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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile n. 1142/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del promossa
d a
OGGETTO:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
Comunione e dall'avv. BALLABIO GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA
Condominio, GHERARDINI 20145 MILANO presso il difensore avv. BALLABIO impugnazione di delibera
GIORGIO assembleare - spese
APPELLANTE condom.
c o n t r o pagina 1 di 10 C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'avv. CONTI DANILO, elettivamente domiciliato in VIA MATRIS
DOMINI 3 24121 BERGAMO presso il difensore avv. CONTI DANILO
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo - sezione quarta -
pubblicata in data 29.10.2024 con il n. 1995/24.
CONCLUSIONI
Di : Parte_1
In VIA PRINCIPALE: confermate le statuizioni contenute nella sentenza n.
1995/2024 pubblicata in data 29.10.2024 dal Giudice del Tribunale di
Bergamo per quanto già di ragione ed a favore del Sig. Parte_1
, revocare, annullare e riformare la detta sentenza e per l'effetto:
[...]
- respingere la domanda avanzata dal Sig. di Parte_2
rimborso di qualsiasi somma richiesta per spese anticipate di gas e acqua potabile relative al compendio immobiliare sito in Villa d'Adda (BG), via Cuna n. 3
- condannare il Sig. al rimborso delle spese di lite Parte_2
relative al giudizio di primo grado nella quota e misura ritenuta di giustizia ovvero disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative al giudizio di primo grado.
- respingere, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello incidentale avanzato dal Sig. Parte_2 pagina 2 di 10 Con vittoria di spese e compensi, e rimborso spese generali del 15%, del presente grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Di Parte_2
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo Sez. IV civile n. 1995/2024 emessa in data 28.10.2024 e pubblicata il 29.10.2024 nel procedimento n. 6259/2020 R.G. e notificata in data 15.11.2024.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma del capo 2 della sentenza appellata, condannare il Sig. a corrispondere in Parte_1
favore del Sig. a titolo di rimborso della quota dei 2/3 dei Parte_2
consumi dell'appellante per gas metano e acqua, la complessiva somma di €
25.440,75=, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
dalla data della domanda al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: Spese legali interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fratelli e sono comproprietari per la quota Pt_1 Parte_2
rispettiva di un 2/3 e di 1/3 di un fabbricato ad uso residenziale sito in Villa
d'Adda, via Cuna n. 3, che comprende due appartamenti al primo ed al secondo piano, servizi ed autorimesse al piano interrato, ampia area esterna destinata a giardino.
pagina 3 di 10 Il Tribunale di Bergamo, adito per lo scioglimento della comunione, previa
C.T.U. volta alla descrizione del compendio da divedere, verificarne la conformità edilizia e catastale, formazione di progetto divisionale, con sentenza n. 1995/24 dichiarava inammissibile la domanda di divisione a fronte delle irregolarità edilizie riscontrate;
in parziale accoglimento delle ulteriori domande avanzate da condannava al Parte_2 Parte_1
pagamento di € 19.080,57 oltre interessi al tasso legale (art. 1284 comma $
c.c.) dalla data della domanda al saldo a titolo di rimborso per le spese delle forniture di acqua e gas da lui anticipate in quanto unico intestatario delle utenze negli anni 2008/2020; compensava per due terzi le spese di lite,
condannando al pagamento del terzo residuo, liquidato in € Parte_1
520,62 per esborsi ed € 5.750,67 per compensi oltre rimborso forfettario del
15% ed accessori.
Le spese di C.T.U. erano poste a carico delle parti in misura paritaria.
Questa la motivazione adottata dal Tribunale, per quanto ancora di interesse in relazione ai motivi di appello.
Il giudice di primo grado ha qualificato come spese di godimento quelle riferite al consumo dell'acqua potabile e del gas, per i due appartamenti, e dell'elettricità per le parti di uso comune. A sostegno di ciò richiama un precedente di legittimità (Cass. n.11747/24) per il quale le spese di godimento,
originate da un fatto soggettivo e personale, si imputano e si suddividono in pagina 4 di 10 proporzione ed alla misura di esso.
Secondo il tribunale, ha documentato solamente gli esborsi Parte_2
per le forniture di acqua e gas ma non quelli relativi alla fornitura di elettricità,
pertanto la pretesa di rimborso è stata accolta limitatamente alle forniture di acqua e gas. Per il riparto interno, il giudice ha ritenuto congruo suddividere le spese in quote uguali stante l'assenza di indicazioni sui consumi individuali e tenuto conto che i due appartamenti del compendio sono abitati dalle parti e dalle loro famiglie.
Quanto alle spese di lite, il giudice ritiene il valore della domanda di divisione superiore rispetto alle altre domande proposte da e che Parte_2
quindi vadano compensate per 2/3 e poste a carico del convenuto maggiormente soccombente per la restante quota.
La sentenza è stata oggetto di gravame sia in via principale che in via incidentale.
All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa mediante deposito di note scritte;
il collegio ha riservato il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo solleva plurimi profili avverso la sentenza impugnata: I)
pagina 5 di 10 omessa ed erronea motivazione della sentenza rispetto alla condanna al rimborso delle spese asseritamente sostenute dal fratello in quanto il Tribunale
non ha precisato quali siano le condizioni di applicabilità a suo sfavore dell'art. 1110 c.c. in tema di rimborso delle spese sostenute da uno dei partecipanti alla comunione, nonostante esse siano ripetibili nel caso di trascuranza da parte degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, mentre quelle oggetto della domanda erano costi delle utenze;
II) erronea ripartizione nella misura del 50% del totale anzichè
in proporzione all'uso ed alla misura dei consumi, dei quali non era stata fornita alcuna prova.
Con il secondo motivo contesta la condanna al pagamento delle spese processuali, sia per quanto attiene alla misura della compensazione (2/3 a proprio danno), tenendo conto della prevalente soccombenza della controparte,
sia per la liquidazione, che appare superiore ai parametri delle tariffe professionali dello scaglione di valore da € 5.200, 01 a € 26.000.
Appello incidentale di Parte_2
Con il primo motivo chiede la riforma della condanna al rimborso delle spese di acqua e gas con la suddivisione pro quota di proprietà, unica modalità di determinazione certa e oggettiva della misura dell'utilizzo del bene comune,
atteso che il contatore dell'acqua è unico, mentre su quello del gas ha Pt_1
apposto un contatore sul by pass realizzato dal tubo di alimentazione del pagina 6 di 10 metano, senza produrre in giudizio le fatture dei propri consumi, impedendo così la corretta ripartizione.
La quantificazione dei costi anticipati è di € 35.768,63 per i consumi di gas metano (come da fatture del periodo ricompreso tra il settembre 2008/2020), e di € 2.392,50 (indicati nelle fatture dal 2009 al 2020), i due/terzi attribuibili al proprietario dei 2/3 ammontano a complessivi € 25.440,75, da maggiorarsi da interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
-.-
La sentenza è motivata in forma sintetica ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Il primo motivo dell'appello principale ed il motivo di appello incidentale possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi infondati.
Le ragioni addotte da per chiedere la riforma della Parte_1
condanna subita al pagamento delle spese sostenute dal fratello per il Pt_2
pagamento delle utenze di acqua e gas non sono tali da sovvertire la qualificazione compiuta dal Tribunale, che si trattasse di spese per il godimento della cosa.
Tali spese devono essere sostenute dai condomini in ragione del loro concreto utilizzo, si imputano e si suddividono in proporzione all'uso ed alla misura di esse (così richiamando il principio espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 11747/03), poiché l'art.1110 c.c. disciplina il diritto al rimborso pagina 7 di 10 delle spese eseguite da uno dei comunisti per la conservazione della cosa.
Non è stato contestato che e la sua famiglia avessero Parte_1
utilizzato l'immobile posto al piano terra dal 2008, sicchè i costi delle utenze,
in assenza di altra specificazione sul diverso utilizzo delle forniture, si devono imputare in parti uguali e non secondo le quote di proprietà.
Il secondo motivo dell'appello principale non può essere accolto.
La regolamentazione delle spese processuali del primo grado risponde ai criteri della parziale soccombenza reciproca, secondo il principio di diritto deducibile dalla sentenza resa a Sezioni Unite n. 32061/22, avendo il
Tribunale considerato la soccombenza reciproca in ragione presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma con prevalenza in capo a Parte_1
La doglianza relativa all'importo della liquidazione delle spese processuali non coglie nel segno, poichè il valore della causa è quello che considera la domanda di divisione del compendio ( dichiarata inammissibile ma che è stata oggetto di attività giurisdizionale per entrambe le parti) indicata in € 300.000
da pertanto lo scaglione di riferimento è quello delle cause Parte_2
di “valore tra € 260.001 a € 520.000” nelle tabelle allegate al D.M. 55/14.
I valori medi per i compensi predeterminati nello scaglione in esame per le quattro fasi in cui si è concretata l'attività professionale sono di complessivi €
22.457, pertanto la condanna al pagamento di € 5.750,67 a titolo di compensi, pagina 8 di 10 corrisponde a meno di un terzo degli importi liquidabili.
Quanto alle spese del grado, deve tenersi conto della soccombenza reciproca,
ma con prevalenza a carico di che ha visto respingere Parte_1
l'appello formulato contro due capi distinti della sentenza impugnata.
Le spese processuali del grado vengono compensate per la metà, con condanna dell'appellante principale alla rifusione dell'altra metà in favore dell'appellante incidentale.
Alla liquidazione delle spese la Corte provvede in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( valori medi, scaglione dichiarato).
Sussistono le condizioni per porre a carico di entrambi gli appellanti l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
1995/24 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
compensa per un mezzo le spese di questo grado e condanna
[...]
al rimborso in favore di del residuo mezzo, che Parte_1 Parte_2
liquida in € 1.984 ( di cui € 567 per la fase di studio, € 461 per la fase pagina 9 di 10 introduttiva, € 956 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario del
15% sui compensi, Iva e CPA;
dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico di entrambi gli appellanti l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già
corrisposto.
Brescia, 21 maggio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile n. 1142/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del promossa
d a
OGGETTO:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
Comunione e dall'avv. BALLABIO GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA
Condominio, GHERARDINI 20145 MILANO presso il difensore avv. BALLABIO impugnazione di delibera
GIORGIO assembleare - spese
APPELLANTE condom.
c o n t r o pagina 1 di 10 C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'avv. CONTI DANILO, elettivamente domiciliato in VIA MATRIS
DOMINI 3 24121 BERGAMO presso il difensore avv. CONTI DANILO
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo - sezione quarta -
pubblicata in data 29.10.2024 con il n. 1995/24.
CONCLUSIONI
Di : Parte_1
In VIA PRINCIPALE: confermate le statuizioni contenute nella sentenza n.
1995/2024 pubblicata in data 29.10.2024 dal Giudice del Tribunale di
Bergamo per quanto già di ragione ed a favore del Sig. Parte_1
, revocare, annullare e riformare la detta sentenza e per l'effetto:
[...]
- respingere la domanda avanzata dal Sig. di Parte_2
rimborso di qualsiasi somma richiesta per spese anticipate di gas e acqua potabile relative al compendio immobiliare sito in Villa d'Adda (BG), via Cuna n. 3
- condannare il Sig. al rimborso delle spese di lite Parte_2
relative al giudizio di primo grado nella quota e misura ritenuta di giustizia ovvero disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative al giudizio di primo grado.
- respingere, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello incidentale avanzato dal Sig. Parte_2 pagina 2 di 10 Con vittoria di spese e compensi, e rimborso spese generali del 15%, del presente grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Di Parte_2
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo Sez. IV civile n. 1995/2024 emessa in data 28.10.2024 e pubblicata il 29.10.2024 nel procedimento n. 6259/2020 R.G. e notificata in data 15.11.2024.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma del capo 2 della sentenza appellata, condannare il Sig. a corrispondere in Parte_1
favore del Sig. a titolo di rimborso della quota dei 2/3 dei Parte_2
consumi dell'appellante per gas metano e acqua, la complessiva somma di €
25.440,75=, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
dalla data della domanda al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: Spese legali interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fratelli e sono comproprietari per la quota Pt_1 Parte_2
rispettiva di un 2/3 e di 1/3 di un fabbricato ad uso residenziale sito in Villa
d'Adda, via Cuna n. 3, che comprende due appartamenti al primo ed al secondo piano, servizi ed autorimesse al piano interrato, ampia area esterna destinata a giardino.
pagina 3 di 10 Il Tribunale di Bergamo, adito per lo scioglimento della comunione, previa
C.T.U. volta alla descrizione del compendio da divedere, verificarne la conformità edilizia e catastale, formazione di progetto divisionale, con sentenza n. 1995/24 dichiarava inammissibile la domanda di divisione a fronte delle irregolarità edilizie riscontrate;
in parziale accoglimento delle ulteriori domande avanzate da condannava al Parte_2 Parte_1
pagamento di € 19.080,57 oltre interessi al tasso legale (art. 1284 comma $
c.c.) dalla data della domanda al saldo a titolo di rimborso per le spese delle forniture di acqua e gas da lui anticipate in quanto unico intestatario delle utenze negli anni 2008/2020; compensava per due terzi le spese di lite,
condannando al pagamento del terzo residuo, liquidato in € Parte_1
520,62 per esborsi ed € 5.750,67 per compensi oltre rimborso forfettario del
15% ed accessori.
Le spese di C.T.U. erano poste a carico delle parti in misura paritaria.
Questa la motivazione adottata dal Tribunale, per quanto ancora di interesse in relazione ai motivi di appello.
Il giudice di primo grado ha qualificato come spese di godimento quelle riferite al consumo dell'acqua potabile e del gas, per i due appartamenti, e dell'elettricità per le parti di uso comune. A sostegno di ciò richiama un precedente di legittimità (Cass. n.11747/24) per il quale le spese di godimento,
originate da un fatto soggettivo e personale, si imputano e si suddividono in pagina 4 di 10 proporzione ed alla misura di esso.
Secondo il tribunale, ha documentato solamente gli esborsi Parte_2
per le forniture di acqua e gas ma non quelli relativi alla fornitura di elettricità,
pertanto la pretesa di rimborso è stata accolta limitatamente alle forniture di acqua e gas. Per il riparto interno, il giudice ha ritenuto congruo suddividere le spese in quote uguali stante l'assenza di indicazioni sui consumi individuali e tenuto conto che i due appartamenti del compendio sono abitati dalle parti e dalle loro famiglie.
Quanto alle spese di lite, il giudice ritiene il valore della domanda di divisione superiore rispetto alle altre domande proposte da e che Parte_2
quindi vadano compensate per 2/3 e poste a carico del convenuto maggiormente soccombente per la restante quota.
La sentenza è stata oggetto di gravame sia in via principale che in via incidentale.
All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa mediante deposito di note scritte;
il collegio ha riservato il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo solleva plurimi profili avverso la sentenza impugnata: I)
pagina 5 di 10 omessa ed erronea motivazione della sentenza rispetto alla condanna al rimborso delle spese asseritamente sostenute dal fratello in quanto il Tribunale
non ha precisato quali siano le condizioni di applicabilità a suo sfavore dell'art. 1110 c.c. in tema di rimborso delle spese sostenute da uno dei partecipanti alla comunione, nonostante esse siano ripetibili nel caso di trascuranza da parte degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, mentre quelle oggetto della domanda erano costi delle utenze;
II) erronea ripartizione nella misura del 50% del totale anzichè
in proporzione all'uso ed alla misura dei consumi, dei quali non era stata fornita alcuna prova.
Con il secondo motivo contesta la condanna al pagamento delle spese processuali, sia per quanto attiene alla misura della compensazione (2/3 a proprio danno), tenendo conto della prevalente soccombenza della controparte,
sia per la liquidazione, che appare superiore ai parametri delle tariffe professionali dello scaglione di valore da € 5.200, 01 a € 26.000.
Appello incidentale di Parte_2
Con il primo motivo chiede la riforma della condanna al rimborso delle spese di acqua e gas con la suddivisione pro quota di proprietà, unica modalità di determinazione certa e oggettiva della misura dell'utilizzo del bene comune,
atteso che il contatore dell'acqua è unico, mentre su quello del gas ha Pt_1
apposto un contatore sul by pass realizzato dal tubo di alimentazione del pagina 6 di 10 metano, senza produrre in giudizio le fatture dei propri consumi, impedendo così la corretta ripartizione.
La quantificazione dei costi anticipati è di € 35.768,63 per i consumi di gas metano (come da fatture del periodo ricompreso tra il settembre 2008/2020), e di € 2.392,50 (indicati nelle fatture dal 2009 al 2020), i due/terzi attribuibili al proprietario dei 2/3 ammontano a complessivi € 25.440,75, da maggiorarsi da interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
-.-
La sentenza è motivata in forma sintetica ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Il primo motivo dell'appello principale ed il motivo di appello incidentale possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi infondati.
Le ragioni addotte da per chiedere la riforma della Parte_1
condanna subita al pagamento delle spese sostenute dal fratello per il Pt_2
pagamento delle utenze di acqua e gas non sono tali da sovvertire la qualificazione compiuta dal Tribunale, che si trattasse di spese per il godimento della cosa.
Tali spese devono essere sostenute dai condomini in ragione del loro concreto utilizzo, si imputano e si suddividono in proporzione all'uso ed alla misura di esse (così richiamando il principio espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 11747/03), poiché l'art.1110 c.c. disciplina il diritto al rimborso pagina 7 di 10 delle spese eseguite da uno dei comunisti per la conservazione della cosa.
Non è stato contestato che e la sua famiglia avessero Parte_1
utilizzato l'immobile posto al piano terra dal 2008, sicchè i costi delle utenze,
in assenza di altra specificazione sul diverso utilizzo delle forniture, si devono imputare in parti uguali e non secondo le quote di proprietà.
Il secondo motivo dell'appello principale non può essere accolto.
La regolamentazione delle spese processuali del primo grado risponde ai criteri della parziale soccombenza reciproca, secondo il principio di diritto deducibile dalla sentenza resa a Sezioni Unite n. 32061/22, avendo il
Tribunale considerato la soccombenza reciproca in ragione presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma con prevalenza in capo a Parte_1
La doglianza relativa all'importo della liquidazione delle spese processuali non coglie nel segno, poichè il valore della causa è quello che considera la domanda di divisione del compendio ( dichiarata inammissibile ma che è stata oggetto di attività giurisdizionale per entrambe le parti) indicata in € 300.000
da pertanto lo scaglione di riferimento è quello delle cause Parte_2
di “valore tra € 260.001 a € 520.000” nelle tabelle allegate al D.M. 55/14.
I valori medi per i compensi predeterminati nello scaglione in esame per le quattro fasi in cui si è concretata l'attività professionale sono di complessivi €
22.457, pertanto la condanna al pagamento di € 5.750,67 a titolo di compensi, pagina 8 di 10 corrisponde a meno di un terzo degli importi liquidabili.
Quanto alle spese del grado, deve tenersi conto della soccombenza reciproca,
ma con prevalenza a carico di che ha visto respingere Parte_1
l'appello formulato contro due capi distinti della sentenza impugnata.
Le spese processuali del grado vengono compensate per la metà, con condanna dell'appellante principale alla rifusione dell'altra metà in favore dell'appellante incidentale.
Alla liquidazione delle spese la Corte provvede in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( valori medi, scaglione dichiarato).
Sussistono le condizioni per porre a carico di entrambi gli appellanti l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
1995/24 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
compensa per un mezzo le spese di questo grado e condanna
[...]
al rimborso in favore di del residuo mezzo, che Parte_1 Parte_2
liquida in € 1.984 ( di cui € 567 per la fase di studio, € 461 per la fase pagina 9 di 10 introduttiva, € 956 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario del
15% sui compensi, Iva e CPA;
dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico di entrambi gli appellanti l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già
corrisposto.
Brescia, 21 maggio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 10 di 10