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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 3424/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
13.11.2023, a mezzo della posta elettronica certificata
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante IG. con sede Parte_1 P.IVA_1 CP_1
in Udine, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione,
dall'avv. Nadir Plasenzotti del Foro di Udine, domiciliatario;
attrice opponente
CONTRO
(C.F. ), con sede a Pralboino (Brescia), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante IG. rappresentata e difesa, per procura unita mediante Controparte_3
strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Braga, del Foro di
Brescia, domiciliatario;
convenuta opposta in punto: vendita di cose mobili.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: voglia il giudice disporre un'integrazione dell'indagine tecnica, perché
sia data risposta al quesito, sul punto della conformità alle certificazioni. In subordine, conclude nel merito in via preliminare: - rigettata ogni contraria istanza, nel caso in cui fosse accertata l'intervenuta cessione del credito ad un soggetto terzo, dichiarare, per i motivi riportati in atti, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società in via principale: -rigettata ogni contraria Controparte_2
istanza, revocare, annullare o comunque dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo Telematico di data
02.10.2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Udine, dott.ssa Gigantesco (n. R.G. 2843/2023),
notificato a mezzo PEC in data 05.10.2023, per i motivi riportati in atti e, conseguentemente, dichiarare infondata la domanda della società ricorrente tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, previo accertamento dei vizi e/o difetti del materiale fornito dalla società e della Controparte_2
conseguente declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura. In via riconvenzionale: -rigettata ogni contraria istanza, accertare il danno subito dalla società per i motivi riportati in atti e, Parte_1
conseguentemente, condannare la società alla rifusione del predetto danno, da Controparte_2
quantificarsi nella somma di Euro 62.124,25 o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia. Spese e compensi di causa integralmente rifusi. In via istruttoria: Si chiede di volersi ammettere la prova per testi sulle circostanze di fatto capitolate in narrativa sub 4, 5, 6, 9, 13,
15, 16, 17, epurate da considerazioni valutative, indicando i seguenti testi: la IG.ra ; il Testimone_1
IG. il IG. la IG.ra . Si chiede sin d'ora di volersi ammettere CP_4 CP_5 CP_6
Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di voler acclarare le caratteristiche del materiale fornito dalla società e la idoneità dello stesso alle eIGenze di fornitura, così come emergenti dai Controparte_2
documenti contrattuali, valutando la sussistenza di eventuali vizi e/o difetti del materiale fornito,
nonché le loro cause. In via istruttoria: conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..
pagina 2 di 7 Per la convenuta opposta: anche all'esito delle risultanze la consulenza tecnica d'ufficio a cura dell'ingegnere del 13 dicembre 2024 si insiste per l'accoglimento delle seguenti Testimone_2
conclusioni: nel merito: dichiararsi inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da controparte ai sensi di quanto disposto dall'art. 1492, ultimo comma, c.c., in ogni caso rigettarsi le domande, anche riconvenzionali, rassegnate da perché infondate in fatto e diritto.- Con Parte_1
rifusione del compenso professionale, come da nota spese pure depositata, ivi ricompreso il rimborso di quanto corrisposto al consulente tecnico d'ufficio e al consulente di parte così come documentate. in via preliminare (omissis). Nel merito: dichiararsi inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da controparte ai sensi di quanto disposto dall'art. 1492, ultimo comma, c.c., in ogni caso rigettarsi le domande, anche riconvenzionali, rassegnate da perché infondate in fatto e diritto. Parte_1
Compenso professionale e spese refusi. Si oppone alla richiesta integrazione dell'indagine tecnica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.9.2023, chiese al Tribunale di Udine di Controparte_2
emettere, nei confronti di ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento dell'importo Parte_1
di € 134.229,00, oltre interessi moratori ex D.L.vo 231/2002, dalla scadenza delle fatture al saldo,
esponendo di essere creditrice della predetta somma in ragione delle forniture eseguite, di cui alle tre fatture prodotte, nn. 652/2022, n. 3/2023, n. 49/2023.
2. Il giudice deIGnato accolse il ricorso, con il decreto ingiuntivo n. 995/2023 del
2.10.2023, non ravvisando, tuttavia, la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
3. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
13.11.2023, ha convenuto in giudizio per sentir dichiarare Parte_1 Controparte_2
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della stessa, in quanto aveva ricevuto da CP_7
che aveva assicurato il credito commerciale in questione, la richiesta di pagamento delle somme
[...]
portate dalle fatture oggetto della domanda monitoria. Ha poi richiesto la revoca del decreto ingiuntivo,
pagina 3 di 7 previo accertamento dei vizi del materiale fornito dall'opposta e pronuncia della risoluzione del contratto di fornitura, nonché la condanna dell'opposta al risarcimento del danno, da quantificarsi in €
62.124,25. Ha esposto la società attrice che il materiale fornito, costituito da tubi di rame in bobine, era affetto da difetti che avevano determinato la formazione di microperdite, verificate da alcuni suoi clienti, cui i tubi erano stati consegnati, dopo essere sottoposti da alle lavorazioni richieste. Parte_1
Parte del materiale fornito era stato trattenuto a magazzino, stanti le contestazioni ricevute e su quello già consegnato ai propri clienti aveva dovuto procedere a nuove lavorazioni, con costi pari ad Parte_1
€ 42.031,25, che si aggiungevano all'ulteriore costo di € 10.093,00 delle precedenti lavorazioni eseguite per conto dei clienti.
4. Si è costituita contestando, in primo luogo, fosse mai intervenuta Controparte_2
una cessione del credito ad altro soggetto;
in forza del contratto di assicurazione del credito stipulato con aveva dato mandato all'assicuratrice di procedere stragiudizialmente, a mezzo del CP_8
suo provider a causa delle contestazioni sollevate da Controparte_7 Parte_1 Controparte_2
aveva dovuto restituire l'indennizzo ricevuto e si era attivata giudizialmente. L'opposta ha chiesto che,
previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, fosse rigettata la domanda di risoluzione contrattuale, ex art 1492 ultimo comma c.c., in quanto aveva lavorato e alienato Parte_1
parte dei tubi che le erano stati forniti;
l'opponente non aveva fornito prova dei vizi, anzi, sulla base della perizia prodotta dalla stessa attrice, era evidente che i difetti riscontrati si erano manifestati sui punti di raccordo dei tubi in prossimità delle saldature effettuate dalla opponente. Del tutto carente era anche la prova del danno.
5. All'esito della prima udienza il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto opposto, ha ritenuto l'inammissibilità delle circostanze sulle quali l'opponente aveva richiesto l'ammissione della prova testimoniale, ha disposto l'indagine tecnica volta ad accertare l'esistenza di difetti comportanti microperdite e le cause degli stessi.
6. La causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa discussione orale.
pagina 4 di 7 7. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
8. Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva
(rectius di titolarità attiva) del credito azionato in via monitoria;
come si evince dal tenore della lettera prodotta dalla stessa opponente, sulla quale la contestazione è fondata, l'opposta ha stipulato con
Coface s.a., notoriamente attiva nel settore assicurativo, un contratto di assicurazione del credito oggetto della presente causa, in forza della quale la società di servizi ha esperito il Controparte_7
tentativo di recupero stragiudiziale, chiedendo di provvedere al pagamento in favore di CP_2
e di trasmettere copia della contabile del bonifico.
[...]
9. L'acquirente odierna opponente ha rifiutato il pagamento della fornitura ed ha esercitato l'azione di risoluzione del contratto di compravendita;
tale domanda non sconta la preclusione di cui all'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., in quanto la lavorazione del materiale fornito dall'opponente è
stata parziale e, comunque, può ritenersi avvenuta senza consapevolezza del difetto, in quanto emerso successivamente (si veda Cass., sez. II civ., 4.5.2023, n. 11654). Il compratore che esercita l'azione di risoluzione è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass., SS.UU. Civ. 3.5.2019,
n. 11748 e successive conformi).
10. Al consulente tecnico d'ufficio è stato sottoposto il seguente quesito: “esaminati gli atti
e i documenti di causa, eseguito il sopralluogo presso il magazzino nel quale ha trattenuto i Parte_1
materiali forniti da eseguite tutte le analisi e gli accertamenti che ritenga Controparte_2
necessari, il consulente provveda a: -identificare e descrivere il materiale oggetto della fornitura
contestata, reperito presso ricollegandolo ove possibile ai documenti di trasporto, alle Parte_1
certificazioni e alle fatture prodotte;
-accertare se il materiale in questione sia stato oggetto, in tutto, o
nella parte che vorrà specificare, di lavorazioni successive alla consegna, che vorrà descrivere;
-
accertare se il materiale esaminato presenti, in tutto o in parte che vorrà quantificare, fenomeni
corrosivi o altri difetti determinanti microperdite;
in caso di risposta affermativa, determinare le cause
di tali difetti, precisando se siano ascrivibili alla fornitrice o alle lavorazioni eseguite dalla società
acquirente”.
pagina 5 di 7 11. L'ausiliario, precisato che il materiale oggetto della fornitura contestata, di diversi diametri e spessori, consiste in tubi di rame di tipo Cu-DHP (anche deIGnato CW024A), destinati alla costruzione di scambiatori di calore, ha identificato e descritto tutto il materiale oggetto della fornitura contestata, sia la parte reperita nel magazzino di in condizioni integre, perlopiù ancora Parte_1
imballato e non lavorato, sia quello lavorato da mediante taglio, rastrematura, piega, Parte_1
trascinamento lineare, bombatura, rifilatura, espansione, foratura, lavaggio, saldobrasatura. Il
consulente tecnico d'ufficio ha richiesto l'analisi della conformità della composizione della lega utilizzata per la costruzione dei tubi e la verifica in ordine ad eventuali discontinuità superficiali dovute a fenomeni corrosivi. L'analisi chimica della composizione della lega ha accertato la conformità di tutto il materiale ai requisiti della norma tecnica di riferimento EN 12735-2. Il rapporto di prova del laboratorio dell'Università di Udine ha verificato l'assenza di fenomeni corrosivi. Le contestazioni svolte dalla società opponente sono pertanto risultate infondate, come ritenuto dall'ausiliario con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile, per la coerenza logica delle argomentazioni spese.
12. Il compenso, comprensivo di accessori, e il rimborso spese liquidati al consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore del 10.1.2025 debbono essere posti a carico di
[...]
stante la sua soccombenza. Pt_1
13. Anche le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata in base ai parametri del D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, applicati nella misura media per le fasi studio, introduttiva, istruttoria,
in quella minima per la fase decisoria, non essendo stato autorizzato il deposito di scritture conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 995/2023 del 2-3.10.2023 -già
dichiarato esecutivo- nonché ogni domanda proposta dall'attrice opponente;
pagina 6 di 7 b) pone definitivamente a carico dell'attrice opponente tutto quanto liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore di data 10.1.2025;
c) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese processuali,
che liquida in € 4.288,71 per spese imponibili e in € 11.977,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 24.6.2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 3424/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
13.11.2023, a mezzo della posta elettronica certificata
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante IG. con sede Parte_1 P.IVA_1 CP_1
in Udine, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione,
dall'avv. Nadir Plasenzotti del Foro di Udine, domiciliatario;
attrice opponente
CONTRO
(C.F. ), con sede a Pralboino (Brescia), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante IG. rappresentata e difesa, per procura unita mediante Controparte_3
strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Braga, del Foro di
Brescia, domiciliatario;
convenuta opposta in punto: vendita di cose mobili.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: voglia il giudice disporre un'integrazione dell'indagine tecnica, perché
sia data risposta al quesito, sul punto della conformità alle certificazioni. In subordine, conclude nel merito in via preliminare: - rigettata ogni contraria istanza, nel caso in cui fosse accertata l'intervenuta cessione del credito ad un soggetto terzo, dichiarare, per i motivi riportati in atti, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società in via principale: -rigettata ogni contraria Controparte_2
istanza, revocare, annullare o comunque dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo Telematico di data
02.10.2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Udine, dott.ssa Gigantesco (n. R.G. 2843/2023),
notificato a mezzo PEC in data 05.10.2023, per i motivi riportati in atti e, conseguentemente, dichiarare infondata la domanda della società ricorrente tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, previo accertamento dei vizi e/o difetti del materiale fornito dalla società e della Controparte_2
conseguente declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura. In via riconvenzionale: -rigettata ogni contraria istanza, accertare il danno subito dalla società per i motivi riportati in atti e, Parte_1
conseguentemente, condannare la società alla rifusione del predetto danno, da Controparte_2
quantificarsi nella somma di Euro 62.124,25 o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia. Spese e compensi di causa integralmente rifusi. In via istruttoria: Si chiede di volersi ammettere la prova per testi sulle circostanze di fatto capitolate in narrativa sub 4, 5, 6, 9, 13,
15, 16, 17, epurate da considerazioni valutative, indicando i seguenti testi: la IG.ra ; il Testimone_1
IG. il IG. la IG.ra . Si chiede sin d'ora di volersi ammettere CP_4 CP_5 CP_6
Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di voler acclarare le caratteristiche del materiale fornito dalla società e la idoneità dello stesso alle eIGenze di fornitura, così come emergenti dai Controparte_2
documenti contrattuali, valutando la sussistenza di eventuali vizi e/o difetti del materiale fornito,
nonché le loro cause. In via istruttoria: conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..
pagina 2 di 7 Per la convenuta opposta: anche all'esito delle risultanze la consulenza tecnica d'ufficio a cura dell'ingegnere del 13 dicembre 2024 si insiste per l'accoglimento delle seguenti Testimone_2
conclusioni: nel merito: dichiararsi inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da controparte ai sensi di quanto disposto dall'art. 1492, ultimo comma, c.c., in ogni caso rigettarsi le domande, anche riconvenzionali, rassegnate da perché infondate in fatto e diritto.- Con Parte_1
rifusione del compenso professionale, come da nota spese pure depositata, ivi ricompreso il rimborso di quanto corrisposto al consulente tecnico d'ufficio e al consulente di parte così come documentate. in via preliminare (omissis). Nel merito: dichiararsi inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da controparte ai sensi di quanto disposto dall'art. 1492, ultimo comma, c.c., in ogni caso rigettarsi le domande, anche riconvenzionali, rassegnate da perché infondate in fatto e diritto. Parte_1
Compenso professionale e spese refusi. Si oppone alla richiesta integrazione dell'indagine tecnica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.9.2023, chiese al Tribunale di Udine di Controparte_2
emettere, nei confronti di ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento dell'importo Parte_1
di € 134.229,00, oltre interessi moratori ex D.L.vo 231/2002, dalla scadenza delle fatture al saldo,
esponendo di essere creditrice della predetta somma in ragione delle forniture eseguite, di cui alle tre fatture prodotte, nn. 652/2022, n. 3/2023, n. 49/2023.
2. Il giudice deIGnato accolse il ricorso, con il decreto ingiuntivo n. 995/2023 del
2.10.2023, non ravvisando, tuttavia, la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
3. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
13.11.2023, ha convenuto in giudizio per sentir dichiarare Parte_1 Controparte_2
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della stessa, in quanto aveva ricevuto da CP_7
che aveva assicurato il credito commerciale in questione, la richiesta di pagamento delle somme
[...]
portate dalle fatture oggetto della domanda monitoria. Ha poi richiesto la revoca del decreto ingiuntivo,
pagina 3 di 7 previo accertamento dei vizi del materiale fornito dall'opposta e pronuncia della risoluzione del contratto di fornitura, nonché la condanna dell'opposta al risarcimento del danno, da quantificarsi in €
62.124,25. Ha esposto la società attrice che il materiale fornito, costituito da tubi di rame in bobine, era affetto da difetti che avevano determinato la formazione di microperdite, verificate da alcuni suoi clienti, cui i tubi erano stati consegnati, dopo essere sottoposti da alle lavorazioni richieste. Parte_1
Parte del materiale fornito era stato trattenuto a magazzino, stanti le contestazioni ricevute e su quello già consegnato ai propri clienti aveva dovuto procedere a nuove lavorazioni, con costi pari ad Parte_1
€ 42.031,25, che si aggiungevano all'ulteriore costo di € 10.093,00 delle precedenti lavorazioni eseguite per conto dei clienti.
4. Si è costituita contestando, in primo luogo, fosse mai intervenuta Controparte_2
una cessione del credito ad altro soggetto;
in forza del contratto di assicurazione del credito stipulato con aveva dato mandato all'assicuratrice di procedere stragiudizialmente, a mezzo del CP_8
suo provider a causa delle contestazioni sollevate da Controparte_7 Parte_1 Controparte_2
aveva dovuto restituire l'indennizzo ricevuto e si era attivata giudizialmente. L'opposta ha chiesto che,
previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, fosse rigettata la domanda di risoluzione contrattuale, ex art 1492 ultimo comma c.c., in quanto aveva lavorato e alienato Parte_1
parte dei tubi che le erano stati forniti;
l'opponente non aveva fornito prova dei vizi, anzi, sulla base della perizia prodotta dalla stessa attrice, era evidente che i difetti riscontrati si erano manifestati sui punti di raccordo dei tubi in prossimità delle saldature effettuate dalla opponente. Del tutto carente era anche la prova del danno.
5. All'esito della prima udienza il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto opposto, ha ritenuto l'inammissibilità delle circostanze sulle quali l'opponente aveva richiesto l'ammissione della prova testimoniale, ha disposto l'indagine tecnica volta ad accertare l'esistenza di difetti comportanti microperdite e le cause degli stessi.
6. La causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa discussione orale.
pagina 4 di 7 7. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
8. Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva
(rectius di titolarità attiva) del credito azionato in via monitoria;
come si evince dal tenore della lettera prodotta dalla stessa opponente, sulla quale la contestazione è fondata, l'opposta ha stipulato con
Coface s.a., notoriamente attiva nel settore assicurativo, un contratto di assicurazione del credito oggetto della presente causa, in forza della quale la società di servizi ha esperito il Controparte_7
tentativo di recupero stragiudiziale, chiedendo di provvedere al pagamento in favore di CP_2
e di trasmettere copia della contabile del bonifico.
[...]
9. L'acquirente odierna opponente ha rifiutato il pagamento della fornitura ed ha esercitato l'azione di risoluzione del contratto di compravendita;
tale domanda non sconta la preclusione di cui all'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., in quanto la lavorazione del materiale fornito dall'opponente è
stata parziale e, comunque, può ritenersi avvenuta senza consapevolezza del difetto, in quanto emerso successivamente (si veda Cass., sez. II civ., 4.5.2023, n. 11654). Il compratore che esercita l'azione di risoluzione è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass., SS.UU. Civ. 3.5.2019,
n. 11748 e successive conformi).
10. Al consulente tecnico d'ufficio è stato sottoposto il seguente quesito: “esaminati gli atti
e i documenti di causa, eseguito il sopralluogo presso il magazzino nel quale ha trattenuto i Parte_1
materiali forniti da eseguite tutte le analisi e gli accertamenti che ritenga Controparte_2
necessari, il consulente provveda a: -identificare e descrivere il materiale oggetto della fornitura
contestata, reperito presso ricollegandolo ove possibile ai documenti di trasporto, alle Parte_1
certificazioni e alle fatture prodotte;
-accertare se il materiale in questione sia stato oggetto, in tutto, o
nella parte che vorrà specificare, di lavorazioni successive alla consegna, che vorrà descrivere;
-
accertare se il materiale esaminato presenti, in tutto o in parte che vorrà quantificare, fenomeni
corrosivi o altri difetti determinanti microperdite;
in caso di risposta affermativa, determinare le cause
di tali difetti, precisando se siano ascrivibili alla fornitrice o alle lavorazioni eseguite dalla società
acquirente”.
pagina 5 di 7 11. L'ausiliario, precisato che il materiale oggetto della fornitura contestata, di diversi diametri e spessori, consiste in tubi di rame di tipo Cu-DHP (anche deIGnato CW024A), destinati alla costruzione di scambiatori di calore, ha identificato e descritto tutto il materiale oggetto della fornitura contestata, sia la parte reperita nel magazzino di in condizioni integre, perlopiù ancora Parte_1
imballato e non lavorato, sia quello lavorato da mediante taglio, rastrematura, piega, Parte_1
trascinamento lineare, bombatura, rifilatura, espansione, foratura, lavaggio, saldobrasatura. Il
consulente tecnico d'ufficio ha richiesto l'analisi della conformità della composizione della lega utilizzata per la costruzione dei tubi e la verifica in ordine ad eventuali discontinuità superficiali dovute a fenomeni corrosivi. L'analisi chimica della composizione della lega ha accertato la conformità di tutto il materiale ai requisiti della norma tecnica di riferimento EN 12735-2. Il rapporto di prova del laboratorio dell'Università di Udine ha verificato l'assenza di fenomeni corrosivi. Le contestazioni svolte dalla società opponente sono pertanto risultate infondate, come ritenuto dall'ausiliario con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile, per la coerenza logica delle argomentazioni spese.
12. Il compenso, comprensivo di accessori, e il rimborso spese liquidati al consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore del 10.1.2025 debbono essere posti a carico di
[...]
stante la sua soccombenza. Pt_1
13. Anche le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata in base ai parametri del D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, applicati nella misura media per le fasi studio, introduttiva, istruttoria,
in quella minima per la fase decisoria, non essendo stato autorizzato il deposito di scritture conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 995/2023 del 2-3.10.2023 -già
dichiarato esecutivo- nonché ogni domanda proposta dall'attrice opponente;
pagina 6 di 7 b) pone definitivamente a carico dell'attrice opponente tutto quanto liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore di data 10.1.2025;
c) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese processuali,
che liquida in € 4.288,71 per spese imponibili e in € 11.977,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 24.6.2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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