Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2436/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CASTROVILLARI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
19/06/1979, rappresentata e difesa dall'avv. STAVALE SONIA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. VITALE GIOVANNI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28/11/2023 parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie . CP_1
− il ricorrente ha contratto matrimonio con la SI.ra in CP_1 Parte_2
− l'atto venne trascritto negli atti di matrimonio del comune di nr. 17 parte ll, Parte_2 serie A, anno 2008;
− dalla loro unione è nata la figlia n data 10.09.09; Per_1
− con ricorso depositato presso il tribunale di Castrovillari in data 28/07/2016 la signora CP_2
introduceva il procedimento contenzioso nei confronti del signor;
[...] Pt_1
− in data 25/11/2020 il Tribunale di Castrovillari pronunciava la sentenza nella causa avente numero 2178/2016 di RG così provvedendo: “a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e ita ed , con addebito esclusivo della separazione a Parte_1 CP_1 Parte_1 aita;
b) affida la figlia minore ad entrambi i coniugi, secondo le modalità indicate in motivazione, con collocazione privilegiata presso la madre;
c) assegna la casa coniugale ad
; d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1 CP_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, l'assegno mensile di euro 450,00, oltre al 50% delle
[...] spese straordinarie, di cui euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed euro 100,00 a titolo di mantenimento della moglie, oltre le spese straordinarie;
e) dichiara la inammissibilità delle ulteriori domande;
(..)”;
− Il signor lavora presso Interspar in Rende come operaio percependo uno stipendio netto Pt_1 pari ad euro 1300 circa, unica fonte di reddito;
sul predetto stipendio grava un rateo di mutuo mensile di euro 301,00 per l'acquisto della casa sita in Dipignano, contratto di mutuo stipulato con - filiale di Cosenza, di durata ventennale e con scadenza nel 2037. A questo CP_3 bisogna aggiungere il pagamento di tutte le utenze relative all'immobile;
− nel 2018 sono state riscontrate diverse patologie alla signor , il quale al fine delle cure Pt_1 necessarie si trova costretto a recarsi presso i nosocomi di Bologna, Sant'Orsola e Rizzoli;
− la signora percepisce il reddito di cittadinanza oltre al risultare accompagnatore della CP_1 signora (nonna); Persona_2
− nel ricorso avanzato dalla signora veniva chiesto il trasferimento della residenza di Pt_3 madre e figlia presso l'abitazione dei nonni materni a Campi Bisenzio (FI); tale richiesta è stata dichiarata inammissibile da parte del giudice in quanto avrebbe compromesso il rapporto padre figlia anche avendo riguardo alla tenera età della bambina;
− la ha violato quanto espressamente stabilito dal tribunale;
ad oggi non si conosce il luogo CP_1 preciso di dimora della minore posto che i nonni materni risiedono in Campi Bisenzio, ma risulta che gli stessi hanno cambiato indirizzo;
− la resistente ha ostacolato i rapporti padre figlia trasferendosi a Firenze ed ha interrotto ogni rapporto con il padre. Il signor è stato costretto a sporgere denuncia querela presso la Pt_4
Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari in data 13 Febbraio 2023.
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e il divieto di evitare di proferire ingiurie ed offese o di assumere comportamenti negativi nei confronti dell'altro coniuge, alla presenza della figlia;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) dichiararsi non più dovuto e quindi revocare, l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore della SI.ra CP_1
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso in sede di
[...] separazione ed in considerazione della condizione economica del ricorrente;
sicuramente la resistente, per quanto detto in premessa, ha risorse più che sufficienti per rendersi autonoma;
la SI.ra ha avuto un miglioramento del proprio reddito mentre, al contrario, il ricorrente ha CP_1 subito una riduzione del proprio;
d) ridurre l'assegno di mantenimento dovuto da Parte_1 alla figlia ella misura di € 200,00 (duecento) o nella minore o maggiore che verrà ritenuta Per_1 congrua e di giustizia, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'lstat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e) l coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento
d'espatrio per sé e per la minore. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e successive spese occorrende.”
All'esito della rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza disposta con ordinanza del 28.3.2024, in data 6.9.2024 si è costituita la parte resistente deducendo che:
− la sig.ra non ha mai trasferito la sua residenza, che rimane sempre quella sita in Spezzano CP_1
Albanese (CS) in via Crispi, 27, come risulta dalla certificazione allegata, ove convive con la figlia Per_1
− periodicamente, per questioni di salute di sua nonna, di cui si prende cura, la sig.ra si reca CP_1 in Toscana, ove dimorano presso i suoi genitori, al fine di farle ricevere le cure necessarie, portando con sé la minore, ormai quindicenne, stante anche la costante mancanza di disponibilità del padre, di prendersene cura in queste occasioni, il quale, diserta, ormai da tempo Pag. 3 di 8
anche le visite autorizzate, ed essendosi trasferito, lui si, in altro paese (Dipignano), diverso da quello di origine (San Lorenzo del Vallo), nonché, decisamente, distante da quello di residenza della figlia;
− è chiaro, nella motivazione della sentenza della separazione, che il giudicante afferma che non è necessaria alcuna autorizzazione al trasferimento della residenza dei coniugi separati, anche perché, se così fosse, sarebbe da considerare illegittimo, altresì, il trasferimento del sig , Pt_1 come sopra evidenziato, ma che il libero trasferimento della propria residenza, di ogni cittadino, costituisce un “diritto di rango costituzionale” e, come tale, non comprimibile. Il Giudicante provvede solo in ordine al collocamento della prole presso un genitore od un altro, deliberando sul loro affidamento condiviso o prevalente, avendo come obiettivo esclusivo, quello dell'interesse della prole. D'altronde, anche nelle sue conclusioni, parte ricorrente non sembra che richieda l'affidamento prevalente della minore, ma ribadisca l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata a favore della madre, cosi come previsto nella sentenza di separazione n. 1007/2020;
− risulta inammissibile, altresì, la richiesta revoca/modifica delle misure economiche previste nella sentenza di cui sopra, che prevede l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra CP_1 di €uro 100,00, nonché l'assegno di mantenimento, a favore della minore, di €uro 350,00, in quanto le condizioni economiche delle parti sono, attualmente, pressoché, immutate;
− anzi, con la crescita della minore, la quale aveva appena sei anni al momento della separazione, sono aumentate le relative spese, non per ultimo quelle scolastiche, alle quali, il sig. , Pt_1 nonostante tenuto come da condizioni di separazione, a corrispondere il 50%, non ha mai provveduto al rimborso della propria parte, alla sig.ra , e, pertanto, si provvederà, CP_1 nell'apposita sede, al recupero delle somme dovute;
− di nessun pregio le motivazioni addotte per la revoca/modifica degli assegni di mantenimento, in quanto, la sig.ra non percepisce, attualmente, alcun reddito di cittadinanza, e la CP_1 richiamata problematica del mutuo, oltretutto per una casa acquistata durante la procedura di separazione, erano già presenti al momento della pronuncia della separazione, e, pertanto, già valutati dal precedente giudicante, come le due polizze vita, di cui una stipulata durante la causa di separazione.
Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato tra la sigra ed il CP_1 sig. , in Spezzano Albanese (CS), in data 30/08/2008, trascritto nei registri dello stato Parte_1 civile del Comune di al n. 17, parte II serie A, anno 2008; Parte_2
• rigettare, per i motivi sopra esposti, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra , nonchè la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento della CP_1 minore, confermando le condizioni già stabilite nella sentenza di separazione n. 1007/2020 del
Tribunale di Castrovillari;
• condannare l'odierno ricorrente al pagamento degli onorari, diritti e spese del presente procedimento”. All'esito dell'udienza di comparizione del 12.9.2024, nella quale è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione della resistente, il giudice relatore delegato ha adottato, con ordinanza del 12.9.2024, i seguenti provvedimenti in via provvisoria:
“ • valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• evidenziato che non ricorrono modifiche delle condizioni delle parti, sicchè possono confermarsi allo stato i provvedimenti assunti in sede di separazione;
• ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ultradodicenne, , nata il Per_3
10.09.09;
P.Q.M.
➢ CONFERMA i provvedimenti assunti in sede di separazione;
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➢ FISSA l'udienza del 5.12.2024, ore 13:15 per l'ascolto della minore.” Le parti non hanno formulato istanze istruttorie.
All'esito dell'udienza del 5.12.2024, sentita la resistente ed effettuato l'ascolto della minore, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la decisione all'udienza del 20.3.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
All'udienza del 20.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. Non sono pervenute conclusioni difformi del PM.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n. 2178/2016 R.G. definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del
25.11.2020 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'affidamento dei figli minori
A livello generale vanno premessi i seguenti principi:
1. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131).
2. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario. (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio
2012, n.° 1777).
3. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n.° 5108).
4. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Nel caso di specie non sono emerse ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso, rispetto alla quale alcuna parte si è opposta. Pag. 5 di 8
Neppure dall'audizione delle parti e dell'ascolto della minore sono emersi profili di pregiudizio sull'interesse del minore in ordine all'applicazione della regola dell'affido condiviso. La minore dalla disgregazione dell'unione coniugale vive con la madre.
Va evidenziato, poi, che sulle scelte della resistente di trasferirsi in altra regione, non sussiste tecnicamente alcun potere autorizzatorio (volto a rimuovere un limite di liceità) del giudice, costituendo oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo (v. tra le tante Cass. civ. n.
18087 del 2016), espressione di diritti fondamentali, sicché, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole in ordine al collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. Resta inteso, com'è evidente, che lo spostamento del genitore collocatario non deve essere diretto a compromettere le relazioni tra il minore ed il genitore non collocatario. Non sono emerse in questa sede ragioni per disporre un diverso collocamento della minore, né la parte ricorrente ha formulato domanda in tal senso. Pertanto, va confermato il collocamento della minore con la madre.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza della figlia con il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole. (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021) Nel caso di specie, l'esercizio del diritto di visita del padre sarà bilanciato tenendo conto delle difficoltà che animano il rapporto tra i genitori e delle oggettive complessità, logistiche e anche economiche, che impediscono visite frequenti di carattere settimanale, attesa la distanza tra il luogo ove è attualmente stabilito il padre e quello della minore. Per l'effetto, il Tribunale reputa che, salvo diverso accordo tra le parti nell'esclusivo interesse del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
1) Il primo fine settimana del mese dalle ore 16.00 del venerdì (o dalle 13 del sabato, secondo gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici del minore) alle ore 20.00 della domenica;
2) ogniqualvolta la minore si troverà in Calabria, in aggiunta ai giorni del weekend già sopra disciplinati, tre pomeriggi a settimana, dalle ore 17:00 sino alle ore 21, prelevandola dall'abitazione materna e riaccompagnandola, poi, presso la stessa;
la possibilità del padre di vedere la figlia in tali giorni è subordinata alla previa comunicazione del padre alla madre della propria intenzione di vedere la minore con il preavviso di una settimana;
correlativamente, la madre dovrà comunicare al padre con almeno 10 giorni di anticipo il rientro in Calabria;
3) per 3 giorni consecutivi nel periodo natalizio, secondo la regola dell'alternanza, tra il 24 dicembre ed il 26 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 2 gennaio;
4) per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
5) per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, nel mese di luglio oppure di agosto, a scelta del padre da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno.
4. L'assegnazione della casa familiare Nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, atteso il trasferimento della minore e della madre a Lucca. L'assegnazione, infatti, non risponderebbe ad alcuna esigenza di tutela della minore a conservare il proprio habitat.
5. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali del ricorrente, lo stesso ha un reddito lordo di 22.890, 57 (certificazione unica del 2023), ed ha dichiarato di percepire uno stipendio netto di euro 1.300,00 e di svolgere alcuni lavori occasionali per coprire le spese. Inoltre, è proprietario di un immobile Pag. 6 di 8
ubicato in Dipignano in via Pozzillo è titolare di due polizze vita (alcuna contestazione al riguardo è stata effettuata, e tale circostanza è già emersa in sede di indagini patrimoniali nel giudizio di separazione). Sul ricorrente grava altresì la rata mensile del mutuo di € 299,29.
La resistente, invece, ha dichiarato di non lavorare ma non ha depositato alcuna documentazione utile a ricostruire la propria condizione economica.
Ora, per quanto è vero che i dati emergenti dalla documentazione sui redditi non siano vincolanti è anche vero che in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa comunque necessario utilizzare gli stessi quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali delle parti.
6. Il mantenimento in favore della figlia L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo
…”. L'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, tenuto che provvede in via diretta al mantenimento della figlia, CP_1 nella qualità di genitore collocatario, deve essere determinato un assegno periodico a carico di
[...]
. Parte_1
Va altresì posto a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere le spese mediche, quelle extra assegno nonché quelle straordinarie, purché documentate, secondo il seguente schema:
- a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida
- tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
- l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi.
La misura dell'assegno di mantenimento ordinario, in ragione dei maggiori oneri derivanti al genitore non collocatario dall'esercizio del diritto di visita della minore, trasferitasi con la a CP_1 Pag. 7 di 8
Lucca, nonché dalla diversa regolamentazione delle spese extra assegno e straordinarie sopra indicata, va ridotta alla somma di € 300,00.
7. L'assegno divorzile
La domanda della volta alla corresponsione di un assegno divorzile – tale deve intendersi, CP_1 infatti, la richiesta della conferma dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione – è inammissibile.
Giova osservare che a seguito del D. Lgs. n. 149/2022, i giudizi di divorzio sono regolati dal nuovo titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile (artt. 473-bis c.p.c. e ss.).
Per quel che rileva in questa sede, è necessario sottolineare che la modifica normativa innovando la precedente disciplina, scandita dalla fase presidenziale e dal prosieguo del giudizio dinanzi al giudice istruttore, ha assegnato alle parti termini ben delineati per fissare il thema decidendum ed il thema probandum. Il convenuto, in particolare, ai sensi dell'art. 473-bis.14, co. 2, c.p.c., deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata. La costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., come espressamente disposto dal comma 4 dell'art. 473-bis.14 c.p.c.. Le successive disposizioni, infatti, consentono al convenuto di depositare un'ulteriore memoria dieci giorni prima della data dell'udienza con cui, a pena di decadenza, può solo precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni che siano già state proposte, nonché proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma dell'art. 473-bis. 17 c.p.c.. Nello stesso termine, il convenuto deve indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
Si deve ritenere, pertanto, che il convenuto debba formulare, a pena di decadenza, la propria domanda di assegno al momento della costituzione tempestiva in giudizio.
Tale interpretazione, del resto, si pone in continuità con la precedente interpretazione relativa al pregresso giudizio a struttura bifasica nel quale, entro i termini assegnati dal presidente, le parti potevano proporre nella memoria integrativa anche le proprie domande relative a contributi economici fissando il thema decidendum (in materia di separazione, da ultimo, Cass. civ. n.
27597/2022). Da ultimo, un ulteriore argomento si può trarre dall'art. 473-bis. 19, co. 2, c.p.c., che consente alle parti di proporre “nuove domande” di contributo economico in favore proprio e dei figli (da intendersi maggiorenni avuto riguardo della prima parte della disposizione) in caso di sopravvenuto mutamento di circostanze di fatto o di scoperta di circostanze derivanti da nuovi accertamenti istruttori.
È pertanto esclusa dalla stessa legge la possibilità di formulare domande nuove relative al contributo economico del coniuge oltre il termine del ricorso, per l'attore, e della comparsa di costituzione, per il convenuto, se non in via riconvenzionale e nei termini ristretti e perentori di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., salvo il caso di sopravvenienze ex art. 473-bis.19 c.p.c.. Tanto premesso, nel presente giudizio la si è costituita tardivamente, sicché la domanda di CP_1 assegno è tardiva.
8. Le altre richieste del ricorrente Nulla deve disporsi in ordine alle richieste relative al documento per l'espatrio per la minore, trattandosi di provvedimenti di competenza del giudice tutelare.
9. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Pag. 8 di 8
A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO celebrato in in data 30/08/2008 TRA e , Parte_2 Parte_1 CP_1 come sopra generalizzati (atto n. 17, parte II serie A anno 2008, reg atti matrimonio anno
2008);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i coniugi, con collocazione della minore presso la madre e disciplina del diritto di vista del padre secondo le modalità indicate in motivazione;
D. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della resistente , entro il giorno dieci di ogni mese, l'assegno mensile di € CP_1
300,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in motivazione;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di giugno 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di riconoscimento dell'ASSEGNO DIVORZILE formulata dalla resistente;
F. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò