Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'udienza del 25/02/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2603/2023 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. DIBENEDETTO FRANCESCO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 05.04.2023, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti sanitari;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di
1
3 l. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è infondata.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
4) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
, ha ritenuto che la parte ricorrente non presenti il secondo Persona_1 dei suddetti requisiti sanitari in quanto “trattasi di paziente che anche con delle limitazioni, in rapporto alla sua età e alle sue patologie gravi, sia in grado limitatatmente di svolgere compiti e funzioni basali e specifiche, ripeto anche se con delle limitazione, del vivere quotidiano.” (cfr. CTU in atti).
Alle contestazioni specifiche mosse dalla parte ricorrente il CTU replicava ampiamente alla luce della mancanza di indagini strumentali, dell'assenza di terapie relative ad alcune patologie documentate ed all'assenza di prescrizione di presidi per la deambulazione.
Le conclusioni del CTU appaiono, pertanto, condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
2 Si consideri che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)” (cfr. Cass.
12429/2019).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988.
5) In merito, invece, allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l. 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente non presenti il suddetto status (cfr. CTU in atti).
Non sussiste, dunque, in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992.
6) Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione sottoscritta resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
Le spese delle c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 25/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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