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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. R.G. 690/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LODDO MASSIMO (c.f. Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo INDIRIZZO TELEMATICO C.F._1
Email_1
ATTORE-OPPONENTE nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. RANIERI RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Forlì, via C.F._2
dei Filergiti n. 10
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi ed hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 18/06/2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con il presente giudizio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 100/2024 Parte_1
emesso il 12/02/2024 con il quale, su ricorso di le è stato ingiunto l'immediato CP_1
pagamento della somma di € 170.800, oltre interessi e spese legali, pretesa a fronte della vendita di un “HI isolato autoportante intermodale” e di uno “stampo testa tonda”, come da preventivo del 24/03/2021 accettato con p.e.c. del 26/03/2021 e fattura n. 68 del 26/03/2021, rimasta inevasa nonostante i solleciti e l'avvenuta consegna.
Ha dedotto che a fronte della proposta di vendita di tali beni, dalla stessa accettata, era Pt_1
previsto un pagamento in 36 rate mensili con riserva di proprietà e decorrenza dell'obbligo di versamento della prima rata dal 90° giorno successivo alla consegna dei manufatti che, tuttavia, non era mai avvenuta, risultando i beni rimasti nella piena disponibilità di (già CP_1 CP_2
presso la sede di Cesena, via Venezia. Ha pertanto chiesto, previa sospensione ex art. 649
[...]
c.p.c. della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo, la sua revoca non essendosi verificata la condizione prevista per l'insorgere dell'obbligazione di pagamento. In via riconvenzionale, a fronte dell'inadempimento di rispetto ai patti assunti in data 24- CP_1
26/03/2021 e in particolare la mancata consegna dei beni e l'utilizzo degli stessi nella propria attività, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di Pt_1
proprietà nonché il pagamento della somma di € 50.600,52 per prestazioni di servizi effettuate in suo favore. si è ritualmente costituita con comparsa del 27/05/2024 contestato l'opposizione e CP_1
le domande riconvenzionali proposte, di cui ha chiesto il rigetto, opponendosi anche alla sospensione ex art. 649 c.p.c. in difetto dei relativi presupposti.
In merito all'asserita mancata consegna dei beni compravenduti, l'opposta, nell'evidenziare che la problematica non era mai stata sollevata prima del giudizio, ha in ogni caso riferito di aver messo immediatamente a disposizione di i beni, la quale avrebbe potuto ritirarli liberamente, Pt_1
previa organizzazione del trasporto, trattandosi di mezzi difficili da spostare. Ha contestato, inoltre, la fondatezza della domanda riconvenzionale, non avendo l'opponente fornito alcuna prova delle prestazioni svolte ed avendo, comunque, interamente corrisposto l'importo corrispondente con
2 bonifici di € 20.000 e compensazione dell'ulteriore importo facendosi carico dei costi dei dipendenti di a seguito del contratto di affitto d'azienda intercorso tra le parti. Pt_1
Sospesa con ordinanza del 05/06/2024 la provvisoria esecutività concessa al decreto ingiuntivo, a seguito di sub-procedimento a tal fine instaurato, in sede di verifiche preliminari svolte in pari data
è stato disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione in semplificato ed è stata differita al 18/09/2024 la data della prima udienza. A tale udienza, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c. e alla successiva udienza del 04/12/2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, è stata rinviata per la discussione orale, previa rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta da di pagamento della somma di € 50.000 ca., accettata da controparte. Pt_1
All'udienza del 18/06/2025, previa discussione orale della causa, la stessa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stato indicato il deposito nel termine di 30 giorni come previsto dall'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
Va anzitutto dato atto che ha rinunciato alla domanda riconvenzionale di pagamento Pt_1
della somma di € 50.600,52, sulla quale non deve, pertanto, in questa sede provvedersi.
L'opposizione di è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati. Pt_1
Come già evidenziato nell'ordinanza resa il 05/06/2024, non è contestato, ed è comunque documentato, il fatto che tra le parti sia stato stipulato un contratto di compravendita con riserva di proprietà relativo ad un “HI isolato autoportante intermodale” e ad uno “stampo testata tonda” a corredo del HI, come da preventivo trasmesso dall'allora CP_2
ora con p.e.c. del 24/03/2021, restituito sottoscritto per accettazione da
[...] CP_1 Pt_1
con p.e.c. del 26/03/2021.
Come si evince dal suddetto preventivo/contratto il pagamento dell'importo complessivo di €
140.000 oltre IVA era previsto in 36 rate mensili a far data dal 90° giorno della consegna del manufatto e la vendita è disciplinata dagli artt. 1253 e ss. c.c..
Contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso monitorio, la consegna dei beni oggetto di tale contratto di vendita non risulta mai avvenuta né risultano documentati solleciti al ritiro dei beni.
È infatti emerso che il HI (trattandosi di mezzo brevettato privo di targa non idoneo a circolare) non è mai stato consegnato a trovandosi lo stesso tuttora giacente presso il Pt_1
piazzale in cui ha la propria sede ed esercita l'attività. Né è stata fornita la prova che il CP_1
3 mezzo sia mai stato formalmente messo a disposizione di per il ritiro né che vi siano stati Pt_1
solleciti in tal senso, disattesi da Pt_1
Trattandosi di vendita con riserva di proprietà, ai sensi dell'art. 1523 c.c., richiamato anche nel preventivo, la proprietà del bene viene acquistata solo con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, salva assunzione dei rischi in capo all'acquirente sin dal momento della consegna.
Nel caso in esame non vi è mai stata una formale consegna o presa in carico dei beni da parte dell'acquirente, di tal ché non ha mai assunto i rischi relativi ai beni e non è mai iniziato a Pt_1
decorrere il termine per il pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 68/2021 emessa il
26/03/2021 per la complessiva somma di € 170.800. Il pagamento era infatti previsto in 36 rate mensili con decorrenza dal novantesimo giorno dalla consegna del manufatto.
La mancata consegna dei beni ha dunque impedito il decorso del termine per il pagamento della prima rata e, di conseguenza, di tutte quelle successive.
L'avvenuta intimazione al ritiro comunicata da con p.e.c. in data 06/06/2024 – e CP_1
dunque dopo l'ordinanza di questo Giudice con cui è stata sospesa, per le ragioni sopra riportate, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – non può ritenersi idonea a mettere in mora per il ritiro del bene e il pagamento del prezzo, al decorso dei novanta giorni dalla messa a Pt_1
disposizione per il ritiro, stante l'assoluta incongruità del termine concesso di appena 4 giorni
(compresi di sabato e domenica) per organizzare il ritiro di un mezzo ingombrante e di difficile trasportabilità, come ammesso dalla stessa nella sua comparsa di costituzione, in spregio CP_1
ai principi di correttezza e buona fede cui devono conformarsi le parti ai sensi dell'art. 1175 c.c..
In ogni caso, tale intimazione risulta del tutto tardiva essendo avvenuta dopo che in sede giudiziale aveva già chiesto la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà, Pt_1
allegandone l'inadempimento all'obbligo di consegna dei beni, esonerandola pertanto dall'obbligo di adempiere ex art. 1453, co. 3, c.c..
Deve inoltre escludersi rilevanza, al fine di provare il perfezionamento della consegna, la circostanza che tra le due società in causa (peraltro all'epoca di tali fatti rappresentate dallo stesso legale rappresentante ) sia stato stipulato in data 11/11/2022 – e dunque dopo Controparte_3
oltre un anno e mezzo dalla vendita con riserva di proprietà – un contratto di affitto di ramo d'azienda con cui ha ceduto in affitto a il ramo d'azienda costituito dal Pt_1 CP_1
complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di esecuzione di lavori di carrozzeria, riparazioni meccaniche ed elettriche su qualsiasi tipologia di veicolo, comprensivo dei beni e
4 attrezzature, connessi o necessari all'esercizio dell'attività, tra i quali vi erano anche il HI e lo stampo a testata tonda, come risulta dallo stralcio dell'inventario allegato al contratto che di seguito si riporta
Tale circostanza, tuttavia, lungi dal dimostrare che fosse in possesso di tali beni e li abbia Pt_1
poi concessi in affitto a dimostra, al contrario, che tali beni non si sono mai spostati dal CP_1
piazzale in cui ancora si trovano presso la sede di (già ) e sono sempre CP_1 CP_2
rimasti nella disponibilità esclusiva di che, dopo averli venduti a con il CP_1 Pt_1
contratto del 24-26/03/2021, ha continuato ad averne l'esclusiva disponibilità, senza mai premurarsi di formalizzare in alcun modo la “consegna” per il decorso del termine di pagamento previsto contrattualmente.
Tale contratto – in disparte ogni questione relativa all'eccepita nullità/annullabilità dello stesso in altro giudizio pendente tra le medesime parti – non è idoneo a provare l'avvenuta consegna e il decorso del termine per il pagamento e, di conseguenza, il preteso inadempimento di al Pt_1
pagamento del prezzo.
Il decreto ingiuntivo va pertanto senz'altro revocato, posto che al momento della sua concessione il credito fatto valere non era esigibile. Né può emettersi alcuna statuizione di condanna in quanto, per i motivi sopra esposti, il pagamento del prezzo continua a non essere esigibile in mancanza di avvenuta consegna dei manufatti oggetto del contratto e di idoneo atto di messa in mora per il ritiro degli stessi ed il conseguente decorso del termine di pagamento.
Non può invece accogliersi la domanda riconvenzionale proposta da di risoluzione del Pt_1
contratto di vendita con riserva di proprietà per grave inadempimento di rappresentato CP_1
dalla mancata consegna dei beni e dal loro utilizzo.
Ai sensi dell'art. 1455 c.c. il contratto può essere risolto solo in presenza di un inadempimento che non sia di “scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
5 Nel caso in esame non è possibile affermare l'esistenza di un tale grave inadempimento, posto che nessuna delle due parti oggi in causa aveva, in realtà, mai lamentato alcunché prima di tale giudizio dimostrando un totale disinteresse per l'adempimento.
Da un lato non ha mai intimato il ritiro dei mezzi, nonostante il decorso di oltre un CP_1
anno e mezzo prima della stipula del già citato contratto di affitto di ramo d'azienda, mostrando quindi disinteresse per il pagamento che – come già sopra precisato – sarebbe decorso solo dopo 90 giorni dalla consegna, di cui non ha neppure mai sollecitato il pagamento prima del deposito del ricorso monitorio.
D'altro canto, anche non ha mai chiesto la consegna o sollecitato il ritiro dei manufatti, Pt_1
mostrando quindi scarso (per non dire nullo) interesse all'adempimento di tale contratto. Inoltre, dal mese di novembre 2022, con la stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda è CP_1
stata di fatto autorizzata all'utilizzo di tali beni, in quanto ricompresi nel perimetro del ramo d'azienda oggetto dell'affitto.
Non è dunque configurabile alcun inadempimento, con le caratteristiche di non scarsa importanza richieste dall'art. 1455 c.c., per dichiarare in questa sede la risoluzione del contratto.
Va dunque respinta la domanda di risoluzione del contratto.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine all'opposizione proposta da con citazione notificata il 21/03/2024 nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 100/2024 emesso in data 12/02/2024; dato atto della rinuncia da parte di alla domanda riconvenzionale di pagamento di cui al Pt_1
punto 4 dell'atto di citazione, rigetta ogni altra domanda proposta da e da;
CP_1 Pt_1
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale del 18/06/2025.
Forlì, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. R.G. 690/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LODDO MASSIMO (c.f. Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo INDIRIZZO TELEMATICO C.F._1
Email_1
ATTORE-OPPONENTE nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. RANIERI RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Forlì, via C.F._2
dei Filergiti n. 10
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi ed hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 18/06/2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con il presente giudizio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 100/2024 Parte_1
emesso il 12/02/2024 con il quale, su ricorso di le è stato ingiunto l'immediato CP_1
pagamento della somma di € 170.800, oltre interessi e spese legali, pretesa a fronte della vendita di un “HI isolato autoportante intermodale” e di uno “stampo testa tonda”, come da preventivo del 24/03/2021 accettato con p.e.c. del 26/03/2021 e fattura n. 68 del 26/03/2021, rimasta inevasa nonostante i solleciti e l'avvenuta consegna.
Ha dedotto che a fronte della proposta di vendita di tali beni, dalla stessa accettata, era Pt_1
previsto un pagamento in 36 rate mensili con riserva di proprietà e decorrenza dell'obbligo di versamento della prima rata dal 90° giorno successivo alla consegna dei manufatti che, tuttavia, non era mai avvenuta, risultando i beni rimasti nella piena disponibilità di (già CP_1 CP_2
presso la sede di Cesena, via Venezia. Ha pertanto chiesto, previa sospensione ex art. 649
[...]
c.p.c. della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo, la sua revoca non essendosi verificata la condizione prevista per l'insorgere dell'obbligazione di pagamento. In via riconvenzionale, a fronte dell'inadempimento di rispetto ai patti assunti in data 24- CP_1
26/03/2021 e in particolare la mancata consegna dei beni e l'utilizzo degli stessi nella propria attività, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di Pt_1
proprietà nonché il pagamento della somma di € 50.600,52 per prestazioni di servizi effettuate in suo favore. si è ritualmente costituita con comparsa del 27/05/2024 contestato l'opposizione e CP_1
le domande riconvenzionali proposte, di cui ha chiesto il rigetto, opponendosi anche alla sospensione ex art. 649 c.p.c. in difetto dei relativi presupposti.
In merito all'asserita mancata consegna dei beni compravenduti, l'opposta, nell'evidenziare che la problematica non era mai stata sollevata prima del giudizio, ha in ogni caso riferito di aver messo immediatamente a disposizione di i beni, la quale avrebbe potuto ritirarli liberamente, Pt_1
previa organizzazione del trasporto, trattandosi di mezzi difficili da spostare. Ha contestato, inoltre, la fondatezza della domanda riconvenzionale, non avendo l'opponente fornito alcuna prova delle prestazioni svolte ed avendo, comunque, interamente corrisposto l'importo corrispondente con
2 bonifici di € 20.000 e compensazione dell'ulteriore importo facendosi carico dei costi dei dipendenti di a seguito del contratto di affitto d'azienda intercorso tra le parti. Pt_1
Sospesa con ordinanza del 05/06/2024 la provvisoria esecutività concessa al decreto ingiuntivo, a seguito di sub-procedimento a tal fine instaurato, in sede di verifiche preliminari svolte in pari data
è stato disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione in semplificato ed è stata differita al 18/09/2024 la data della prima udienza. A tale udienza, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c. e alla successiva udienza del 04/12/2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, è stata rinviata per la discussione orale, previa rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta da di pagamento della somma di € 50.000 ca., accettata da controparte. Pt_1
All'udienza del 18/06/2025, previa discussione orale della causa, la stessa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stato indicato il deposito nel termine di 30 giorni come previsto dall'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
Va anzitutto dato atto che ha rinunciato alla domanda riconvenzionale di pagamento Pt_1
della somma di € 50.600,52, sulla quale non deve, pertanto, in questa sede provvedersi.
L'opposizione di è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati. Pt_1
Come già evidenziato nell'ordinanza resa il 05/06/2024, non è contestato, ed è comunque documentato, il fatto che tra le parti sia stato stipulato un contratto di compravendita con riserva di proprietà relativo ad un “HI isolato autoportante intermodale” e ad uno “stampo testata tonda” a corredo del HI, come da preventivo trasmesso dall'allora CP_2
ora con p.e.c. del 24/03/2021, restituito sottoscritto per accettazione da
[...] CP_1 Pt_1
con p.e.c. del 26/03/2021.
Come si evince dal suddetto preventivo/contratto il pagamento dell'importo complessivo di €
140.000 oltre IVA era previsto in 36 rate mensili a far data dal 90° giorno della consegna del manufatto e la vendita è disciplinata dagli artt. 1253 e ss. c.c..
Contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso monitorio, la consegna dei beni oggetto di tale contratto di vendita non risulta mai avvenuta né risultano documentati solleciti al ritiro dei beni.
È infatti emerso che il HI (trattandosi di mezzo brevettato privo di targa non idoneo a circolare) non è mai stato consegnato a trovandosi lo stesso tuttora giacente presso il Pt_1
piazzale in cui ha la propria sede ed esercita l'attività. Né è stata fornita la prova che il CP_1
3 mezzo sia mai stato formalmente messo a disposizione di per il ritiro né che vi siano stati Pt_1
solleciti in tal senso, disattesi da Pt_1
Trattandosi di vendita con riserva di proprietà, ai sensi dell'art. 1523 c.c., richiamato anche nel preventivo, la proprietà del bene viene acquistata solo con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, salva assunzione dei rischi in capo all'acquirente sin dal momento della consegna.
Nel caso in esame non vi è mai stata una formale consegna o presa in carico dei beni da parte dell'acquirente, di tal ché non ha mai assunto i rischi relativi ai beni e non è mai iniziato a Pt_1
decorrere il termine per il pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 68/2021 emessa il
26/03/2021 per la complessiva somma di € 170.800. Il pagamento era infatti previsto in 36 rate mensili con decorrenza dal novantesimo giorno dalla consegna del manufatto.
La mancata consegna dei beni ha dunque impedito il decorso del termine per il pagamento della prima rata e, di conseguenza, di tutte quelle successive.
L'avvenuta intimazione al ritiro comunicata da con p.e.c. in data 06/06/2024 – e CP_1
dunque dopo l'ordinanza di questo Giudice con cui è stata sospesa, per le ragioni sopra riportate, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – non può ritenersi idonea a mettere in mora per il ritiro del bene e il pagamento del prezzo, al decorso dei novanta giorni dalla messa a Pt_1
disposizione per il ritiro, stante l'assoluta incongruità del termine concesso di appena 4 giorni
(compresi di sabato e domenica) per organizzare il ritiro di un mezzo ingombrante e di difficile trasportabilità, come ammesso dalla stessa nella sua comparsa di costituzione, in spregio CP_1
ai principi di correttezza e buona fede cui devono conformarsi le parti ai sensi dell'art. 1175 c.c..
In ogni caso, tale intimazione risulta del tutto tardiva essendo avvenuta dopo che in sede giudiziale aveva già chiesto la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà, Pt_1
allegandone l'inadempimento all'obbligo di consegna dei beni, esonerandola pertanto dall'obbligo di adempiere ex art. 1453, co. 3, c.c..
Deve inoltre escludersi rilevanza, al fine di provare il perfezionamento della consegna, la circostanza che tra le due società in causa (peraltro all'epoca di tali fatti rappresentate dallo stesso legale rappresentante ) sia stato stipulato in data 11/11/2022 – e dunque dopo Controparte_3
oltre un anno e mezzo dalla vendita con riserva di proprietà – un contratto di affitto di ramo d'azienda con cui ha ceduto in affitto a il ramo d'azienda costituito dal Pt_1 CP_1
complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di esecuzione di lavori di carrozzeria, riparazioni meccaniche ed elettriche su qualsiasi tipologia di veicolo, comprensivo dei beni e
4 attrezzature, connessi o necessari all'esercizio dell'attività, tra i quali vi erano anche il HI e lo stampo a testata tonda, come risulta dallo stralcio dell'inventario allegato al contratto che di seguito si riporta
Tale circostanza, tuttavia, lungi dal dimostrare che fosse in possesso di tali beni e li abbia Pt_1
poi concessi in affitto a dimostra, al contrario, che tali beni non si sono mai spostati dal CP_1
piazzale in cui ancora si trovano presso la sede di (già ) e sono sempre CP_1 CP_2
rimasti nella disponibilità esclusiva di che, dopo averli venduti a con il CP_1 Pt_1
contratto del 24-26/03/2021, ha continuato ad averne l'esclusiva disponibilità, senza mai premurarsi di formalizzare in alcun modo la “consegna” per il decorso del termine di pagamento previsto contrattualmente.
Tale contratto – in disparte ogni questione relativa all'eccepita nullità/annullabilità dello stesso in altro giudizio pendente tra le medesime parti – non è idoneo a provare l'avvenuta consegna e il decorso del termine per il pagamento e, di conseguenza, il preteso inadempimento di al Pt_1
pagamento del prezzo.
Il decreto ingiuntivo va pertanto senz'altro revocato, posto che al momento della sua concessione il credito fatto valere non era esigibile. Né può emettersi alcuna statuizione di condanna in quanto, per i motivi sopra esposti, il pagamento del prezzo continua a non essere esigibile in mancanza di avvenuta consegna dei manufatti oggetto del contratto e di idoneo atto di messa in mora per il ritiro degli stessi ed il conseguente decorso del termine di pagamento.
Non può invece accogliersi la domanda riconvenzionale proposta da di risoluzione del Pt_1
contratto di vendita con riserva di proprietà per grave inadempimento di rappresentato CP_1
dalla mancata consegna dei beni e dal loro utilizzo.
Ai sensi dell'art. 1455 c.c. il contratto può essere risolto solo in presenza di un inadempimento che non sia di “scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
5 Nel caso in esame non è possibile affermare l'esistenza di un tale grave inadempimento, posto che nessuna delle due parti oggi in causa aveva, in realtà, mai lamentato alcunché prima di tale giudizio dimostrando un totale disinteresse per l'adempimento.
Da un lato non ha mai intimato il ritiro dei mezzi, nonostante il decorso di oltre un CP_1
anno e mezzo prima della stipula del già citato contratto di affitto di ramo d'azienda, mostrando quindi disinteresse per il pagamento che – come già sopra precisato – sarebbe decorso solo dopo 90 giorni dalla consegna, di cui non ha neppure mai sollecitato il pagamento prima del deposito del ricorso monitorio.
D'altro canto, anche non ha mai chiesto la consegna o sollecitato il ritiro dei manufatti, Pt_1
mostrando quindi scarso (per non dire nullo) interesse all'adempimento di tale contratto. Inoltre, dal mese di novembre 2022, con la stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda è CP_1
stata di fatto autorizzata all'utilizzo di tali beni, in quanto ricompresi nel perimetro del ramo d'azienda oggetto dell'affitto.
Non è dunque configurabile alcun inadempimento, con le caratteristiche di non scarsa importanza richieste dall'art. 1455 c.c., per dichiarare in questa sede la risoluzione del contratto.
Va dunque respinta la domanda di risoluzione del contratto.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine all'opposizione proposta da con citazione notificata il 21/03/2024 nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 100/2024 emesso in data 12/02/2024; dato atto della rinuncia da parte di alla domanda riconvenzionale di pagamento di cui al Pt_1
punto 4 dell'atto di citazione, rigetta ogni altra domanda proposta da e da;
CP_1 Pt_1
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale del 18/06/2025.
Forlì, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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