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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/07/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3534/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANANIA LUCA Parte_1 C.F._1 MARIA, elettivamente domiciliato in VIA LAVINIO 22 00183 ROMA, presso il difensore avv. ANANIA LUCA MARIA APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASILE CRISTIANO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in VIALE G. D'ANNUNZIO 24 PESCARA, presso il difensore avv. BASILE CRISTIANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INNERO CIRO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in C.SO UMBERTO I n. 103 65015 , presso il difensore CP_2 avv. INNERO CIRO APPELLATI CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.4.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta,
l'appellante ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza n. 695/22 R.G. 144/22 emessa dal
Giudice di Pace, che si era dichiarato incompetente ratione materia, dichiari che l'opposizione da lui proposta avvero il preavviso di fermo amministrativo, notificatogli in data 13.12.2021, rientra nella competenza esclusiva del Giudice di Pace di Pescara, rimettendo le parti innanzi al predetto Giudice per il proseguimento della causa di merito.
In subordine, ritenuta la propria competenza annulli il preavviso di fermo amministrativo n.
217192/2021 iscritto, nelle more del giudizio, sul veicolo tg. BN820JW. ha chiesto che il tribunale dichiari l'inammissibilità dell'appello. CP_1
Il , insistendo nella richiesta di estromissione dal giudizio, ha Controparte_2 chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 1. Con ricorso proposto davanti al Giudice di Pace di PESCARA, aveva proposto Parte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo a lui notificato in data 13.12.2021 dalla
, relativo all'omesso pagamento di sanzioni amministrative, comminate con i verbali di CP_1 contravvenzione indicati nel provvedimento, emessi per violazione al C.d.S.
In data 19.5.2022 il Giudice di Pace aveva dichiarato con sentenza l'incompetenza per materia del giudice adito, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti al
Tribunale di Pescara.
La sentenza è stata impugnata dall'appellante che, con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 22.9.2022 ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza n. 695/22 R.G.
144/22 emessa dal Giudice di Pace, dichiari che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo rientra nella competenza esclusiva del Giudice di Pace di Pescara, rimettendo le parti innanzi al
Giudice di pace per il proseguimento della causa di merito.
In subordine, ritenuta la propria competenza provveda all'annullamento del preavviso di fermo amministrativo, emesso dalla per la complessiva somma di € 3.187,77, assumendo CP_1
l'illegittimità del provvedimento per omessa notifica dei verbali di accertamento di violazione del
Codice della Strada ivi menzionati.
2. ed il si sono costituiti chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'impugnazione.
3. Considerato che il preavviso di fermo è impugnabile mediante un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'amministrazione e dell'esattore di eseguire il fermo, che a tale materia si applicano le norme generali in tema di riparto di competenza per materia e valore e che la cognizione sull'opposizione a cartella esattoriale, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, riconducibili a violazioni al codice della strada, configurata come opposizione al precetto, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dagli artt. 6 e 7 del D Lgs. 150/2011, con ordinanza in data 29.3.2023 è stato sollevato d'ufficio conflitto di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
4. Con ordinanza n. 23881 emessa in data 16.5.2024 la seconda sezione della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il regolamento, in quanto sollevato non dal giudice davanti al quale la causa era stata riassunta a seguito della pronuncia di incompetenza, ma davanti al giudice investito del gravame.
5. Con ricorso depositato il 25.10.2024 la causa è stata riassunta dall'appellante e, all'esito dell'udienza camerale del 24.1.2025 rinviata all'udienza del 2.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc. per la decisione pagina 2 di 4 ******
A. Sull'individuazione del giudice competente in materia di opposizione a fermo amministrativo
a.1 Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23881 emessa in data 16.5.2024 il
Tribunale, legittimamente investito dall'appellante con l'atto di appello (unico mezzo, esperibile per censurare la decisione sulla competenza resa dal Giudice di pace, stante il divieto di cui all'art. 46 cpc) non aveva il potere di far rilevare il conflitto di competenza, evenienza contemplata dall'art. 45 cpc, nei casi da esso stesso individuati, allorquando il giudice, ritenuto competente da quello che abbia declinato la competenza, venga adito in riassunzione dalla parte.
Il Tribunale era quindi tenuto a decidere sull'appello, pronunciandosi preventivamente sulla competenza come giudice del gravame, delibando sulla questione posta dall'appellante.
Laddove l'avesse ritenuta fondata, avrebbe dovuto limitarsi a riformare la decisione del Giudice di pace, dichiarando la competenza dello stesso ed assegnando termine per la riassunzione del giudizio.
a.2 Accertato che la giurisprudenza è giunta a qualificare il fermo amministrativo quale misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento e alternativa all'esecuzione, ripudiando la tesi della natura esecutiva del provvedimento (richiamata dal Giudice di Pace) e quindi del fermo come atto dell'espropriazione esattoriale (cfr. Cass. SS.UU. n. 15354/2015); che il preavviso di fermo è impugnabile mediante un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'amministrazione e di quella dell'esattore di eseguire il fermo, dovendosi seguirsi le norme generali in tema di riparto di competenza per materia e valore;
che la cognizione sull'opposizione a cartella esattoriale, relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, riconducibili a violazioni al codice della strada, configurata come opposizione al precetto, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dagli artt. 6 e 7 del D Lgs. 150/2011 (cfr. Cassazione civile sez. VI,
08/05/2020, n.8665); che parimenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 204 bis e 205 D.Lgs n. 285 del 1992 (codice della strada), che richiamano gli artt.
6-7 del D. Lgs n. 150/2011, al Giudice di Pace viene attribuita la competenza per materia sulle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione e ai verbali di accertamento relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore;
che l'attribuzione della competenza funzionale in capo al Giudice di Pace va individuata in relazione alla natura della sanzione, relativa a violazioni al codice della strada, contenuta nel verbale sotteso alla cartella di pagamento impugnata unitamente al preavviso di fermo;
pagina 3 di 4 va conseguentemente accolto l'appello formulato da formulato e dichiarata la Parte_1 competenza, per materia, del Giudice di pace di Pescara, assegnando alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa.
B. Sulle spese.
Le spese, di entrambe le fasi del giudizio, liquidate come in dispositivo, considerando il valore della controversia, il numero delle parti e la riassunzione del giudizio all'esito del provvedimento assunto dalla Corte di Cassazione, seguono la soccombenza delle parti appellate, tenute in solido al pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello formulato da , Parte_1
DICHIARA che la presente causa rientra nella competenza per materia del giudice di pace di Pescara, davanti al quale rimette le parti.
ASSEGNA alle parti termine di tre mesi, dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa.
CONDANNA le parti appellate, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida, per la fase davanti al giudice di pace, in € 125,00 per spese ed € 1.644,50 per onorari e, per il presente giudizio in
€ 174,00 per spese ed € 3.981,12 per onorari (3.317,60 aumentato del 20%), importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge
Pescara, 08/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3534/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANANIA LUCA Parte_1 C.F._1 MARIA, elettivamente domiciliato in VIA LAVINIO 22 00183 ROMA, presso il difensore avv. ANANIA LUCA MARIA APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASILE CRISTIANO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in VIALE G. D'ANNUNZIO 24 PESCARA, presso il difensore avv. BASILE CRISTIANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INNERO CIRO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in C.SO UMBERTO I n. 103 65015 , presso il difensore CP_2 avv. INNERO CIRO APPELLATI CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.4.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta,
l'appellante ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza n. 695/22 R.G. 144/22 emessa dal
Giudice di Pace, che si era dichiarato incompetente ratione materia, dichiari che l'opposizione da lui proposta avvero il preavviso di fermo amministrativo, notificatogli in data 13.12.2021, rientra nella competenza esclusiva del Giudice di Pace di Pescara, rimettendo le parti innanzi al predetto Giudice per il proseguimento della causa di merito.
In subordine, ritenuta la propria competenza annulli il preavviso di fermo amministrativo n.
217192/2021 iscritto, nelle more del giudizio, sul veicolo tg. BN820JW. ha chiesto che il tribunale dichiari l'inammissibilità dell'appello. CP_1
Il , insistendo nella richiesta di estromissione dal giudizio, ha Controparte_2 chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 1. Con ricorso proposto davanti al Giudice di Pace di PESCARA, aveva proposto Parte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo a lui notificato in data 13.12.2021 dalla
, relativo all'omesso pagamento di sanzioni amministrative, comminate con i verbali di CP_1 contravvenzione indicati nel provvedimento, emessi per violazione al C.d.S.
In data 19.5.2022 il Giudice di Pace aveva dichiarato con sentenza l'incompetenza per materia del giudice adito, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti al
Tribunale di Pescara.
La sentenza è stata impugnata dall'appellante che, con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 22.9.2022 ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza n. 695/22 R.G.
144/22 emessa dal Giudice di Pace, dichiari che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo rientra nella competenza esclusiva del Giudice di Pace di Pescara, rimettendo le parti innanzi al
Giudice di pace per il proseguimento della causa di merito.
In subordine, ritenuta la propria competenza provveda all'annullamento del preavviso di fermo amministrativo, emesso dalla per la complessiva somma di € 3.187,77, assumendo CP_1
l'illegittimità del provvedimento per omessa notifica dei verbali di accertamento di violazione del
Codice della Strada ivi menzionati.
2. ed il si sono costituiti chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'impugnazione.
3. Considerato che il preavviso di fermo è impugnabile mediante un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'amministrazione e dell'esattore di eseguire il fermo, che a tale materia si applicano le norme generali in tema di riparto di competenza per materia e valore e che la cognizione sull'opposizione a cartella esattoriale, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, riconducibili a violazioni al codice della strada, configurata come opposizione al precetto, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dagli artt. 6 e 7 del D Lgs. 150/2011, con ordinanza in data 29.3.2023 è stato sollevato d'ufficio conflitto di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
4. Con ordinanza n. 23881 emessa in data 16.5.2024 la seconda sezione della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il regolamento, in quanto sollevato non dal giudice davanti al quale la causa era stata riassunta a seguito della pronuncia di incompetenza, ma davanti al giudice investito del gravame.
5. Con ricorso depositato il 25.10.2024 la causa è stata riassunta dall'appellante e, all'esito dell'udienza camerale del 24.1.2025 rinviata all'udienza del 2.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc. per la decisione pagina 2 di 4 ******
A. Sull'individuazione del giudice competente in materia di opposizione a fermo amministrativo
a.1 Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23881 emessa in data 16.5.2024 il
Tribunale, legittimamente investito dall'appellante con l'atto di appello (unico mezzo, esperibile per censurare la decisione sulla competenza resa dal Giudice di pace, stante il divieto di cui all'art. 46 cpc) non aveva il potere di far rilevare il conflitto di competenza, evenienza contemplata dall'art. 45 cpc, nei casi da esso stesso individuati, allorquando il giudice, ritenuto competente da quello che abbia declinato la competenza, venga adito in riassunzione dalla parte.
Il Tribunale era quindi tenuto a decidere sull'appello, pronunciandosi preventivamente sulla competenza come giudice del gravame, delibando sulla questione posta dall'appellante.
Laddove l'avesse ritenuta fondata, avrebbe dovuto limitarsi a riformare la decisione del Giudice di pace, dichiarando la competenza dello stesso ed assegnando termine per la riassunzione del giudizio.
a.2 Accertato che la giurisprudenza è giunta a qualificare il fermo amministrativo quale misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento e alternativa all'esecuzione, ripudiando la tesi della natura esecutiva del provvedimento (richiamata dal Giudice di Pace) e quindi del fermo come atto dell'espropriazione esattoriale (cfr. Cass. SS.UU. n. 15354/2015); che il preavviso di fermo è impugnabile mediante un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'amministrazione e di quella dell'esattore di eseguire il fermo, dovendosi seguirsi le norme generali in tema di riparto di competenza per materia e valore;
che la cognizione sull'opposizione a cartella esattoriale, relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, riconducibili a violazioni al codice della strada, configurata come opposizione al precetto, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dagli artt. 6 e 7 del D Lgs. 150/2011 (cfr. Cassazione civile sez. VI,
08/05/2020, n.8665); che parimenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 204 bis e 205 D.Lgs n. 285 del 1992 (codice della strada), che richiamano gli artt.
6-7 del D. Lgs n. 150/2011, al Giudice di Pace viene attribuita la competenza per materia sulle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione e ai verbali di accertamento relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore;
che l'attribuzione della competenza funzionale in capo al Giudice di Pace va individuata in relazione alla natura della sanzione, relativa a violazioni al codice della strada, contenuta nel verbale sotteso alla cartella di pagamento impugnata unitamente al preavviso di fermo;
pagina 3 di 4 va conseguentemente accolto l'appello formulato da formulato e dichiarata la Parte_1 competenza, per materia, del Giudice di pace di Pescara, assegnando alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa.
B. Sulle spese.
Le spese, di entrambe le fasi del giudizio, liquidate come in dispositivo, considerando il valore della controversia, il numero delle parti e la riassunzione del giudizio all'esito del provvedimento assunto dalla Corte di Cassazione, seguono la soccombenza delle parti appellate, tenute in solido al pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello formulato da , Parte_1
DICHIARA che la presente causa rientra nella competenza per materia del giudice di pace di Pescara, davanti al quale rimette le parti.
ASSEGNA alle parti termine di tre mesi, dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa.
CONDANNA le parti appellate, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida, per la fase davanti al giudice di pace, in € 125,00 per spese ed € 1.644,50 per onorari e, per il presente giudizio in
€ 174,00 per spese ed € 3.981,12 per onorari (3.317,60 aumentato del 20%), importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge
Pescara, 08/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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