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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIANA
n. rgvg 8524/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa RI TT
- Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8524 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...] nato a c.f.POZZUOLI (NA) il 04/03/1982 Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F. 1 "
CO FA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CO FA
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte_1 e Controparte_1 premettendo:Con ricorso depositato il 02/05/2025
- di aver contratto matrimonio in Castel Volturno il 13/07/2019;
- che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1 (28.12.2016) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 18.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Persona_2 nata a [...] il [...] (C.F.:
- affidare la minore "a
) ad entrambi i genitori congiuntamente, così da garantire alla piccola un Codice Fiscale_3
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed al fine di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b assegnare la casa familiare ubicata in Bacoli (NA) alla Via Montegrillo n. 77 alla Signora [...] CP_1 dove sarà stabilita la residenza preferenziale della minore Persona_2
[...] ;
c l'altro genitore non collocatario, Parte_1 potrà incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità già indicate nel piano genitoriale, e segnatamente: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdi fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze Pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
corrisponderà un contributo a titolo di mantenimento della d- il ricorrente Parte_1
figlia Persona_2 pari ad € 450,00 mensili, da versare entro il giorno cinque di mediante bonifico bancario, oltre l'importo dell'assegnoControparte_1 ogni mese, alla Signora
unico che sarà devoluto per intero alla minore. I suddetti importi andranno annualmente rivalutati secondo gli indici Istat;
e- le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, quali quelle scolastiche e extrascolastiche. In particolare, saranno paritariamente sostenute le spese mediche non previste dal SSNN per la figlia, e sportive e ludiche, purché si tratti di spese concordate preventivamente e per le quali venga prodotta valida documentazione;
f-le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e
(atto n.32, parte II, S. C, reg. Atti Matrimonio anno 2019); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Volturno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
n. rgvg 8524/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa RI TT
- Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8524 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...] nato a c.f.POZZUOLI (NA) il 04/03/1982 Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F. 1 "
CO FA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CO FA
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte_1 e Controparte_1 premettendo:Con ricorso depositato il 02/05/2025
- di aver contratto matrimonio in Castel Volturno il 13/07/2019;
- che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1 (28.12.2016) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 18.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Persona_2 nata a [...] il [...] (C.F.:
- affidare la minore "a
) ad entrambi i genitori congiuntamente, così da garantire alla piccola un Codice Fiscale_3
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed al fine di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b assegnare la casa familiare ubicata in Bacoli (NA) alla Via Montegrillo n. 77 alla Signora [...] CP_1 dove sarà stabilita la residenza preferenziale della minore Persona_2
[...] ;
c l'altro genitore non collocatario, Parte_1 potrà incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità già indicate nel piano genitoriale, e segnatamente: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdi fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze Pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
corrisponderà un contributo a titolo di mantenimento della d- il ricorrente Parte_1
figlia Persona_2 pari ad € 450,00 mensili, da versare entro il giorno cinque di mediante bonifico bancario, oltre l'importo dell'assegnoControparte_1 ogni mese, alla Signora
unico che sarà devoluto per intero alla minore. I suddetti importi andranno annualmente rivalutati secondo gli indici Istat;
e- le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, quali quelle scolastiche e extrascolastiche. In particolare, saranno paritariamente sostenute le spese mediche non previste dal SSNN per la figlia, e sportive e ludiche, purché si tratti di spese concordate preventivamente e per le quali venga prodotta valida documentazione;
f-le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e
(atto n.32, parte II, S. C, reg. Atti Matrimonio anno 2019); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Volturno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino