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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 3 GENNAIO 2025
N.R.G. 2756/2024 CUI E' RIUNITO IL PROC. N.
R.G. 2809/2024
All'udienza del 3 gennaio 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:36 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 26 novembre 2024.
Sono presenti:
- L'Avv. Raso Natalizia per la ricorrente, collegata tramite teams;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per delega CP_1
dell'Avv. Angela Maria Laganà collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Sergio Mazzù per collegato tramite CP_2
piattaforma teams;
Il G.O.P.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:40, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:06 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,11;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
2 La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa
Maria D. Romeo, all'udienza del 3.01.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2756/2024, cui è riunito il proc. n. 2809/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Raso Natalizia, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria di rappresentata e difesa dagli Avv. CP_4
ti Angela Maria Laganà e D. C. Adornato;
3 resistente
E
in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Mazzù;
resistente
Oggetto: ricorso avverso avviso di addebito.
Dando lettura alle ore 15:07, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati, rispettivamente il 10 ed il 14 ottobre 2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l' avviso di intimazione di pagamento n. 094
2024 90011607 75/000 notificato in data 15.07.2024 in relazione alle seguenti cartelle/avvisi di pagamento:
n. 394 2022 0001683432 000 del 22/08/2022 per omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2020; n. 394 2022 0004435424 000 del
09/03/2023 per omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2021; n. 394 2018
0001941375 000 del 21/08/2018 per omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno
2017; n. 394 2018 0004494532 000 del 02/03/2019
4 per omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2017/2018; n. 394 2019 0001712603 000 del
11/0/2019 per omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2018; n.
39420190004161230000 del 24/01/2020 per omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno
2017/2018 En. 39420210001795958000 del
17/01/2022 per omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2019.
eccepiva la non dovutezza, Parte_1
delle somme iscritte a ruolo, portate dagli avvisi opposti, in quanto, la propria partita Iva , P.IVA_1
veniva cessata in data 13.12.2018.
La ricorrente, inoltre, produceva la visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Reggio Calabria, da cui risultava che l'impresa individuale, intestata alla stessa, denominata ER
AN di ”, era stata cancellata Parte_1
in data 21 novembre 2019.
Si costituiva in giudizio deducendo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione ed il difetto di legittimazione di CP_4
Si costituiva in giudizio pure eccependo il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi fondata, atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente
5 eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la non dovutezza della pretesa contributiva, per cui, solo l'Ente impositore deve ritenersi legittimato passivo, pertanto, solo in relazione al Concessionario della
Riscossione va accolta la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Va, pure, estromessa dal giudizio la in quanto, CP_4
non risulta cessionaria del credito, per la cui riscossione, si procede a mezzo ruolo.
Quanto alla mancata opposizione dell'avviso di addebito, emesso per contributi e somme aggiuntive, nel termine di 40 giorni dalla notifica dei suddetti atti fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, va detto che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito o l'inesistenza della pretesa, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs
n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
6 L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le partite del ruolo di cui agli avvisi opposti sono stati annullati d'ufficio, da parte dell'ente impositore, come da documentazione in atti al fascicolo telematico dell CP_1
Quanto alle spese di lite, atteso che il provvedimento di sgravio è stato adottato in data successiva al deposito del presente ricorso, ritenuto che le condizioni per l'annullamento del credito erano sussistenti ancor prima del deposito del ricorso, si ritiene equo addivenire alla liquidazione delle stesse in ragione del principio della soccombenza “ virtuale” in favore di parte istante ( Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 21 marzo 2016, n. 5555)
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) Estromette dal giudizio ed CP_4 CP_2
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere, per le causali di cui in parte motiva;
7 3) Condanna al pagamento delle spese di lite, in CP_1
favore di parte ricorrente, che, liquida in €. 1.305,50, per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Cosi deciso in Palmi lì 3 Gennaio 2025.
Il G.O.P.
Dott. ssa
Maria D. Romeo
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