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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5/2025 R.G. avente ad oggetto: <
della cittadinanza italiana>> promossa
DA
nato il [...] a [...], Brasile, ed ivi Parte_1
residente in [...], n. 64, Apt. 104, , C.P.F.: Controparte_1 C.F._1
16, C.F. ; C.F._2
nato il [...] a [...], Brasile, ed ivi Parte_2
residente in [...]n. 926, Compl. A, C.P.F.: Parte_3
, C.F. ; C.F._3 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria
Saitta, in vicendevole sostituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio legale De
Simone a Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
1 -RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_2
Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate
nel ricorso depositato, chiedendo che la presente causa venga trattenuta in decisione.
Nell'ipotesi in cui, invece, si ritenga di aderire all'eccezione svolta da
controparte, si chiede termine per depositare documenti e memorie ex art. 281-
duodecies co. 4 c.p.c.”.
Per il resistente, come da note scritte del 25.7.2025: “L'Amministrazione come
sopra rappresentata e difesa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione
e chiede che la causa venga posta in decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si associava alle conclusioni di parte convenuta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_2
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Per_1
cittadino italiano, nato a [...] il [...].
[...]
Emigrato in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza
2 però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024. In subordine, chiedeva “disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra”.
Nel merito, eccepiva l'assenza di prova per l'omessa e/o tardiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda, chiedendone pertanto il rigetto.
Rilevava, di seguito, la significativa attività compiuta dai Consolati italiani all'estero nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente “anche chiedendo all'autorità consolare competente le
necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea di discendenza
diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatta valere”, con spese “quanto
meno, compensate”.
All'udienza del 22.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del
2025, devono rigettarsi le eccezioni preliminari formulate dal resistente.
Nel merito, deve rilevarsi l'assenza di prova della domanda giudiziale proposta dai ricorrenti, per tardività della produzione documentale effettuata con la nota del
24.2.2025.
In particolare, l'art. 281 undecies, primo comma, c.p.c. prevede che “la domanda
3 si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163”.
Il successivo art. 281 duodecies c.p.c., al suo quarto comma stabilisce (nel testo come modificato dal D. Lgs. 164/2024, cd. Correttivo Cartabia, atteso che in precedenza il medesimo quarto comma prevedeva che “se richiesto e sussiste
giustificato motivo, ….”) che: “quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte,
il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per
indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a
dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Dalla combinata lettura delle citate norme, emerge la previsione di una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzione documentale che,
per entrambe le parti, coinciderebbe con il deposito del proprio atto introduttivo, salva la possibilità di modificare e/o integrare le proprie difese ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., e quindi “quando l'esigenza sorge dalle difese della
controparte”.
Nel caso di specie, in allegato al ricorso introduttivo i ricorrenti depositavano soltanto la procura alle liti mentre tutti i certificati di stato civile atti a dimostrare la discendenza dei ricorrenti dal dedotto avo italiano sono stati prodotti il 24.2.2025,
senza alcuna autorizzazione in tal senso, in allegato a note difensive nelle quali il difensore firmatario dava atto di non avervi potuto provvedere prima “in virtù dei noti
disservizi manifestati dalla , intervenuti nelle ultime settimane Parte_4
del 2024, in occasione dell'iscrizione al ruolo generale dei ricorsi, si è preferito
alleggerire il deposito del carico documentale, scegliendo di provvedervi in seguito;
utilizzando questa modalità si è scongiurato il rischio reale di blocco e/o rifiuto del
sistema di iscrizione al ruolo generale”.
4 La condotta processuale appena descritta, tuttavia, si pone in contrasto con le previsioni normative che regolamentano il rito in discorso, potendosi ammettere nuove difese e nuovi documenti, ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c.,
soltanto se connessi alle difese rese da controparte e previa concessione di apposito termine da parte del giudice.
E tanto non si ravvisa nel caso di specie, in cui i documenti prodotti il 24.2.2025,
piuttosto, costituiscono la prova dei fatti addotti nel ricorso introduttivo e delle domande ivi formulate.
In ogni caso, non risulta documentata la dedotta impossibilità per i ricorrenti di provvedere al deposito della documentazione de quibus unitamente al ricorso introduttivo, difficoltà che comunque sarebbe stata ovviabile con il deposito della documentazione mancante immediatamente dopo il ripristino dei sistemi informatici
(previa istanza di rimessione in termini) e non dopo due mesi dall'iscrizione a ruolo del procedimento, anche successivamente all'instaurazione del contraddittorio tra le parti del giudizio (che, si ricordi, avviene con la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza).
Si ritiene, a riguardo, che non possano rilevare le previsioni di cui al procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c., ontologicamente diverso dal nuovo rito semplificato, soprattutto all'esito del cd. correttivo Cartabia che ha introdotto la previsione delle preclusioni in discorso al fine di risolvere le difficoltà interpretative sorte sul testo immediatamente precedente, vincolando il giudice alla concessione del termine di cui sopra solamente alla condizione di legge come sopra riportata.
Per le medesime ragioni finora esposte, deve rigettarsi altresì la richiesta di concessione di nuovo termine avanzata dai ricorrenti con le note di trattazione scritta depositate il 10.10.2025 per la produzione di nuovi documenti, atteso che non si ritengono sussistenti le condizioni di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. -
5 “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto,
concede alle parti…..” -, oltre al fatto che lo stesso termine, sia pure per depositare note in replica alle eccezioni di controparte, era già stato concesso con l'ordinanza dell'11.9.2025.
Deve rigettarsi, inoltre, la domanda avanzata dai ricorrenti di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. perché la stessa esamini e si pronunci sulla questione della sussistenza delle rilevate preclusioni istruttorie.
Si ritiene, infatti, che non sussistano le condizioni di cui alla citata norma in quanto la questione non presenta gravi difficoltà interpretative - che quindi non possano essere risolte direttamente dal giudice del merito ma siano tali da rendere opportuno un intervento chiarificatore della Corte - e non risulta essersi porta in numerosi giudizi (cfr. Cass. civ. n. 28727/2023 secondo cui “il rinvio pregiudiziale ex
art. 363 bis c.p.c. presuppone una difficoltà nell'interpretazione di una disposizione
nuova o sulla quale non si sia ancora formato un univoco indirizzo giurisprudenziale,
destinata ad essere applicata in numerosi giudizi, e tende a realizzare una sorta di
nomofilachia preventiva, sollecitando la S.C. ad enunciare con sentenza un principio
di diritto vincolante non solo per il giudice che ha sollevato la questione, ma anche
per ogni altro giudice chiamato ad intervenire nell'ambito del medesimo
procedimento”).
Per tutto quanto esposto, dunque, deve concludersi per la tardività di tutte le integrazioni rese dai ricorrenti con la nota del 24.2.2025. I nuovi documenti depositati,
quindi, non possono essere ammessi nel giudizio e valutati ai fini della decisione nel merito della proposta domanda giudiziale.
Pertanto, la stessa risulta del tutto sfornita di prova, dovendone conseguire il rigetto della domanda.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività
processuale svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso.
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della parte resistente, in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Caltanissetta, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5/2025 R.G. avente ad oggetto: <
della cittadinanza italiana>> promossa
DA
nato il [...] a [...], Brasile, ed ivi Parte_1
residente in [...], n. 64, Apt. 104, , C.P.F.: Controparte_1 C.F._1
16, C.F. ; C.F._2
nato il [...] a [...], Brasile, ed ivi Parte_2
residente in [...]n. 926, Compl. A, C.P.F.: Parte_3
, C.F. ; C.F._3 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria
Saitta, in vicendevole sostituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio legale De
Simone a Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
1 -RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_2
Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate
nel ricorso depositato, chiedendo che la presente causa venga trattenuta in decisione.
Nell'ipotesi in cui, invece, si ritenga di aderire all'eccezione svolta da
controparte, si chiede termine per depositare documenti e memorie ex art. 281-
duodecies co. 4 c.p.c.”.
Per il resistente, come da note scritte del 25.7.2025: “L'Amministrazione come
sopra rappresentata e difesa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione
e chiede che la causa venga posta in decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si associava alle conclusioni di parte convenuta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_2
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Per_1
cittadino italiano, nato a [...] il [...].
[...]
Emigrato in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza
2 però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024. In subordine, chiedeva “disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra”.
Nel merito, eccepiva l'assenza di prova per l'omessa e/o tardiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda, chiedendone pertanto il rigetto.
Rilevava, di seguito, la significativa attività compiuta dai Consolati italiani all'estero nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente “anche chiedendo all'autorità consolare competente le
necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea di discendenza
diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatta valere”, con spese “quanto
meno, compensate”.
All'udienza del 22.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del
2025, devono rigettarsi le eccezioni preliminari formulate dal resistente.
Nel merito, deve rilevarsi l'assenza di prova della domanda giudiziale proposta dai ricorrenti, per tardività della produzione documentale effettuata con la nota del
24.2.2025.
In particolare, l'art. 281 undecies, primo comma, c.p.c. prevede che “la domanda
3 si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163”.
Il successivo art. 281 duodecies c.p.c., al suo quarto comma stabilisce (nel testo come modificato dal D. Lgs. 164/2024, cd. Correttivo Cartabia, atteso che in precedenza il medesimo quarto comma prevedeva che “se richiesto e sussiste
giustificato motivo, ….”) che: “quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte,
il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per
indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a
dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Dalla combinata lettura delle citate norme, emerge la previsione di una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzione documentale che,
per entrambe le parti, coinciderebbe con il deposito del proprio atto introduttivo, salva la possibilità di modificare e/o integrare le proprie difese ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., e quindi “quando l'esigenza sorge dalle difese della
controparte”.
Nel caso di specie, in allegato al ricorso introduttivo i ricorrenti depositavano soltanto la procura alle liti mentre tutti i certificati di stato civile atti a dimostrare la discendenza dei ricorrenti dal dedotto avo italiano sono stati prodotti il 24.2.2025,
senza alcuna autorizzazione in tal senso, in allegato a note difensive nelle quali il difensore firmatario dava atto di non avervi potuto provvedere prima “in virtù dei noti
disservizi manifestati dalla , intervenuti nelle ultime settimane Parte_4
del 2024, in occasione dell'iscrizione al ruolo generale dei ricorsi, si è preferito
alleggerire il deposito del carico documentale, scegliendo di provvedervi in seguito;
utilizzando questa modalità si è scongiurato il rischio reale di blocco e/o rifiuto del
sistema di iscrizione al ruolo generale”.
4 La condotta processuale appena descritta, tuttavia, si pone in contrasto con le previsioni normative che regolamentano il rito in discorso, potendosi ammettere nuove difese e nuovi documenti, ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c.,
soltanto se connessi alle difese rese da controparte e previa concessione di apposito termine da parte del giudice.
E tanto non si ravvisa nel caso di specie, in cui i documenti prodotti il 24.2.2025,
piuttosto, costituiscono la prova dei fatti addotti nel ricorso introduttivo e delle domande ivi formulate.
In ogni caso, non risulta documentata la dedotta impossibilità per i ricorrenti di provvedere al deposito della documentazione de quibus unitamente al ricorso introduttivo, difficoltà che comunque sarebbe stata ovviabile con il deposito della documentazione mancante immediatamente dopo il ripristino dei sistemi informatici
(previa istanza di rimessione in termini) e non dopo due mesi dall'iscrizione a ruolo del procedimento, anche successivamente all'instaurazione del contraddittorio tra le parti del giudizio (che, si ricordi, avviene con la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza).
Si ritiene, a riguardo, che non possano rilevare le previsioni di cui al procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c., ontologicamente diverso dal nuovo rito semplificato, soprattutto all'esito del cd. correttivo Cartabia che ha introdotto la previsione delle preclusioni in discorso al fine di risolvere le difficoltà interpretative sorte sul testo immediatamente precedente, vincolando il giudice alla concessione del termine di cui sopra solamente alla condizione di legge come sopra riportata.
Per le medesime ragioni finora esposte, deve rigettarsi altresì la richiesta di concessione di nuovo termine avanzata dai ricorrenti con le note di trattazione scritta depositate il 10.10.2025 per la produzione di nuovi documenti, atteso che non si ritengono sussistenti le condizioni di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. -
5 “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto,
concede alle parti…..” -, oltre al fatto che lo stesso termine, sia pure per depositare note in replica alle eccezioni di controparte, era già stato concesso con l'ordinanza dell'11.9.2025.
Deve rigettarsi, inoltre, la domanda avanzata dai ricorrenti di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. perché la stessa esamini e si pronunci sulla questione della sussistenza delle rilevate preclusioni istruttorie.
Si ritiene, infatti, che non sussistano le condizioni di cui alla citata norma in quanto la questione non presenta gravi difficoltà interpretative - che quindi non possano essere risolte direttamente dal giudice del merito ma siano tali da rendere opportuno un intervento chiarificatore della Corte - e non risulta essersi porta in numerosi giudizi (cfr. Cass. civ. n. 28727/2023 secondo cui “il rinvio pregiudiziale ex
art. 363 bis c.p.c. presuppone una difficoltà nell'interpretazione di una disposizione
nuova o sulla quale non si sia ancora formato un univoco indirizzo giurisprudenziale,
destinata ad essere applicata in numerosi giudizi, e tende a realizzare una sorta di
nomofilachia preventiva, sollecitando la S.C. ad enunciare con sentenza un principio
di diritto vincolante non solo per il giudice che ha sollevato la questione, ma anche
per ogni altro giudice chiamato ad intervenire nell'ambito del medesimo
procedimento”).
Per tutto quanto esposto, dunque, deve concludersi per la tardività di tutte le integrazioni rese dai ricorrenti con la nota del 24.2.2025. I nuovi documenti depositati,
quindi, non possono essere ammessi nel giudizio e valutati ai fini della decisione nel merito della proposta domanda giudiziale.
Pertanto, la stessa risulta del tutto sfornita di prova, dovendone conseguire il rigetto della domanda.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività
processuale svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso.
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della parte resistente, in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Caltanissetta, 17 novembre 2025
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Dott. Marcello Testaquatra
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