Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6478/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall' avv.to Francesco Manzo;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.05.2020 la parte ricorrente, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'assegno di invalidità, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha ritenuto la insussistenza del requisito sanitario in questione.
Conclude chiedendo la condanna dell' al pagamento della CP_1
prestazione richiesta dalla domanda amministrativa o dalla
1
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Ed invero, anche il CTU dott. nominato in fase di Per_1
opposizione, ha concluso nel senso di ritenere la insussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta.
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Pertanto il ricorso va rigettato.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp,. Att. Cpc.
Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico dell liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: rigetta l'opposizione;
2 nulla sulle spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata, 23.1.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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