Art. 4.
Nei confronti dei lavoratori titolari di pensione i contributi versati a norma della presente legge per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione danno luogo alla ricostituzione della pensione stessa con effetto dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione. I contributi relativi a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento a norma dell' articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Le pensioni, il cui diritto risulti perfezionato con il computo, anche parziale, dei contributi versati a norma della presente legge, sono liquidate a domanda degli interessati e in nessun caso possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Nei confronti dei lavoratori titolari di pensione i contributi versati a norma della presente legge per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione danno luogo alla ricostituzione della pensione stessa con effetto dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione. I contributi relativi a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento a norma dell' articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Le pensioni, il cui diritto risulti perfezionato con il computo, anche parziale, dei contributi versati a norma della presente legge, sono liquidate a domanda degli interessati e in nessun caso possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.