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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3089/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3089/2020 R.G. avente ad oggetto: revoca di adozione posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/2/2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Belvedere, Via Siracusa n. 15, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 168, presso lo studio dell'avv. Antonino Leone e dall'avv. Lucia Randone, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], e residente in Parte_2 C.F._2
Belvedere, Via Siracusa n. 15, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 168, presso lo studio dell'avv. Antonino Leone e dall'avv. Lucia Randone, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- attori
contro pagina 1 di 5 (C.F. ), nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...];
- convenuta contumace nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Siracusa
- Interventore ex lege
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno chiesto che il Parte_1 Parte_2
Tribunale adito dichiarasse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.c., la revoca dell'adozione per indegnità della loro figlia adottiva , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Siracusa di effettuare le consequenziali annotazioni.
In particolare, gli attori hanno esposto che con decreto n. 4/2006 del 28/6/2006, il Tribunale per i
Minorenni di Catania aveva dichiarato l'idoneità all'adozione internazionale in favore dei coniugi
[...]
e e che, successivamente, il Tribunale di Daugavpils (Lettonia) in data 18/2/2010 Pt_1 Pt_2
aveva emesso sentenza di adozione della minore , nata in Lettonia, il [...] in [...] Persona_1 dei predetti coniugi. In data 24/3/2010, la Commissione per l'Adozione Internazionale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva autorizzato l'ingresso e la permanenza in Italia della minore (già ). Controparte_1 Persona_1
Dopo aver concluso il procedimento di adozione internazionale, la convivenza con , all'epoca CP_1
minorenne, si era svolta in modo sereno, solido e felice.
Tuttavia, al compimento del quindicesimo anno di età, la figlia aveva iniziato ad assumere comportamenti di ribellione che erano sfociate in aggressioni fisiche e verbali ai danni dei genitori adottivi e dei parenti.
Nello specifico, con l'ingresso della minore nella fase adolescenziale, i problemi di natura comportamentale si erano intensificati: esprimeva un morboso interesse per il mondo esoterico CP_1
accompagnato da vari comportamenti trasgressivi e di sfida nei confronti dei genitori. Spesso CP_1
non faceva rientro a casa, salvo poi rientrare dopo alcuni giorni senza dare alcuna spiegazione dimostrandosi infastidita dai chiarimenti richiesti dai genitori.
I coniugi temendo l'uso di sostanze stupefacenti da parte della figlia, erano intervenuti Pt_1 rivolgendosi ad alcuni specialisti e nel luglio 2016, all'età di sedici anni, era stata presa in CP_1 carico dal servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Asp di Siracusa che le diagnosticava un disturbo di pagina 2 di 5 personalità borderline.
Nonostante i tentativi di cura anche farmacologica, i comportamenti aggressivi della figlia erano continuatifino a sfociare in un grave episodio avvenuto in data 15/7/2018. In quell'occasione, CP_1
aveva afferrato la madre per il collo e senza lasciare la presa, dopo averla gettata per terra, aveva tentato di soffocarla. L'anziana madre della ed il erano accorsi bloccando Pt_2 Pt_1
l'aggressione. Gli agenti della Polizia di Stato, prontamente intervenuti, avevano tratto in arresto la giovane, arresto poi convalidato dal Giudice in data 19/7/2018, con applicazione della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento della casa familiare. A carico della figlia era stato avviato quindi il procedimento penale iscritto al n. 5123/2018 n.r. e n. 3325/2018 R.G. GIP.
Nell'ambito di detto procedimento, il GIP aveva disposto perizia psichiatrica che aveva concluso confermando il disturbo borderline della personalità di ed evidenziato la sua difficoltà di CP_1
gestire la rabbia e controllare le proprie pulsioni. Il perito aveva però ritenuto che le turbe psicopatologiche risultavano in fase di remissione ed aveva suggerito la presa in carico della stessa da parte del Dipartimento di Salute Mentale.
Su tali premesse, i coniugi - tenuto conto delle gravi condotte poste in essere dalla figlia - Pt_1 hanno chiesto la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottata con ogni consequenziale provvedimento.
All'udienza del 26/1/2021, il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha rinviato all'udienza del 30/3/2021, nella quale la causa è stata successivamente rinviata all'udienza del
18/1/2022, poi differita in data 10/5/2022 per esigenze di riorganizzazione del ruolo.
Con note depositate in data 9/5/2024, gli attori hanno depositato notifica della citazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.
All'udienza cartolare del 10/5/2022 nessuno è comparso e il Giudice ha rinviato all'udienza del
4/7/2023.
Alla predetta udienza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14/5/2024.
Con provvedimento del 27/5/2024, il Giudice – lette le note d'udienza depositate dagli attori – ha posto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (gg. 60).
Con ordinanza del 23/9/2024, il Collegio – ritenuta la necessità di conoscere lo stato del processo penale a carico della convenuta per il reato di maltrattamenti ex art. art. 572 c.p.c. in danno dei genitori adottivi – ha sospeso la decisione e ha rimesso la causa sul ruolo all'udienza del 25/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 10/3/2025, il Giudice – lette le note depositate nonché la sentenza penale pagina 3 di 5 depositata dagli attori – ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (gg. 60).
***
Ciò posto, va osservato che la domanda avanzata dagli attori è disciplinata dall'art. 306 del codice civile a tenore del quale la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato può essere domandata nel caso in cui l'adottato abbia attentato alla vita dello stesso adottante, del coniuge o dei suoi ascendenti o discendenti ovvero quando si sia reso colpevole verso tali soggetti di un delitto punibile con la pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Il tenore letterale della norma è esplicito nell'individuazione dei delitti che legittimano la richiesta di revoca per indegnità sulla base della pena edittale fissata dal legislatore, indipendentemente dalla pena concretamente inflitta dal Giudice penale.
Le ipotesi di revoca dell'adozione, per come evincibile dal disposto dell'art. 305 c.c., sono tassative e di stretta interpretazione.
Costituiscono, quindi, fatti rilevanti ai fini della revoca dell'adozione a norma dell'art. 306 c.c. soltanto le condotte che si traducono in un attentato alla vita dell'adottante, dei suoi discendenti e ascendenti o in un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni
(Cassazione civile - sez. I, sentenza n. 8575 del 6/8/1991).
Di recente il S.C. (v.Cassazione civile sez. I, 06/02/2025, n.2946) ha, inoltre, affermato il principio secondo cui “In tema di adozione, la revoca per indegnità dell'adottato presuppone l'accertamento in via incidentale, da parte del giudice civile, della rilevanza penale e della sussumibilità della condotta del predetto nelle ipotesi di reato, previste dall'art. 306 c.c., alla luce degli elementi costitutivi dei delitti prospettati nel caso concreto.”.
Richiamati i superiori principi va osservato che in relazione ai fatti posti a sostegno della domanda la figlia adottiva degli attori è stata tratta al giudizio di questo tribunale per rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. e di lesioni aggravate in danno della In Pt_2
relazione a detti delitti la convenuta ha riportato condanna per il reato di lesioni aggravate venendo invece assolta per il reato di maltrattamenti ( v. sentenza n. 2575/224 emessa dal giudice monocratico penale di questo Tribunale in data 13.9.2024).
Orbene, a fronte della qualificazione giuridica della condotta posta in essere dalla convenuta come sussumibile nelle fattispecie di reato sopra descritte ed in assenza di elementi di segno diverso deve ritenersi che difettino i requisiti tassativamente previsti dall'art. 306 c.c. per l'accoglibilità della domanda di revoca per indegnità dell'adozione della convenuta.
Per un verso, infatti, la predetta è stata assolta dal reato di cui all'art. 572 c.p. – reato che prevede nel pagina 4 di 5 minimo edittale la pena di tre anni come tale in astratto rilevante ai fini della revoca per indegnità di cui all'art. 306 c.c.- perché il fatto non costituisce reato avendo il giudice penale motivatamente e condivisibilmente concluso per l'assenza di una volontà vessatoria della giovane nei confronti CP_1
dei genitori, attesa la sua particolare condizione personale che si è espressa anche in atti rivolti contro se stessa.
Dall'altro canto, va osservato che a fronte della qualificazione in sede penale della condotta della convenuta come integrante il delitto di lesioni personali aggravate proprio con riferimento all'episodio del luglio 2018, non si rinvengono nel presente giudizio elementi che possano giustificare una diversa qualificazione in termini di sussumibilità della stessa condotta nella fattispecie del delitto di cui agli art. 56 e 575 c.p..
Invero, al di là degli atti del procedimento penale prodotti in giudizio e delle fotografie che riproducono le lesioni inferte alla dalla figlia adottiva non vi sono elementi che possano smentire la Pt_2
qualificazione della condotta criminosa ascritta alla convenuta in termini di lesioni personali aggravate
(per cui la predetta ha riportato condanna penale).
E poiché la suddetta fattispecie di reato non soddisfa il requisito del minimo edittale della pena restrittiva non inferiore ad anni tre, né ricorre l'attentato alla vita della non resta che Pt_2
rigettare la domanda.
Spese irripetibili stante la contumacia della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. rigetta la domanda.
2. Spese irripetibili
Così deciso, in Siracusa il 26/6/2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3089/2020 R.G. avente ad oggetto: revoca di adozione posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/2/2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Belvedere, Via Siracusa n. 15, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 168, presso lo studio dell'avv. Antonino Leone e dall'avv. Lucia Randone, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], e residente in Parte_2 C.F._2
Belvedere, Via Siracusa n. 15, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 168, presso lo studio dell'avv. Antonino Leone e dall'avv. Lucia Randone, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- attori
contro pagina 1 di 5 (C.F. ), nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...];
- convenuta contumace nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Siracusa
- Interventore ex lege
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno chiesto che il Parte_1 Parte_2
Tribunale adito dichiarasse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.c., la revoca dell'adozione per indegnità della loro figlia adottiva , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Siracusa di effettuare le consequenziali annotazioni.
In particolare, gli attori hanno esposto che con decreto n. 4/2006 del 28/6/2006, il Tribunale per i
Minorenni di Catania aveva dichiarato l'idoneità all'adozione internazionale in favore dei coniugi
[...]
e e che, successivamente, il Tribunale di Daugavpils (Lettonia) in data 18/2/2010 Pt_1 Pt_2
aveva emesso sentenza di adozione della minore , nata in Lettonia, il [...] in [...] Persona_1 dei predetti coniugi. In data 24/3/2010, la Commissione per l'Adozione Internazionale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva autorizzato l'ingresso e la permanenza in Italia della minore (già ). Controparte_1 Persona_1
Dopo aver concluso il procedimento di adozione internazionale, la convivenza con , all'epoca CP_1
minorenne, si era svolta in modo sereno, solido e felice.
Tuttavia, al compimento del quindicesimo anno di età, la figlia aveva iniziato ad assumere comportamenti di ribellione che erano sfociate in aggressioni fisiche e verbali ai danni dei genitori adottivi e dei parenti.
Nello specifico, con l'ingresso della minore nella fase adolescenziale, i problemi di natura comportamentale si erano intensificati: esprimeva un morboso interesse per il mondo esoterico CP_1
accompagnato da vari comportamenti trasgressivi e di sfida nei confronti dei genitori. Spesso CP_1
non faceva rientro a casa, salvo poi rientrare dopo alcuni giorni senza dare alcuna spiegazione dimostrandosi infastidita dai chiarimenti richiesti dai genitori.
I coniugi temendo l'uso di sostanze stupefacenti da parte della figlia, erano intervenuti Pt_1 rivolgendosi ad alcuni specialisti e nel luglio 2016, all'età di sedici anni, era stata presa in CP_1 carico dal servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Asp di Siracusa che le diagnosticava un disturbo di pagina 2 di 5 personalità borderline.
Nonostante i tentativi di cura anche farmacologica, i comportamenti aggressivi della figlia erano continuatifino a sfociare in un grave episodio avvenuto in data 15/7/2018. In quell'occasione, CP_1
aveva afferrato la madre per il collo e senza lasciare la presa, dopo averla gettata per terra, aveva tentato di soffocarla. L'anziana madre della ed il erano accorsi bloccando Pt_2 Pt_1
l'aggressione. Gli agenti della Polizia di Stato, prontamente intervenuti, avevano tratto in arresto la giovane, arresto poi convalidato dal Giudice in data 19/7/2018, con applicazione della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento della casa familiare. A carico della figlia era stato avviato quindi il procedimento penale iscritto al n. 5123/2018 n.r. e n. 3325/2018 R.G. GIP.
Nell'ambito di detto procedimento, il GIP aveva disposto perizia psichiatrica che aveva concluso confermando il disturbo borderline della personalità di ed evidenziato la sua difficoltà di CP_1
gestire la rabbia e controllare le proprie pulsioni. Il perito aveva però ritenuto che le turbe psicopatologiche risultavano in fase di remissione ed aveva suggerito la presa in carico della stessa da parte del Dipartimento di Salute Mentale.
Su tali premesse, i coniugi - tenuto conto delle gravi condotte poste in essere dalla figlia - Pt_1 hanno chiesto la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottata con ogni consequenziale provvedimento.
All'udienza del 26/1/2021, il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha rinviato all'udienza del 30/3/2021, nella quale la causa è stata successivamente rinviata all'udienza del
18/1/2022, poi differita in data 10/5/2022 per esigenze di riorganizzazione del ruolo.
Con note depositate in data 9/5/2024, gli attori hanno depositato notifica della citazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.
All'udienza cartolare del 10/5/2022 nessuno è comparso e il Giudice ha rinviato all'udienza del
4/7/2023.
Alla predetta udienza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14/5/2024.
Con provvedimento del 27/5/2024, il Giudice – lette le note d'udienza depositate dagli attori – ha posto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (gg. 60).
Con ordinanza del 23/9/2024, il Collegio – ritenuta la necessità di conoscere lo stato del processo penale a carico della convenuta per il reato di maltrattamenti ex art. art. 572 c.p.c. in danno dei genitori adottivi – ha sospeso la decisione e ha rimesso la causa sul ruolo all'udienza del 25/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 10/3/2025, il Giudice – lette le note depositate nonché la sentenza penale pagina 3 di 5 depositata dagli attori – ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (gg. 60).
***
Ciò posto, va osservato che la domanda avanzata dagli attori è disciplinata dall'art. 306 del codice civile a tenore del quale la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato può essere domandata nel caso in cui l'adottato abbia attentato alla vita dello stesso adottante, del coniuge o dei suoi ascendenti o discendenti ovvero quando si sia reso colpevole verso tali soggetti di un delitto punibile con la pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Il tenore letterale della norma è esplicito nell'individuazione dei delitti che legittimano la richiesta di revoca per indegnità sulla base della pena edittale fissata dal legislatore, indipendentemente dalla pena concretamente inflitta dal Giudice penale.
Le ipotesi di revoca dell'adozione, per come evincibile dal disposto dell'art. 305 c.c., sono tassative e di stretta interpretazione.
Costituiscono, quindi, fatti rilevanti ai fini della revoca dell'adozione a norma dell'art. 306 c.c. soltanto le condotte che si traducono in un attentato alla vita dell'adottante, dei suoi discendenti e ascendenti o in un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni
(Cassazione civile - sez. I, sentenza n. 8575 del 6/8/1991).
Di recente il S.C. (v.Cassazione civile sez. I, 06/02/2025, n.2946) ha, inoltre, affermato il principio secondo cui “In tema di adozione, la revoca per indegnità dell'adottato presuppone l'accertamento in via incidentale, da parte del giudice civile, della rilevanza penale e della sussumibilità della condotta del predetto nelle ipotesi di reato, previste dall'art. 306 c.c., alla luce degli elementi costitutivi dei delitti prospettati nel caso concreto.”.
Richiamati i superiori principi va osservato che in relazione ai fatti posti a sostegno della domanda la figlia adottiva degli attori è stata tratta al giudizio di questo tribunale per rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. e di lesioni aggravate in danno della In Pt_2
relazione a detti delitti la convenuta ha riportato condanna per il reato di lesioni aggravate venendo invece assolta per il reato di maltrattamenti ( v. sentenza n. 2575/224 emessa dal giudice monocratico penale di questo Tribunale in data 13.9.2024).
Orbene, a fronte della qualificazione giuridica della condotta posta in essere dalla convenuta come sussumibile nelle fattispecie di reato sopra descritte ed in assenza di elementi di segno diverso deve ritenersi che difettino i requisiti tassativamente previsti dall'art. 306 c.c. per l'accoglibilità della domanda di revoca per indegnità dell'adozione della convenuta.
Per un verso, infatti, la predetta è stata assolta dal reato di cui all'art. 572 c.p. – reato che prevede nel pagina 4 di 5 minimo edittale la pena di tre anni come tale in astratto rilevante ai fini della revoca per indegnità di cui all'art. 306 c.c.- perché il fatto non costituisce reato avendo il giudice penale motivatamente e condivisibilmente concluso per l'assenza di una volontà vessatoria della giovane nei confronti CP_1
dei genitori, attesa la sua particolare condizione personale che si è espressa anche in atti rivolti contro se stessa.
Dall'altro canto, va osservato che a fronte della qualificazione in sede penale della condotta della convenuta come integrante il delitto di lesioni personali aggravate proprio con riferimento all'episodio del luglio 2018, non si rinvengono nel presente giudizio elementi che possano giustificare una diversa qualificazione in termini di sussumibilità della stessa condotta nella fattispecie del delitto di cui agli art. 56 e 575 c.p..
Invero, al di là degli atti del procedimento penale prodotti in giudizio e delle fotografie che riproducono le lesioni inferte alla dalla figlia adottiva non vi sono elementi che possano smentire la Pt_2
qualificazione della condotta criminosa ascritta alla convenuta in termini di lesioni personali aggravate
(per cui la predetta ha riportato condanna penale).
E poiché la suddetta fattispecie di reato non soddisfa il requisito del minimo edittale della pena restrittiva non inferiore ad anni tre, né ricorre l'attentato alla vita della non resta che Pt_2
rigettare la domanda.
Spese irripetibili stante la contumacia della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. rigetta la domanda.
2. Spese irripetibili
Così deciso, in Siracusa il 26/6/2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
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