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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.6121/2022
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pantaleo Catalano come Parte_1 da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.06.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione con decorrenza da agosto 1996, deduceva di aver inutilmente presentato all' in data CP_1
31.05.2021, domanda amministrativa volta ad ottenere la liquidazione della pensione supplementare di vecchiaia, previo trasferimento all' dei contributi versati negli anni dal 1955 al 1958 presso la CP_1
Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali, quale ex dipendente pubblico.
Chiedeva pertanto accertarsi il diritto ad ottenere la pensione supplementare e condannarsi l'istituto resistente al pagamento dei ratei differenziali dovuti con la decorrenza di legge, con vittoria delle spese processuali.
Integrato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto per CP_1
l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione supplementare.
Deduceva in particolare come la ricorrente non fosse titolare di una pensione liquidata dall ma CP_1 di una pensione liquidata dall , avente carattere integrativo e non sostitutivo o CP_2 esonerativo dall'AGO ai sensi dell'art.5 della legge n.1338/1962.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'odierna udienza il Tribunale decide con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * * Ai sensi dell'art.5 della legge n.1338 del 1962, L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o
l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Nella specie, parte ricorrente è titolare di una pensione erogata dall'SA (Ente Nazionale
Assistenza per gli Agenti e di Rappresentanti di Commercio) che non ha carattere sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, né comporta l'esonero dalla stessa. Al contrario, l'agente deve obbligatoriamente iscriversi all' e versare i contributi anche presso la gestione commercianti CP_1 dell'istituto predetto.
Inoltre, non risulta che sia stata liquidata, o che sia in corso di liquidazione, una pensione presso la gestione commercianti.
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.6121/2022
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pantaleo Catalano come Parte_1 da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.06.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione con decorrenza da agosto 1996, deduceva di aver inutilmente presentato all' in data CP_1
31.05.2021, domanda amministrativa volta ad ottenere la liquidazione della pensione supplementare di vecchiaia, previo trasferimento all' dei contributi versati negli anni dal 1955 al 1958 presso la CP_1
Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali, quale ex dipendente pubblico.
Chiedeva pertanto accertarsi il diritto ad ottenere la pensione supplementare e condannarsi l'istituto resistente al pagamento dei ratei differenziali dovuti con la decorrenza di legge, con vittoria delle spese processuali.
Integrato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto per CP_1
l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione supplementare.
Deduceva in particolare come la ricorrente non fosse titolare di una pensione liquidata dall ma CP_1 di una pensione liquidata dall , avente carattere integrativo e non sostitutivo o CP_2 esonerativo dall'AGO ai sensi dell'art.5 della legge n.1338/1962.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'odierna udienza il Tribunale decide con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * * Ai sensi dell'art.5 della legge n.1338 del 1962, L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o
l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Nella specie, parte ricorrente è titolare di una pensione erogata dall'SA (Ente Nazionale
Assistenza per gli Agenti e di Rappresentanti di Commercio) che non ha carattere sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, né comporta l'esonero dalla stessa. Al contrario, l'agente deve obbligatoriamente iscriversi all' e versare i contributi anche presso la gestione commercianti CP_1 dell'istituto predetto.
Inoltre, non risulta che sia stata liquidata, o che sia in corso di liquidazione, una pensione presso la gestione commercianti.
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)