Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 511
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione principio di competenza economica

    La Corte ritiene che sia privo di giustificazione recuperare a tassazione il valore indicato nel conto 'fatture da ricevere' sebbene il costo relativo sia sorto e sia stato imputato in data antecedente all'anno 2016. L'Agenzia delle Entrate ha erroneamente richiamato l'OIC 19, sostenendo che il debito si era prescritto nell'anno 2016 a causa della prescrizione quinquennale, mentre i crediti derivanti da contratto si prescrivono ordinariamente in 10 anni.

  • Accolto
    Mancanza di risparmio fiscale

    Anche laddove si condividano le obiezioni dell'Agenzia che sostiene che la società non è riuscita a documentare che i costi non erano stati dedotti, resterebbe insuperabile l'obiezione che, anche in tal caso, tale operazione non avrebbe generato alcun risparmio fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 511
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 511
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo