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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27717 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. CISINI DARIO MICHELE, domicilio eletto CP_1 P.IVA_1 presso il suo studio in Milano, piazza Ermete Novelli n. 8;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. MANTI Controparte_2 P.IVA_2
MATTIA, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-convenuto opposto-
Conclusioni: come in atti.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 46.440,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, portata dalle proprie fatture n. 86 del 28 febbraio 2023 e n. 97 del 13 marzo 2023, per prestazioni erogate in subappalto in favore dell'opponente presso cantieri siti in Assemini.
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto non negando l'avvenuta conclusione del contratto, con il quale il convenuto opposto si obbligò a fornire manodopera per l'installazione e il montaggio di moduli fotovoltaici in due campi da 5 MW l'uno siti in Assemini per il corrispettivo pattuito di € 54.000,00 per ciascuno dei campi.
L'opponente ha allegato di avere pagato, in acconto, la somma di € 23.760,00 riguardante il primo dei due lotti, e di avere tuttavia subito l'inadempimento del convenuto opposto, il quale inviò in
Sardegna manovali incapaci e sprovvisti degli attrezzi necessari, tanto che essi poterono trovare
1 impiego soltanto in prestazioni elementari e ben più semplici di quelle oggetto di incarico e che, invece, parte delle attività promesse dal convenuto opposto furono compiute da un diverso subappaltatore (denominato MSY Machina Group Ltd), che disponeva alle proprie dipendenze di esperti operai bulgari.
Quanto alle fatture azionate, l'opponente ha sottolineato che la prima di esse riguarda il saldo del corrispettivo pattuito per l'opera da compiersi nel I lotto, saldo dovuto, a termini di contratto di subappalto, sol dopo che l'opera in tale lotto fosse conclusa;
che la seconda di esse riguarda il primo acconto di corrispettivo pattuito per il II lotto, dovuto sol dopo che l'opera in tale lotto fosse iniziata.
Rilevato come l'opera nel I lotto non fu conclusa e l'opera nel II lotto non fu iniziata, l'opponente ha eccepito che lo somme azionate non sono dovute (né lo erano quando furono emesse le fatture e ne fu chiesto il pagamento).
L'opponente ha inoltre allegato come, stante il mancato pagamenti di tali fatture, il convenuto opposto si rifiutò di proseguire nel compimento dell'opera subappaltata e richiamò in sede le maestranze presenti in Assemini.
Su tali basi l'opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato, perché il contratto sia risolto per inadempimento del convenuto opposto e perché questi sia condannato a pagare in favore dell'opponente la somma di € 27.121,00, così composta: € 6.121,00 pari alla differenza fra il valore dell'opera complessivamente compiuta dal convenuto opposto (€ 17.639,00)
e gli acconti pagati (€ 23.760,00); € 21.000,00 pari al prezzo pagato al terzo MSY Machina Group
Ltd perché le sue maestranze montassero i pannelli in vece del convenuto opposto.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha contestato le avverse deduzioni e domande riconvenzionali, e ha piuttosto concluso perché il decreto ingiuntivo sia confermato. In rito, parte opposta ha pure eccepito la nullità dell'atto di citazione avversario.
L'eccezione in rito formulata dalla parte opposta è stata esaminata e respinta con provvedimento del
4 dicembre 2023.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dal convenuto opposto entro il termine perentorio del 29 novembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 27 febbraio 2025.
Il mancato deposito del foglio di precisazione delle conclusioni entro il termine perentorio da parte dell'attore opponente fa sì che debba tenersi conto delle conclusioni sì come formulate in citazione e confermate nella prima memoria integrativa.
*
2. Sull'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto opposto.
2 L'eccezione di cui all'epigrafe del presente paragrafo, ribadita dal convenuto opposto con le conclusioni precisate, è infondata: come già indicato nel provvedimento del 4 dicembre 2023, petitum
e causa petendi della domanda riconvenzionale sono allegati a pag. 7 della citazione.
*
3. Sulla fondatezza della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto.
Ciò posto, la domanda di cui all'epigrafe del presente paragrafo è evidentemente fondata, come di seguito.
Nonostante l'impropria terminologia utilizzata dai contraenti (che scrivono di “fornitura di manodopera”), il contratto prodotto come doc. 4 opponente deve essere qualificato come subappalto: il convenuto opposto si obbligò a prestare il servizio di montaggio e installazione di moduli fotovoltaici e parti accessorie presso i due campi da 5 MW ciascuno in Assemini.
Le parti pattuirono un prezzo “a corpo” di € 54.000,00 per ciascuno dei lotti e concordarono quanto segue in punto di termini di pagamento: 30% quale acconto a inizio lavori;
20 % a stato di avanzamento lavori da emettersi mese per mese, con pagamento entro 7 giorni dall'emissione di fattura;
saldo a fine lavori, con pagamento entro 7 giorni dall'emissione di fattura.
La pretesa monitoria riguarda, come visto, il saldo del corrispettivo pattuito per il primo lotto e l'acconto a inizio lavori pattuito per il secondo lotto.
Sennonché, non ha trovato specifica contestazione in giudizio l'eccezione dell'opponente secondo cui, in realtà, l'opposto mancò di completare i montaggi del primo lotto e mancò di iniziare quelli del secondo lotto.
Al momento della fatturazione, le somme non erano dunque esigibili. Il rifiuto dell'opposto di proseguire nella prestazione dei servizi contrattuali a cagione del mancato pagamento delle fatture prematuramente emesse costituisce dunque un grave inadempimento del subappaltatore, che giustifica e fonda la domanda riconvenzionale dell'opponente di risoluzione del contratto.
*
4. Sulle reciproche domande di condanna.
Sul presupposto della risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto opposto, possono essere esaminate le reciproche domande di condanna formulate in giudizio dalle parti.
Al riguardo, va richiamato il seguente principio di diritto: «In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle
3 quali, comunque, il committente stesso si sia giovato […]» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27640 del
30/10/2018).
In linea di principio, spetta al subappaltatore dare prova della quantità di servizi prestati e del relativo compenso.
Nel caso di specie, il convenuto opposto si è limitato a contestare le deduzioni dell'opponente, senza tuttavia allegare specificamente e dimostrare la quantità di servizi in parte prestati sino al richiamo dei dipendenti sul continente.
In questo quadro, nulla può essere riconosciuto al convenuto opposto più di quanto spontaneamente riconosciuto dall'attore opponente, che afferma (con deduzione sufficientemente specifica dal punto di vista tecnico: doc. 9 opponente) che i servizi effettivamente prestati dal convenuto opposto corrispondono a un prezzo di € 17.639,00. È dunque fondata la domanda riconvenzionale restitutoria di € 6.121,00 avanzata dall'opponente.
Per contro, è del tutto infondata la domanda riconvenzionale risarcitoria, con la quale l'opponente ha domandato la condanna dell'opposto al rimborso di € 21.000,00, pagati al terzo MSY Machina Group
Ltd perché intervenisse nei campi fotovoltaici negletti dal convenuto opposto.
Difatti, in materia di appalto o subappalto, il danno del (sub)committente che si trova a (sub)appaltare a terzi la medesima opera o il medesimo servizio già (sub)appaltato non consiste nel prezzo del nuovo contratto, bensì nell'eventuale maggior prezzo dovuto al nuovo contraente. Nel caso di specie l'opponente ha mancato di allegare, prima ancora che di provare, il maggior costo eventualmente subito a causa dell'inadempimento del subappaltatore opposto.
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, il contratto prodotto come doc. 4 opponente deve essere risolto per inadempimento del convenuto opposto.
In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali di condanna dell'opponente, il convenuto opposto deve essere condannato a pagare a suo favore la somma di € 6.121,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data di notificazione della citazione (19 luglio
2023) sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto opposto e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(che si determina in relazione al valore del contratto di cui è pronunciata la risoluzione, che supera €
100.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 19 luglio 2023, da nei confronti del CP_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 11072/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 27 giugno 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) risolve per inadempimento del convenuto opposto il contratto prodotto come doc. 4 attore opponente;
4) condanna il convenuto opposto a pagare a favore dell'attore opponente la somma di € 6.121,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dal 19 luglio 2023 sino al pagamento;
5) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 9.807,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano l'11 aprile 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. CISINI DARIO MICHELE, domicilio eletto CP_1 P.IVA_1 presso il suo studio in Milano, piazza Ermete Novelli n. 8;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. MANTI Controparte_2 P.IVA_2
MATTIA, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-convenuto opposto-
Conclusioni: come in atti.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 46.440,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, portata dalle proprie fatture n. 86 del 28 febbraio 2023 e n. 97 del 13 marzo 2023, per prestazioni erogate in subappalto in favore dell'opponente presso cantieri siti in Assemini.
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto non negando l'avvenuta conclusione del contratto, con il quale il convenuto opposto si obbligò a fornire manodopera per l'installazione e il montaggio di moduli fotovoltaici in due campi da 5 MW l'uno siti in Assemini per il corrispettivo pattuito di € 54.000,00 per ciascuno dei campi.
L'opponente ha allegato di avere pagato, in acconto, la somma di € 23.760,00 riguardante il primo dei due lotti, e di avere tuttavia subito l'inadempimento del convenuto opposto, il quale inviò in
Sardegna manovali incapaci e sprovvisti degli attrezzi necessari, tanto che essi poterono trovare
1 impiego soltanto in prestazioni elementari e ben più semplici di quelle oggetto di incarico e che, invece, parte delle attività promesse dal convenuto opposto furono compiute da un diverso subappaltatore (denominato MSY Machina Group Ltd), che disponeva alle proprie dipendenze di esperti operai bulgari.
Quanto alle fatture azionate, l'opponente ha sottolineato che la prima di esse riguarda il saldo del corrispettivo pattuito per l'opera da compiersi nel I lotto, saldo dovuto, a termini di contratto di subappalto, sol dopo che l'opera in tale lotto fosse conclusa;
che la seconda di esse riguarda il primo acconto di corrispettivo pattuito per il II lotto, dovuto sol dopo che l'opera in tale lotto fosse iniziata.
Rilevato come l'opera nel I lotto non fu conclusa e l'opera nel II lotto non fu iniziata, l'opponente ha eccepito che lo somme azionate non sono dovute (né lo erano quando furono emesse le fatture e ne fu chiesto il pagamento).
L'opponente ha inoltre allegato come, stante il mancato pagamenti di tali fatture, il convenuto opposto si rifiutò di proseguire nel compimento dell'opera subappaltata e richiamò in sede le maestranze presenti in Assemini.
Su tali basi l'opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato, perché il contratto sia risolto per inadempimento del convenuto opposto e perché questi sia condannato a pagare in favore dell'opponente la somma di € 27.121,00, così composta: € 6.121,00 pari alla differenza fra il valore dell'opera complessivamente compiuta dal convenuto opposto (€ 17.639,00)
e gli acconti pagati (€ 23.760,00); € 21.000,00 pari al prezzo pagato al terzo MSY Machina Group
Ltd perché le sue maestranze montassero i pannelli in vece del convenuto opposto.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha contestato le avverse deduzioni e domande riconvenzionali, e ha piuttosto concluso perché il decreto ingiuntivo sia confermato. In rito, parte opposta ha pure eccepito la nullità dell'atto di citazione avversario.
L'eccezione in rito formulata dalla parte opposta è stata esaminata e respinta con provvedimento del
4 dicembre 2023.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dal convenuto opposto entro il termine perentorio del 29 novembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 27 febbraio 2025.
Il mancato deposito del foglio di precisazione delle conclusioni entro il termine perentorio da parte dell'attore opponente fa sì che debba tenersi conto delle conclusioni sì come formulate in citazione e confermate nella prima memoria integrativa.
*
2. Sull'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto opposto.
2 L'eccezione di cui all'epigrafe del presente paragrafo, ribadita dal convenuto opposto con le conclusioni precisate, è infondata: come già indicato nel provvedimento del 4 dicembre 2023, petitum
e causa petendi della domanda riconvenzionale sono allegati a pag. 7 della citazione.
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3. Sulla fondatezza della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto.
Ciò posto, la domanda di cui all'epigrafe del presente paragrafo è evidentemente fondata, come di seguito.
Nonostante l'impropria terminologia utilizzata dai contraenti (che scrivono di “fornitura di manodopera”), il contratto prodotto come doc. 4 opponente deve essere qualificato come subappalto: il convenuto opposto si obbligò a prestare il servizio di montaggio e installazione di moduli fotovoltaici e parti accessorie presso i due campi da 5 MW ciascuno in Assemini.
Le parti pattuirono un prezzo “a corpo” di € 54.000,00 per ciascuno dei lotti e concordarono quanto segue in punto di termini di pagamento: 30% quale acconto a inizio lavori;
20 % a stato di avanzamento lavori da emettersi mese per mese, con pagamento entro 7 giorni dall'emissione di fattura;
saldo a fine lavori, con pagamento entro 7 giorni dall'emissione di fattura.
La pretesa monitoria riguarda, come visto, il saldo del corrispettivo pattuito per il primo lotto e l'acconto a inizio lavori pattuito per il secondo lotto.
Sennonché, non ha trovato specifica contestazione in giudizio l'eccezione dell'opponente secondo cui, in realtà, l'opposto mancò di completare i montaggi del primo lotto e mancò di iniziare quelli del secondo lotto.
Al momento della fatturazione, le somme non erano dunque esigibili. Il rifiuto dell'opposto di proseguire nella prestazione dei servizi contrattuali a cagione del mancato pagamento delle fatture prematuramente emesse costituisce dunque un grave inadempimento del subappaltatore, che giustifica e fonda la domanda riconvenzionale dell'opponente di risoluzione del contratto.
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4. Sulle reciproche domande di condanna.
Sul presupposto della risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto opposto, possono essere esaminate le reciproche domande di condanna formulate in giudizio dalle parti.
Al riguardo, va richiamato il seguente principio di diritto: «In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle
3 quali, comunque, il committente stesso si sia giovato […]» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27640 del
30/10/2018).
In linea di principio, spetta al subappaltatore dare prova della quantità di servizi prestati e del relativo compenso.
Nel caso di specie, il convenuto opposto si è limitato a contestare le deduzioni dell'opponente, senza tuttavia allegare specificamente e dimostrare la quantità di servizi in parte prestati sino al richiamo dei dipendenti sul continente.
In questo quadro, nulla può essere riconosciuto al convenuto opposto più di quanto spontaneamente riconosciuto dall'attore opponente, che afferma (con deduzione sufficientemente specifica dal punto di vista tecnico: doc. 9 opponente) che i servizi effettivamente prestati dal convenuto opposto corrispondono a un prezzo di € 17.639,00. È dunque fondata la domanda riconvenzionale restitutoria di € 6.121,00 avanzata dall'opponente.
Per contro, è del tutto infondata la domanda riconvenzionale risarcitoria, con la quale l'opponente ha domandato la condanna dell'opposto al rimborso di € 21.000,00, pagati al terzo MSY Machina Group
Ltd perché intervenisse nei campi fotovoltaici negletti dal convenuto opposto.
Difatti, in materia di appalto o subappalto, il danno del (sub)committente che si trova a (sub)appaltare a terzi la medesima opera o il medesimo servizio già (sub)appaltato non consiste nel prezzo del nuovo contratto, bensì nell'eventuale maggior prezzo dovuto al nuovo contraente. Nel caso di specie l'opponente ha mancato di allegare, prima ancora che di provare, il maggior costo eventualmente subito a causa dell'inadempimento del subappaltatore opposto.
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, il contratto prodotto come doc. 4 opponente deve essere risolto per inadempimento del convenuto opposto.
In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali di condanna dell'opponente, il convenuto opposto deve essere condannato a pagare a suo favore la somma di € 6.121,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data di notificazione della citazione (19 luglio
2023) sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto opposto e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(che si determina in relazione al valore del contratto di cui è pronunciata la risoluzione, che supera €
100.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 19 luglio 2023, da nei confronti del CP_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 11072/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 27 giugno 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) risolve per inadempimento del convenuto opposto il contratto prodotto come doc. 4 attore opponente;
4) condanna il convenuto opposto a pagare a favore dell'attore opponente la somma di € 6.121,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dal 19 luglio 2023 sino al pagamento;
5) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 9.807,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano l'11 aprile 2025.
Il Giudice
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