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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.51/2025
VERBALE DI UDIENZA del 03/06/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Pasquale Pellegrino anche per delega dell'Avv. Stefano
Pellegrino, il quale chiede che la causa venga trattenuta in decisione con accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Per parte resistente, l'Avv. Laganà Rosa per delega degli Avv.ti CP_1
Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato, la quale si riporta alla memoria e alle conclusioni , ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nel procedimento iscritto al n. 51 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino ( C.F._2
) e dall'avv. Stefano Pellegrino C.F. , giusta
[...] CodiceFiscale_3
procura in atti;
ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati
MASSIMILIANO MINICUCCI (C.F.: e Dario Cosimo C.F._4
Adornato, per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del
22.3.2024 Notaio in Fiumicino. Persona_1
resistente
All'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 12,38, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: disoccupazione agricola
Con ricorso depositato in data 08/01/2025,l'odierno ricorrente adiva il
Tribunale di MI, alfine di ottenere l'annullamento del provvedimento notificato in data 12.06.2024, con il quale l' di MI , CP_1 Controparte_3
gli comunicava che la domanda di ds agricola relativa all'anno 2023, presentata in data 20.03.2024 e liquidata il 06.06.2024, era stata respinta per i seguenti motivi: ““non rimangono giornate da indennizzare”. Successivamente , in data
01.08.2024, il ricorrente, avverso tale provvedimento proponeva ricorso al Comitato Provinciale presso la sede di Reggio Calabria senza esito. A CP_1
sostegno della propria pretesa deduceva che era regolarmente iscritto con la qualifica di B.A. negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di
Rizziconi e che per l'anno 2023 aveva effettuato n. 102 giornate;
che tale rapporto di lavoro non era mai stato contestato dall' né, tanto meno lo CP_1
stesso istituto aveva notificato un formale provvedimento di cancellazione, riconoscendo, pertanto, la veridicità del rapporto prestato con l'inserimento del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di
Rizziconi e nell'estratto contributivo;
che, possedendo sia il requisito del biennio assicurativo e sia quello di 102 giornate nel biennio corrispondente all'anno relativo all'indennità, in data 20.03.2024 , aveva presentato all CP_1
domanda di riconoscimento della disoccupazione agricola maturata per il
2023. Pertanto, concludeva, chiedendo di” dichiarare che al ricorrente compete il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 avendo effettuato
n. 102 gg. lavorative, e, in conseguenza, condannare l' Controparte_2
al pagamento dell'importo corrispondente a tale indennità, con
[...]
interessi come per legge. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' CP_2
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarre
a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
L' ritualmente intimato, si costituiva rappresentando che , a seguito di CP_1
verifica amministrativa del 30.03.2024 era emerso che l'odierno ricorrente era titolare di partita IVA attiva n. dal 09/11/2018 per P.IVA_1
“COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PARTI E ACCESSORI DI
AUTOVEICOLI, come da documentazione versata in atti. Tale accertamento avendo parte ricorrente prestato attività di lavoro in proprio per 365 giorni, aveva determinato, in fase di liquidazione della domanda di DS/AGR per l'anno 2023, con l'inserimento di n. 365 giorni nella sezione “Giornate senza obbligo d'iscrizione”, il rigetto automatico della prestazione richiesta, anche, se risultavano sulla posizione assicurativa del richiedente n. 102 giornate agricole. Inoltre, il Sig. in qualità di lavoratore, titolare di Partita IVA Pt_1
senza alcuna iscrizione alle gestioni autonome dell' aveva compilato il CP_1
modello SR171 (come da documentazione allegata in atti). Quindi concludeva, chiedendo di” Rigettare l'avverso ricorso;
Spese come per legge”.
.All'udienza odierna, acquisita la produzione documentale, la causa è decisa.
Occorre evidenziare che dall'estratto contributivo in atti emerge che il ricorrente è regolarmente iscritto negli elenchi dei lavoratori dipendenti in agricoltura dai quali non è stato mai cancellato, mentre non emerge alcuna iscrizione presso gestioni autonome o separate.
L'accesso all'indennità di disoccupazione agricola presuppone il possesso dei seguenti requisiti: l'iscrizione dell'assicurato negli apposti elenchi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. 29.4.1940, n. 1949; l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, effettivamente prestato per il prescritto numero di giornate annue;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione).La disoccupazione agricola compete anche ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate d'iscrizione negli elenchi nominativi.
La disoccupazione agricola non spetta, invece, ai lavoratori iscritti in una delle
Gestioni autonome o nella gestione separata per l'intero anno, ovvero per parte dell'anno, quando il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo d'iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente.
Il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione (non residuano giornate indennizzabili) è assolutamente generico e non offre alcuna indicazione circa le causa del rifiuto.
Di contro parte ricorrente nel presente giudizio, ha dimostrato e documentato lo svolgimento dell'attività agricola di bracciante per l'anno 2023, depositando l'estratto contributivo.
Ancora ha documentato con la produzione di documenti fiscali che, per l'anno
2023, ha prodotto esclusivamente un reddito proveniente dall'attività di bracciante agricolo.
La titolarità di partita IVA e la qualità di socio di capitale senza cariche direttive, non è sufficiente a comprovare la sussistenza di un lavoro autonomo,
Gravava sull'istituto impositore l'onere di provare i presupposti costitutivi della mancanza di una situazione di disoccupazione involontaria, ovvero di allegare e dimostrare elementi di fatto dai quali desumere la consistenza e la redditività delle prestazioni lavorative dallo stesso eventualmente espletate in autonomia. Mentre non ha provato la prevalenza del reddito proveniente dall'attività autonoma su quello proveniente da lavoro dipendente
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione.
PQM
Il Tribunale di MI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire la disoccupazione agricola per l'anno 2023 per 102 giornate e, per l'effetto:
condanna l' al pagamento della relativa prestazione nella misura di legge, CP_1
oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa sino al soddisfo;
condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che distrarsi in CP_1
favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari, liquidate in € 868,00, esclusa la fase istruttoria, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in MI, 3 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.51/2025
VERBALE DI UDIENZA del 03/06/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Pasquale Pellegrino anche per delega dell'Avv. Stefano
Pellegrino, il quale chiede che la causa venga trattenuta in decisione con accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Per parte resistente, l'Avv. Laganà Rosa per delega degli Avv.ti CP_1
Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato, la quale si riporta alla memoria e alle conclusioni , ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nel procedimento iscritto al n. 51 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino ( C.F._2
) e dall'avv. Stefano Pellegrino C.F. , giusta
[...] CodiceFiscale_3
procura in atti;
ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati
MASSIMILIANO MINICUCCI (C.F.: e Dario Cosimo C.F._4
Adornato, per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del
22.3.2024 Notaio in Fiumicino. Persona_1
resistente
All'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 12,38, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: disoccupazione agricola
Con ricorso depositato in data 08/01/2025,l'odierno ricorrente adiva il
Tribunale di MI, alfine di ottenere l'annullamento del provvedimento notificato in data 12.06.2024, con il quale l' di MI , CP_1 Controparte_3
gli comunicava che la domanda di ds agricola relativa all'anno 2023, presentata in data 20.03.2024 e liquidata il 06.06.2024, era stata respinta per i seguenti motivi: ““non rimangono giornate da indennizzare”. Successivamente , in data
01.08.2024, il ricorrente, avverso tale provvedimento proponeva ricorso al Comitato Provinciale presso la sede di Reggio Calabria senza esito. A CP_1
sostegno della propria pretesa deduceva che era regolarmente iscritto con la qualifica di B.A. negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di
Rizziconi e che per l'anno 2023 aveva effettuato n. 102 giornate;
che tale rapporto di lavoro non era mai stato contestato dall' né, tanto meno lo CP_1
stesso istituto aveva notificato un formale provvedimento di cancellazione, riconoscendo, pertanto, la veridicità del rapporto prestato con l'inserimento del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di
Rizziconi e nell'estratto contributivo;
che, possedendo sia il requisito del biennio assicurativo e sia quello di 102 giornate nel biennio corrispondente all'anno relativo all'indennità, in data 20.03.2024 , aveva presentato all CP_1
domanda di riconoscimento della disoccupazione agricola maturata per il
2023. Pertanto, concludeva, chiedendo di” dichiarare che al ricorrente compete il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 avendo effettuato
n. 102 gg. lavorative, e, in conseguenza, condannare l' Controparte_2
al pagamento dell'importo corrispondente a tale indennità, con
[...]
interessi come per legge. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' CP_2
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarre
a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
L' ritualmente intimato, si costituiva rappresentando che , a seguito di CP_1
verifica amministrativa del 30.03.2024 era emerso che l'odierno ricorrente era titolare di partita IVA attiva n. dal 09/11/2018 per P.IVA_1
“COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PARTI E ACCESSORI DI
AUTOVEICOLI, come da documentazione versata in atti. Tale accertamento avendo parte ricorrente prestato attività di lavoro in proprio per 365 giorni, aveva determinato, in fase di liquidazione della domanda di DS/AGR per l'anno 2023, con l'inserimento di n. 365 giorni nella sezione “Giornate senza obbligo d'iscrizione”, il rigetto automatico della prestazione richiesta, anche, se risultavano sulla posizione assicurativa del richiedente n. 102 giornate agricole. Inoltre, il Sig. in qualità di lavoratore, titolare di Partita IVA Pt_1
senza alcuna iscrizione alle gestioni autonome dell' aveva compilato il CP_1
modello SR171 (come da documentazione allegata in atti). Quindi concludeva, chiedendo di” Rigettare l'avverso ricorso;
Spese come per legge”.
.All'udienza odierna, acquisita la produzione documentale, la causa è decisa.
Occorre evidenziare che dall'estratto contributivo in atti emerge che il ricorrente è regolarmente iscritto negli elenchi dei lavoratori dipendenti in agricoltura dai quali non è stato mai cancellato, mentre non emerge alcuna iscrizione presso gestioni autonome o separate.
L'accesso all'indennità di disoccupazione agricola presuppone il possesso dei seguenti requisiti: l'iscrizione dell'assicurato negli apposti elenchi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. 29.4.1940, n. 1949; l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, effettivamente prestato per il prescritto numero di giornate annue;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione).La disoccupazione agricola compete anche ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate d'iscrizione negli elenchi nominativi.
La disoccupazione agricola non spetta, invece, ai lavoratori iscritti in una delle
Gestioni autonome o nella gestione separata per l'intero anno, ovvero per parte dell'anno, quando il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo d'iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente.
Il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione (non residuano giornate indennizzabili) è assolutamente generico e non offre alcuna indicazione circa le causa del rifiuto.
Di contro parte ricorrente nel presente giudizio, ha dimostrato e documentato lo svolgimento dell'attività agricola di bracciante per l'anno 2023, depositando l'estratto contributivo.
Ancora ha documentato con la produzione di documenti fiscali che, per l'anno
2023, ha prodotto esclusivamente un reddito proveniente dall'attività di bracciante agricolo.
La titolarità di partita IVA e la qualità di socio di capitale senza cariche direttive, non è sufficiente a comprovare la sussistenza di un lavoro autonomo,
Gravava sull'istituto impositore l'onere di provare i presupposti costitutivi della mancanza di una situazione di disoccupazione involontaria, ovvero di allegare e dimostrare elementi di fatto dai quali desumere la consistenza e la redditività delle prestazioni lavorative dallo stesso eventualmente espletate in autonomia. Mentre non ha provato la prevalenza del reddito proveniente dall'attività autonoma su quello proveniente da lavoro dipendente
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione.
PQM
Il Tribunale di MI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire la disoccupazione agricola per l'anno 2023 per 102 giornate e, per l'effetto:
condanna l' al pagamento della relativa prestazione nella misura di legge, CP_1
oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa sino al soddisfo;
condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che distrarsi in CP_1
favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari, liquidate in € 868,00, esclusa la fase istruttoria, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in MI, 3 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo