno di concorrere al mantenimento della IA con un assegno Per_1 mensile di € 500,00 e della IA con un assegno mensile di € 300,00. Infine. La ricorrente Per_2 chiedeva che il marito fosse obbligato a concorrere al mantenimento della stessa con un assegno divorzile di € 500,00 mensili.
In data 3 febbraio 2023 si costituiva in giudizio il SI. Con la comparsa di costituzione il CP_1 resistente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mantenimento diretto della IA con lui convivente, l'obbligo di concorrere al mantenimento della IA con un assegno Per_2 Per_1 mensile di massimo 350,00 mensili e l'assegnazione della ex casa coniugale alla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione in data 16 marzo 2023, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive istanze.
Con successiva ordinanza, il Presidente, nominato se stesso Giudice istruttore, confermava i provvedimenti separativi non ravvisando la sussistenza di presupposti idonei a legittimarne la modifica.
Vista l'istanza delle parti, veniva pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e (sent. n. 1339/2023, pubblicata Parte_1 Controparte_1 in data 3 novembre 2023).
Successivamente alla presentazione delle memorie istruttorie delle parti, il Giudice istruttore, rigettate le richieste di interpello e per testi, onerava le parti di depositare la rispettiva documentazione di carattere fiscale (dichiarazioni dei redditi, estratti dei conti corrente dei conti titoli e delle carte di credito intestati o cointestati con soggetti terzi).
Le parti, quindi, provvedevano al deposito della documentazione richiesta entro i termini di legge.
Il resistente dava atto dell'intervenuta indipendenza economica della IA producendo il contratto di lavoro e del fatto che la stessa si era trasferita a vivere presso la madre. Sul punto nulla deduceva o contestava la ricorrente.
Con ordinanza del 21 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale sulla base delle conclusioni formulate ( e modificate dal ricorrente rispetto a quelle iniziali).
Va preliminarmente osservato che parte ha contestato la legittimità del deposito da parte del Parte_1 resistente della comparsa conclusionale. Invero a differenza di quanto affermato da parte ricorrente i termini per il deposito delle memorie finali erano stati assegnati dal g.i. e pertanto nessuna violazione appare rilevabile sul punto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 9 Dato atto che, nel corso del presente procedimento, è stata dichiarata con sentenza non definitiva n.
1339 del 2023 (pubblicata il 3 novembre 2023) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e con il presente provvedimento il Collegio Parte_1 Controparte_1 decide sulle ulteriori istanze formulate dalle parti.
Sul collocamento delle figlie.
Vista la maggiore età sia di (nata il [...]) sia di (nata il [...]), Per_2 Per_1 questo Collegio nulla deve disporre in merito alla collocazione delle stesse.
Sul contributo a titolo di mantenimento delle figlie.
Per quantificare in modo adeguato l'eventuale contributo che il SI. è tenuto a versare a titolo di CP_1 mantenimento della prole occorre considerare le condizioni attuali delle figlie della coppia Persona_3 quali risultano fotografate al termine dell'attività istruttoria.
[...]
In particolare, la IA è maggiorenne ed anche, come risulta dalla documentazione prodotta da Per_2 parte resistente con memoria scritta del 29 novembre 2024, allo stato economicamente indipendente.
La ragazza, come dichiarato dal resistente e non contestato da controparte, viveva presso il padre, ma da settembre 2024 è tornata a vivere con la madre poiché l'abitazione di quest'ultima risulta essere più comoda per raggiungere il lavoro.
Dunque, il Collegio ritiene di disporre che il SI. non debba corrispondere alcun assegno CP_1 mensile alla SI.ra a titolo di mantenimento della IA maggiorenne ed Parte_1 Per_2 economicamente indipendente, indipendentemente da dove la stessa abbia deciso di abitare.
La IA , anch'essa ormai maggiorenne, vive presso la madre e frequenta l'Università. A Per_1 differenza della sorella maggiore, ella non è ancora economicamente autosufficiente. Pertanto, occorre stabilire il contributo che il SI. genitore non collocatario, è chiamato a versare mensilmente CP_1 per concorrere al suo mantenimento.
Valutata la documentazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge quanto segue: la ricorrente svolge la professione di infermiera percependo uno stipendio mensile superiore a € 1.900,00 (come emerge sia dalle dichiarazioni dei redditi, sia dagli estratti dei conti corrente;
così, per esempio, la ricorrente ha percepito € 2.164,18 a febbraio 2023; € 2.941,97 a luglio 2023; € 1.897,41 ad agosto
2023, € 1.998,31 a febbraio 2024; € 1.891,08 a luglio 2024; € 2.776,60 a settembre 2024; € 2.146,63 a ottobre 2024). pagina 4 di 9 Il ricorrente, invece, svolge un'attività professione percependo uno stipendio mensile superiore ai €
3.000,00 come risulta dai documenti di carattere fiscale dallo stesso depositati (così, il resistente ha percepito € 4.396,63 a febbraio 2024; € 3.663,32 ad aprile 2024; € 4. 356,70 ad ottobre 2024; €
3.552,72 a gennaio 2023; € 3.496,22 a maggio 2023; € 4.099,10 a giugno 2023).
Entrambe le parti sono proprietarie, nella misura del 50% ciascuna, della ex casa coniugale che, secondo gli accordi separativi e alla luce di quanto sopra disposto, è assegnata alla ricorrente. Dunque, la SI.ra , a differenza del resistente, non deve pagare un canone di locazione. Parte_1
Entrambe le parti devono pagare mensilmente la rata del mutuo (pari a € 290,00) per la ex casa famigliare.
Inoltre, entrambe le parti devono pagare mensilmente la rata di due distinti finanziamenti (pari a €
209,00 per la ricorrente e € 274,00 per il resistente).
La ricorrente è titolare, come risulta dalla documentazione patrimoniale, oltre che per metà della ex casa coniugale di parte di altri immobili. Al contrario, il resistente è solo comproprietario della ex casa coniugale.
Quanto alle spese della ricorrente, su quest'ultima gravano le spese relative al mantenimento ordinario e straordinario della IA che, come dichiarato da entrambe le parti, vive prevalentemente Per_1 presso l'abitazione materna . Riguardo alla circostanza che la IA sia tornata a vivere dalla Per_2 madre, poiché la stessa è economicamente indipendente, si deve presumere che contribuisca alle spese di vita ordinaria. La ricorrente non chiede che il padre contribuisca alle spese di mantenimento della IA , né che contribuisca alle spese extra assegno alla stessa relative. Il resistente si impegna Per_1 inoltre a sostenere per intero le spese straordinarie per la IA (seppure la stessa lavori) fino al Per_2
2028.
Pertanto, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti, delle spese mensili a carico delle stesse, dell'età e delle esigenze della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Per_1
Collegio ritiene debba essere previsto a carico del padre un contributo al mantenimento della IA
pari a € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT. Per_1
Sulla ripartizione delle spese straordinarie per le figlie.
In merito al pagamento delle spese straordinarie, la ricorrente ha chiesto che le spese straordinarie per la IA siano a carico del padre e quelle per la IA a carico della madre. Per_2 Per_1
Il resistente, invece, ha domandato di essere onerato a rimborsare alla IA le spese mediche Per_2 che la stessa dovrà sostenere sino al termine dell'anno 2028. pagina 5 di 9 Dato che le spese mensili straordinarie per la IA in gran parte di natura medica, come Per_2 documentalmente provato dal resistente, sono cospicue, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra le parti, si reputa corretto che il padre si faccia interamente carico delle spese straordinarie della IA come dallo stesso chiesto, seppure riconoscendo la congruità del limite temporale, poiché Per_2 nel caso in esame la IA è economicamente indipendente e dunque i genitori non sarebbero Per_2 per legge tenuti a sostenere le spese straordinarie che la riguardano. Il Collegio prende infine atto della domanda della resistente che intende farsi carico per intero delle spese extra assegno relative a
. Per_1
Sull'assegnazione della ex casa coniugale.
Data la concorde richiesta delle parti, il Collegio ritiene di dover assegnare l'ex casa famigliare all'odierna ricorrente che ivi vi abita con entrambe le figlie di cui una non ancora indipendente.
Sulla richiesta di assegno divorzile a favore della ricorrente.
Preliminarmente occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1° dicembre
1970, il Tribunale, qualora uno dei coniugi sia privo di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, può disporre a suo favore l'obbligo per l'altro coniuge di somministrare periodicamente un assegno (il c.d. assegno divorzile), tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione famigliare ed alla formazione del patrimonio sia individuale sia comune e del reddito di entrambi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La giurisprudenza di legittimità e, in particolare, le Sezioni Unite nella sentenza 11 luglio 2018, n.
18287, hanno stabilito che il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una finalità composita, al tempo stesso assistenziale e perequativo-compensativa, richiede «la valutazione effettiva
e concreta dell'adeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti». Tale verifica «deve essere causalmente collegata alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita famigliare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative reddituali e patrimoniali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamigliare, pagina 6 di 9 in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge , oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge».
Nel caso oggetto del presente giudizio, la SI.ra , parte richiedente l'assegno di divorzio, Parte_1 non risulta trovarsi né in una situazione di inadeguatezza dei mezzi, cioè di non autosufficienza economica né in una situazione di impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Infatti, parte ricorrente risulta godere di buona salute e da sempre occupata. Svolge l'attività di infermiera ( per cui ha migliorato il proprio titolo in costanza di matrimonio) percependo uno stipendio mensile superiore a
€ 1.900,00 (come emerge sia dalle dichiarazioni dei redditi, sia dagli estratti dei conti corrente).
Esiste tuttavia una differenza reddituale rispetto all'ex marito, che ha un reddito maggiore, ma tale disparità, come dichiarato dal resistente nella memoria di costituzione del 14 settembre 2023 e non contestato dalla controparte, non deriva da alcuna ragione legata al contributo personale ed economico dato dalla SI.ra alla conduzione della vita famigliare ed alla formazione del patrimonio di Parte_1 ciascuno o comune in costanza della vita coniugale.
In secondo luogo, sempre come risulta dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e non confutate dalla resistente, su cui grava l'onere della prova, in costanza di matrimonio la SI.ra non ha Parte_1 sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante all'interno del nucleo famigliare. Infatti, la sig. , già in possesso del diploma di Parte_1 infermiera professionale, in costanza di matrimonio ha poi conseguito anche il diploma di maturità al fine di rendere il titolo di infermiera professionale equiparabile al titolo oggi conseguente alla laurea triennale e poter così beneficiare di eventuali vantaggi.
In terzo luogo, se vi è disparità reddituale a favore del SI. la disparità patrimoniale risulta CP_1 essere, come documentalmente provato dal resistente, a favore della SI.ra . Infatti, Parte_1 quest'ultima, oltre ad essere proprietaria della metà della ex casa coniugale, della quale interamente gode, risulta essere comproprietaria di altri immobili. Il resistente, invece, è solo proprietario della metà della ex casa coniugale. Peraltro, gli immobili allo stato nella disponibilità esclusiva della ricorrente sono stati acquistati anche con l'aiuto economico del resistente il quale ha, dunque, partecipato alla formazione di un patrimonio immobiliare inizialmente comune del quale oggi non può più godere.
Pertanto, alla luce delle sovra esposte ragioni, questo Collegio ritiene di dover rigettare la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente.
Sulle spese processuali. pagina 7 di 9
Le parti erano d'accordo in punto di divorzio, assegnazione della ex casa coniugale e modalità del mantenimento della IA . Riguardo alla IA la sua intervenuta indipendenza Per_1 Per_2 economica non consente il versamento di contributi da parte del padre alla madre, che però anche con le conclusioni ha insistito per la richiesta , così come ha insistito in relazione a domande che il g.i. aveva già evidenziato come inammissibili nel presente procedimento. In particolare va osservato che buona parte dell'attività relativa a questo giudizio è stata occupata da questioni sollevate dalla ricorrente e attinenti all'eventuale addebito della separazione e del tutto inconferenti nel presente giudizio di divorzio, ma che hanno reso comunque necessario che il resistente rispondesse.
Pertanto il Collegio ritiene di compensare le spese per un quarto e porre i restanti tre quarti, liquidati come da dispositivo, a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: confermata la già pronunciata sentenza di divorzio
-assegna alla SI.ra la ex casa famigliare sita in Villanova D'Ardenghi (PV), via Enzo Parte_1
Biagi, n. 35 perché vi abiti con la IA maggiorenne ma non economicamente indipendnete;
Per_1
-dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 della IA la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Per_1
ISTAT;
-prende atto che la SI.ra si farà completamente carico delle spese straordinarie per la Parte_1 IA;
Per_1
-prende atto che il SI. si farà completamente carico delle spese straordinarie della IA CP_1 sino all'anno 2028; Per_2
-rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
-Compensa le spese per un quarto e condanna la sig. a rifondere al sig. le restanti Parte_1 CP_1 spese che liquida in € 5.100,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 21 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi pagina 8 di 9
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