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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2321/2007 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del magistrato dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2321/2007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007, trattenuta in decisione con provvedimento del 28 luglio 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e promossa
DA
), in proprio e quale legale rapp.te della società Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lembo Erminia Controparte_1 Parte_2
e Iannaccone Giuseppe, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Montecorice alla via Rosaine 54
ATTORE
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Mario Pandarese e Vittorio Pandarese, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carro Salvatore in Laurito alla via S. Andrea 1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , sia in proprio che quale legale Parte_1
rappresentante della società proponeva opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2007, provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Vallo della
Lucania in data 22/6/2007, notificato in data 28/2/2007 (nella specifica qualità) ed in data 30/7/2007 (in proprio) unitamente all'atto di precetto, emesso su istanza di e con il quale Controparte_2
veniva intimato il pagamento della somma di € 214.899,48 oltre spese ed accessori col vincolo solidale
Contr tra i due debitori. In particolare, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' pagina 1 di 14 esponendo che detto decreto era stato emesso e fondato sulla pretesa di pagamento Controparte_2 dell'indicata somma quale sommatoria dei premi relativi alle polizze incassate nella prima e nella seconda quindicina di marzo 2007, come risultanti dai fogli cassa per i rami danni e vita, in qualità di
Cont titolari dell'agenzia assicurativa di della compagnia intimante;
che la compagnia a Pt_4
sostegno della sua pretesa e a sostegno della concessione della clausola di provvisoria esecutorietà aveva affermato che tale debito sarebbe stato “riconosciuto” dai debitori e che sussisteva il suo pieno diritto ad incassare la predetta somma, perché, in applicazione dell'art. 117 del d. lgs. 205/05, non era consentita la facoltà di opporre qualsivoglia compensazione con i crediti dell'agente.
Tanto premesso, l'opponente assumeva la improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità
Contr dell'opposto decreto, per dover essere l'azione esercitata dall' “inquadrata nell'ambito di un contratto di agenzia come regolato dall'art. 1753 c.c.”, “negozio giuridico” assoggettato allo speciale rito del lavoro;
la nullità del decreto per l'incompetenza funzionale del giudice adito;
la nullità dell'opposto decreto per la mancanza della prova scritta del credito azionato;
la nullità del decreto ingiuntivo per totale assenza di motivazione;
l'abnormità del provvedimento di concessione della clausola di provvisoria esecutorietà; la specifica nullità del decreto nei confronti della socia accomandataria, atteso il disposto di cui all'art. 2304 c.c.; la nullità ed infondatezza del decreto opposto per insussistenza del debito sia a carico della società che a carico della socia accomandataria.
Inoltre, l'opponente promuoveva domande in via riconvenzionale, rappresentando che in data
7/6/2004 era stato stipulato un contratto di agenzia tra e la società Controparte_2 [...]
per l'affidamento dell'agenzia assicurativa di identificata Controparte_3 Pt_4
dal codice interno 7017 assegnato dalla stessa mandante;
che il contratto di affidamento dell'incarico fu condizionato al fatto che l'esponente ( ) rimborsasse alla precedente gestione liquidatoria De CP_1
IS le somme da quest'ultima pagate alla mandante a titolo di rivalsa per il rilievo del portafoglio preesistente (art. 19 del contratto); che tale somma costituita da ben € 80.000 fu dall'esponente corrisposta gradualmente alla de IS che a sua volta aveva fatto altrettanto nei confronti della sua mandante;
che tale somma doveva costituire il corrispettivo della cessione di un portafoglio preesistente che si affermava essere cospicuo, ma che poi non si rivelò assolutamente tale;
che il contratto di affidamento dell'incarico agenziale era monomandatario, ovvero prevedeva che l'agente non potesse operare per altre compagnie di assicurazioni e, nella fattispecie, non prevedeva trasferimenti di portafogli preesistenti in favore dell'opponente società, nonostante ne fossero stati promessi di cospicui, con la conseguenza che l'agenzia ripartiva ex novo ed aveva la finalità di acquisire clientele d'affari sul territorio assegnato (detto territorio era identificato con vari comuni sui quali vigeva la clausola di esclusiva regolata dall'articolo 4 del contratto, in base al quale solo alla pagina 2 di 14 committente era consentito di operare sul territorio assegnato senza vincoli nei confronti dell'agente); che a dispetto delle promesse verbalmente ricevute l'esponente si era visto assegnato e trasferito solo 76 contratti preesistenti, peraltro relativi solo ad assicurati aventi residenza in come dimostrato Pt_4
dalla comunicazione email del 3/11/2004; che in sede di avvio dell'attività venivano assegnati all'esponente società gli obiettivi di produzione per gli esercizi 2004, 2005 e 2006; che nella convenzione veniva anche fissato l'ammontare dei contributi di avviamento che la committente si obbligava a versare all'esponente: €2.000 mensili a decorrere dal primo luglio 2004, € 1.500 mensili dal successivo primo gennaio 2005 ed euro 1.000 dal primo gennaio 2006; che dette somme dovevano essere accreditate e trasferite dalla compagnia all'esponente con rimessa mensile, cosa mai avvenuta;
che le somme indicate dovevano essere in ogni caso erogate, salvo poi l'eventuale rimborso in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di produzione fissati e che comunque questi non furono pienamente raggiunti per esclusiva responsabilità della mandante.
Riguardo a quest'ultimo aspetto, parte opponente precisava che nell'esercizio 2004 lo slittamento Contr dell'operatività reale dell'agenzia non aveva consentito il raggiungimento degli obiettivi;
che l' difatti, attivò il collegamento necessario all'utilizzo dei suoi stessi programmi informatici indispensabili per i nuovi contratti con la clientela solo a partire dal 13 agosto 2004 come risulta dal foglio di cassa;
che, ancora, non si era attivata com'era suo dovere a far smontare l'insegna che era installata sulla sede della vecchia agenzia sita in alla via Simeoni prima affidata ad altro Pt_4
agente provvedendovi solo nel successivo mese di novembre 2004 con evidente sviamento della clientela;
che dopo la soppressione della vecchia agenzia, aveva trasferito tutti i contratti relativi a quella clientela a Genova, anziché alla nuova agenzia affidata all'esponente società, rendendo oltremodo scomodo per detta clientela la gestione del rapporto (“In particolare non aveva la possibilità di ritirare il bollino di assicurazione immediatamente poiché esso non era disponibile nell'agenzia di
si doveva provvedere prima al versamento del premio a mezzo c/c postale od altra forma di Pt_4
pagamento, poi attendere che l'accredito pervenisse alla sede di Genova, indi attendere che il bollino unitamente al certificato di assicurazione e/o la quietanza giungessero alla propria residenza”), coì Contr producendo malcontento tra gli utenti, i quali venivano indotti ad allontanarsi dal marchio
Ancora, parte opponente lamentava che nonostante l'esclusiva del territorio, la mandante consentiva il mantenimento di una sub agenzia a Capaccio Scalo e precisamente quella in via Italia, facente capo all'agenzia di Salerno e consentiva il mantenimento in vita di altra sub Agenzia di Vallo della Lucania in via Murat, anch'essa collegata con l'agenzia di Salerno;
che nel 2005, nonostante il
Contr caos creato con lo spostamento del vecchio portafoglio su Genova, l' inoltrava in data 21 marzo
2005, una comunicazione con la quale unilateralmente disponeva l'aumento degli obiettivi di pagina 3 di 14 produzione, sia pure relativamente solo al ramo vita;
che nel successivo mese di maggio 2005, gli Cont ispettori dell' si presentarono in agenzia per proporre l'associazione di altro co-agente con la apparente dichiarata finalità di velocizzare l'incremento del portafoglio agenziale, ma l'ipotesi prospettata dai predetti ispettori determinava che al co-agente da associarsi si sarebbero trasferiti tutti i vantaggi delle produzioni già realizzate dalla società esponente senza obbligo da parte di quest'ultimo di alcun corrispettivo e senza che l'esponente avesse potuto conseguire alcun altro tipo di concreto vantaggio;
che, inoltre, la facoltà assegnata all'opponente società, ratificata con comunicazioni email del 6 giugno 2005, di praticare premi RC auto scontati fino al 20% allo scopo di attrarre clientela e facilitare l'acquisizione di nuovi affari nei diversi rami (vita, infortuni eccetera) fu improvvisamente senza alcun preavviso revocata e cancellata in data 19 ottobre 2005 dal sistema informatico dell'agenzia, causando gravi lesioni all'immagine commerciale perché l'esponente società si era trovata improvvisamente esposta a nuovo discredito, in quanto si era trovata nella impossibilità di onorare preventivi di costo emessi col beneficio degli sconti accordati in precedenza;
che nell'ottobre 2005
l'esponente si vedeva esclusa da “da una sorta di concorso a premi”, in quanto ogni agente poteva partecipare alla campagna promozionale ideata dalla mandante che consentiva all'agenzia di conquistare un tetto di sconto da riversare sulla clientela, a propria discrezione, raggiungibile attraverso la stipula di un determinato numero di nuove polizze in un arco di tempo predeterminato (“…aderendo all'iniziativa, stipula n. 10 contratti nei Rami Elementari oggetto dell'iniziativa necessari per avere per avere diritto al montesconti di € 290,00, utilizzabile sui contratti rca”), tuttavia la mandante non provvedeva ad abilitare i terminali per l'applicazione dello sconto sulle nuove polizze che si andavano stipulando con la clientela.
Nella narrazione dei fatti, l'opponente rappresentava inoltre che nel dicembre 2005 riceveva una convocazione presso l'ispettorato di Napoli e in quell'incontro si sentiva avanzare la proposta di un cessazione anticipata dal rapporto di agenzia con la predisposizione di una bozza di contratto di liberalizzazione del portafoglio;
che a fronte dell'esplicito rifiuto da parte dell'esponente di aderire a Contr una simile soluzione, l' dal primo gennaio 2006 inoltrava a tutta la clientela che aveva in corso la copertura assicurativa dei propri autocarri la disdetta di tutte le polizze RC auto, cosicché la mandante azzerava un portafoglio di 284.301,00 euro rappresentativo di elementi provigionali per € 20.000 circa, distruggendo non solo gli aspetti economici ma anche il rapporto fiduciario con la clientela;
che a fronte di tali disdette inoltrate dalla compagnia, molti clienti assicurati per altri rischi con l'esponente agenzia procedevano a loro volta alla disdetta di queste altre polizze, per un ammontare di premi con provvigioni perse pari a € 36.082,00; che poi verso la fine del 2005 veniva a conoscenza del fatto che la compagnia aveva reso fruibile ad altre agenzie vicine un sistema di pagamento dei premi mediante pagina 4 di 14 carte di credito revolving che consentiva al cliente di poter godere della facilitazione di pagamenti rateali dei premi, strumento mai concesso all'esponente.
Proseguendo nella esposizione dei fatti, l'opponente esponeva che nei mesi di marzo, maggio e luglio 2006 la compagnia avviava una campagna di incentivi sia con premi in danaro in favore dell'agenzia che scontistica a disposizione della clientela;
che la partecipava anche questa volta CP_1
alla gara e si aggiudicava sia il premio in denaro che il monte sconti messo in palio e, tuttavia, gli incentivi guadagnati dall'opponente, a seguito della campagna promozionale, non venivano resi fruibili poiché la compagnia non abilitava i terminali informatici dell'agenzia all'applicazione degli sconti sui premi assicurativi;
che nell'agosto del 2006, a tutto dispetto dell'esclusiva già violata in precedenza, aprivano due nuove sub Agenzie a Vallo della Lucania ed a Capaccio Scalo, entrambe collegate con la agenzia di Battipaglia;
che negli ultimi giorni di febbraio, primi giorni di marzo 2007, l'esponente era venuto in possesso di diverse copie di polizze stipulate da varie agenzie della stessa mandante su quegli stessi autocarri, clienti dell'esponente agenzia, fatti oggetto delle ingiustificate disdette inoltrate dalla mandante a partire dal gennaio 2006; che tutti questi comportamenti antigiuridici avevano condotto l'esponente alla decisione assunta con la comunicazione del 26 marzo 2007, con la quale, dopo aver contestato le condotte antigiuridiche descritte, comunicava il proprio recesso dal rapporto contrattuale motivandone le giuste cause e comunicava contestualmente di trattenere sia quanto alla medesima spettante in virtù della cessazione del rapporto che per danni tutte le somme incassate a decorrere dal primo marzo 2007, riservandosi di precisare le proprie ragioni di credito in un momento successivo e di procedere ad eventuali conguagli nel caso in cui fosse risultato che l'esponente avesse dovuto rendere somme trattenute in eccedenza;
che a dispetto di tutto questo, la mandante prima ancora di ricevere o di sollecitare il conteggio delle somme dovute all'agente e di assegnare il doveroso significato alla ricevuta comunicazione di recesso, senza neanche procedere allo svolgimento del prescritto tentativo di conciliazione ed affermando del tutto falsamente che l'importo dalla medesima preteso fosse stato oggetto di riconoscimento da parte dell'agente, formulava la richiesta di decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.
In sostanza, deduceva che questa situazione aveva determinato nella medesima un grado sempre crescente di tensione psicologica che incideva pesantemente sulla sua salute, tanto da condurla ad uno stato di prostrazione psicologica qualificabile come mobbing.
Pertanto, alla luce dei vari danni lamentati, l'opponente provvedeva alla quantificazione delle somme alla medesima spettanti in virtù della cessazione del rapporto di agenzia e dei danni subiti per un importo complessivo di euro 375.605, 95, oltre ai danni da quantificarsi in via equitativa al decoro e all'immagine commerciale dell'esponente società, nonché per mobbing.
pagina 5 di 14 Concludeva, quindi, in via principale di dichiarare nullo e incapace di ogni giuridico effetto e di conseguenza revocarsi il decreto opposto dichiarandosi inesistente sia il presupposto per la sua concessione, sia il credito azionato;
in via riconvenzionale, ritenuto legittimo e motivato il recesso per giusta causa dell'esponente dal contratto di agenzia, accogliere le spiegate domande riconvenzionali e per l'effetto condannarsi l' a pagare le somme quantificate oltre a quelle da Controparte_2
quantificarsi in via equitativa maggiorate di svalutazione e interessi di legge dedotte dalla medesima quelle già trattenute pari ad euro 243.357,38, ovvero nella diversa somma da accertarsi in corso di causa;
di condannarsi l' a pagare in favore della signora i Controparte_2 Parte_1
danni da mobbing nella misura che saranno ritenuti di giustizia oltre svalutazione ed interessi di legge.
Vinte le spese di lite da distrarsi.
Provvedeva a costituirsi tempestivamente in giudizio l' chiedendo di Controparte_2 rigettare integralmente l'avversa opposizione ed ogni domanda con la stessa formulata, stante la loro palese inconsistenza in fatto ed in diritto. In particolare, circa la mancanza di prova scritta del credito azionato, la compagnia deduceva che in occasione dell'accesso del 2.4.07, l'ispettore incaricato compilava il saldo di cassa pari a complessivi euro 214.899,48 a debito dell'agenzia e Parte_5 ne chiedeva il versamento all'agente, ciò ai sensi degli artt. 9 e 10 delle Condizioni Generali di
Capitolato che disciplinavano il rapporto sorto;
che, tuttavia, nel verbale occorso veniva riportato:
“richiesto all'agente di versare l'importo di euro 214.899,48 lo stesso, pur riconoscendo il debito, non versa l'importo richiesto e rilascia dichiarazione che si allega al presente verbale”; che il verbale, che l'agente si rifiutava di sottoscrivere, veniva notificato allo stesso in data 11/04/2007 e veniva trasmesso alla Direzione Generale AXA per ogni determinazione;
che poco rileverebbe la Controparte_2 circostanza che l'agente non abbia sottoscritto il verbale redatto nell'occasione e notificatogli successivamente, senza che il contenuto venisse mai contestato. Inoltre, contestava quanto sollevato in punto procedurale, mentre rispetto alla domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente asseriva di non aver mai posto in essere le violazioni lamentate. Sul calcolo delle somme dovute a titolo di indennità per fine rapporto, sosteneva che nulla era dovuto trattandosi di un recesso per giusta causa e non per un recesso motivato, così come non era prevista alcuna somma a titolo di preavviso, riconoscendo, al massimo, un importo pari ad euro 3.000,00 giustificato dalle indennità previste dall'art. 27 e 28 ANA.
Pertanto, concludeva di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannare le opponenti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €. 243.357,38 che le medesime hanno riconosciuto di aver trattenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
rigettare, in ogni caso, la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione pagina 6 di 14 sia perché essa è stata ritualmente concessa ed appare fondata anche alla luce del contenuto stesso dell'opposizione; sia perché a differenza di quanto si assume, nessuna esecuzione è stata iniziata e, dunque, non sussistono in nuce i gravi motivi ipotizzati. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Rigettata l'istanza di sospensione richiesta ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo prova testi e con ctu tecnico-contabile; venivano quindi precisate dalle parti le conclusioni e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge.
L'opposizione è infondata in relazione al credito avanzato da parte opposta nella domanda monitoria, mentre va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, per i motivi che seguono.
Innanzitutto, occorre occuparsi delle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente in merito al rito e all'incompetenza funzionale del giudice adito, che secondo la sua prospettazione dovrebbe essere assoggetta al rito del lavoro e al rispettivo giudice. Sul punto, per potersi configurare la competenza del giudice del lavoro in tema di contratti di agenzia, è stato chiarito che è necessario che l'attività di collaborazione sia coordinata e continuativa e venga svolta quanto meno in misura prevalente con il lavoro personale dell'agente, ma tale situazione non ricorre allorché il contratto di agenzia intercorra con una società di capitali o con una società di persone che costituisca un autonomo centro d'imputazione di interessi tra il socio e il preponente, ovvero quando l'agente svolga la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale (così Cass. n. 6351/2006), in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale la società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero di quelli disciplinati dall'art. 409 n. 3 c.p.c. Ed invero, secondo l'orientamento ormai pacifico La società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi;
pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente (Cass. 10184/2022).
Le restanti eccezioni strettamente correlate alla fase monitoria, come quelle in relazione alla nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta del credito azionato e/o per totale assenza di motivazione, restano assorbite perché, giova ricordare, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi o originarie ragioni di invalidità (affermazione, peraltro, da esse, di recente, ribadita;
cfr. Cass. Sez. Un. n. 927/2022) avendo,
pagina 7 di 14 invece, l'effetto di introdurre "un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt.
633 e 638 c.p.c.", sicché esso "è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto", con l'ulteriore conseguenza che è con riguardo alla posizione sostanziale delle parti che operano il regime probatorio e la disciplina delle facoltà processuali (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2010, n. 26128, Rv.
615487-01). Pertanto, atteso che la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002,
15378/2000). Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302).
Tanto premesso e al fine di passare al merito della res controversa, occorre ricordare che il rapporto intercorrente tra le parti è qualificabile alla stregua di un contratto di agenzia, la cui disciplina generale è rinvenibile negli artt. 1742 c.c. e ss. I caratteri distintivi di tale figura contrattuale sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Nel caso di specie, il rapporto è sorto con la “Lettera di nomina ad agente” rilasciata, con effetto dal 01/07/2004, in favore dell'opponente (versata n atti) e la regolamentazione dello stesso è racchiusa, oltre che nella disciplina codicistica, anche nelle “Condizioni generali di capitolato”, allegate alla lettera anzidetta, oltre che nel capitolato particolare parimenti allegato e nell'Accordo Nazionale Agenti in vigore nel 2003, applicabile ratione temporis.
In effetti, ciò su cui si controverte non è l'esistenza o meno del rapporto obbligatorio, riconosciuto da entrambe le parti in causa, bensì la sussistenza o meno delle reciproche pretese derivanti, quelle invocate da parte opposta, dall'inadempimento contrattuale realizzato dalla società
costituito dall'omesso saldo dei premi riscossi qui CP_1 Parte_3
pagina 8 di 14 oggetto di ingiunzione, mentre quelle invocate da parte opponente in via riconvenzionale, dalle indennità da corrispondersi a seguito dello scioglimento del rapporto, oltre al risarcimento dei danni come già indicato.
È bene procedere, dunque, alla distinta analisi delle richieste sollevate dalle parti.
Con riguardo alla pretesa posta a fondamento della domanda monitoria, la somma rivendicata da pari ad euro 214.899,48, dovrebbe corrispondere all'importo dei premi incassati Controparte_2
nel mese di marzo 2007 dall'agente per i rami danni e vita, come risultanti dal saldo di cassa redatto in data 2/04/2007 dal proprio Responsabile – documento che, tuttavia, non veniva Parte_5 sottoscritto dall'agente, ove si legge “Data lettura del presente verbale, l'Agente si rifiuta di sottoscrivere detto documento che verrà notificato al medesimo a mezzo Raccomandata A.R. o tramite
l'Ufficiale Giudiziario”. All'uopo, l'opposta deduceva che tali rimesse venivano indebitamente trattenute dalla società in spregio a quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato già Controparte_1
richiamato e sottoscritto dalle parti, e dall'art. 117 d.lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni), il quale prevede che i premi vengano versati su un conto separato e non possono essere oggetto di azioni, sequestri, pignoramenti da parte degli assicurati e delle imprese di assicurazione, né tantomeno di compensazione legale e/o convenzionale per crediti vantati.
Nella propria memoria di costituzione, poi, la società opposta aveva modo di specificare (e tanto
è possibile farlo, cfr. Cass. n. 27183/2023) che la somma rivendicata, come ritenuta dall'opponente, fosse in realtà pari ad euro 243.357,38, attesa l'integrazione del conteggio con ulteriori somme, tra l'altro già precisate nel verbale di riconsegna dell' dell'11 aprile 2007 (cfr. Parte_6
documentazione in atti).
Orbene, deve innanzitutto considerarsi un dato pacifico che l'anzidetta somma, pari ad euro
243.357,38, sia stata effettivamente trattenuta dall'opponente, com'è facile desumere dal tenore delle sue difese: tanto viene ammesso sia nell'atto introduttivo del presente giudizio sia in sede di conclusioni laddove la stessa asserisce che, dalle somme ad essa presuntivamente spettanti a vario titolo, vada detratto l'importo predetto perché, appunto, trattenuto. In altri termini, non è dubbio che la società e la sua accomandataria hanno dato per Parte_3
presupposta la partita creditoria azionata dalla afferente ai premi assicurativi Controparte_2
incassati dall'agente e non riversati alla società mandante, quindi senz'altro ammettendola: il fatto di aver contrapposto alla predetta pretesa un proprio credito non importa, infatti, contestazione in ordine all'an e al quantum dell'altrui credito, che si è inteso paralizzare per il coesistere di un controcredito e non già perchè ritenuto insussistente.
pagina 9 di 14 Che tali somme fossero, poi, dovute all'Impresa da parte dell'agente è desumibile, inoltre, dalla copiosa documentazione contabile versata in atti dalla – così assolvendo l'onere Controparte_2
probatorio posto a suo carico -, ed è stato altresì confermato in sede peritale. Dalla disamina della consulenza redatta, infatti, emerge perentoriamente che “Dalle risultanze delle operazioni peritali e dalla lettura delle memorie presenti nelle produzioni delle rispettive parti, il C. T.U. ha ravvisato come, il quantum debeatur dalla Assifeo sas e rivendicato dalla debba CP_1 Controparte_2
ritenersi elemento certo e cristallizzato dalle risultanze della documentazione contabile nonché dal verbale redatto dagli ispettori dr. e dr.ssa ed accettato, anche se non firmato, Pt_5 Per_1 dall'agente in data 18/04/2007”.
Da quanto sopra esposto, dunque, la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo deve ritenersi fondata.
Per l'effetto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo emesso e deve condannarsi parte opponente al pagamento della differenza tra la somma ingiunta (€ 214.899,48) e la maggior somma richiesta con l'atto di costituzione e risposta (€ 243.357,38), oltre interessi come per legge.
Passando alla disamina della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, giova ricordare che, nel richiedere la revoca del decreto ingiuntivo, la medesima deduceva l'esistenza di vari inadempimenti della ai propri obblighi contrattuali, assumendo, pertanto, di aver Controparte_2
esercitato il diritto di recesso con lettera del 26/03/2007 e, nel non riversare le somme di cui ai premi riscossi nel marzo 2007, il diritto di ritenzione ex art. 1460 c.c., vantando un maggior controcredito
(costituito, si ripete, dalle indennità ad essa spettanti secondo la disciplina contenuta nell'ANA 2003, oltre che l'eventuale risarcimento del danno) verso di essa, che eccepiva in compensazione.
Vale la pena osservare, in primis, che non si ritiene scomodabile nel caso di specie la disciplina contenuta nell'art. 117 del d. lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), come evocata dall'opposta, atteso che il rapporto de quo sfugge dal suo campo di applicazione ai sensi dell'art. 11 Preleggi
(rapporto nato, per vero, nel 2004).
Ancora, sebbene concettualmente distinte (l'eccezione di compensazione e quella di inadempimento differiscono, invero, per presupposti e funzione ed implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare
pagina 10 di 14 il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. n. n.
23759/2016 e n. 20719/2023), nel caso di specie, la disamina dell'eccezione di compensazione come sollevata dall'opponente, traendo fondamento nel recesso esercitato da quest'ultima, presuppone un necessario passaggio in ordine all'accertamento degli inadempimenti contestati alla
[...]
i quali, a loro volta, giustificano e rendono legittimo lo scioglimento predetto. Controparte_2
Siffatto passaggio è reso necessario, poi, anche in considerazione del fatto che, se il recesso attivato da parte opponente giusta lettera raccomandata del 26/03/2007 (versata in atti, corredata dalla ricevuta di spedizione alla mandante e mai contestata nella memoria di costituzione di quest'ultima) sia stato esercitato in maniera legittima, il contratto deve ritenersi sciolto a quella data, rendendo improduttiva di effetti la successiva nota di recesso notificata, all'inverso, all'opponente da parte di in data successiva, ossia il 02/04/2007. Controparte_2
Ciò posto, deve rilevarsi che parte opponente ha fornito, nella propria memoria introduttiva dell'opposizione al provvedimento monitorio, un'ampia ricostruzione – e, quindi, contestazione – degli inadempimenti imputati alla a conforto della quale ha versato copiosa Controparte_2 documentazione, essenzialmente ricavandone un'influenza negativa sulla crescita della propria attività commerciale.
Per contro, parte opposta non ha fornito alcun elemento o circostanza a confutazione delle contestazioni mosse nei suoi confronti, affidandosi ad una negazione di mero stile delle stesse, racchiusa in formule eccessivamente generiche quali “…Non una delle argomentazioni che le opponenti offrono a supporto della domanda risarcitoria dalla stessa formulata è vera e, quand'anche lo fosse, è generatrice di danno…” o, attraverso smentite generiche sull'aver posto in essere fatti integranti gli estremi dei comportamenti di cui agli artt. 11 e 4 del mandato o degli artt. 1744 e 1750
c.c., senza nemmeno impugnare la documentazione allegata o circostanziare il proprio corretto adempimento.
Alla luce di ciò, le condotte accuratamente descritte dall'agente non possono che ritenersi provate, discendendone una verosimile loro incidenza sull'equilibrio e sull'andamento del contratto anche tenuto conto della diversità della posizione delle parti in causa, degli oneri su di essi incombenti
(come descritti) e, non in ultimo, del rapporto di fiducia tra di essi intercorrente.
Da tanto ne discende, innanzitutto, che devono ritenersi non contestate tempestivamente (si vedano i primi atti introduttivi, laddove l'opposta si è focalizzata unicamente sulla contestazione riguardante le indennità per la cessazione del rapporto) le seguenti somme (confortate anche dalla documentazione in atti): € 38.281,36 per perdita provvigioni sui premi disdettati senza giustificato pagina 11 di 14 motivo;
€ 42.000,00 mancata erogazione contributo di avviamento;
€ 80.000,00 per rimborso rivalsa per mancato trasferimento portafoglio residuo da agenzia 7016 a 7017.
Le predette somme vanno riconosciute, quindi, all'opponente.
Acclarata la legittimità del recesso esercitato dalla società opponente (la cui lettera di riferimento
è a pagg. 445 e 446 degli allegati alla sua produzione, in calce ai quali vi è la ricevuta di spedizione datata 27/03/2007, ed in ordine al quale, si ripete, alcun esplicito disconoscimento è intervenuto tempestivamente dalla società opposta nell'ambito di questo giudizio), da qualificarsi più correttamente in quello disciplinato dall'art. 12, comma 2 n. 4 ANA 2003, il quale prevede una generica facoltà dell'agente di sciogliersi dal contratto indicandone i motivi (e non in quello “per giusta causa” ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. e) ANA 2003, come prospettato dall'opponente), non può che farsi rinvio, quanto alle indennità da esso scaturenti di spettanza della recedente, alla relazione peritale depositata in data 25/08/2016 a firma del dott. (ed ai successivi chiarimenti depositati in data Persona_2
30/04/2024), in merito alla quale - vale sin da subito registrare tale dato - la non ha Controparte_1
mosso alcuna osservazione tempestiva.
Il professionista ha concluso per il riconoscimento soltanto di alcune delle indennità richieste da parte opponente - escluse, per vero, quelle conseguenti al caso di recesso per giusta causa operato dalla mandante che, come anzi detto, è improduttivo di effetti -, in particolare: riconosciute sono le somme, ivi specificamente quantificate, a titolo di indennità ex artt. 20, 24, 25, 26 27 e 28 ANA 2003, per un importo complessivo pari ad euro 25.883,51, che si ritiene da condividere anche alla luce delle osservazioni formulate dalle parti e dei chiarimenti offerti dal c.t.u. (sul punto, vale la pena osservare che parte opposta nulla contesta neanche nella comparsa conclusionale).
Pertanto, è stata ampiamente dimostrata la spettanza degli importi sopra identificati e, di conseguenza, va riconosciuto a favore dell'agente l'importo di euro 25.883,51 a Parte_1
titolo di indennità complessive di fine rapporto, con la relativa condanna al pagamento dell'
[...]
. Controparte_2
La domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, nella parte in cui mira ad ottenere il risarcimento danni, di salute da mobbing e all'immagine, deve essere respinta.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la stessa è formulata in modo assolutamente generico, senza offrire alcun appiglio fattuale che possa consentire al giudicante di eseguire una valutazione critica in ordine all'entità di un eventuale risarcimento.
A tanto non può sopperire la consulenza tecnica di parte allegata all'atto introduttivo della lite ed i certificati medici allegati all'atto introduttivo della lite (all. 449 e ss.), i quali, seppur possono valere ad attestare uno stato ansioso della emerso (probabilmente, a far data da dicembre 2003), Pt_1
pagina 12 di 14 comunque non possono ritenersi sufficienti al fine di provare il nesso eziologico tra i fatti oggetto del presente procedimento ed il danno alla salute lamentato dall'opponente.
Ad ogni modo va evidenziato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità "ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè
l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi" (fra le tante Cass. 24.11.2016 n.
24029).
Nel caso in esame, anche a voler ritenere sussistenti una serie di comportamenti aventi carattere persecutorio, dirimente è la circostanza che è del tutto carente l'elemento soggettivo. Invero, dall'istruttoria non è emerso un intento persecutorio unificante a carico dell' Controparte_2
inoltre sussistono notevoli dubbi circa l'esistenza di una lesione della salute psico-fisica dell'odierna opponente, non trovando alcun sostegno nelle prove assunte.
Infine, circa la richiesta di risarcimento dei danni all'immagine, va osservato che la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il danno all'immagine è un danno-conseguenza e che quindi esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass.
n. 20558/2014). Sul punto, ancora una volta parte opponente è inottemperante sul piano assertivo e asseverativo.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo va confermato e deve condannarsi l' al pagamento della somma di euro 186.164,87 in favore di Controparte_2
, quale legale rapp.te della società Parte_1 Parte_3
oltre accessori di legge dalla domanda al saldo.
[...]
Vista l'esito della controversia e la natura delle questioni affrontate, si ritiene equo compensare le spese di lite, comprese quella della c.t.u. come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 13 di 14 2) In accoglimento totale della domanda originariamente proposta, condanna la società
[...]
e , in solido tra loro, al Parte_3 Parte_1
pagamento della somma pari ad euro 28.457,90 in favore di parte opposta, oltre interessi dalla domanda al tasso legale;
3) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e, per l'effetto, condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, della somma complessiva di euro 186.164,87, per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi dalla domanda al tasso legale;
4) Rigetta, nel resto, la domanda riconvenzionale;
5) Compensa le spese di lite, anche quelle relative all'espletata c.t.u.
Vallo della Lucania, 20/03/2025
Il Giudice dott.ssa Concetta Serrone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del magistrato dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2321/2007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007, trattenuta in decisione con provvedimento del 28 luglio 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e promossa
DA
), in proprio e quale legale rapp.te della società Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lembo Erminia Controparte_1 Parte_2
e Iannaccone Giuseppe, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Montecorice alla via Rosaine 54
ATTORE
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Mario Pandarese e Vittorio Pandarese, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carro Salvatore in Laurito alla via S. Andrea 1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , sia in proprio che quale legale Parte_1
rappresentante della società proponeva opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2007, provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Vallo della
Lucania in data 22/6/2007, notificato in data 28/2/2007 (nella specifica qualità) ed in data 30/7/2007 (in proprio) unitamente all'atto di precetto, emesso su istanza di e con il quale Controparte_2
veniva intimato il pagamento della somma di € 214.899,48 oltre spese ed accessori col vincolo solidale
Contr tra i due debitori. In particolare, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' pagina 1 di 14 esponendo che detto decreto era stato emesso e fondato sulla pretesa di pagamento Controparte_2 dell'indicata somma quale sommatoria dei premi relativi alle polizze incassate nella prima e nella seconda quindicina di marzo 2007, come risultanti dai fogli cassa per i rami danni e vita, in qualità di
Cont titolari dell'agenzia assicurativa di della compagnia intimante;
che la compagnia a Pt_4
sostegno della sua pretesa e a sostegno della concessione della clausola di provvisoria esecutorietà aveva affermato che tale debito sarebbe stato “riconosciuto” dai debitori e che sussisteva il suo pieno diritto ad incassare la predetta somma, perché, in applicazione dell'art. 117 del d. lgs. 205/05, non era consentita la facoltà di opporre qualsivoglia compensazione con i crediti dell'agente.
Tanto premesso, l'opponente assumeva la improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità
Contr dell'opposto decreto, per dover essere l'azione esercitata dall' “inquadrata nell'ambito di un contratto di agenzia come regolato dall'art. 1753 c.c.”, “negozio giuridico” assoggettato allo speciale rito del lavoro;
la nullità del decreto per l'incompetenza funzionale del giudice adito;
la nullità dell'opposto decreto per la mancanza della prova scritta del credito azionato;
la nullità del decreto ingiuntivo per totale assenza di motivazione;
l'abnormità del provvedimento di concessione della clausola di provvisoria esecutorietà; la specifica nullità del decreto nei confronti della socia accomandataria, atteso il disposto di cui all'art. 2304 c.c.; la nullità ed infondatezza del decreto opposto per insussistenza del debito sia a carico della società che a carico della socia accomandataria.
Inoltre, l'opponente promuoveva domande in via riconvenzionale, rappresentando che in data
7/6/2004 era stato stipulato un contratto di agenzia tra e la società Controparte_2 [...]
per l'affidamento dell'agenzia assicurativa di identificata Controparte_3 Pt_4
dal codice interno 7017 assegnato dalla stessa mandante;
che il contratto di affidamento dell'incarico fu condizionato al fatto che l'esponente ( ) rimborsasse alla precedente gestione liquidatoria De CP_1
IS le somme da quest'ultima pagate alla mandante a titolo di rivalsa per il rilievo del portafoglio preesistente (art. 19 del contratto); che tale somma costituita da ben € 80.000 fu dall'esponente corrisposta gradualmente alla de IS che a sua volta aveva fatto altrettanto nei confronti della sua mandante;
che tale somma doveva costituire il corrispettivo della cessione di un portafoglio preesistente che si affermava essere cospicuo, ma che poi non si rivelò assolutamente tale;
che il contratto di affidamento dell'incarico agenziale era monomandatario, ovvero prevedeva che l'agente non potesse operare per altre compagnie di assicurazioni e, nella fattispecie, non prevedeva trasferimenti di portafogli preesistenti in favore dell'opponente società, nonostante ne fossero stati promessi di cospicui, con la conseguenza che l'agenzia ripartiva ex novo ed aveva la finalità di acquisire clientele d'affari sul territorio assegnato (detto territorio era identificato con vari comuni sui quali vigeva la clausola di esclusiva regolata dall'articolo 4 del contratto, in base al quale solo alla pagina 2 di 14 committente era consentito di operare sul territorio assegnato senza vincoli nei confronti dell'agente); che a dispetto delle promesse verbalmente ricevute l'esponente si era visto assegnato e trasferito solo 76 contratti preesistenti, peraltro relativi solo ad assicurati aventi residenza in come dimostrato Pt_4
dalla comunicazione email del 3/11/2004; che in sede di avvio dell'attività venivano assegnati all'esponente società gli obiettivi di produzione per gli esercizi 2004, 2005 e 2006; che nella convenzione veniva anche fissato l'ammontare dei contributi di avviamento che la committente si obbligava a versare all'esponente: €2.000 mensili a decorrere dal primo luglio 2004, € 1.500 mensili dal successivo primo gennaio 2005 ed euro 1.000 dal primo gennaio 2006; che dette somme dovevano essere accreditate e trasferite dalla compagnia all'esponente con rimessa mensile, cosa mai avvenuta;
che le somme indicate dovevano essere in ogni caso erogate, salvo poi l'eventuale rimborso in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di produzione fissati e che comunque questi non furono pienamente raggiunti per esclusiva responsabilità della mandante.
Riguardo a quest'ultimo aspetto, parte opponente precisava che nell'esercizio 2004 lo slittamento Contr dell'operatività reale dell'agenzia non aveva consentito il raggiungimento degli obiettivi;
che l' difatti, attivò il collegamento necessario all'utilizzo dei suoi stessi programmi informatici indispensabili per i nuovi contratti con la clientela solo a partire dal 13 agosto 2004 come risulta dal foglio di cassa;
che, ancora, non si era attivata com'era suo dovere a far smontare l'insegna che era installata sulla sede della vecchia agenzia sita in alla via Simeoni prima affidata ad altro Pt_4
agente provvedendovi solo nel successivo mese di novembre 2004 con evidente sviamento della clientela;
che dopo la soppressione della vecchia agenzia, aveva trasferito tutti i contratti relativi a quella clientela a Genova, anziché alla nuova agenzia affidata all'esponente società, rendendo oltremodo scomodo per detta clientela la gestione del rapporto (“In particolare non aveva la possibilità di ritirare il bollino di assicurazione immediatamente poiché esso non era disponibile nell'agenzia di
si doveva provvedere prima al versamento del premio a mezzo c/c postale od altra forma di Pt_4
pagamento, poi attendere che l'accredito pervenisse alla sede di Genova, indi attendere che il bollino unitamente al certificato di assicurazione e/o la quietanza giungessero alla propria residenza”), coì Contr producendo malcontento tra gli utenti, i quali venivano indotti ad allontanarsi dal marchio
Ancora, parte opponente lamentava che nonostante l'esclusiva del territorio, la mandante consentiva il mantenimento di una sub agenzia a Capaccio Scalo e precisamente quella in via Italia, facente capo all'agenzia di Salerno e consentiva il mantenimento in vita di altra sub Agenzia di Vallo della Lucania in via Murat, anch'essa collegata con l'agenzia di Salerno;
che nel 2005, nonostante il
Contr caos creato con lo spostamento del vecchio portafoglio su Genova, l' inoltrava in data 21 marzo
2005, una comunicazione con la quale unilateralmente disponeva l'aumento degli obiettivi di pagina 3 di 14 produzione, sia pure relativamente solo al ramo vita;
che nel successivo mese di maggio 2005, gli Cont ispettori dell' si presentarono in agenzia per proporre l'associazione di altro co-agente con la apparente dichiarata finalità di velocizzare l'incremento del portafoglio agenziale, ma l'ipotesi prospettata dai predetti ispettori determinava che al co-agente da associarsi si sarebbero trasferiti tutti i vantaggi delle produzioni già realizzate dalla società esponente senza obbligo da parte di quest'ultimo di alcun corrispettivo e senza che l'esponente avesse potuto conseguire alcun altro tipo di concreto vantaggio;
che, inoltre, la facoltà assegnata all'opponente società, ratificata con comunicazioni email del 6 giugno 2005, di praticare premi RC auto scontati fino al 20% allo scopo di attrarre clientela e facilitare l'acquisizione di nuovi affari nei diversi rami (vita, infortuni eccetera) fu improvvisamente senza alcun preavviso revocata e cancellata in data 19 ottobre 2005 dal sistema informatico dell'agenzia, causando gravi lesioni all'immagine commerciale perché l'esponente società si era trovata improvvisamente esposta a nuovo discredito, in quanto si era trovata nella impossibilità di onorare preventivi di costo emessi col beneficio degli sconti accordati in precedenza;
che nell'ottobre 2005
l'esponente si vedeva esclusa da “da una sorta di concorso a premi”, in quanto ogni agente poteva partecipare alla campagna promozionale ideata dalla mandante che consentiva all'agenzia di conquistare un tetto di sconto da riversare sulla clientela, a propria discrezione, raggiungibile attraverso la stipula di un determinato numero di nuove polizze in un arco di tempo predeterminato (“…aderendo all'iniziativa, stipula n. 10 contratti nei Rami Elementari oggetto dell'iniziativa necessari per avere per avere diritto al montesconti di € 290,00, utilizzabile sui contratti rca”), tuttavia la mandante non provvedeva ad abilitare i terminali per l'applicazione dello sconto sulle nuove polizze che si andavano stipulando con la clientela.
Nella narrazione dei fatti, l'opponente rappresentava inoltre che nel dicembre 2005 riceveva una convocazione presso l'ispettorato di Napoli e in quell'incontro si sentiva avanzare la proposta di un cessazione anticipata dal rapporto di agenzia con la predisposizione di una bozza di contratto di liberalizzazione del portafoglio;
che a fronte dell'esplicito rifiuto da parte dell'esponente di aderire a Contr una simile soluzione, l' dal primo gennaio 2006 inoltrava a tutta la clientela che aveva in corso la copertura assicurativa dei propri autocarri la disdetta di tutte le polizze RC auto, cosicché la mandante azzerava un portafoglio di 284.301,00 euro rappresentativo di elementi provigionali per € 20.000 circa, distruggendo non solo gli aspetti economici ma anche il rapporto fiduciario con la clientela;
che a fronte di tali disdette inoltrate dalla compagnia, molti clienti assicurati per altri rischi con l'esponente agenzia procedevano a loro volta alla disdetta di queste altre polizze, per un ammontare di premi con provvigioni perse pari a € 36.082,00; che poi verso la fine del 2005 veniva a conoscenza del fatto che la compagnia aveva reso fruibile ad altre agenzie vicine un sistema di pagamento dei premi mediante pagina 4 di 14 carte di credito revolving che consentiva al cliente di poter godere della facilitazione di pagamenti rateali dei premi, strumento mai concesso all'esponente.
Proseguendo nella esposizione dei fatti, l'opponente esponeva che nei mesi di marzo, maggio e luglio 2006 la compagnia avviava una campagna di incentivi sia con premi in danaro in favore dell'agenzia che scontistica a disposizione della clientela;
che la partecipava anche questa volta CP_1
alla gara e si aggiudicava sia il premio in denaro che il monte sconti messo in palio e, tuttavia, gli incentivi guadagnati dall'opponente, a seguito della campagna promozionale, non venivano resi fruibili poiché la compagnia non abilitava i terminali informatici dell'agenzia all'applicazione degli sconti sui premi assicurativi;
che nell'agosto del 2006, a tutto dispetto dell'esclusiva già violata in precedenza, aprivano due nuove sub Agenzie a Vallo della Lucania ed a Capaccio Scalo, entrambe collegate con la agenzia di Battipaglia;
che negli ultimi giorni di febbraio, primi giorni di marzo 2007, l'esponente era venuto in possesso di diverse copie di polizze stipulate da varie agenzie della stessa mandante su quegli stessi autocarri, clienti dell'esponente agenzia, fatti oggetto delle ingiustificate disdette inoltrate dalla mandante a partire dal gennaio 2006; che tutti questi comportamenti antigiuridici avevano condotto l'esponente alla decisione assunta con la comunicazione del 26 marzo 2007, con la quale, dopo aver contestato le condotte antigiuridiche descritte, comunicava il proprio recesso dal rapporto contrattuale motivandone le giuste cause e comunicava contestualmente di trattenere sia quanto alla medesima spettante in virtù della cessazione del rapporto che per danni tutte le somme incassate a decorrere dal primo marzo 2007, riservandosi di precisare le proprie ragioni di credito in un momento successivo e di procedere ad eventuali conguagli nel caso in cui fosse risultato che l'esponente avesse dovuto rendere somme trattenute in eccedenza;
che a dispetto di tutto questo, la mandante prima ancora di ricevere o di sollecitare il conteggio delle somme dovute all'agente e di assegnare il doveroso significato alla ricevuta comunicazione di recesso, senza neanche procedere allo svolgimento del prescritto tentativo di conciliazione ed affermando del tutto falsamente che l'importo dalla medesima preteso fosse stato oggetto di riconoscimento da parte dell'agente, formulava la richiesta di decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.
In sostanza, deduceva che questa situazione aveva determinato nella medesima un grado sempre crescente di tensione psicologica che incideva pesantemente sulla sua salute, tanto da condurla ad uno stato di prostrazione psicologica qualificabile come mobbing.
Pertanto, alla luce dei vari danni lamentati, l'opponente provvedeva alla quantificazione delle somme alla medesima spettanti in virtù della cessazione del rapporto di agenzia e dei danni subiti per un importo complessivo di euro 375.605, 95, oltre ai danni da quantificarsi in via equitativa al decoro e all'immagine commerciale dell'esponente società, nonché per mobbing.
pagina 5 di 14 Concludeva, quindi, in via principale di dichiarare nullo e incapace di ogni giuridico effetto e di conseguenza revocarsi il decreto opposto dichiarandosi inesistente sia il presupposto per la sua concessione, sia il credito azionato;
in via riconvenzionale, ritenuto legittimo e motivato il recesso per giusta causa dell'esponente dal contratto di agenzia, accogliere le spiegate domande riconvenzionali e per l'effetto condannarsi l' a pagare le somme quantificate oltre a quelle da Controparte_2
quantificarsi in via equitativa maggiorate di svalutazione e interessi di legge dedotte dalla medesima quelle già trattenute pari ad euro 243.357,38, ovvero nella diversa somma da accertarsi in corso di causa;
di condannarsi l' a pagare in favore della signora i Controparte_2 Parte_1
danni da mobbing nella misura che saranno ritenuti di giustizia oltre svalutazione ed interessi di legge.
Vinte le spese di lite da distrarsi.
Provvedeva a costituirsi tempestivamente in giudizio l' chiedendo di Controparte_2 rigettare integralmente l'avversa opposizione ed ogni domanda con la stessa formulata, stante la loro palese inconsistenza in fatto ed in diritto. In particolare, circa la mancanza di prova scritta del credito azionato, la compagnia deduceva che in occasione dell'accesso del 2.4.07, l'ispettore incaricato compilava il saldo di cassa pari a complessivi euro 214.899,48 a debito dell'agenzia e Parte_5 ne chiedeva il versamento all'agente, ciò ai sensi degli artt. 9 e 10 delle Condizioni Generali di
Capitolato che disciplinavano il rapporto sorto;
che, tuttavia, nel verbale occorso veniva riportato:
“richiesto all'agente di versare l'importo di euro 214.899,48 lo stesso, pur riconoscendo il debito, non versa l'importo richiesto e rilascia dichiarazione che si allega al presente verbale”; che il verbale, che l'agente si rifiutava di sottoscrivere, veniva notificato allo stesso in data 11/04/2007 e veniva trasmesso alla Direzione Generale AXA per ogni determinazione;
che poco rileverebbe la Controparte_2 circostanza che l'agente non abbia sottoscritto il verbale redatto nell'occasione e notificatogli successivamente, senza che il contenuto venisse mai contestato. Inoltre, contestava quanto sollevato in punto procedurale, mentre rispetto alla domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente asseriva di non aver mai posto in essere le violazioni lamentate. Sul calcolo delle somme dovute a titolo di indennità per fine rapporto, sosteneva che nulla era dovuto trattandosi di un recesso per giusta causa e non per un recesso motivato, così come non era prevista alcuna somma a titolo di preavviso, riconoscendo, al massimo, un importo pari ad euro 3.000,00 giustificato dalle indennità previste dall'art. 27 e 28 ANA.
Pertanto, concludeva di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannare le opponenti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €. 243.357,38 che le medesime hanno riconosciuto di aver trattenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
rigettare, in ogni caso, la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione pagina 6 di 14 sia perché essa è stata ritualmente concessa ed appare fondata anche alla luce del contenuto stesso dell'opposizione; sia perché a differenza di quanto si assume, nessuna esecuzione è stata iniziata e, dunque, non sussistono in nuce i gravi motivi ipotizzati. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Rigettata l'istanza di sospensione richiesta ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo prova testi e con ctu tecnico-contabile; venivano quindi precisate dalle parti le conclusioni e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge.
L'opposizione è infondata in relazione al credito avanzato da parte opposta nella domanda monitoria, mentre va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, per i motivi che seguono.
Innanzitutto, occorre occuparsi delle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente in merito al rito e all'incompetenza funzionale del giudice adito, che secondo la sua prospettazione dovrebbe essere assoggetta al rito del lavoro e al rispettivo giudice. Sul punto, per potersi configurare la competenza del giudice del lavoro in tema di contratti di agenzia, è stato chiarito che è necessario che l'attività di collaborazione sia coordinata e continuativa e venga svolta quanto meno in misura prevalente con il lavoro personale dell'agente, ma tale situazione non ricorre allorché il contratto di agenzia intercorra con una società di capitali o con una società di persone che costituisca un autonomo centro d'imputazione di interessi tra il socio e il preponente, ovvero quando l'agente svolga la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale (così Cass. n. 6351/2006), in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale la società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero di quelli disciplinati dall'art. 409 n. 3 c.p.c. Ed invero, secondo l'orientamento ormai pacifico La società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi;
pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente (Cass. 10184/2022).
Le restanti eccezioni strettamente correlate alla fase monitoria, come quelle in relazione alla nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta del credito azionato e/o per totale assenza di motivazione, restano assorbite perché, giova ricordare, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi o originarie ragioni di invalidità (affermazione, peraltro, da esse, di recente, ribadita;
cfr. Cass. Sez. Un. n. 927/2022) avendo,
pagina 7 di 14 invece, l'effetto di introdurre "un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt.
633 e 638 c.p.c.", sicché esso "è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto", con l'ulteriore conseguenza che è con riguardo alla posizione sostanziale delle parti che operano il regime probatorio e la disciplina delle facoltà processuali (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2010, n. 26128, Rv.
615487-01). Pertanto, atteso che la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002,
15378/2000). Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302).
Tanto premesso e al fine di passare al merito della res controversa, occorre ricordare che il rapporto intercorrente tra le parti è qualificabile alla stregua di un contratto di agenzia, la cui disciplina generale è rinvenibile negli artt. 1742 c.c. e ss. I caratteri distintivi di tale figura contrattuale sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Nel caso di specie, il rapporto è sorto con la “Lettera di nomina ad agente” rilasciata, con effetto dal 01/07/2004, in favore dell'opponente (versata n atti) e la regolamentazione dello stesso è racchiusa, oltre che nella disciplina codicistica, anche nelle “Condizioni generali di capitolato”, allegate alla lettera anzidetta, oltre che nel capitolato particolare parimenti allegato e nell'Accordo Nazionale Agenti in vigore nel 2003, applicabile ratione temporis.
In effetti, ciò su cui si controverte non è l'esistenza o meno del rapporto obbligatorio, riconosciuto da entrambe le parti in causa, bensì la sussistenza o meno delle reciproche pretese derivanti, quelle invocate da parte opposta, dall'inadempimento contrattuale realizzato dalla società
costituito dall'omesso saldo dei premi riscossi qui CP_1 Parte_3
pagina 8 di 14 oggetto di ingiunzione, mentre quelle invocate da parte opponente in via riconvenzionale, dalle indennità da corrispondersi a seguito dello scioglimento del rapporto, oltre al risarcimento dei danni come già indicato.
È bene procedere, dunque, alla distinta analisi delle richieste sollevate dalle parti.
Con riguardo alla pretesa posta a fondamento della domanda monitoria, la somma rivendicata da pari ad euro 214.899,48, dovrebbe corrispondere all'importo dei premi incassati Controparte_2
nel mese di marzo 2007 dall'agente per i rami danni e vita, come risultanti dal saldo di cassa redatto in data 2/04/2007 dal proprio Responsabile – documento che, tuttavia, non veniva Parte_5 sottoscritto dall'agente, ove si legge “Data lettura del presente verbale, l'Agente si rifiuta di sottoscrivere detto documento che verrà notificato al medesimo a mezzo Raccomandata A.R. o tramite
l'Ufficiale Giudiziario”. All'uopo, l'opposta deduceva che tali rimesse venivano indebitamente trattenute dalla società in spregio a quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato già Controparte_1
richiamato e sottoscritto dalle parti, e dall'art. 117 d.lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni), il quale prevede che i premi vengano versati su un conto separato e non possono essere oggetto di azioni, sequestri, pignoramenti da parte degli assicurati e delle imprese di assicurazione, né tantomeno di compensazione legale e/o convenzionale per crediti vantati.
Nella propria memoria di costituzione, poi, la società opposta aveva modo di specificare (e tanto
è possibile farlo, cfr. Cass. n. 27183/2023) che la somma rivendicata, come ritenuta dall'opponente, fosse in realtà pari ad euro 243.357,38, attesa l'integrazione del conteggio con ulteriori somme, tra l'altro già precisate nel verbale di riconsegna dell' dell'11 aprile 2007 (cfr. Parte_6
documentazione in atti).
Orbene, deve innanzitutto considerarsi un dato pacifico che l'anzidetta somma, pari ad euro
243.357,38, sia stata effettivamente trattenuta dall'opponente, com'è facile desumere dal tenore delle sue difese: tanto viene ammesso sia nell'atto introduttivo del presente giudizio sia in sede di conclusioni laddove la stessa asserisce che, dalle somme ad essa presuntivamente spettanti a vario titolo, vada detratto l'importo predetto perché, appunto, trattenuto. In altri termini, non è dubbio che la società e la sua accomandataria hanno dato per Parte_3
presupposta la partita creditoria azionata dalla afferente ai premi assicurativi Controparte_2
incassati dall'agente e non riversati alla società mandante, quindi senz'altro ammettendola: il fatto di aver contrapposto alla predetta pretesa un proprio credito non importa, infatti, contestazione in ordine all'an e al quantum dell'altrui credito, che si è inteso paralizzare per il coesistere di un controcredito e non già perchè ritenuto insussistente.
pagina 9 di 14 Che tali somme fossero, poi, dovute all'Impresa da parte dell'agente è desumibile, inoltre, dalla copiosa documentazione contabile versata in atti dalla – così assolvendo l'onere Controparte_2
probatorio posto a suo carico -, ed è stato altresì confermato in sede peritale. Dalla disamina della consulenza redatta, infatti, emerge perentoriamente che “Dalle risultanze delle operazioni peritali e dalla lettura delle memorie presenti nelle produzioni delle rispettive parti, il C. T.U. ha ravvisato come, il quantum debeatur dalla Assifeo sas e rivendicato dalla debba CP_1 Controparte_2
ritenersi elemento certo e cristallizzato dalle risultanze della documentazione contabile nonché dal verbale redatto dagli ispettori dr. e dr.ssa ed accettato, anche se non firmato, Pt_5 Per_1 dall'agente in data 18/04/2007”.
Da quanto sopra esposto, dunque, la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo deve ritenersi fondata.
Per l'effetto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo emesso e deve condannarsi parte opponente al pagamento della differenza tra la somma ingiunta (€ 214.899,48) e la maggior somma richiesta con l'atto di costituzione e risposta (€ 243.357,38), oltre interessi come per legge.
Passando alla disamina della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, giova ricordare che, nel richiedere la revoca del decreto ingiuntivo, la medesima deduceva l'esistenza di vari inadempimenti della ai propri obblighi contrattuali, assumendo, pertanto, di aver Controparte_2
esercitato il diritto di recesso con lettera del 26/03/2007 e, nel non riversare le somme di cui ai premi riscossi nel marzo 2007, il diritto di ritenzione ex art. 1460 c.c., vantando un maggior controcredito
(costituito, si ripete, dalle indennità ad essa spettanti secondo la disciplina contenuta nell'ANA 2003, oltre che l'eventuale risarcimento del danno) verso di essa, che eccepiva in compensazione.
Vale la pena osservare, in primis, che non si ritiene scomodabile nel caso di specie la disciplina contenuta nell'art. 117 del d. lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), come evocata dall'opposta, atteso che il rapporto de quo sfugge dal suo campo di applicazione ai sensi dell'art. 11 Preleggi
(rapporto nato, per vero, nel 2004).
Ancora, sebbene concettualmente distinte (l'eccezione di compensazione e quella di inadempimento differiscono, invero, per presupposti e funzione ed implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare
pagina 10 di 14 il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. n. n.
23759/2016 e n. 20719/2023), nel caso di specie, la disamina dell'eccezione di compensazione come sollevata dall'opponente, traendo fondamento nel recesso esercitato da quest'ultima, presuppone un necessario passaggio in ordine all'accertamento degli inadempimenti contestati alla
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i quali, a loro volta, giustificano e rendono legittimo lo scioglimento predetto. Controparte_2
Siffatto passaggio è reso necessario, poi, anche in considerazione del fatto che, se il recesso attivato da parte opponente giusta lettera raccomandata del 26/03/2007 (versata in atti, corredata dalla ricevuta di spedizione alla mandante e mai contestata nella memoria di costituzione di quest'ultima) sia stato esercitato in maniera legittima, il contratto deve ritenersi sciolto a quella data, rendendo improduttiva di effetti la successiva nota di recesso notificata, all'inverso, all'opponente da parte di in data successiva, ossia il 02/04/2007. Controparte_2
Ciò posto, deve rilevarsi che parte opponente ha fornito, nella propria memoria introduttiva dell'opposizione al provvedimento monitorio, un'ampia ricostruzione – e, quindi, contestazione – degli inadempimenti imputati alla a conforto della quale ha versato copiosa Controparte_2 documentazione, essenzialmente ricavandone un'influenza negativa sulla crescita della propria attività commerciale.
Per contro, parte opposta non ha fornito alcun elemento o circostanza a confutazione delle contestazioni mosse nei suoi confronti, affidandosi ad una negazione di mero stile delle stesse, racchiusa in formule eccessivamente generiche quali “…Non una delle argomentazioni che le opponenti offrono a supporto della domanda risarcitoria dalla stessa formulata è vera e, quand'anche lo fosse, è generatrice di danno…” o, attraverso smentite generiche sull'aver posto in essere fatti integranti gli estremi dei comportamenti di cui agli artt. 11 e 4 del mandato o degli artt. 1744 e 1750
c.c., senza nemmeno impugnare la documentazione allegata o circostanziare il proprio corretto adempimento.
Alla luce di ciò, le condotte accuratamente descritte dall'agente non possono che ritenersi provate, discendendone una verosimile loro incidenza sull'equilibrio e sull'andamento del contratto anche tenuto conto della diversità della posizione delle parti in causa, degli oneri su di essi incombenti
(come descritti) e, non in ultimo, del rapporto di fiducia tra di essi intercorrente.
Da tanto ne discende, innanzitutto, che devono ritenersi non contestate tempestivamente (si vedano i primi atti introduttivi, laddove l'opposta si è focalizzata unicamente sulla contestazione riguardante le indennità per la cessazione del rapporto) le seguenti somme (confortate anche dalla documentazione in atti): € 38.281,36 per perdita provvigioni sui premi disdettati senza giustificato pagina 11 di 14 motivo;
€ 42.000,00 mancata erogazione contributo di avviamento;
€ 80.000,00 per rimborso rivalsa per mancato trasferimento portafoglio residuo da agenzia 7016 a 7017.
Le predette somme vanno riconosciute, quindi, all'opponente.
Acclarata la legittimità del recesso esercitato dalla società opponente (la cui lettera di riferimento
è a pagg. 445 e 446 degli allegati alla sua produzione, in calce ai quali vi è la ricevuta di spedizione datata 27/03/2007, ed in ordine al quale, si ripete, alcun esplicito disconoscimento è intervenuto tempestivamente dalla società opposta nell'ambito di questo giudizio), da qualificarsi più correttamente in quello disciplinato dall'art. 12, comma 2 n. 4 ANA 2003, il quale prevede una generica facoltà dell'agente di sciogliersi dal contratto indicandone i motivi (e non in quello “per giusta causa” ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. e) ANA 2003, come prospettato dall'opponente), non può che farsi rinvio, quanto alle indennità da esso scaturenti di spettanza della recedente, alla relazione peritale depositata in data 25/08/2016 a firma del dott. (ed ai successivi chiarimenti depositati in data Persona_2
30/04/2024), in merito alla quale - vale sin da subito registrare tale dato - la non ha Controparte_1
mosso alcuna osservazione tempestiva.
Il professionista ha concluso per il riconoscimento soltanto di alcune delle indennità richieste da parte opponente - escluse, per vero, quelle conseguenti al caso di recesso per giusta causa operato dalla mandante che, come anzi detto, è improduttivo di effetti -, in particolare: riconosciute sono le somme, ivi specificamente quantificate, a titolo di indennità ex artt. 20, 24, 25, 26 27 e 28 ANA 2003, per un importo complessivo pari ad euro 25.883,51, che si ritiene da condividere anche alla luce delle osservazioni formulate dalle parti e dei chiarimenti offerti dal c.t.u. (sul punto, vale la pena osservare che parte opposta nulla contesta neanche nella comparsa conclusionale).
Pertanto, è stata ampiamente dimostrata la spettanza degli importi sopra identificati e, di conseguenza, va riconosciuto a favore dell'agente l'importo di euro 25.883,51 a Parte_1
titolo di indennità complessive di fine rapporto, con la relativa condanna al pagamento dell'
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. Controparte_2
La domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, nella parte in cui mira ad ottenere il risarcimento danni, di salute da mobbing e all'immagine, deve essere respinta.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la stessa è formulata in modo assolutamente generico, senza offrire alcun appiglio fattuale che possa consentire al giudicante di eseguire una valutazione critica in ordine all'entità di un eventuale risarcimento.
A tanto non può sopperire la consulenza tecnica di parte allegata all'atto introduttivo della lite ed i certificati medici allegati all'atto introduttivo della lite (all. 449 e ss.), i quali, seppur possono valere ad attestare uno stato ansioso della emerso (probabilmente, a far data da dicembre 2003), Pt_1
pagina 12 di 14 comunque non possono ritenersi sufficienti al fine di provare il nesso eziologico tra i fatti oggetto del presente procedimento ed il danno alla salute lamentato dall'opponente.
Ad ogni modo va evidenziato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità "ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè
l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi" (fra le tante Cass. 24.11.2016 n.
24029).
Nel caso in esame, anche a voler ritenere sussistenti una serie di comportamenti aventi carattere persecutorio, dirimente è la circostanza che è del tutto carente l'elemento soggettivo. Invero, dall'istruttoria non è emerso un intento persecutorio unificante a carico dell' Controparte_2
inoltre sussistono notevoli dubbi circa l'esistenza di una lesione della salute psico-fisica dell'odierna opponente, non trovando alcun sostegno nelle prove assunte.
Infine, circa la richiesta di risarcimento dei danni all'immagine, va osservato che la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il danno all'immagine è un danno-conseguenza e che quindi esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass.
n. 20558/2014). Sul punto, ancora una volta parte opponente è inottemperante sul piano assertivo e asseverativo.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo va confermato e deve condannarsi l' al pagamento della somma di euro 186.164,87 in favore di Controparte_2
, quale legale rapp.te della società Parte_1 Parte_3
oltre accessori di legge dalla domanda al saldo.
[...]
Vista l'esito della controversia e la natura delle questioni affrontate, si ritiene equo compensare le spese di lite, comprese quella della c.t.u. come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 13 di 14 2) In accoglimento totale della domanda originariamente proposta, condanna la società
[...]
e , in solido tra loro, al Parte_3 Parte_1
pagamento della somma pari ad euro 28.457,90 in favore di parte opposta, oltre interessi dalla domanda al tasso legale;
3) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e, per l'effetto, condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, della somma complessiva di euro 186.164,87, per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi dalla domanda al tasso legale;
4) Rigetta, nel resto, la domanda riconvenzionale;
5) Compensa le spese di lite, anche quelle relative all'espletata c.t.u.
Vallo della Lucania, 20/03/2025
Il Giudice dott.ssa Concetta Serrone
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