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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5020/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 03/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031502397 2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031502397 2022 IRAP 2016
Svolgimento del processo La società Mir.na S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n.TK7031502397/2022 con il quale l'Agenzia accertava maggiori imposte complessivamente pari a € 371.327,00, oltre sanzione e interessi dovuti recuperando a tassazione quanto evidenziato nel conto n. 33.01.01, denominato
“fatture/note credito da ricevere” per un importo complessivo pari ad € 1.149.722,66 qualificandolo come sopravvenienza attiva non dichiarata ex art. 88 del DPR 917/1986. Dall'esame del bilancio di verifica era emerso che la società esponeva nel passivo dello Stato Patrimoniale, al conto n. 33.01.01, denominato "fatture/note credito da ricevere" debiti per un importo complessivo pari ad € 1.149.722,66. L'esame del suddetto conto aveva evidenziato che nel corso del 2016 non c'erano state movimentazioni da cui consegue che il debito è stato iscritto in bilancio negli anni precedenti. Tali debiti derivavano da lavori di realizzazione di una struttura residenziale per anziani, con centro diurno e da debiti per contenzioso suscitato dal mancato pagamento di fatture. Secondo l'Agenzia Le fatture oggetto di contenzioso non erano debiti da iscrivere nel bilancio alla voce “fatture da ricevere” ma parte privata avrebbe potuto accantonare tali somme a titolo di oneri e Società_1 Nominativo_1rischi futuri. Per quanto riguarda la società e la ditta , i debiti non erano stati adeguatamente documentati né era stata fornita alcuna indicazione sul momento di formazione del conto suddetto non presentando alcun mastrino contabile relativo agli anni precedenti, alcun bilancino di verifica, né il libro EN (in merito veniva prodotto verbale di denuncia effettuato in data 8/06/2022, presso la Stazione dei Carabinieri di San Cesareo (RM), relativa allo smarrimento del libro inventari della società verificata). La società eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa interpretazione dell'art. 88 del DPR 917/1986 e sulle norme relative alla prescrizione ex art. 2496 del c.c., la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa interpretazione dell'OIC 16; la nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa interpretazione dell'art 88 del DPR 917/1986; la nullità dell'avviso di accertamento per travisamento dei fatti e normativa di riferimento ex art 107 del DPR 917/1986. La CGT di primo grado rigettava con sentenza n. 4447/2024. Così motiva la decisione: «Rileva il Collegio che l'avviso di accertamento trae origine da una verifica, da parte dell'agenzia delle entrate, per l'anno 2016, iniziata il 1/6/22 e terminata il 28/6/22 con la redazione del p.v.c. conclusivo. In esito a tali operazioni l'Ufficio ha contestato alla società la carenza di documentazione probatoria inerente al debito iscritto al conto fatture da ricevere per un importo di euro 1.149.722, non riconoscendo come valide le prove documentali prodotte dalla società. In particolare, si legge nel verbale che dall'esame del bilancio è emerso che la società ha esposto nel passivo dello Stato Patrimoniale denominato “fatture/note credito da ricevere”, debiti per un importo complessivo pari ad € 1.149.722,66. Poiché nell'ultimo anno il conto non aveva avuto movimentazioni l'amministrazione ha ritenuto che il debito fosse già iscritto in bilancio nell'anno precedente e, quindi, hanno chiesto delucidazioni alla società la quale ha prodotto: “a) Certificato di pagamento, rata n° 16, comprensivo di stato avanzamento lavori e libretto delle misure, rilasciato nei confronti della società Società_1 P.IVA_2, (P.IVA ), per lavori di realizzazione di una struttura residenziale per anziani, con centro diurno nel Comune di Cave;
b) Certificato di pagamento, rata n° 8, comprensivo di stato Nominativo_1avanzamento lavori e libretto delle misure, rilasciato nei confronti della ditta , (P.IVA P.IVA_3), per lavori di realizzazione di una struttura residenziale per anziani per centro diurno nel Comune di Cave;
c) Ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Tivoli, (cronologico 5248/2012), instaurato dallo IO EO, (P.IVA P.IVA_4), relativo al mancato pagamento, da parte della società verificata, della fattura n° 9 del 4.05.2012, per la somma di € 38.370,02, completo di ingiunzione emessa dallo stesso Tribunale;
d) Ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di P.IVA_4Tivoli, (cronologico 5301/2012), instaurato dallo IO EO, (P.IVA ), relativo al mancato pagamento, da parte della società verificata, delle fatture n° 12 del 2.05.2011 e n° 5 del 26.03.2012, per la somma complessiva di € 151.876,81, completo di ingiunzione emessa dallo stesso Tribunale;
e) Ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Tivoli, (cronologico 990/2013), instaurato dalla società Società_2 SRL, (P. IVA P.IVA_5), relativo al mancato pagamento, da parte della società verificata, delle fatture n° 30 del 15.12.2011, n° 31 del 16.12.2011 e n° 10 del 22.03.2012, per la somma complessiva di € 162.323,83, completo di ingiunzione emessa dallo stesso Tribunale;
f) Verbale di denuncia, effettuata in data 8/06/2022, presso la Stazione dei Carabinieri di San Cesareo (RM), relativa allo smarrimento del libro inventari della società verificata, Rappresentante_1da parte della rappresentante legale, sig.ra . Il libro inventari era stato chiesto dai verbalizzanti in sede di verbale di richiesta documentazione del 18.05.2022, (prot. 100158/2022), reiterata con il richiamato verbale del 1.06.2022, (prot. 113313/2022); g) Memoria illustrativa dei Società_1 Nominativo_1 Società_2rapporti intercorsi con le società , , STUDIO EGEO, SRL.” All'esito di tale produzione i verbalizzanti hanno ritenuto che la documentazione riferita ai fornitori IO EO e Società_2 srl, non avesse alcuna relazione con il conto “fatture/note credito da ricevere” in quanto afferente a fatture pregresse non pagate dalla Mir.Na. laddove le fatture da ricevere afferiscono a beni o servizi ricevuti e non ancora fatturati per le quali, quindi, non è possibile che le stesse risultassero ancora accantonate a fatture da ricevere. Hanno, poi, ritenuto applicabile, rispetto ai debiti per i fornitori IO EO e Società_2 srl, relativi a fatture del 2011, il principio contabile OIC numero 19 il quale definisce i debiti come passività di natura determinata ed esistenza certa, ovvero le passività non estinte che l'azienda ha nei confronti dei finanziatori, fornitori ed altri soggetti. Rispetto a tali debiti deve essere indicata la data di scadenza e, laddove l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta, va stralciata e contabilizzata come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del TUIR. Società_1 Nominativo_1In relazione poi ai fornitori e hanno ritenuto che la documentazione prodotta fosse inidonea (certificati di pagamento, collegati allo stato avanzamento, per lavori di realizzazione di una struttura residenziale per anziani) oltre ad evidenziare il forte collegamento tra i soggetti coinvolti, in quanto il legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, sig.ra Rappresentante_1, è il coniuge Nominativo_2 Nominativo_1del legale Rappresentante della Erta Srl, sig. che, a sua volta, è figlio del sig.
. Infine constatavano che gli importi riportati nella documentazione non erano coerenti con quanto riportato al mastrino “fatture/note credito da ricevere”: a fronte di un valore riportato in bilancio pari ad € 1.149.722,66, la parte ricostruisce rapporti per un totale di € 1.078.614,84 ed, inoltre, non essendo presente alcun mastrino contabile relativo agli anni precedenti, alcun bilancino di verifica, né il libro inventari in quanto smarrito, non è stato possibile risalire alla formazione del reddito. A questa motivazione l'ufficio ne aggiunge un'altra, alternativa alla precedente, ossia ove tali spese (non documentate) fossero state capitalizzate esse, in considerazione della carenza documentale, dovevano considerarsi incremento gratuito di attività (oic 16) e come tale da riportare tra i ricavi (tassabili) in considerazione della possibile futura deduzione delle quote d'ammortamento. L'ufficio, infine, ha ritenuto che l'emersione della plusvalenza tassabile emergere anche a causa del mancato ricevimento della fattura, nel corso del 2016, nonostante il debito fosse iscritto alla data del 31/12/2015. Tutto ciò premesso rileva il Collegio che parte ricorrente neanche in questa sede ha fornito la prova dell'esistenza del debito attesa la mancata produzione delle fatture, o altri documenti giustificativi, a Società_1 Nominativo_1fronte dei costi dedotti negli anni precedenti al 2016 ( e la ditta ) né ha spiegato l'incongruenza dell'appostazione contabile di quelle ricevute e non pagate al 31.2.2015 (IO EO e D. G. Costruzioni srl). D'altronde se la passività fosse stata alimentata da un onere (costo o accantonamento) non dedotto, la sopravvenienza attiva (contabile) non deve concorrere a formare il reddito laddove, invece, i verbalizzanti hanno riscontrato un saldo di € 1.149.722,66 nel conto citato, tra l'altro trattandosi di obbligazioni contrattuale la prescrizione è quinquennale. Analogamente, come riferito da parte resistente, il principio contabile OIC 2016 riferisce alle immobilizzazioni materiali e al contenzioso relativo al rimborso IVA laddove nel caso di specie è stata contestata che quanto evidenziato nel conto fatture da ricevere non è qualificabile come sopravvenienza attiva. Quanto all'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa interpretazione dell'art 88 del DPR 917/1986 risponde a un principio di logica, prima ancora che di contabilità, la circostanza che dal momento in cui viene effettuata il pagamento della prestazione la parte deve emettere fattura. In sintesi, nel presente giudizio non sono stati introdotti elementi fattuali nuovi o non valutati dall'amministrazione finanziaria permanendo il dubbio, anche in questa sede, della esistenza dei debiti per importi rilevanti mancando la documentazione attestante i beni o servizi ricevuti. D'altronde il verbale redatto appare dettagliatamente motivato prendendo ampiamente in considerazione le difese svolte dal ricorrente.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3226,00 oltre accessori di legge se dovuti». Contro tale decisione ha proposto appello la società Ricorrente_1 S.r.l.. Evidenzia l'erroneità dell'affermazione fatta dalla decisione impugnata che trattandosi di obbligazione contrattuale la prescrizione è quinquennale.. Eccepisce la violazione del principio di competenza economica in quanto il costo relativo al conto fatture da ricevere era sorto e doveva essere imputato all'anno 2011 e non poteva essere accertato per l'anno 2016. Espone che l'OIC 16 impone, che l'anno in cui l'arricchimento societario è avvenuto è quello della capitalizzazione e non cinque anni dopo. Obietta che l'agenzia delle entrate non può spostare l'anno di competenza solo per ragioni di cassa, imputando l'eventuale plusvalenza o sopravvenienza nella prima annualità utile non prescritta senza alcuna ragione, ribaltando completamente il periodo in cui l'accadimento è avvenuto. In relazione all'affermazione dell'Agenzia che evidenzia che la società aveva, alla data del 31/12/2015, fatture da ricevere per i noti 1.149.722 euro, sicchè, avendo appurato che durante il 2016 non aveva ricevuto le relative fatture avrebbe dovuto, secondo i corretti principi contabili, rilevare una sopravvenienza attiva di pari importo ai sensi dell'art 88 del TUIR” Osserva che la società non aveva ricevuto fattura perché il pagamento non era stato effettuato e che nessuna normativa fiscale né contabile impone un termine di emissione della fattura per le prestazioni di servizi e, addirittura, ne preveda l'eliminazione in mancanza di regolare ricezione. Evidenzia che non avendo la Ricorrente_1 S.r.l. provveduto a pagare il fornitore, quest'ultimo legittimamente non aveva emesso fattura. Obietta che i principi contabili non prevedono la cancellazione di un debito in caso di mancata fatturazione di un'operazione, ma, al contrario, impongono di iscrivere i debiti anche solo potenziali e giammai cancellarli se non in caso di certa prescrizione, accordo con la parte e comunque documenti certi. Espone che, anche laddove si volesse prescindere da quanto obiettato i punti precedenti, al contrario di quanto ritenuto, l'eventuale eliminazione, di un debito non produce automaticamente materiale imponibile, dovendo accertare se il costo che ne ha dato origine è stato a suo tempo dedotto generando un risparmio d'imposta. Al riguardo espone che la società Ricorrente_1 non ha dedotto alcun costo relativo al debito contestato per due ragioni: a) il costo sostenuto è stato capitalizzato b) non ha mai prodotto ricavi e quindi, anche se avesse imputato tale costo, nessun risparmio fiscale sarebbe potuto avvenire. Ricorrente_1La S.r.l., si prosegue, non deduceva nulla per la semplice ragione che non ha mai conseguito dei ricavi (circostanza confermata dalla stessa Agenzia del corso del precedente giudizio, la quale contestava proprio la mancanza di ricavi e l'inoperatività della società vedi contestazione vedi all 4 ). Evidenzia che la mancanza di ricavi è attestata anche dai bilanci fino al 2016 allegati nel giudizio di primo grado. Conseguentemente tutti i costi sostenuti, nel lungo periodo di costruzione dell'immobile, non hanno mai prodotto un abbattimento neanche di 1 euro di ricavi. Pertanto, la ripresa a tassazione di tale costo (sebbene non sufficientemente documentato) produrrebbe un imponibile in violazione del principio della capacità contributiva e del principio di correlazione di costi e ricavi. Espone che nella costruzione dell'immobile, stante la difficoltà per la prosecuzione dei lavori dovute al contenzioso con il Comune e con le società appaltatrici (richiama l'atto di citazione che riepiloga il difficile prosieguo dell'attività, oltre i contenziosi con la società appaltatrici), buona parte degli stati di avanzamento non sono stati collaudati in modo puntuale. Ciò nondimeno l'estensore del bilancio è obbligato a darne atto, proprio attraverso una stima delle lavorazioni effettuate e non fatturate attraverso il conto fatture da ricevere. Tale stima di costo non è stata dedotta ma è stata annullata attraverso il processo di capitalizzazione (vedi incremento delle rimanenze nei bilanci allegati e Ricorrente_1assenza di ricavi). Quindi la non ha ridotto nessuna materia imponibile in nessun anno precedente e meno che mai al momento della creazione del conto fatture da ricevere e del relativo costo come prevede l'art 89 c. 1 del tuir. La legittimità, fiscale del costo e la sua certezza vi sarebbe solamente al momento della ricezione della fattura. Pertanto, sostiene che la ripresa a tassazione compiuta dall'ufficio rappresenterebbe una tassazione illegittima, irragionevole e in violazione del principio di competenza sia di capacità contributiva e comunque violerebbe, anche, l'art 107 4.c. del TUIR. Secondo la società l'aver lasciato aperto il conto fatture da ricevere sarebbe un comportamento in linea con il dettato normativo nonchè di trasparenza, e sta a significare che questo costo, finché non diventa certo nell'ammontare, non può essere dedotto. Evidenzia che non vi è stata alcuna deduzione degli ammortamenti in quanto il bene cui si riferiscono non era entrato in funzione stante la mancata conclusione delle operazioni di costruzione dell'immobile. Sostiene che il conto fatture da ricevere non puntualmente determinato è alla stregua di un qualsiasi Ricorrente_1accantonamento stimato (art 107 4 c.) non deducibile. Infatti, la inserendolo come costo ma capitalizzandolo ne ha sterilizzato gli effetti, anche in termini di perdita di esercizio riportabile. Lasciando la passività iscritta in bilancio per memoria ed infatti i verificatori hanno potuto appurarne il contenuto perchè chiaramente evidenziato. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello dichiarando la nullità dell'atto impugnato o, in subordine, la massima riduzione di imposte sanzioni e p.p. Con vittoria delle spese processuali relative a questo e al precedente grado di giudizio. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma In via preliminare, evidenzia che gli importi riportati nella documentazione prodotta non sono coerenti con quanto riportato nel conto 33.01.01, denominato “fatture/note credito da ricevere” che riporta un saldo di € 1.149.722,66 mentre la parte ricostruisce rapporti pe un totale di € 1.078.614,84 come da prospetto che segue ( pg. 14 del PVC). Tanto premesso, parte privata non muove alcuna contestazione specifica per la differenza fra € 1.149.722,66 e € 1.078.614,84 pari a € 71.107,82, importo per il quale si chiede che il Collegio ne dichiari la definitività. Nel merito, richiama l'art. 88 del DPR 917/1986. Evidenzia che non avendo ricevuto prova che quanto evidenziato nel conto relativo alle fatture da ricevere fosse supportato da idonea documentazione probatoria (le fatture non sarebbero mai state emesse dai soggetti a fronte dei costi dedotti negli anni Società_1 Nominativo_1precedenti al 2016 ( e la ditta ) e l'incongruenza dell'appostazione contabile di quelle ricevute e non pagate al 31.2.2015 (IO EO e Società_2 srl), in modo del tutto legittimo, aveva recuperato con l'atto impositivo impugnato il saldo pari a € 1.149.722,66 a titolo di sopravvenienza attiva, in quanto considera insussistente tale passività iscritta in bilancio ne precedenti esercizi. Sostiene che parte ricorrente avrebbe dovuto provare con opportuna documentazione probatoria di non aver dedotto i costi a fronte dei quali al 31.12.2016 si riscontra il saldo di € 1.149.722,66 nel conto citato. Ritiene assolutamente inconferente alla soluzione dell'odierna controversia il riferimento alla prescrizione decennale ex art. 2946 del c.c. Non essendo possibile valutare, per mancanza di documentazione, di come si sia formato negli anni precedenti al 2016 l'importo recuperato a tassazione, sarebbe legittima la pretesa tributaria contestata con l'atto impositivo impugnato. Precisa che non è oggetto della presente controversia se i costi sostenuti per la costruzione della casa di riposo siano o meno stati capitalizzati, ma che quanto rilevato nel conto fatture da ricevere sia a fronte di fatture non emesse. A fronte della mancanza di tale documento, il recupero a tassazione contestato con l'atto impugnato è del tutto legittimo a meno che parte privata non documenti che non ci sia stata alcuna deduzione di costi. Ritiene inoltre non verosimile che a fronte di decreti ingiuntivi del 2012 relativi a fatture ricevute nel 2011, parte privata non abbia documentato la fine della vicenda ( se abbia o meno pagato tali fatture, se abbia fatto causa perché a fronte di lavori non eseguiti, …). Né che per importi rilevanti di centinaia di migliaia di euro i fornitori non abbiano emesso fatture che costituiscono il documento per ottenere il pagamento anche attraverso ingiunzioni di pagamento. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. All'udienza odierna sono comparsi i rappresentanti delle parti che, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le rispettive conclusioni. Motivi della decisione Questa Corte ritiene che nel merito l'appello sia fondato e debba essere accolto. Innanzi tutto, questa Corte condivide il primo ed il secondo motivo sollevati dalla società ricorrente e che è incentrato sulla violazione del principio della competenza economica. Invero appare del tutto privo di giustificazione, se non in ragione del fatto che il 2016 sarebbe l'ultimo anno ancora accertabile al momento della verifica, che l'Ufficio abbia ripreso a tassazione il valore indicato nel conto fatture da ricevere per euro 1.149.722 sebbene il costo relativo al conto fatture da ricevere sia sorto e sia stato imputato in data antecedente all'anno 2016 (l'anno individuato è il 2011). In proposito, l'Ufficio, cui aderisce il giudice di primo grado, giustifica erroneamente l'individuazione di tale anno richiamando l'OIC 19, sostenendo che nell'anno 2016 la società avrebbe dovuto eliminare tale debito per fatture da ricevere , in considerazione che tale debito si era prescritto, proprio in tale anno, a causa della prescrizione quinquennale dei debiti commerciali, affermazione priva di fondamento dato che i crediti derivanti da contratto si prescrivono ordinariamente in 10 anni ai sensi dell'art 2946 del c.c., salvo ipotesi particolari delle prescrizioni brevi che però non vengono in alcun modo richiamate. Sicchè, casomai, l'anno in cui la società avrebbe dovuto eliminare il debito sarebbe stato il 2021. Trattandosi, in ogni caso, di costi rilevati e capitalizzati in anni precedenti al 2016, come obietta la società, la specifica contestazione doveva essere trasfusa in un avviso di accertamento relativo a quegli anni e non riferito al 2016. Tale assunto in realtà basterebbe all'accoglimento dell'appello e del ricorso. Ma parimenti fondate sono le obiezioni sollevate nei punti seguenti del gravame. A mente del comma 1 dell'art. 88 Tuir la correlazione tra il provento sopravvenuto e un costo di competenza di esercizi precedenti deve rilevare sia in senso positivo (comportando l'imponibilità del provento rettificativo se il suddetto costo è stato dedotto), sia in senso negativo (escludendone l'imponibilità se il medesimo costo non è stato dedotto). Nel caso di specie i costi in questione sono stati capitalizzati ma essi non hanno prodotto nel caso concreto alcun risparmio, nemmeno quando eliminati, stante l'inesistenza di componenti positivi. Di tanto ha dato ampia giustificazione la società appellante, evidenziando che nell'attività intrapresa dalla medesima avrebbe avuto ricavi solamente al termine della costruzione ancora in corso. Di conseguenza, tutti i costi sostenuti sono stati capitalizzati (in rimanenze o immobilizzazioni). Non deducendo alcun onere a scomputo di ricavi. E la mancata deduzione riposa sul fatto che essa non aveva generato alcun ricavo (si tratta in effetti di una circostanza non contestabile, stante il tenore del diverso contenzioso indicato all'All. n. 4 dove l'oggetto della contestazione era proprio la mancanza di ricavi e l'inoperatività della società). Ulteriormente, si osserva che la mancanza di ricavi è attestata anche dai bilanci fino al 2016 allegati nel giudizio di primo grado (all.5). Tanto pare sufficientemente dimostrato dalle voci del conto economico pari a zero per gli anni dal 2011 al 2016 e dai quali si ricava altresì la capitalizzazione degli stessi costi. A fronte di tali evidenze, pur laddove si condividano le obiezioni dell'Agenzia che sostiene che la società non è riuscita a documentare che i costi non erano stati dedotti, resterebbe insuperabile l'obiezione, non idoneamente avversata, che, anche in tal caso, tale operazione non avrebbe generato alcun risparmio fiscale. Per tali motivi l'appello della società ricorrente deve essere accolto, la decisione riformata e, per l'effetto accolto il ricorso proposto, con annullamento dell'atto impugnato. In ragione dei motivi di accoglimento del ricorso e dell'appello, che non concernono la prova dei costi ma piuttosto la loro contestabilità in sede di verifica e la mancanza di ogni loro effetto di effettivo risparmio fiscale, si ritiene che non sia possibile discriminare tra l'importo indicato nel conto 33.01.01, denominato “fatture/note credito da ricevere” e quello ricostruito dalla società per un totale di € 1.078.614,84. La regolazione delle spese dei due gradi di giudizio segue la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Roma, definitivamente pronunciando, in Ricorrente_1riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello proposto da s.r.l. Condanna parte appellata alla refusione delle spese del giudizio in favore della società contribuente liquidando per il primo grado € 6.000,00 e per il secondo grado € 8.000,00, oltre esposti ed accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, 17 settembre 2025 Il Cons. estensore dott. Paolo Novelli La presidente dott. Giuliana Passero
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5020/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 03/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031502397 2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031502397 2022 IRAP 2016
Svolgimento del processo La società Mir.na S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n.TK7031502397/2022 con il quale l'Agenzia accertava maggiori imposte complessivamente pari a € 371.327,00, oltre sanzione e interessi dovuti recuperando a tassazione quanto evidenziato nel conto n. 33.01.01, denominato
“fatture/note credito da ricevere” per un importo complessivo pari ad € 1.149.722,66 qualificandolo come sopravvenienza attiva non dichiarata ex art. 88 del DPR 917/1986. Dall'esame del bilancio di verifica era emerso che la società esponeva nel passivo dello Stato Patrimoniale, al conto n. 33.01.01, denominato "fatture/note credito da ricevere" debiti per un importo complessivo pari ad € 1.149.722,66. L'esame del suddetto conto aveva evidenziato che nel corso del 2016 non c'erano state movimentazioni da cui consegue che il debito è stato iscritto in bilancio negli anni precedenti. Tali debiti derivavano da lavori di realizzazione di una struttura residenziale per anziani, con centro diurno e da debiti per contenzioso suscitato dal mancato pagamento di fatture. Secondo l'Agenzia Le fatture oggetto di contenzioso non erano debiti da iscrivere nel bilancio alla voce “fatture da ricevere” ma parte privata avrebbe potuto accantonare tali somme a titolo di oneri e Società_1 Nominativo_1rischi futuri. Per quanto riguarda la società e la ditta , i debiti non erano stati adeguatamente documentati né era stata fornita alcuna indicazione sul momento di formazione del conto suddetto non presentando alcun mastrino contabile relativo agli anni precedenti, alcun bilancino di verifica, né il libro EN (in merito veniva prodotto verbale di denuncia effettuato in data 8/06/2022, presso la Stazione dei Carabinieri di San Cesareo (RM), relativa allo smarrimento del libro inventari della società verificata). La società eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa interpretazione dell'art. 88 del DPR 917/1986 e sulle norme relative alla prescrizione ex art. 2496 del c.c., la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa interpretazione dell'OIC 16; la nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa interpretazione dell'art 88 del DPR 917/1986; la nullità dell'avviso di accertamento per travisamento dei fatti e normativa di riferimento ex art 107 del DPR 917/1986. La CGT di primo grado rigettava con sentenza n. 4447/2024. Così motiva la decisione: «Rileva il Collegio che l'avviso di accertamento trae origine da una verifica, da parte dell'agenzia delle entrate, per l'anno 2016, iniziata il 1/6/22 e terminata il 28/6/22 con la redazione del p.v.c. conclusivo. In esito a tali operazioni l'Ufficio ha contestato alla società la carenza di documentazione probatoria inerente al debito iscritto al conto fatture da ricevere per un importo di euro 1.149.722, non riconoscendo come valide le prove documentali prodotte dalla società. In particolare, si legge nel verbale che dall'esame del bilancio è emerso che la società ha esposto nel passivo dello Stato Patrimoniale denominato “fatture/note credito da ricevere”, debiti per un importo complessivo pari ad € 1.149.722,66. Poiché nell'ultimo anno il conto non aveva avuto movimentazioni l'amministrazione ha ritenuto che il debito fosse già iscritto in bilancio nell'anno precedente e, quindi, hanno chiesto delucidazioni alla società la quale ha prodotto: “a) Certificato di pagamento, rata n° 16, comprensivo di stato avanzamento lavori e libretto delle misure, rilasciato nei confronti della società Società_1 P.IVA_2, (P.IVA ), per lavori di realizzazione di una struttura residenziale per anziani, con centro diurno nel Comune di Cave;
b) Certificato di pagamento, rata n° 8, comprensivo di stato Nominativo_1avanzamento lavori e libretto delle misure, rilasciato nei confronti della ditta , (P.IVA P.IVA_3), per lavori di realizzazione di una struttura residenziale per anziani per centro diurno nel Comune di Cave;
c) Ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Tivoli, (cronologico 5248/2012), instaurato dallo IO EO, (P.IVA P.IVA_4), relativo al mancato pagamento, da parte della società verificata, della fattura n° 9 del 4.05.2012, per la somma di € 38.370,02, completo di ingiunzione emessa dallo stesso Tribunale;
d) Ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di P.IVA_4Tivoli, (cronologico 5301/2012), instaurato dallo IO EO, (P.IVA ), relativo al mancato pagamento, da parte della società verificata, delle fatture n° 12 del 2.05.2011 e n° 5 del 26.03.2012, per la somma complessiva di € 151.876,81, completo di ingiunzione emessa dallo stesso Tribunale;
e) Ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Tivoli, (cronologico 990/2013), instaurato dalla società Società_2 SRL, (P. IVA P.IVA_5), relativo al mancato pagamento, da parte della società verificata, delle fatture n° 30 del 15.12.2011, n° 31 del 16.12.2011 e n° 10 del 22.03.2012, per la somma complessiva di € 162.323,83, completo di ingiunzione emessa dallo stesso Tribunale;
f) Verbale di denuncia, effettuata in data 8/06/2022, presso la Stazione dei Carabinieri di San Cesareo (RM), relativa allo smarrimento del libro inventari della società verificata, Rappresentante_1da parte della rappresentante legale, sig.ra . Il libro inventari era stato chiesto dai verbalizzanti in sede di verbale di richiesta documentazione del 18.05.2022, (prot. 100158/2022), reiterata con il richiamato verbale del 1.06.2022, (prot. 113313/2022); g) Memoria illustrativa dei Società_1 Nominativo_1 Società_2rapporti intercorsi con le società , , STUDIO EGEO, SRL.” All'esito di tale produzione i verbalizzanti hanno ritenuto che la documentazione riferita ai fornitori IO EO e Società_2 srl, non avesse alcuna relazione con il conto “fatture/note credito da ricevere” in quanto afferente a fatture pregresse non pagate dalla Mir.Na. laddove le fatture da ricevere afferiscono a beni o servizi ricevuti e non ancora fatturati per le quali, quindi, non è possibile che le stesse risultassero ancora accantonate a fatture da ricevere. Hanno, poi, ritenuto applicabile, rispetto ai debiti per i fornitori IO EO e Società_2 srl, relativi a fatture del 2011, il principio contabile OIC numero 19 il quale definisce i debiti come passività di natura determinata ed esistenza certa, ovvero le passività non estinte che l'azienda ha nei confronti dei finanziatori, fornitori ed altri soggetti. Rispetto a tali debiti deve essere indicata la data di scadenza e, laddove l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta, va stralciata e contabilizzata come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del TUIR. Società_1 Nominativo_1In relazione poi ai fornitori e hanno ritenuto che la documentazione prodotta fosse inidonea (certificati di pagamento, collegati allo stato avanzamento, per lavori di realizzazione di una struttura residenziale per anziani) oltre ad evidenziare il forte collegamento tra i soggetti coinvolti, in quanto il legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, sig.ra Rappresentante_1, è il coniuge Nominativo_2 Nominativo_1del legale Rappresentante della Erta Srl, sig. che, a sua volta, è figlio del sig.
. Infine constatavano che gli importi riportati nella documentazione non erano coerenti con quanto riportato al mastrino “fatture/note credito da ricevere”: a fronte di un valore riportato in bilancio pari ad € 1.149.722,66, la parte ricostruisce rapporti per un totale di € 1.078.614,84 ed, inoltre, non essendo presente alcun mastrino contabile relativo agli anni precedenti, alcun bilancino di verifica, né il libro inventari in quanto smarrito, non è stato possibile risalire alla formazione del reddito. A questa motivazione l'ufficio ne aggiunge un'altra, alternativa alla precedente, ossia ove tali spese (non documentate) fossero state capitalizzate esse, in considerazione della carenza documentale, dovevano considerarsi incremento gratuito di attività (oic 16) e come tale da riportare tra i ricavi (tassabili) in considerazione della possibile futura deduzione delle quote d'ammortamento. L'ufficio, infine, ha ritenuto che l'emersione della plusvalenza tassabile emergere anche a causa del mancato ricevimento della fattura, nel corso del 2016, nonostante il debito fosse iscritto alla data del 31/12/2015. Tutto ciò premesso rileva il Collegio che parte ricorrente neanche in questa sede ha fornito la prova dell'esistenza del debito attesa la mancata produzione delle fatture, o altri documenti giustificativi, a Società_1 Nominativo_1fronte dei costi dedotti negli anni precedenti al 2016 ( e la ditta ) né ha spiegato l'incongruenza dell'appostazione contabile di quelle ricevute e non pagate al 31.2.2015 (IO EO e D. G. Costruzioni srl). D'altronde se la passività fosse stata alimentata da un onere (costo o accantonamento) non dedotto, la sopravvenienza attiva (contabile) non deve concorrere a formare il reddito laddove, invece, i verbalizzanti hanno riscontrato un saldo di € 1.149.722,66 nel conto citato, tra l'altro trattandosi di obbligazioni contrattuale la prescrizione è quinquennale. Analogamente, come riferito da parte resistente, il principio contabile OIC 2016 riferisce alle immobilizzazioni materiali e al contenzioso relativo al rimborso IVA laddove nel caso di specie è stata contestata che quanto evidenziato nel conto fatture da ricevere non è qualificabile come sopravvenienza attiva. Quanto all'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa interpretazione dell'art 88 del DPR 917/1986 risponde a un principio di logica, prima ancora che di contabilità, la circostanza che dal momento in cui viene effettuata il pagamento della prestazione la parte deve emettere fattura. In sintesi, nel presente giudizio non sono stati introdotti elementi fattuali nuovi o non valutati dall'amministrazione finanziaria permanendo il dubbio, anche in questa sede, della esistenza dei debiti per importi rilevanti mancando la documentazione attestante i beni o servizi ricevuti. D'altronde il verbale redatto appare dettagliatamente motivato prendendo ampiamente in considerazione le difese svolte dal ricorrente.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3226,00 oltre accessori di legge se dovuti». Contro tale decisione ha proposto appello la società Ricorrente_1 S.r.l.. Evidenzia l'erroneità dell'affermazione fatta dalla decisione impugnata che trattandosi di obbligazione contrattuale la prescrizione è quinquennale.. Eccepisce la violazione del principio di competenza economica in quanto il costo relativo al conto fatture da ricevere era sorto e doveva essere imputato all'anno 2011 e non poteva essere accertato per l'anno 2016. Espone che l'OIC 16 impone, che l'anno in cui l'arricchimento societario è avvenuto è quello della capitalizzazione e non cinque anni dopo. Obietta che l'agenzia delle entrate non può spostare l'anno di competenza solo per ragioni di cassa, imputando l'eventuale plusvalenza o sopravvenienza nella prima annualità utile non prescritta senza alcuna ragione, ribaltando completamente il periodo in cui l'accadimento è avvenuto. In relazione all'affermazione dell'Agenzia che evidenzia che la società aveva, alla data del 31/12/2015, fatture da ricevere per i noti 1.149.722 euro, sicchè, avendo appurato che durante il 2016 non aveva ricevuto le relative fatture avrebbe dovuto, secondo i corretti principi contabili, rilevare una sopravvenienza attiva di pari importo ai sensi dell'art 88 del TUIR” Osserva che la società non aveva ricevuto fattura perché il pagamento non era stato effettuato e che nessuna normativa fiscale né contabile impone un termine di emissione della fattura per le prestazioni di servizi e, addirittura, ne preveda l'eliminazione in mancanza di regolare ricezione. Evidenzia che non avendo la Ricorrente_1 S.r.l. provveduto a pagare il fornitore, quest'ultimo legittimamente non aveva emesso fattura. Obietta che i principi contabili non prevedono la cancellazione di un debito in caso di mancata fatturazione di un'operazione, ma, al contrario, impongono di iscrivere i debiti anche solo potenziali e giammai cancellarli se non in caso di certa prescrizione, accordo con la parte e comunque documenti certi. Espone che, anche laddove si volesse prescindere da quanto obiettato i punti precedenti, al contrario di quanto ritenuto, l'eventuale eliminazione, di un debito non produce automaticamente materiale imponibile, dovendo accertare se il costo che ne ha dato origine è stato a suo tempo dedotto generando un risparmio d'imposta. Al riguardo espone che la società Ricorrente_1 non ha dedotto alcun costo relativo al debito contestato per due ragioni: a) il costo sostenuto è stato capitalizzato b) non ha mai prodotto ricavi e quindi, anche se avesse imputato tale costo, nessun risparmio fiscale sarebbe potuto avvenire. Ricorrente_1La S.r.l., si prosegue, non deduceva nulla per la semplice ragione che non ha mai conseguito dei ricavi (circostanza confermata dalla stessa Agenzia del corso del precedente giudizio, la quale contestava proprio la mancanza di ricavi e l'inoperatività della società vedi contestazione vedi all 4 ). Evidenzia che la mancanza di ricavi è attestata anche dai bilanci fino al 2016 allegati nel giudizio di primo grado. Conseguentemente tutti i costi sostenuti, nel lungo periodo di costruzione dell'immobile, non hanno mai prodotto un abbattimento neanche di 1 euro di ricavi. Pertanto, la ripresa a tassazione di tale costo (sebbene non sufficientemente documentato) produrrebbe un imponibile in violazione del principio della capacità contributiva e del principio di correlazione di costi e ricavi. Espone che nella costruzione dell'immobile, stante la difficoltà per la prosecuzione dei lavori dovute al contenzioso con il Comune e con le società appaltatrici (richiama l'atto di citazione che riepiloga il difficile prosieguo dell'attività, oltre i contenziosi con la società appaltatrici), buona parte degli stati di avanzamento non sono stati collaudati in modo puntuale. Ciò nondimeno l'estensore del bilancio è obbligato a darne atto, proprio attraverso una stima delle lavorazioni effettuate e non fatturate attraverso il conto fatture da ricevere. Tale stima di costo non è stata dedotta ma è stata annullata attraverso il processo di capitalizzazione (vedi incremento delle rimanenze nei bilanci allegati e Ricorrente_1assenza di ricavi). Quindi la non ha ridotto nessuna materia imponibile in nessun anno precedente e meno che mai al momento della creazione del conto fatture da ricevere e del relativo costo come prevede l'art 89 c. 1 del tuir. La legittimità, fiscale del costo e la sua certezza vi sarebbe solamente al momento della ricezione della fattura. Pertanto, sostiene che la ripresa a tassazione compiuta dall'ufficio rappresenterebbe una tassazione illegittima, irragionevole e in violazione del principio di competenza sia di capacità contributiva e comunque violerebbe, anche, l'art 107 4.c. del TUIR. Secondo la società l'aver lasciato aperto il conto fatture da ricevere sarebbe un comportamento in linea con il dettato normativo nonchè di trasparenza, e sta a significare che questo costo, finché non diventa certo nell'ammontare, non può essere dedotto. Evidenzia che non vi è stata alcuna deduzione degli ammortamenti in quanto il bene cui si riferiscono non era entrato in funzione stante la mancata conclusione delle operazioni di costruzione dell'immobile. Sostiene che il conto fatture da ricevere non puntualmente determinato è alla stregua di un qualsiasi Ricorrente_1accantonamento stimato (art 107 4 c.) non deducibile. Infatti, la inserendolo come costo ma capitalizzandolo ne ha sterilizzato gli effetti, anche in termini di perdita di esercizio riportabile. Lasciando la passività iscritta in bilancio per memoria ed infatti i verificatori hanno potuto appurarne il contenuto perchè chiaramente evidenziato. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello dichiarando la nullità dell'atto impugnato o, in subordine, la massima riduzione di imposte sanzioni e p.p. Con vittoria delle spese processuali relative a questo e al precedente grado di giudizio. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma In via preliminare, evidenzia che gli importi riportati nella documentazione prodotta non sono coerenti con quanto riportato nel conto 33.01.01, denominato “fatture/note credito da ricevere” che riporta un saldo di € 1.149.722,66 mentre la parte ricostruisce rapporti pe un totale di € 1.078.614,84 come da prospetto che segue ( pg. 14 del PVC). Tanto premesso, parte privata non muove alcuna contestazione specifica per la differenza fra € 1.149.722,66 e € 1.078.614,84 pari a € 71.107,82, importo per il quale si chiede che il Collegio ne dichiari la definitività. Nel merito, richiama l'art. 88 del DPR 917/1986. Evidenzia che non avendo ricevuto prova che quanto evidenziato nel conto relativo alle fatture da ricevere fosse supportato da idonea documentazione probatoria (le fatture non sarebbero mai state emesse dai soggetti a fronte dei costi dedotti negli anni Società_1 Nominativo_1precedenti al 2016 ( e la ditta ) e l'incongruenza dell'appostazione contabile di quelle ricevute e non pagate al 31.2.2015 (IO EO e Società_2 srl), in modo del tutto legittimo, aveva recuperato con l'atto impositivo impugnato il saldo pari a € 1.149.722,66 a titolo di sopravvenienza attiva, in quanto considera insussistente tale passività iscritta in bilancio ne precedenti esercizi. Sostiene che parte ricorrente avrebbe dovuto provare con opportuna documentazione probatoria di non aver dedotto i costi a fronte dei quali al 31.12.2016 si riscontra il saldo di € 1.149.722,66 nel conto citato. Ritiene assolutamente inconferente alla soluzione dell'odierna controversia il riferimento alla prescrizione decennale ex art. 2946 del c.c. Non essendo possibile valutare, per mancanza di documentazione, di come si sia formato negli anni precedenti al 2016 l'importo recuperato a tassazione, sarebbe legittima la pretesa tributaria contestata con l'atto impositivo impugnato. Precisa che non è oggetto della presente controversia se i costi sostenuti per la costruzione della casa di riposo siano o meno stati capitalizzati, ma che quanto rilevato nel conto fatture da ricevere sia a fronte di fatture non emesse. A fronte della mancanza di tale documento, il recupero a tassazione contestato con l'atto impugnato è del tutto legittimo a meno che parte privata non documenti che non ci sia stata alcuna deduzione di costi. Ritiene inoltre non verosimile che a fronte di decreti ingiuntivi del 2012 relativi a fatture ricevute nel 2011, parte privata non abbia documentato la fine della vicenda ( se abbia o meno pagato tali fatture, se abbia fatto causa perché a fronte di lavori non eseguiti, …). Né che per importi rilevanti di centinaia di migliaia di euro i fornitori non abbiano emesso fatture che costituiscono il documento per ottenere il pagamento anche attraverso ingiunzioni di pagamento. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. All'udienza odierna sono comparsi i rappresentanti delle parti che, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le rispettive conclusioni. Motivi della decisione Questa Corte ritiene che nel merito l'appello sia fondato e debba essere accolto. Innanzi tutto, questa Corte condivide il primo ed il secondo motivo sollevati dalla società ricorrente e che è incentrato sulla violazione del principio della competenza economica. Invero appare del tutto privo di giustificazione, se non in ragione del fatto che il 2016 sarebbe l'ultimo anno ancora accertabile al momento della verifica, che l'Ufficio abbia ripreso a tassazione il valore indicato nel conto fatture da ricevere per euro 1.149.722 sebbene il costo relativo al conto fatture da ricevere sia sorto e sia stato imputato in data antecedente all'anno 2016 (l'anno individuato è il 2011). In proposito, l'Ufficio, cui aderisce il giudice di primo grado, giustifica erroneamente l'individuazione di tale anno richiamando l'OIC 19, sostenendo che nell'anno 2016 la società avrebbe dovuto eliminare tale debito per fatture da ricevere , in considerazione che tale debito si era prescritto, proprio in tale anno, a causa della prescrizione quinquennale dei debiti commerciali, affermazione priva di fondamento dato che i crediti derivanti da contratto si prescrivono ordinariamente in 10 anni ai sensi dell'art 2946 del c.c., salvo ipotesi particolari delle prescrizioni brevi che però non vengono in alcun modo richiamate. Sicchè, casomai, l'anno in cui la società avrebbe dovuto eliminare il debito sarebbe stato il 2021. Trattandosi, in ogni caso, di costi rilevati e capitalizzati in anni precedenti al 2016, come obietta la società, la specifica contestazione doveva essere trasfusa in un avviso di accertamento relativo a quegli anni e non riferito al 2016. Tale assunto in realtà basterebbe all'accoglimento dell'appello e del ricorso. Ma parimenti fondate sono le obiezioni sollevate nei punti seguenti del gravame. A mente del comma 1 dell'art. 88 Tuir la correlazione tra il provento sopravvenuto e un costo di competenza di esercizi precedenti deve rilevare sia in senso positivo (comportando l'imponibilità del provento rettificativo se il suddetto costo è stato dedotto), sia in senso negativo (escludendone l'imponibilità se il medesimo costo non è stato dedotto). Nel caso di specie i costi in questione sono stati capitalizzati ma essi non hanno prodotto nel caso concreto alcun risparmio, nemmeno quando eliminati, stante l'inesistenza di componenti positivi. Di tanto ha dato ampia giustificazione la società appellante, evidenziando che nell'attività intrapresa dalla medesima avrebbe avuto ricavi solamente al termine della costruzione ancora in corso. Di conseguenza, tutti i costi sostenuti sono stati capitalizzati (in rimanenze o immobilizzazioni). Non deducendo alcun onere a scomputo di ricavi. E la mancata deduzione riposa sul fatto che essa non aveva generato alcun ricavo (si tratta in effetti di una circostanza non contestabile, stante il tenore del diverso contenzioso indicato all'All. n. 4 dove l'oggetto della contestazione era proprio la mancanza di ricavi e l'inoperatività della società). Ulteriormente, si osserva che la mancanza di ricavi è attestata anche dai bilanci fino al 2016 allegati nel giudizio di primo grado (all.5). Tanto pare sufficientemente dimostrato dalle voci del conto economico pari a zero per gli anni dal 2011 al 2016 e dai quali si ricava altresì la capitalizzazione degli stessi costi. A fronte di tali evidenze, pur laddove si condividano le obiezioni dell'Agenzia che sostiene che la società non è riuscita a documentare che i costi non erano stati dedotti, resterebbe insuperabile l'obiezione, non idoneamente avversata, che, anche in tal caso, tale operazione non avrebbe generato alcun risparmio fiscale. Per tali motivi l'appello della società ricorrente deve essere accolto, la decisione riformata e, per l'effetto accolto il ricorso proposto, con annullamento dell'atto impugnato. In ragione dei motivi di accoglimento del ricorso e dell'appello, che non concernono la prova dei costi ma piuttosto la loro contestabilità in sede di verifica e la mancanza di ogni loro effetto di effettivo risparmio fiscale, si ritiene che non sia possibile discriminare tra l'importo indicato nel conto 33.01.01, denominato “fatture/note credito da ricevere” e quello ricostruito dalla società per un totale di € 1.078.614,84. La regolazione delle spese dei due gradi di giudizio segue la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Roma, definitivamente pronunciando, in Ricorrente_1riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello proposto da s.r.l. Condanna parte appellata alla refusione delle spese del giudizio in favore della società contribuente liquidando per il primo grado € 6.000,00 e per il secondo grado € 8.000,00, oltre esposti ed accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, 17 settembre 2025 Il Cons. estensore dott. Paolo Novelli La presidente dott. Giuliana Passero