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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/09/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5068/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5068/2021 promossa da:
Avv. ILARIA PIGNATTINI, elettivamente domiciliata in Perugia, in Perugia, via Gallenga nr. 18, rappresentata e difesa da sé medesima e dall'Avv. Valter Biscotti, come da memoria di costituzione di nuovo difensore ATTRICE contro
, elettivamente domiciliata in Foligno, Via Umberto I nr. 48 presso lo studio CP_1 dell'Avv. Paolo Spacchetti che la difende e rappresenta CONVENUTO
Oggetto : risarcimento danni da reato
Conclusioni : come da note di trattazione depositate per l'udienza del 4.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.L'Avvocato RI IG ha convenuto in giudizio la signora chiedendone la CP_1 condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti a condotte di ingiurie, minacce, molestie, sostituzione di persona, violazione dei dati personali. Ha esposto che : il 9.8.2015 alle ore 13:15 riceveva sulla posta privata del proprio profilo “Facebook” un messaggio da parte di dal seguente contenuto:“Adesso se la dovrà vedere con me caro avvocato dei miei CP_1 cojoni con la faccia da cavallo! La farò radiare dall 'albo dopo che importuna gli uomini sposati. Sì vergogni e vada a cercare in mezzo alla merda come lei con quel muso” ricevendo, contestualmente, tramite lo stesso social network una richiesta di amicizia proveniente dalla stessa autrice del messaggio;
dopo avere invitato l'autrice del messaggio a “ contenere” le espressioni utilizzate riceveva ulteriori messaggi dal contenuto offensivo e minaccioso nei quali oltre ad accusarla di avere una CP_1 relazione con IA RO proferiva anche minacce di morte;
seguiva a questo scambio di accuse pagina 1 di 12 una conversazione di chiarimenti con il predetto IA RO, coniuge di alla CP_1 presenza del sig. , nel corso della quale il sig. RO si scusava per la condotta della Testimone_1 moglie;
nei giorni successivi la signora chiedeva l'amicizia a mezzo facebook al sig. CP_1
e inviata all'attrice ulteriore messaggio dal seguente tenore: “ .. “Allora non hai ancora Testimone_1 capito Nn devi più avere nessun tipo di dialogo con mio marito altrimenti sono cazzi seri i tuoi…Ho talmente tanto di quel materiale che vado dal tuo fidanzatino e dopo per te sarà difficile avere altre chances Nn credi?? Quindi tienitelo stretto ma dipende da una qualsiasi altra tua mossa”; - “Stai lontano dal mio territorio p…”;- “Poi a lui fai skifo…Ti parla solo per pena..” chiedendo poi scusa, con ulteriore messaggio del 12 agosto per la condotta tenuta. Ha rappresentato, inoltre, che a far data dal mese di settembre del 2015 iniziava a ricevere sull'utenza telefonica a lei intestata numerose telefonate da numeri privati con richieste di contatto con tale “ e messaggi telefonici anche Per_1 con contenuto sessualmente esplicito e scopriva che era stato aperto su “Facebook” un falso profilo a nome , iscritta al gruppo “Amiche Lesbiche”, che aveva postato sulla bacheca del Persona_2 gruppo predetto l'effigie dell'Avv. IG, estrapolata dal profilo “whatsapp” della stessa, il numero telefonico di questa (3388904804), usato anche a scopo professionale;
- unitamente alla scritta
“chiamatemi ho voglia di ”, profilo che risultava collegato e creato da Persona_3
.lolli.58” (“https://www.facebook.com/fabiana.lolli.58?fref=nf”, con ID 10009533289019 Per_4
(responsabile di aver postato la foto, il numero di telefono e la scritta predetti. Presentava, quindi, distinte denunce – querele per tutti i fatti suindicati continuando, peraltro, a ricevere chiamate e telefonate che determinavano un profondo stato di prostrazione e malessere. A seguito della presentazione delle denunce venivano aperti tre procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Perugia e, specificamente, il procedimento penale nr. 509/2016 RG a carico di per il CP_1 reato di cui all'art. 594 c.p., per i messaggi trasmessi a mezzo facebook, nel cui ambito la convenuta ammetteva di essere l'autrice dei messaggi e che veniva definito con decreto di archiviazione per intervenuta depenalizzazione del reato;
il procedimento penale nr. 1353/2016 a carico di CP_1 nel cui ambito si accertava che il “ falso” profilo facebook a nome di era utilizzato Persona_2 dalla e veniva emesso decreto di citazione a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 494,660 CP_1
c.p. definito con sentenza di patteggiamento del 3.1.2019 ( senza che il giudice penale decidesse sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dalla parte civile). Ha sostenuto che a seguito di tali vicende ha subito rilevanti danni patrimoniali e non, correlati alla lesione del diritto all'onore, all'immagine, all'identità personale, pregiudizi all'integrità psico – fisica, danni sul piano professionale e di avere, inutilmente, cercato una soluzione conciliativa stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni, resa impossibile dalla condotta elusiva della convenuta. Ha rappresentato, ancora, che le condotte tenute da integrano plurimi illeciti civili e penali ( di ingiurie, di minacce ex art. CP_1
612 c.p., di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p., di molestie ex art. 660 c.p., di illecito trattamento di dati personali ex art. 167 D.lvo 196/2003. Ha concluso chiedendo che sia accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per tutti i fatti esposto con condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 4 D.Lvo n. 7 del 2016 prevista per l'illecito civile di ingiuria. Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che pur non contestando i “ fatti” CP_1 posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni ha, tuttavia, sostenuto che le condotte tenute vanno collocate nell'ambito di una situazione di “ provocazione” creata dall'attrice ( con conseguente profondo turbamento e stress della convenuta) a causa delle improprie richieste di pagina 2 di 12 attenzione formulate nei confronti del coniuge sig. IA RO che avrebbero, poi, nel tempo, minato profondamente il rapporto coniugale sino alla separazione occorso nel 2021 e per la contestuale condizione di grave stress psicologico che, negli anni, è notevolmente peggiorato. Ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni e in via subordinata una determinazione del danno risarcibile che tenga conto della condotta “ provocatoria” dell'attrice. Rigettate le richieste di prova orali articolate dalle parti ( in quanto superflue o inammissibili o irrilevanti ai fini della decisione, alla luce della documentazione acquisita in giudizio e del principio c.d. di non contestazione) e disposta CTU medico – legale relativamente al lamentato danno biologico di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Oggetto della presente controversia è la domanda di accertamento e condanna al risarcimento dei danni che parte attrice lamenta di aver subito a seguito di condotte tenute nei suoi confronti da CP_1
integranti illeciti riconducibili anche ai reati di cui agli artt. 494 c.p. ( sostituzione di persona) e
[...]
660 c.p. e di cui all'illecito civile di cui all'art. 594 c.p. ( a seguito di depenalizzazione) per i quali sono stati aperti i procedimenti penali nr. 509/2016 ( definito con decreto di archiviazione per intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria) e nr. 1353/2016 RG definito con sentenza di del Tribunale penale di Perugia del 3.1.2019 all'applicazione della pena di mesi 4 di reclusione ( all. 21 atto di citazione). In via generale si ricorda che “ .. in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale…” ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.2947). In sostanza può ritenersi pacifico, secondo i prevalenti orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità che “ .. E' consentito al giudice civile di trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini penali), ferma la necessità di autonoma valutazione degli stessi. Muovendo da tali assunti, occorre, ancora più specificatamente, considerare che è pacifica la giurisprudenza che consente al Giudice civile di trarre dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini preliminari),così come, in genere, da atti di altri processi fra le stesse o altre parti, elementi di convincimento, idonei, potenzialmente, anche ad assumere valenza sufficiente per la decisione della causa, ferma la necessità di autonoma valutazione, tale da escludere il mero recepimento della valutazione già effettuata, ciò tenuto conto della facoltà, comunque, delle parti interessate di contrastare dette risultanze ( ex plurimis Cass n 5009/2009,n. 20724/2013;n. 2168/2013; n. 10055/2010; n. 2409/2005; Cass. , sez. III, 20.1.1995, n. 623; Cass., sez. II, 11.8.1999, n. 8585; Cass., sez. II, 4.3.2002, n. 3102, Cass., lav. 16.5.2006, n. 11426, Cass., sez. lav., 25.2.2011, n. 4652; vedasi circa gli atti penali, Cass., sez. lav. 15.12.2000, n. 15826, Cass., sez. I, 15.2.2001, n. 2200; Cass., sez. III, 2.3.2004, n. 4186, Cass., sez. III, 21.6.2004, n.11483; Cass. sez. III, 15.10.2004, n. 20335, Cass., sez. III, 7.2.2005, n. 2409, Cass., sez. II, 19.10.2007, n. 22020; Cass., sez. I, 2.3.2009, n. 5009; Cass., sez. III, 27.4.2010, n.10055; Cass., sez. II, 29.10.2010, n.22200; Cass., sez. II, 31.1.2014, n. 2151, Cass., sez. III, n.15112, 17.6.2013)..” ( in tale senso cfr. Corte d'Appello di pagina 3 di 12 Genova, Sez. II, nr. 331/2022). Con specifico riguardo all'intervenuta sentenza di applicazione della pena si osserva che. Sempre richiamando, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice non ha motivo di discostarsi “ La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale “ ( Cass. III Sez. Civ. nr. 31010/2023). Pur non avendo, dunque, tale pronuncia efficacia “ vincolante” non vi è, tuttavia, dubbio che possa essere valutata quale elemento di prova in sede civile unitamente agli altri elementi di prova acquisiti in giudizio. Tutti gli atti acquisiti relativi al procedimento penale, comprensivi anche delle annotazioni di Servizio della PG, degli altri atti di indagine e dei provvedimenti emessi dal giudice penale e. dunque, anche della sentenza di patteggiamento emessa a carico della convenuta sono utilizzabili e liberamente valutabili nell'ambito del giudizio civile. Per tale ragione si è ritenuto, alla luce del compendio probatorio costituito dalla documentazione acquisita e prodotta in corso di giudizio, la superfluità di procedere all'assunzione di alcune delle testimonianze richieste dall'attrice ( e, segnatamente, degli agenti ed ufficiali di PG che hanno svolto le indagine) anche a fronte della mancanza di qualsivoglia specifica contestazione da parte della convenuta che si è limitata ad invocare
– senza negare i fatti “ materiali” a lei addebitati – la sussistenza di asserite condotte provocatorie dell'attrice che avrebbero giustificato le sue reazioni “ fuori le righe”.
3. In punto di fatto, dall'esame del materiale probatorio acquisito in giudizio e, segnatamente, dalla copia dei messaggi inviati da all'Avv. RI IG in data 9 e 10.8.2015 e dallo CP_1 scambio di messaggi intercorsi tra le stesse in data 12.8.2015 ( all. 2 e 3 atto di citazione), nonché dalla documentazione afferente i messaggi telefonici ricevuti dall'Avv. RI IG nei giorni 24 – 29 settembre 2015, agli screenshot della bacheca del gruppo “ Facebook” Amiche Lesbiche contenente il post di tale “ e documentazione relativa al relativo profilo ( all. 4 – 6 atto di citazione) Persona_2
e dall'ulteriore documentazione rappresentata dall'esito delle indagini svolte dalla Polizia Postale ( all. 17 atto di citazione) e dagli altri atti dei procedimenti penali acquisiti in giudizio, risulta provato pacificamente che : la signora ha trasmesso, sul profilo Facebook dell'Avv. RI CP_1
IG, tra il 9 e il 10 agosto 2015 una serie di messaggi dal seguente tenore :“Adesso se la dovrà vedere con me caro avvocato dei miei cojoni con la faccia da cavallo! La farò radiare dall 'albo dopo che importuna gli uomini sposati. Sì vergogni e vada a cercare in mezzo alla merda come lei con quel muso”e ulteriori frasi offensive e minacciose con le quali l'ha accusata di intrattenere una relazione di amicizia con il coniuge IA RO cui ha fatto seguito, nei giorni successivi, ulteriore messaggio contenente le seguenti frasi “ .. Allora non hai proprio capito .. non devi più avere alcun dialogo con mio marito altrimenti sono cazzi seri i tuoi…Ho talmente tanto di quel materiale che vado dal tuo fidanzatino e dopo per te sarà difficile avere altre chances Nn credi?? Quindi tienitelo stretto ma dipende da una qualsiasi altra tua mossa”; - “Stai lontano dal mio territorio p…”;- “Poi a lui fai skifo…Ti parla solo per pena..” e che in data 12.8.2015 ha trasmesso ulteriore messaggio nel quale si è, apparentemente, “ scusata” per le frasi proferite nei giorni precedenti ed ha, addirittura, chiesto pagina 4 di 12 all'interlocutrice di poterla incontrare e conoscerla ( cfr. all. 3 atto di citazione e, ancora, atti del procedimento penale nr. 506/2016 allegati agli atti di citazione. Risulta, inoltre, provato che, a far data dal mese di settembre del 2015, la stessa ha creato un falso profilo Facebook a nome di CP_1 tale associandolo al gruppo CH LE ed inserendo nello stesso l'effigie ed Persona_2 il numero di cellulare della denunciante nonché una frase che invitava a contattarla per prestazioni sessuali…” e che a seguito della divulgazione di tale numero di cellulare l'Avv. IG ha ricevuto, anche in ore notturne, numerose chiamate e messaggi su Whatsapp, provenienti da vari utenti della
“chat” interessati ad incontri a sfondo sessuale ( cfr. indagini Polizia Postale procedimento penale nr. 1353/2016 allegati all'atto di citazione, nonché copia del decreto di rinvio a giudizio e della sentenza di applicazione della pena). Le condotte tenute da nel periodo compreso tra il 9 agosto e la fine del mese di settembre CP_1 del 2015, integrano fatti illeciti ex art. 2043 c.c. lesivi di diritti fondamentali della persona, quali il diritto all'onore, all'immagine, alla riservatezza della vita privata e, integranti, anche specifiche fattispecie di reato ( art. 494 c.p., 660 c.p.) e illeciti civili tipici ( ingiuria). Principiando dai messaggi trasmessi direttamente sul profilo facebook dell'Avv. RI IG nei giorni 9 – 12 agosto 2015 contenenti le seguenti frasi “ .. :“Adesso se la dovrà vedere con me caro avvocato dei miei cojoni con la faccia da cavallo! La farò radiare dall 'albo dopo che importuna gli uomini sposati. Sì vergogni e vada a cercare in mezzo alla merda come lei con quel muso”e le ulteriori frasi offensive e minacciose con le quali l'ha accusata di intrattenere una relazione di amicizia con il coniuge IA RO cui ha fatto seguito, nei giorni successivi, ulteriore messaggio contenente le seguenti frasi “ .. Allora non hai proprio capito .. non devi più avere alcun dialogo con mio marito altrimenti sono cazzi seri i tuoi…Ho talmente tanto di quel materiale che vado dal tuo fidanzatino e dopo per te sarà difficile avere altre chances Nn credi?? Quindi tienitelo stretto ma dipende da una qualsiasi altra tua mossa”; - “Stai lontano dal mio territorio p…”;- “Poi a lui fai skifo…Ti parla solo per pena..” si ritiene che le stesse siano lesive dell'onore e del decoro dell'Avv. IG e integrino, dunque, l'illecito di ingiuria. L'art. 594 c.p. puniva con la “ reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a 516 euro “ chiunque “ … offende l'onore e il decoro di una persona presente.,,” Con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 il reato di ingiuria è stato depenalizzato con contestuale introduzione di una sanzione pecuniaria sul piano civile (a norma del D.Lgs. n. 7 del 2016, art. 4 l'autore dell'ingiuria soggiace anche ad una sanzione pecuniaria civile ( …"Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da Euro cento a Euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa"..). L'intervenuta abrogazione della fattispecie penale, e la qualificazione della stessa come illecito civile a seguito del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 non comporta però in alcun modo il venir meno della pretesa risarcitoria in capo al soggetto leso;
la stessa giurisprudenza penale, sul punto, ha espressamente riconosciuto alla parte offesa la possibilità di agire ex novo per il risarcimento del danno in sede civile (Cass. pen. 16.3.2017 n. 12768). Il concetto di onore, quale bene giuridico tutelato dalla legge, assume la connotazione del c.d. onore in senso soggettivo, e cioè dall'apprezzamento che l'individuo fa delle proprie doti morali, intellettuali e fisiche, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità “.. la nozione di onore è relativa alle qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato individuato e quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno …” ( Cass.
4.7.2008 pagina 5 di 12 nr. 241346). Le due nozioni vanno unitariamente riferite al concetto di dignità che trova fondamento nell'art. 2 della Costituzione e che consente, proprio per la rilevanza costituzionale dei beni tutelati, di riconoscere tutela risarcitoria alla lesione dell'onore anche nei casi in cui non sarebbe configurabile la fattispecie “ tipica” già sanzionata in via penale ed oggi prevista come sanzionata con pena pecuniaria civile. La lesione dell'onore e/o del decoro richiede una condotta idonea ad offendere il sentimento che il soggetto passivo ha del proprio valore sociale. In questo senso la personalità delle parti, i rapporti tra loro eventualmente intercorrenti, il contesto in cui il fatto si svolge e gli antecedenti possono assumere rilevanza al cospetto di espressioni che, anche non avendo di per sé una particolare carica ingiuriosa, possono acquistarla in relazione a particolari circostanze (v. Cass. p. del 17.03.78, Dufferin, e cfr ex multis Cass. p. Sez. 5, Sentenza n. 21264 del 19/02/2010). Richiamata la vicenda fattuale ricostruita in precedenza che va valutata anche alla luce delle successive e più gravi condotte della convenuta che, dunque, si è solo “ apparentemente” scusata con il messaggio del 12 agosto 2015 con l'Avv. IG ( avendo poi aperto un falso profilo facebook con divulgazione della foto e del numero di telefono della destinataria e che hanno poi indotto numerosi utenti “ privati” a contattare l'attrice con richieste a chiaro sfondo sessuale) – integri oggettivamente e soggettivamente la fattispecie del “ pregresso” reato di ingiuria. L'Avv. IG è stata infatti accusata di intrattenere “ unilateralmente” rapporti impropri con il coniuge della convenuta con frasi che esprimono palese disprezzo per la persona ( “ .. Avvocato dei miei.. con .. “ faccia da cavallo..” …
“ .. Vada a cercare in mezzo alla m. … come lei .. con quel muso ..”) e che ledono anche il suo decoro professionale ( l'attrice è stata accusata senza mezzi termini di utilizzare la sua veste professionale per
“ adescare” mariti di donne sposate e tale accusa è stata corredata anche dalla minaccia di segnalazione all'ordine professionale di appartenenza). Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, ricordato in via generale che ad integrare il “ pregresso” reato di ingiuria e, oggi, l'illecito “ tipico” sanzionato con pena pecuniaria civile ( e integrante, in ogni caso, illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto lesivo di interessi, quali l'onore e il decoro, afferenti i diritti fondamentali della persona) è sufficiente il c.d. dolo generico, ossia la consapevolezza, da parte dell'autore dell'illecito, della valenza “ offensiva” delle parole utilizzate anche prescindendo dall'esistenza o meno del c.d. animus iniurandi e, dunque, della specifica volontà di offesa. La convenuta ha invocato, quale motivo per escludere l'illiceità della sua condotta ( con conseguente inapplicabilità della sanzione civile pecuniaria e del richiesto risarcimento dei danni ) l'atteggiamento “ provocatorio” tenuto dall'attrice nei confronti del coniuge – che, secondo la prospettazione della stessa convenuta era legato, in realtà all'Avv. IG da rapporti di conoscenza per ragioni di lavoro – IA RO al quale avrebbe inviato, in tarda sera, in occasione del suo compleanno, un messaggio di auguri oltre a tenere non meglio atteggiamenti confidenziali che avrebbero indotto lo stesso coniuge, nel mese di agosto del 2015, a chiedere all'Avv. IG di cessare qualsivoglia contatto. In tal modo la convenuta ha invocato, pur non qualificandola espressamente, la sussistenza dell'esimente dello stato d'ira ( già) prevista dall'art. 599 c.p. ed espressamente richiamata , nel D.lvo 15 gennaio 2016, n. 7, dall' art. 4, n. 3 che prevede , ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria civile che "non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal comma 1, lett. a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. Sulla scorta dell'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza penale ma applicabile anche alla specifica previsione richiamata per l'illecito civile dalla norma indicata si ricorda che il fatto ingiusto “ causalmente” determinante lo stato d'ira “ … deve presentarsi con caratteristiche di antigiuridicità o pagina 6 di 12 contrarietà a regole sociali di civile convivenza di gravità sufficientemente significativa e tale da giustificare di per sé l'insorgere di uno stato d'ira, " (Cass. pen. (ud. 21/09/2015, dep. 09/02/2016, n. 5229).E' stato precisato che "per fatto ingiusto altrui" deve intendersi la condotta connotata dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (cfr., ex plurimis, Cass., 14.11.2013, n. 47840, rv. 258454; Cass., sez. 5, 18.3.2014, n. 47043, rv. 261290); esso, pertanto, può essere costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati (cfr. Cass., sez. 1, 8.11.2011, n. 5056, rv. 251833)" (in termini con giurisprudenza citata Cass. pen. sez. 5, 06.07.2015, (ud. 06.07.2015, dep. 16/12/2015), n. 49625). Tanto premesso va escluso che nella vicenda di specie sia configurabile la richiamata esimente e la sussistenza di un “ fatto ingiusto” posto in essere dall'Avv. RI IG che possa elidere la valenza, oggettiva e soggettiva, della condotta illecita tenuta da con le frasi offensive del CP_1 decoro e onore della destinataria della conversazione. La convenuta si è limitata, sul punto, a dolersi di un messaggio inviato dall'Avv. IG ( compagna di liceo del coniuge) in occasione del suo compleanno e risalente al mese di giugno e che di per sé non appare certamente contrario a norme giuridiche o a regole socialmente condivise ed a lamentare che l'attrice avrebbe, nel tempo, assunto via via atteggiamenti più “ confidenziali” con il coniuge tanto da costringere quest'ultimo ad invitarla ad interrompere qualsivoglia rapporto. Si tratta di doglianze all'evidenza del tutto generiche, prive di specifiche indicazioni spazio – temporali e, in ogni caso, del tutto inidonee – considerando la stessa ammissione della convenuta contenuta nel messaggio ( solo apparente) di scuse del 12.8.2015, dell'esistenza di un semplice rapporto di amicizia tra l'Avv. IG e il coniuge. Tale ultima circostanza appare vistosamente incoerente con l'affermazione, anch'essa priva di qualsivoglia specifica allegazione e/o prova, secondo la quale gli atteggiamenti “ confidenziali” ( unilaterali) dell'attrice verso il coniuge IA RO avrebbero determinato una crisi familiare profonda culminata addirittura nella separazione tra i coniugi. Una siffatta prospettazione è, peraltro, contraddetta dal tenore delle “ chat” intercorse tra l'Avv. RI IG e il coniuge della convenuta ( cfr. allegati 2-54 alla memoria di parte attrice del 6.9.2022) dalle quali si desume che l'attrice e IA RO erano legati da rapporti di conoscenza e frequentazione risalenti agli anni del liceo, che intrattenevano una corrispondenza telefonica del tutto consueta tra persone legate da risalenti rapporti di amicizia e priva di qualsivoglia significato “ equivoco” tanto da indurre l'Avv. IG in data 9.8.2015 a segnalare all'amico il messaggio ricevuto dalla moglie con l'espressa richiesta di chiarire che tra loro non intercorreva alcuna relazione e da determinare la stessa convenuta, il 12 agosto a formulare le sue scuse ( meramente formali, considerando le successive e più gravi condotte).
La convenuta ha, inoltre, a supposta giustificazione della sua condotta, il proprio stato di “ stress” psico – fisico depositando certificazione medica dalla quale emerge che la stessa, sin dal 2001, ha iniziato a soffrire da disturbo d'ansia generalizzato e da disturbo da attacchi di panico , con riacutizzazione nel 2005 del disturbo depressivo con sintomi psicotici e ancora nel 2009 a seguito della nascita del secondo figlio;
nella stessa certificazione si da atto che a far data dal 2019 ( dunque in epoca pagina 7 di 12 successiva ai fatti che costituiscono oggetto di accertamento nel presente giudizio) le sue condizioni di salute sono state caratterizzate da ricorrenti episodi di tipo depressivo che hanno richiesto anche la somministrazione di idonea terapia farmacologica ( cfr. certificazione medica allegata alla III memoria ex art. 183 c.p.). Posto che le condizioni di salute della convenuta appaiono, alla luce della certificazione depositata in giudizio, del tutto “ estranee” alla vicenda che qui si esamina ( il disturbo d'ansia e depressivo ha avuto i suoi esordi nel 2001 e si è ripresentato, con riacutizzazioni, nel 2005, nel 2009 e poi a seguire dal 2019, dunque in epoche del tutto diverse da quelle nelle quali vanno collocate le condotte tenute dalla convenuta) si osserva che le stesse non escludono certamente né la valenza oggettivamente offensiva delle frasi proferite né la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, non essendo certificata alcuna condizione incidente sulla capacità di intendere e di volere della convenuta e di mancata “ percezione” del carattere illecito della sua condotta.
Con riguardo poi alle ulteriori condotte che la convenuta ha posto in essere nel mese di settembre del 2015 si osserva che la creazione del ( falso) profilo facebook a nome di Facebook a nome di tale associanto al gruppo CH LE , nel quale ha inserito la foto dell'Avv. Persona_2
IG, il suo numero di cellulare privata, nonché una frase che invitava a contattarla per prestazioni sessuale e che ha indotto numerosi, “ ignoti” utenti del web a contattare l'attrice con plurime telefonate e messaggi integrano astrattamente anche fatti di reato riconducibili, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, alle fattispecie delittuose di cui all'art. 494 c.p. e 660 c.p. ed anche alla fattispecie di cui all'art. 167 D.lvo 196/2003 per l'illecita divulgazione ed utilizzo di dati privati sicchè può ritenersi provata, in punto di “ an”, la responsabilità della convenuta ex artt. 2043 e 2059 c.c. Perché sussista la responsabilità civile, come noto, è sufficiente l'astratta riconducibilità del fatto illecito ex art. 2043 c.c. , anche ad un fatto di reato, non occorrendo ai fini del risarcimento del danno richiesto in sede civile, che sia intervenuta sentenza penale di condanna, potendo, il giudice civile, ai limitati effetti del risarcimento del danno, valutare la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto di reato. Si osserva peraltro che, nel caso di specie, anche a voler prescindere dall'astratta riconducibilità dei fatti alle fattispecie contestate in sede penale ( dove è stata emessa sentenza c.d. di patteggiamento), la lesione di diritti fondamentali della persona consentirebbe in ogni caso l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2059 c.c. quanto al risarcimento dei danni c.d. non patrimoniali.
4. Parte attrice ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati dalla condotta ingiuriosa della convenuta ( oltre ad aver invocato l'applicazione della sanzione pecuniaria civile) e delle ulteriori condotte illecite costituite dalla creazione del falso sito facebook con divulgazione della foto e del numero di telefono privato dell'attrice cui hanno fatto seguito, ad opera di ignoti utenti “ ingannati” dal falso profilo facebook e dalla divulgazione di dati privati dell'attrice, reiterati e molteplici richieste di contatto anche in ora notturna, chiamate telefoniche e messaggi, con indiscutibile lesione del decoro dell'Avv. IG indicata con un falso nome quale soggetto interessato a “ scambi” di natura implicitamente sessuale e che integrano fatti illeciti civili ex art. 2043 c.c. oltre che le fattispecie astratte dei reati di cui agli artt. 494, 660 c.p. e 167 D.lvo 196/2003.
Quanto ai danni non patrimoniali ha specificamente richiesto il risarcimento dei danni correlati alla lesione della sua integrità psico – fisica, connessi al forte stato di ansia determinato dalla vicenda del falso sito Facebook con evidenti allusioni a sfondo sessuale, con diffusione della sua immagine e del pagina 8 di 12 suo numero di cellulare privato, dalle continue e reiterate telefonate e messaggi ricevuti dagli utenti “ indotti” dal falso sito. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni correlati alla lesione del suo onore e decoro, all'immagine ( per essere stata associata con la creazione del falso profilo facebook a siti con richieste di contatti finalizzati a prestazioni sessuale), alla violazione di dati personali riservati ( con la diffusione della sua foto e del suo numero di cellulare privato) e il risarcimento per i danni morali conseguenti alla commissione degli illeciti integranti anche fatti di rilevanza penale.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale è opportuno ricordare che alla luce degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali in materia di danno non patrimoniale inaugurati dalle pronunce delle SS.UU. della Cassazione del 2008 il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione piu ampia di danno determinato da lesione di interessi inerenti la persona non connotati di rilevanza economica. Trattandosi di danno tipico (dovendosi risarcire nei soli casi previsti dalla legge) la risarcibilità al di fuori dei casi specificamente determinati dalla legge impone che debba trattarsi quantomeno di lesione di diritti inviolabili inerenti la persona. Nell'ambito del danno non patrimoniale il danno morale e quello esistenziale non individuano autonome sottocategorie di danno ma descrivono un tipo di pregiudizio costitutivo di una sofferenza soggettiva anche transeunte;
il risarcimento del danno non patrimoniale, pur dovendosi evitare duplicazioni risarcitorie, deve essere integrale e deve ricomprendere, con adeguata personalizzazione, sia i pregiudizi morali connessi con la lesione di diritti fondamentali – nel caso di specie il diritto alla salute, all'onore, all'immagine, alla riservatezza - ( vale a dire la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell'immediatezza dell'illecito, ma anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita) sia i pregiudizi di natura dinamico – relazionale. Applicando tali criteri al caso di specie si osserva che, all'esito di CTU medico – legale, è stato accertato che dalle condotte illecite di cui l'attrice è stata vittima sono derivate anche specifiche conseguenze sul piano della sua integrità psico – fisica, con postumi permanenti e temporanei valutabili sotto il profilo del c.d. danno biologico ( costituente specifico pregiudizio nell'ambito della categoria unitaria del danno c.d. non patrimoniale). A partire dai mesi di agosto e settembre del 2015, l'attrice ha documentato di aver sviluppato sintomi ansiosi – depressivi ( con disturbo del sonno, episodi di pianto e di sconforto) per i quali si è rivolta più volte al suo medico curante, con somministrazione anche di farmaci e che si è, poi, stabilizzato, come rilevato dal CTU con valutazioni pienamente condivisibili in quanto fondate sull'attento esame della documentazione clinica e osservazione diretta ed immuni da errori tecnici e scientifici, in permanente danno alla salute per “ stato ansio – reattivo” valutabile in misura pari al 3% , oltre ad inabilità temporanea parziale ( al 25%) per mesi quattro. Si ritiene provato, inoltre, il pregiudizio “ morale” connesso alla lesione dell'integrità psico – fisica essendo attestato che l'attrice, a seguito delle condotte della convenuta, si è rivolta più volte al medico curante palesando evidenti segni di sofferenza “ morale” , con crisi di pianto, di sconforto e sentimenti di paura. In punto di criteri di liquidazione si ritiene di dover fare applicazione della Tabelle del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'anno 2024, che, come noto, consente di procedere ad una liquidazione unitaria del danno all'integrità psico – fisica comprensiva anche del danno morale o da sofferenza soggettiva, con personalizzazione che tiene conto anche degli aspetti c.d. dinamico – relazionali del danno alla persona, coerentemente con le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità. Applicando tali criteri tabellari al caso di specie appare congruo liquidare a titolo di danno da inabilità temporanea la domma di euro 3.450,00 e a titolo di danno pagina 9 di 12 permanente per lesione dell'integrità psico – fisica comprensiva anche del danno morale per sofferenza soggettiva la somma di euro 4.820,00 ( di cui euro 3.856,00 a titolo di danno biologico propriamente detto, aumentata la somma ad euro 4820,00 per incremento per danno morale) per un totale complessivo pari ad euro 8.270,00. Il danno all'integrità psico – fisica così liquidato non esaurisce, però, tutti i pregiudizi non patrimoniali subiti dall'attrice per effetto delle condotte illecite della convenuta, integranti come già osservato, in astratto, anche fattispecie tipiche di reati ( e, segnatamente, i reati di cui agli artt. 494 c.p. e 660 c.p., per i quali è intervenuta sentenza di applicazione della pena in sede penale ed anche il reato di cui all'art. 167 D.lvo 196/2003) e l'illecito civile di ingiuria ora depenalizzato. Tali illeciti ( aventi natura plurioffensiva) hanno determinato la lesione del diritto all'onore e al decoro dell'attrice, quanto alle frasi ingiuriose formulate nei messaggi inviati sul profilo Facebook nonché, con riguardo alle successive e più gravi condotte, la lesione del diritto all'immagine, con indebita diffusione di dati riservati ed esposizione a richieste da parte di sconosciuti di “ contatti” a sfondo sessuale. Per tali ragioni si ritiene giustificato riconoscere, nell'ambito del danno non patrimoniale i pregiudizi derivanti dalla lesione del diritto all'onore e al decoro, all'immagine e dignità e alla riservatezza con una somma che si ritiene congruo liquidare, in assenza di criteri tabellari di riferimento, in via equitativa – tenuto conto della gravità delle condotte illecite con particolare riguardo alla creazione del falso profilo Facebook e alla pubblicazione della foto e del numero telefonico dell'Avv. RI IG - nella somma di euro 10.000,00 che è da riferirsi alle varie condotte illecite accertate in giudizio , valutate unitariamente e non in modo atomistico per singolo illecito ai fini risarcitori.
Complessivamente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale va riconosciuta la somma di euro 18.270,00 , liquidata all'attualità e sulla quale – previa devalutazione dai fatti – dovranno essere calcolati gli interessi in misura legale sulla somma annualmente rivalutata sino alla pronuncia e gli interessi in misura legale dalla pronuncia sino al saldo.
Alla convenuta va poi applicata , avuto riguardo ai fatti ingiuriosi commessi con i messaggi indirizzati all'Avv. IG su Facebook nei giorni compresi tra il 9 e il 12 agosto 2025 la sanzione pecuniaria, ex art. 4 D.lvo 7/2016, determinata secondo quanto previsto dall'art. 5, da versarsi in favore della
[...]
e che si determina nella somma di euro 200,00. Parte_1
5. L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero derivati allo svolgimento della sua attività professionale di Avvocato a causa delle numerose e continue telefonate e messaggi ricevuti sull'utenza cellulare – divulgata indebitamente sul falso profilo Facebook aperto dalla convenuta – personale utilizzata anche quale contatto per clienti dello studio legale. Ha sostenuto in particolare che a causa della ricezione di telefonate e messaggi da parte degli utenti “ privati” interessati al falso profilo di numerosi clienti dello studio non avrebbero potuto Persona_2 contattarla e che altri si sarebbero rivolti ad altri studi. La domanda va rigettata. L'attrice non ha, infatti, fornito alcuna allegazione o formulato richieste di prova idonee a dimostrare, sia pure in via presuntiva, la perdita di clienti a cause delle telefonate moleste e l'eventuale contrazione reddituale che ne sarebbe conseguita. Ha chiesto, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali per le spese da sostenere con riguardo alla procedura di negoziazione assistita, avviata su sua iniziativa, con l'assistenza di legale e pagina 10 di 12 che si è inutilmente protratta per circa un anno e mezzo e non ha avuto alcun esito a causa della condotta “ elusiva” della convenuta che ha sottoscritto l'avvio ma si è, poi, sottratta alla possibilità di una soluzione transattiva. Ha allegato, a prova del danno, la documentazione attestante l'avvio della procedura e i contatti intercorsi con la controparte e, infine, l'esborso sostenuto di euro 2000,00 corrisposto al difensore ( all. note conclusionali del 28.2.2025 rif. fatture quietanzate del 14.9.2022 e del mese di aprile del 2023 ). La domanda va accolta qualificandosi le spese per l'assistenza stragiudiziale documentata quale danno emergente allegato e provato da parte attrice. La convenuta va, dunque, condannata al risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella somma di euro 2000,00. Tale somma, costituente debito di valore, dovrà essere maggiorata, a far data dall'esborso, degli interessi in misura legale ( da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata) sino alla pronuncia e dei soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
Le spese di CTU liquidate provvisoriamente in corso di causa vanno poste a carico definitivamente di parte convenuta.
Le spese di lite propriamente dette per il presente giudizio vanno poste a carico della convenuta, in forza del principio di soccombenza e vengono liquidate – con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 per le cause di valore sino ad euro 26.000,00 – nella somma di euro 5077,00, oltre IVA, CAP , rimborso spese generali e rimborso spese anticipate documentate.
PQM
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità di per le frasi ingiuriose rivolte dal profilo CP_1
“Facebook” con url “www.facebook.com/beatrice.gori.35” all'Avv. IG RI, nelle giornate del 9 e 10 agosto 2015, mediante messaggistica privata nonché per la creazione del falso profilo “Facebook” e la pubblicazione, Persona_2 attraverso il falso profilo predetto, sulla bacheca del gruppo CH LE, di un post contenente l'effigie e il numero di telefono dell'Avv. IG RI, unitamente ad una frase volgare che invitava gli utenti a contattarla per prestazioni sessuali, integranti anche i reati di cui agli artt. 494 e 660 c.p. nonché di cui all'art. 167 D.lvo 196/2003;
2) Condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali CP_1 cagionati in danno di RI IG che liquida in euro 18.270,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2000,00 a titolo di danno patrimoniale oltre ad interessi e rivalutazione come indicato in motivazione.
pagina 11 di 12 3) Condanna, ai sensi dell'art. 4 del D.lvo 7/2016 al pagamento della CP_1 sanzione pecuniaria di euro 200,00 da versarsi in favore della Parte_1
[...]
4) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di RI IG CP_1 che liquida nella somma di euro 5077,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15% e al rimborso delle spese anticipate documentate.
5) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU provvisoriamente CP_1 liquidate in corso di causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 10.9.2025 Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5068/2021 promossa da:
Avv. ILARIA PIGNATTINI, elettivamente domiciliata in Perugia, in Perugia, via Gallenga nr. 18, rappresentata e difesa da sé medesima e dall'Avv. Valter Biscotti, come da memoria di costituzione di nuovo difensore ATTRICE contro
, elettivamente domiciliata in Foligno, Via Umberto I nr. 48 presso lo studio CP_1 dell'Avv. Paolo Spacchetti che la difende e rappresenta CONVENUTO
Oggetto : risarcimento danni da reato
Conclusioni : come da note di trattazione depositate per l'udienza del 4.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.L'Avvocato RI IG ha convenuto in giudizio la signora chiedendone la CP_1 condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti a condotte di ingiurie, minacce, molestie, sostituzione di persona, violazione dei dati personali. Ha esposto che : il 9.8.2015 alle ore 13:15 riceveva sulla posta privata del proprio profilo “Facebook” un messaggio da parte di dal seguente contenuto:“Adesso se la dovrà vedere con me caro avvocato dei miei CP_1 cojoni con la faccia da cavallo! La farò radiare dall 'albo dopo che importuna gli uomini sposati. Sì vergogni e vada a cercare in mezzo alla merda come lei con quel muso” ricevendo, contestualmente, tramite lo stesso social network una richiesta di amicizia proveniente dalla stessa autrice del messaggio;
dopo avere invitato l'autrice del messaggio a “ contenere” le espressioni utilizzate riceveva ulteriori messaggi dal contenuto offensivo e minaccioso nei quali oltre ad accusarla di avere una CP_1 relazione con IA RO proferiva anche minacce di morte;
seguiva a questo scambio di accuse pagina 1 di 12 una conversazione di chiarimenti con il predetto IA RO, coniuge di alla CP_1 presenza del sig. , nel corso della quale il sig. RO si scusava per la condotta della Testimone_1 moglie;
nei giorni successivi la signora chiedeva l'amicizia a mezzo facebook al sig. CP_1
e inviata all'attrice ulteriore messaggio dal seguente tenore: “ .. “Allora non hai ancora Testimone_1 capito Nn devi più avere nessun tipo di dialogo con mio marito altrimenti sono cazzi seri i tuoi…Ho talmente tanto di quel materiale che vado dal tuo fidanzatino e dopo per te sarà difficile avere altre chances Nn credi?? Quindi tienitelo stretto ma dipende da una qualsiasi altra tua mossa”; - “Stai lontano dal mio territorio p…”;- “Poi a lui fai skifo…Ti parla solo per pena..” chiedendo poi scusa, con ulteriore messaggio del 12 agosto per la condotta tenuta. Ha rappresentato, inoltre, che a far data dal mese di settembre del 2015 iniziava a ricevere sull'utenza telefonica a lei intestata numerose telefonate da numeri privati con richieste di contatto con tale “ e messaggi telefonici anche Per_1 con contenuto sessualmente esplicito e scopriva che era stato aperto su “Facebook” un falso profilo a nome , iscritta al gruppo “Amiche Lesbiche”, che aveva postato sulla bacheca del Persona_2 gruppo predetto l'effigie dell'Avv. IG, estrapolata dal profilo “whatsapp” della stessa, il numero telefonico di questa (3388904804), usato anche a scopo professionale;
- unitamente alla scritta
“chiamatemi ho voglia di ”, profilo che risultava collegato e creato da Persona_3
.lolli.58” (“https://www.facebook.com/fabiana.lolli.58?fref=nf”, con ID 10009533289019 Per_4
(responsabile di aver postato la foto, il numero di telefono e la scritta predetti. Presentava, quindi, distinte denunce – querele per tutti i fatti suindicati continuando, peraltro, a ricevere chiamate e telefonate che determinavano un profondo stato di prostrazione e malessere. A seguito della presentazione delle denunce venivano aperti tre procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Perugia e, specificamente, il procedimento penale nr. 509/2016 RG a carico di per il CP_1 reato di cui all'art. 594 c.p., per i messaggi trasmessi a mezzo facebook, nel cui ambito la convenuta ammetteva di essere l'autrice dei messaggi e che veniva definito con decreto di archiviazione per intervenuta depenalizzazione del reato;
il procedimento penale nr. 1353/2016 a carico di CP_1 nel cui ambito si accertava che il “ falso” profilo facebook a nome di era utilizzato Persona_2 dalla e veniva emesso decreto di citazione a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 494,660 CP_1
c.p. definito con sentenza di patteggiamento del 3.1.2019 ( senza che il giudice penale decidesse sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dalla parte civile). Ha sostenuto che a seguito di tali vicende ha subito rilevanti danni patrimoniali e non, correlati alla lesione del diritto all'onore, all'immagine, all'identità personale, pregiudizi all'integrità psico – fisica, danni sul piano professionale e di avere, inutilmente, cercato una soluzione conciliativa stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni, resa impossibile dalla condotta elusiva della convenuta. Ha rappresentato, ancora, che le condotte tenute da integrano plurimi illeciti civili e penali ( di ingiurie, di minacce ex art. CP_1
612 c.p., di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p., di molestie ex art. 660 c.p., di illecito trattamento di dati personali ex art. 167 D.lvo 196/2003. Ha concluso chiedendo che sia accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per tutti i fatti esposto con condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 4 D.Lvo n. 7 del 2016 prevista per l'illecito civile di ingiuria. Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che pur non contestando i “ fatti” CP_1 posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni ha, tuttavia, sostenuto che le condotte tenute vanno collocate nell'ambito di una situazione di “ provocazione” creata dall'attrice ( con conseguente profondo turbamento e stress della convenuta) a causa delle improprie richieste di pagina 2 di 12 attenzione formulate nei confronti del coniuge sig. IA RO che avrebbero, poi, nel tempo, minato profondamente il rapporto coniugale sino alla separazione occorso nel 2021 e per la contestuale condizione di grave stress psicologico che, negli anni, è notevolmente peggiorato. Ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni e in via subordinata una determinazione del danno risarcibile che tenga conto della condotta “ provocatoria” dell'attrice. Rigettate le richieste di prova orali articolate dalle parti ( in quanto superflue o inammissibili o irrilevanti ai fini della decisione, alla luce della documentazione acquisita in giudizio e del principio c.d. di non contestazione) e disposta CTU medico – legale relativamente al lamentato danno biologico di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Oggetto della presente controversia è la domanda di accertamento e condanna al risarcimento dei danni che parte attrice lamenta di aver subito a seguito di condotte tenute nei suoi confronti da CP_1
integranti illeciti riconducibili anche ai reati di cui agli artt. 494 c.p. ( sostituzione di persona) e
[...]
660 c.p. e di cui all'illecito civile di cui all'art. 594 c.p. ( a seguito di depenalizzazione) per i quali sono stati aperti i procedimenti penali nr. 509/2016 ( definito con decreto di archiviazione per intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria) e nr. 1353/2016 RG definito con sentenza di del Tribunale penale di Perugia del 3.1.2019 all'applicazione della pena di mesi 4 di reclusione ( all. 21 atto di citazione). In via generale si ricorda che “ .. in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale…” ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.2947). In sostanza può ritenersi pacifico, secondo i prevalenti orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità che “ .. E' consentito al giudice civile di trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini penali), ferma la necessità di autonoma valutazione degli stessi. Muovendo da tali assunti, occorre, ancora più specificatamente, considerare che è pacifica la giurisprudenza che consente al Giudice civile di trarre dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini preliminari),così come, in genere, da atti di altri processi fra le stesse o altre parti, elementi di convincimento, idonei, potenzialmente, anche ad assumere valenza sufficiente per la decisione della causa, ferma la necessità di autonoma valutazione, tale da escludere il mero recepimento della valutazione già effettuata, ciò tenuto conto della facoltà, comunque, delle parti interessate di contrastare dette risultanze ( ex plurimis Cass n 5009/2009,n. 20724/2013;n. 2168/2013; n. 10055/2010; n. 2409/2005; Cass. , sez. III, 20.1.1995, n. 623; Cass., sez. II, 11.8.1999, n. 8585; Cass., sez. II, 4.3.2002, n. 3102, Cass., lav. 16.5.2006, n. 11426, Cass., sez. lav., 25.2.2011, n. 4652; vedasi circa gli atti penali, Cass., sez. lav. 15.12.2000, n. 15826, Cass., sez. I, 15.2.2001, n. 2200; Cass., sez. III, 2.3.2004, n. 4186, Cass., sez. III, 21.6.2004, n.11483; Cass. sez. III, 15.10.2004, n. 20335, Cass., sez. III, 7.2.2005, n. 2409, Cass., sez. II, 19.10.2007, n. 22020; Cass., sez. I, 2.3.2009, n. 5009; Cass., sez. III, 27.4.2010, n.10055; Cass., sez. II, 29.10.2010, n.22200; Cass., sez. II, 31.1.2014, n. 2151, Cass., sez. III, n.15112, 17.6.2013)..” ( in tale senso cfr. Corte d'Appello di pagina 3 di 12 Genova, Sez. II, nr. 331/2022). Con specifico riguardo all'intervenuta sentenza di applicazione della pena si osserva che. Sempre richiamando, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice non ha motivo di discostarsi “ La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale “ ( Cass. III Sez. Civ. nr. 31010/2023). Pur non avendo, dunque, tale pronuncia efficacia “ vincolante” non vi è, tuttavia, dubbio che possa essere valutata quale elemento di prova in sede civile unitamente agli altri elementi di prova acquisiti in giudizio. Tutti gli atti acquisiti relativi al procedimento penale, comprensivi anche delle annotazioni di Servizio della PG, degli altri atti di indagine e dei provvedimenti emessi dal giudice penale e. dunque, anche della sentenza di patteggiamento emessa a carico della convenuta sono utilizzabili e liberamente valutabili nell'ambito del giudizio civile. Per tale ragione si è ritenuto, alla luce del compendio probatorio costituito dalla documentazione acquisita e prodotta in corso di giudizio, la superfluità di procedere all'assunzione di alcune delle testimonianze richieste dall'attrice ( e, segnatamente, degli agenti ed ufficiali di PG che hanno svolto le indagine) anche a fronte della mancanza di qualsivoglia specifica contestazione da parte della convenuta che si è limitata ad invocare
– senza negare i fatti “ materiali” a lei addebitati – la sussistenza di asserite condotte provocatorie dell'attrice che avrebbero giustificato le sue reazioni “ fuori le righe”.
3. In punto di fatto, dall'esame del materiale probatorio acquisito in giudizio e, segnatamente, dalla copia dei messaggi inviati da all'Avv. RI IG in data 9 e 10.8.2015 e dallo CP_1 scambio di messaggi intercorsi tra le stesse in data 12.8.2015 ( all. 2 e 3 atto di citazione), nonché dalla documentazione afferente i messaggi telefonici ricevuti dall'Avv. RI IG nei giorni 24 – 29 settembre 2015, agli screenshot della bacheca del gruppo “ Facebook” Amiche Lesbiche contenente il post di tale “ e documentazione relativa al relativo profilo ( all. 4 – 6 atto di citazione) Persona_2
e dall'ulteriore documentazione rappresentata dall'esito delle indagini svolte dalla Polizia Postale ( all. 17 atto di citazione) e dagli altri atti dei procedimenti penali acquisiti in giudizio, risulta provato pacificamente che : la signora ha trasmesso, sul profilo Facebook dell'Avv. RI CP_1
IG, tra il 9 e il 10 agosto 2015 una serie di messaggi dal seguente tenore :“Adesso se la dovrà vedere con me caro avvocato dei miei cojoni con la faccia da cavallo! La farò radiare dall 'albo dopo che importuna gli uomini sposati. Sì vergogni e vada a cercare in mezzo alla merda come lei con quel muso”e ulteriori frasi offensive e minacciose con le quali l'ha accusata di intrattenere una relazione di amicizia con il coniuge IA RO cui ha fatto seguito, nei giorni successivi, ulteriore messaggio contenente le seguenti frasi “ .. Allora non hai proprio capito .. non devi più avere alcun dialogo con mio marito altrimenti sono cazzi seri i tuoi…Ho talmente tanto di quel materiale che vado dal tuo fidanzatino e dopo per te sarà difficile avere altre chances Nn credi?? Quindi tienitelo stretto ma dipende da una qualsiasi altra tua mossa”; - “Stai lontano dal mio territorio p…”;- “Poi a lui fai skifo…Ti parla solo per pena..” e che in data 12.8.2015 ha trasmesso ulteriore messaggio nel quale si è, apparentemente, “ scusata” per le frasi proferite nei giorni precedenti ed ha, addirittura, chiesto pagina 4 di 12 all'interlocutrice di poterla incontrare e conoscerla ( cfr. all. 3 atto di citazione e, ancora, atti del procedimento penale nr. 506/2016 allegati agli atti di citazione. Risulta, inoltre, provato che, a far data dal mese di settembre del 2015, la stessa ha creato un falso profilo Facebook a nome di CP_1 tale associandolo al gruppo CH LE ed inserendo nello stesso l'effigie ed Persona_2 il numero di cellulare della denunciante nonché una frase che invitava a contattarla per prestazioni sessuali…” e che a seguito della divulgazione di tale numero di cellulare l'Avv. IG ha ricevuto, anche in ore notturne, numerose chiamate e messaggi su Whatsapp, provenienti da vari utenti della
“chat” interessati ad incontri a sfondo sessuale ( cfr. indagini Polizia Postale procedimento penale nr. 1353/2016 allegati all'atto di citazione, nonché copia del decreto di rinvio a giudizio e della sentenza di applicazione della pena). Le condotte tenute da nel periodo compreso tra il 9 agosto e la fine del mese di settembre CP_1 del 2015, integrano fatti illeciti ex art. 2043 c.c. lesivi di diritti fondamentali della persona, quali il diritto all'onore, all'immagine, alla riservatezza della vita privata e, integranti, anche specifiche fattispecie di reato ( art. 494 c.p., 660 c.p.) e illeciti civili tipici ( ingiuria). Principiando dai messaggi trasmessi direttamente sul profilo facebook dell'Avv. RI IG nei giorni 9 – 12 agosto 2015 contenenti le seguenti frasi “ .. :“Adesso se la dovrà vedere con me caro avvocato dei miei cojoni con la faccia da cavallo! La farò radiare dall 'albo dopo che importuna gli uomini sposati. Sì vergogni e vada a cercare in mezzo alla merda come lei con quel muso”e le ulteriori frasi offensive e minacciose con le quali l'ha accusata di intrattenere una relazione di amicizia con il coniuge IA RO cui ha fatto seguito, nei giorni successivi, ulteriore messaggio contenente le seguenti frasi “ .. Allora non hai proprio capito .. non devi più avere alcun dialogo con mio marito altrimenti sono cazzi seri i tuoi…Ho talmente tanto di quel materiale che vado dal tuo fidanzatino e dopo per te sarà difficile avere altre chances Nn credi?? Quindi tienitelo stretto ma dipende da una qualsiasi altra tua mossa”; - “Stai lontano dal mio territorio p…”;- “Poi a lui fai skifo…Ti parla solo per pena..” si ritiene che le stesse siano lesive dell'onore e del decoro dell'Avv. IG e integrino, dunque, l'illecito di ingiuria. L'art. 594 c.p. puniva con la “ reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a 516 euro “ chiunque “ … offende l'onore e il decoro di una persona presente.,,” Con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 il reato di ingiuria è stato depenalizzato con contestuale introduzione di una sanzione pecuniaria sul piano civile (a norma del D.Lgs. n. 7 del 2016, art. 4 l'autore dell'ingiuria soggiace anche ad una sanzione pecuniaria civile ( …"Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da Euro cento a Euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa"..). L'intervenuta abrogazione della fattispecie penale, e la qualificazione della stessa come illecito civile a seguito del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 non comporta però in alcun modo il venir meno della pretesa risarcitoria in capo al soggetto leso;
la stessa giurisprudenza penale, sul punto, ha espressamente riconosciuto alla parte offesa la possibilità di agire ex novo per il risarcimento del danno in sede civile (Cass. pen. 16.3.2017 n. 12768). Il concetto di onore, quale bene giuridico tutelato dalla legge, assume la connotazione del c.d. onore in senso soggettivo, e cioè dall'apprezzamento che l'individuo fa delle proprie doti morali, intellettuali e fisiche, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità “.. la nozione di onore è relativa alle qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato individuato e quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno …” ( Cass.
4.7.2008 pagina 5 di 12 nr. 241346). Le due nozioni vanno unitariamente riferite al concetto di dignità che trova fondamento nell'art. 2 della Costituzione e che consente, proprio per la rilevanza costituzionale dei beni tutelati, di riconoscere tutela risarcitoria alla lesione dell'onore anche nei casi in cui non sarebbe configurabile la fattispecie “ tipica” già sanzionata in via penale ed oggi prevista come sanzionata con pena pecuniaria civile. La lesione dell'onore e/o del decoro richiede una condotta idonea ad offendere il sentimento che il soggetto passivo ha del proprio valore sociale. In questo senso la personalità delle parti, i rapporti tra loro eventualmente intercorrenti, il contesto in cui il fatto si svolge e gli antecedenti possono assumere rilevanza al cospetto di espressioni che, anche non avendo di per sé una particolare carica ingiuriosa, possono acquistarla in relazione a particolari circostanze (v. Cass. p. del 17.03.78, Dufferin, e cfr ex multis Cass. p. Sez. 5, Sentenza n. 21264 del 19/02/2010). Richiamata la vicenda fattuale ricostruita in precedenza che va valutata anche alla luce delle successive e più gravi condotte della convenuta che, dunque, si è solo “ apparentemente” scusata con il messaggio del 12 agosto 2015 con l'Avv. IG ( avendo poi aperto un falso profilo facebook con divulgazione della foto e del numero di telefono della destinataria e che hanno poi indotto numerosi utenti “ privati” a contattare l'attrice con richieste a chiaro sfondo sessuale) – integri oggettivamente e soggettivamente la fattispecie del “ pregresso” reato di ingiuria. L'Avv. IG è stata infatti accusata di intrattenere “ unilateralmente” rapporti impropri con il coniuge della convenuta con frasi che esprimono palese disprezzo per la persona ( “ .. Avvocato dei miei.. con .. “ faccia da cavallo..” …
“ .. Vada a cercare in mezzo alla m. … come lei .. con quel muso ..”) e che ledono anche il suo decoro professionale ( l'attrice è stata accusata senza mezzi termini di utilizzare la sua veste professionale per
“ adescare” mariti di donne sposate e tale accusa è stata corredata anche dalla minaccia di segnalazione all'ordine professionale di appartenenza). Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, ricordato in via generale che ad integrare il “ pregresso” reato di ingiuria e, oggi, l'illecito “ tipico” sanzionato con pena pecuniaria civile ( e integrante, in ogni caso, illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto lesivo di interessi, quali l'onore e il decoro, afferenti i diritti fondamentali della persona) è sufficiente il c.d. dolo generico, ossia la consapevolezza, da parte dell'autore dell'illecito, della valenza “ offensiva” delle parole utilizzate anche prescindendo dall'esistenza o meno del c.d. animus iniurandi e, dunque, della specifica volontà di offesa. La convenuta ha invocato, quale motivo per escludere l'illiceità della sua condotta ( con conseguente inapplicabilità della sanzione civile pecuniaria e del richiesto risarcimento dei danni ) l'atteggiamento “ provocatorio” tenuto dall'attrice nei confronti del coniuge – che, secondo la prospettazione della stessa convenuta era legato, in realtà all'Avv. IG da rapporti di conoscenza per ragioni di lavoro – IA RO al quale avrebbe inviato, in tarda sera, in occasione del suo compleanno, un messaggio di auguri oltre a tenere non meglio atteggiamenti confidenziali che avrebbero indotto lo stesso coniuge, nel mese di agosto del 2015, a chiedere all'Avv. IG di cessare qualsivoglia contatto. In tal modo la convenuta ha invocato, pur non qualificandola espressamente, la sussistenza dell'esimente dello stato d'ira ( già) prevista dall'art. 599 c.p. ed espressamente richiamata , nel D.lvo 15 gennaio 2016, n. 7, dall' art. 4, n. 3 che prevede , ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria civile che "non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal comma 1, lett. a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. Sulla scorta dell'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza penale ma applicabile anche alla specifica previsione richiamata per l'illecito civile dalla norma indicata si ricorda che il fatto ingiusto “ causalmente” determinante lo stato d'ira “ … deve presentarsi con caratteristiche di antigiuridicità o pagina 6 di 12 contrarietà a regole sociali di civile convivenza di gravità sufficientemente significativa e tale da giustificare di per sé l'insorgere di uno stato d'ira, " (Cass. pen. (ud. 21/09/2015, dep. 09/02/2016, n. 5229).E' stato precisato che "per fatto ingiusto altrui" deve intendersi la condotta connotata dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (cfr., ex plurimis, Cass., 14.11.2013, n. 47840, rv. 258454; Cass., sez. 5, 18.3.2014, n. 47043, rv. 261290); esso, pertanto, può essere costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati (cfr. Cass., sez. 1, 8.11.2011, n. 5056, rv. 251833)" (in termini con giurisprudenza citata Cass. pen. sez. 5, 06.07.2015, (ud. 06.07.2015, dep. 16/12/2015), n. 49625). Tanto premesso va escluso che nella vicenda di specie sia configurabile la richiamata esimente e la sussistenza di un “ fatto ingiusto” posto in essere dall'Avv. RI IG che possa elidere la valenza, oggettiva e soggettiva, della condotta illecita tenuta da con le frasi offensive del CP_1 decoro e onore della destinataria della conversazione. La convenuta si è limitata, sul punto, a dolersi di un messaggio inviato dall'Avv. IG ( compagna di liceo del coniuge) in occasione del suo compleanno e risalente al mese di giugno e che di per sé non appare certamente contrario a norme giuridiche o a regole socialmente condivise ed a lamentare che l'attrice avrebbe, nel tempo, assunto via via atteggiamenti più “ confidenziali” con il coniuge tanto da costringere quest'ultimo ad invitarla ad interrompere qualsivoglia rapporto. Si tratta di doglianze all'evidenza del tutto generiche, prive di specifiche indicazioni spazio – temporali e, in ogni caso, del tutto inidonee – considerando la stessa ammissione della convenuta contenuta nel messaggio ( solo apparente) di scuse del 12.8.2015, dell'esistenza di un semplice rapporto di amicizia tra l'Avv. IG e il coniuge. Tale ultima circostanza appare vistosamente incoerente con l'affermazione, anch'essa priva di qualsivoglia specifica allegazione e/o prova, secondo la quale gli atteggiamenti “ confidenziali” ( unilaterali) dell'attrice verso il coniuge IA RO avrebbero determinato una crisi familiare profonda culminata addirittura nella separazione tra i coniugi. Una siffatta prospettazione è, peraltro, contraddetta dal tenore delle “ chat” intercorse tra l'Avv. RI IG e il coniuge della convenuta ( cfr. allegati 2-54 alla memoria di parte attrice del 6.9.2022) dalle quali si desume che l'attrice e IA RO erano legati da rapporti di conoscenza e frequentazione risalenti agli anni del liceo, che intrattenevano una corrispondenza telefonica del tutto consueta tra persone legate da risalenti rapporti di amicizia e priva di qualsivoglia significato “ equivoco” tanto da indurre l'Avv. IG in data 9.8.2015 a segnalare all'amico il messaggio ricevuto dalla moglie con l'espressa richiesta di chiarire che tra loro non intercorreva alcuna relazione e da determinare la stessa convenuta, il 12 agosto a formulare le sue scuse ( meramente formali, considerando le successive e più gravi condotte).
La convenuta ha, inoltre, a supposta giustificazione della sua condotta, il proprio stato di “ stress” psico – fisico depositando certificazione medica dalla quale emerge che la stessa, sin dal 2001, ha iniziato a soffrire da disturbo d'ansia generalizzato e da disturbo da attacchi di panico , con riacutizzazione nel 2005 del disturbo depressivo con sintomi psicotici e ancora nel 2009 a seguito della nascita del secondo figlio;
nella stessa certificazione si da atto che a far data dal 2019 ( dunque in epoca pagina 7 di 12 successiva ai fatti che costituiscono oggetto di accertamento nel presente giudizio) le sue condizioni di salute sono state caratterizzate da ricorrenti episodi di tipo depressivo che hanno richiesto anche la somministrazione di idonea terapia farmacologica ( cfr. certificazione medica allegata alla III memoria ex art. 183 c.p.). Posto che le condizioni di salute della convenuta appaiono, alla luce della certificazione depositata in giudizio, del tutto “ estranee” alla vicenda che qui si esamina ( il disturbo d'ansia e depressivo ha avuto i suoi esordi nel 2001 e si è ripresentato, con riacutizzazioni, nel 2005, nel 2009 e poi a seguire dal 2019, dunque in epoche del tutto diverse da quelle nelle quali vanno collocate le condotte tenute dalla convenuta) si osserva che le stesse non escludono certamente né la valenza oggettivamente offensiva delle frasi proferite né la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, non essendo certificata alcuna condizione incidente sulla capacità di intendere e di volere della convenuta e di mancata “ percezione” del carattere illecito della sua condotta.
Con riguardo poi alle ulteriori condotte che la convenuta ha posto in essere nel mese di settembre del 2015 si osserva che la creazione del ( falso) profilo facebook a nome di Facebook a nome di tale associanto al gruppo CH LE , nel quale ha inserito la foto dell'Avv. Persona_2
IG, il suo numero di cellulare privata, nonché una frase che invitava a contattarla per prestazioni sessuale e che ha indotto numerosi, “ ignoti” utenti del web a contattare l'attrice con plurime telefonate e messaggi integrano astrattamente anche fatti di reato riconducibili, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, alle fattispecie delittuose di cui all'art. 494 c.p. e 660 c.p. ed anche alla fattispecie di cui all'art. 167 D.lvo 196/2003 per l'illecita divulgazione ed utilizzo di dati privati sicchè può ritenersi provata, in punto di “ an”, la responsabilità della convenuta ex artt. 2043 e 2059 c.c. Perché sussista la responsabilità civile, come noto, è sufficiente l'astratta riconducibilità del fatto illecito ex art. 2043 c.c. , anche ad un fatto di reato, non occorrendo ai fini del risarcimento del danno richiesto in sede civile, che sia intervenuta sentenza penale di condanna, potendo, il giudice civile, ai limitati effetti del risarcimento del danno, valutare la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto di reato. Si osserva peraltro che, nel caso di specie, anche a voler prescindere dall'astratta riconducibilità dei fatti alle fattispecie contestate in sede penale ( dove è stata emessa sentenza c.d. di patteggiamento), la lesione di diritti fondamentali della persona consentirebbe in ogni caso l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2059 c.c. quanto al risarcimento dei danni c.d. non patrimoniali.
4. Parte attrice ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati dalla condotta ingiuriosa della convenuta ( oltre ad aver invocato l'applicazione della sanzione pecuniaria civile) e delle ulteriori condotte illecite costituite dalla creazione del falso sito facebook con divulgazione della foto e del numero di telefono privato dell'attrice cui hanno fatto seguito, ad opera di ignoti utenti “ ingannati” dal falso profilo facebook e dalla divulgazione di dati privati dell'attrice, reiterati e molteplici richieste di contatto anche in ora notturna, chiamate telefoniche e messaggi, con indiscutibile lesione del decoro dell'Avv. IG indicata con un falso nome quale soggetto interessato a “ scambi” di natura implicitamente sessuale e che integrano fatti illeciti civili ex art. 2043 c.c. oltre che le fattispecie astratte dei reati di cui agli artt. 494, 660 c.p. e 167 D.lvo 196/2003.
Quanto ai danni non patrimoniali ha specificamente richiesto il risarcimento dei danni correlati alla lesione della sua integrità psico – fisica, connessi al forte stato di ansia determinato dalla vicenda del falso sito Facebook con evidenti allusioni a sfondo sessuale, con diffusione della sua immagine e del pagina 8 di 12 suo numero di cellulare privato, dalle continue e reiterate telefonate e messaggi ricevuti dagli utenti “ indotti” dal falso sito. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni correlati alla lesione del suo onore e decoro, all'immagine ( per essere stata associata con la creazione del falso profilo facebook a siti con richieste di contatti finalizzati a prestazioni sessuale), alla violazione di dati personali riservati ( con la diffusione della sua foto e del suo numero di cellulare privato) e il risarcimento per i danni morali conseguenti alla commissione degli illeciti integranti anche fatti di rilevanza penale.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale è opportuno ricordare che alla luce degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali in materia di danno non patrimoniale inaugurati dalle pronunce delle SS.UU. della Cassazione del 2008 il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione piu ampia di danno determinato da lesione di interessi inerenti la persona non connotati di rilevanza economica. Trattandosi di danno tipico (dovendosi risarcire nei soli casi previsti dalla legge) la risarcibilità al di fuori dei casi specificamente determinati dalla legge impone che debba trattarsi quantomeno di lesione di diritti inviolabili inerenti la persona. Nell'ambito del danno non patrimoniale il danno morale e quello esistenziale non individuano autonome sottocategorie di danno ma descrivono un tipo di pregiudizio costitutivo di una sofferenza soggettiva anche transeunte;
il risarcimento del danno non patrimoniale, pur dovendosi evitare duplicazioni risarcitorie, deve essere integrale e deve ricomprendere, con adeguata personalizzazione, sia i pregiudizi morali connessi con la lesione di diritti fondamentali – nel caso di specie il diritto alla salute, all'onore, all'immagine, alla riservatezza - ( vale a dire la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell'immediatezza dell'illecito, ma anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita) sia i pregiudizi di natura dinamico – relazionale. Applicando tali criteri al caso di specie si osserva che, all'esito di CTU medico – legale, è stato accertato che dalle condotte illecite di cui l'attrice è stata vittima sono derivate anche specifiche conseguenze sul piano della sua integrità psico – fisica, con postumi permanenti e temporanei valutabili sotto il profilo del c.d. danno biologico ( costituente specifico pregiudizio nell'ambito della categoria unitaria del danno c.d. non patrimoniale). A partire dai mesi di agosto e settembre del 2015, l'attrice ha documentato di aver sviluppato sintomi ansiosi – depressivi ( con disturbo del sonno, episodi di pianto e di sconforto) per i quali si è rivolta più volte al suo medico curante, con somministrazione anche di farmaci e che si è, poi, stabilizzato, come rilevato dal CTU con valutazioni pienamente condivisibili in quanto fondate sull'attento esame della documentazione clinica e osservazione diretta ed immuni da errori tecnici e scientifici, in permanente danno alla salute per “ stato ansio – reattivo” valutabile in misura pari al 3% , oltre ad inabilità temporanea parziale ( al 25%) per mesi quattro. Si ritiene provato, inoltre, il pregiudizio “ morale” connesso alla lesione dell'integrità psico – fisica essendo attestato che l'attrice, a seguito delle condotte della convenuta, si è rivolta più volte al medico curante palesando evidenti segni di sofferenza “ morale” , con crisi di pianto, di sconforto e sentimenti di paura. In punto di criteri di liquidazione si ritiene di dover fare applicazione della Tabelle del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'anno 2024, che, come noto, consente di procedere ad una liquidazione unitaria del danno all'integrità psico – fisica comprensiva anche del danno morale o da sofferenza soggettiva, con personalizzazione che tiene conto anche degli aspetti c.d. dinamico – relazionali del danno alla persona, coerentemente con le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità. Applicando tali criteri tabellari al caso di specie appare congruo liquidare a titolo di danno da inabilità temporanea la domma di euro 3.450,00 e a titolo di danno pagina 9 di 12 permanente per lesione dell'integrità psico – fisica comprensiva anche del danno morale per sofferenza soggettiva la somma di euro 4.820,00 ( di cui euro 3.856,00 a titolo di danno biologico propriamente detto, aumentata la somma ad euro 4820,00 per incremento per danno morale) per un totale complessivo pari ad euro 8.270,00. Il danno all'integrità psico – fisica così liquidato non esaurisce, però, tutti i pregiudizi non patrimoniali subiti dall'attrice per effetto delle condotte illecite della convenuta, integranti come già osservato, in astratto, anche fattispecie tipiche di reati ( e, segnatamente, i reati di cui agli artt. 494 c.p. e 660 c.p., per i quali è intervenuta sentenza di applicazione della pena in sede penale ed anche il reato di cui all'art. 167 D.lvo 196/2003) e l'illecito civile di ingiuria ora depenalizzato. Tali illeciti ( aventi natura plurioffensiva) hanno determinato la lesione del diritto all'onore e al decoro dell'attrice, quanto alle frasi ingiuriose formulate nei messaggi inviati sul profilo Facebook nonché, con riguardo alle successive e più gravi condotte, la lesione del diritto all'immagine, con indebita diffusione di dati riservati ed esposizione a richieste da parte di sconosciuti di “ contatti” a sfondo sessuale. Per tali ragioni si ritiene giustificato riconoscere, nell'ambito del danno non patrimoniale i pregiudizi derivanti dalla lesione del diritto all'onore e al decoro, all'immagine e dignità e alla riservatezza con una somma che si ritiene congruo liquidare, in assenza di criteri tabellari di riferimento, in via equitativa – tenuto conto della gravità delle condotte illecite con particolare riguardo alla creazione del falso profilo Facebook e alla pubblicazione della foto e del numero telefonico dell'Avv. RI IG - nella somma di euro 10.000,00 che è da riferirsi alle varie condotte illecite accertate in giudizio , valutate unitariamente e non in modo atomistico per singolo illecito ai fini risarcitori.
Complessivamente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale va riconosciuta la somma di euro 18.270,00 , liquidata all'attualità e sulla quale – previa devalutazione dai fatti – dovranno essere calcolati gli interessi in misura legale sulla somma annualmente rivalutata sino alla pronuncia e gli interessi in misura legale dalla pronuncia sino al saldo.
Alla convenuta va poi applicata , avuto riguardo ai fatti ingiuriosi commessi con i messaggi indirizzati all'Avv. IG su Facebook nei giorni compresi tra il 9 e il 12 agosto 2025 la sanzione pecuniaria, ex art. 4 D.lvo 7/2016, determinata secondo quanto previsto dall'art. 5, da versarsi in favore della
[...]
e che si determina nella somma di euro 200,00. Parte_1
5. L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero derivati allo svolgimento della sua attività professionale di Avvocato a causa delle numerose e continue telefonate e messaggi ricevuti sull'utenza cellulare – divulgata indebitamente sul falso profilo Facebook aperto dalla convenuta – personale utilizzata anche quale contatto per clienti dello studio legale. Ha sostenuto in particolare che a causa della ricezione di telefonate e messaggi da parte degli utenti “ privati” interessati al falso profilo di numerosi clienti dello studio non avrebbero potuto Persona_2 contattarla e che altri si sarebbero rivolti ad altri studi. La domanda va rigettata. L'attrice non ha, infatti, fornito alcuna allegazione o formulato richieste di prova idonee a dimostrare, sia pure in via presuntiva, la perdita di clienti a cause delle telefonate moleste e l'eventuale contrazione reddituale che ne sarebbe conseguita. Ha chiesto, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali per le spese da sostenere con riguardo alla procedura di negoziazione assistita, avviata su sua iniziativa, con l'assistenza di legale e pagina 10 di 12 che si è inutilmente protratta per circa un anno e mezzo e non ha avuto alcun esito a causa della condotta “ elusiva” della convenuta che ha sottoscritto l'avvio ma si è, poi, sottratta alla possibilità di una soluzione transattiva. Ha allegato, a prova del danno, la documentazione attestante l'avvio della procedura e i contatti intercorsi con la controparte e, infine, l'esborso sostenuto di euro 2000,00 corrisposto al difensore ( all. note conclusionali del 28.2.2025 rif. fatture quietanzate del 14.9.2022 e del mese di aprile del 2023 ). La domanda va accolta qualificandosi le spese per l'assistenza stragiudiziale documentata quale danno emergente allegato e provato da parte attrice. La convenuta va, dunque, condannata al risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella somma di euro 2000,00. Tale somma, costituente debito di valore, dovrà essere maggiorata, a far data dall'esborso, degli interessi in misura legale ( da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata) sino alla pronuncia e dei soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
Le spese di CTU liquidate provvisoriamente in corso di causa vanno poste a carico definitivamente di parte convenuta.
Le spese di lite propriamente dette per il presente giudizio vanno poste a carico della convenuta, in forza del principio di soccombenza e vengono liquidate – con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 per le cause di valore sino ad euro 26.000,00 – nella somma di euro 5077,00, oltre IVA, CAP , rimborso spese generali e rimborso spese anticipate documentate.
PQM
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità di per le frasi ingiuriose rivolte dal profilo CP_1
“Facebook” con url “www.facebook.com/beatrice.gori.35” all'Avv. IG RI, nelle giornate del 9 e 10 agosto 2015, mediante messaggistica privata nonché per la creazione del falso profilo “Facebook” e la pubblicazione, Persona_2 attraverso il falso profilo predetto, sulla bacheca del gruppo CH LE, di un post contenente l'effigie e il numero di telefono dell'Avv. IG RI, unitamente ad una frase volgare che invitava gli utenti a contattarla per prestazioni sessuali, integranti anche i reati di cui agli artt. 494 e 660 c.p. nonché di cui all'art. 167 D.lvo 196/2003;
2) Condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali CP_1 cagionati in danno di RI IG che liquida in euro 18.270,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2000,00 a titolo di danno patrimoniale oltre ad interessi e rivalutazione come indicato in motivazione.
pagina 11 di 12 3) Condanna, ai sensi dell'art. 4 del D.lvo 7/2016 al pagamento della CP_1 sanzione pecuniaria di euro 200,00 da versarsi in favore della Parte_1
[...]
4) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di RI IG CP_1 che liquida nella somma di euro 5077,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15% e al rimborso delle spese anticipate documentate.
5) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU provvisoriamente CP_1 liquidate in corso di causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 10.9.2025 Il Giudice
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