Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 19/02/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00501/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2026, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Francesco Manzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni IM ER, Comune di Erice, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani, Comune di Valderice, Libero Consorzio Comunale di Trapani, Libero Consorzio Comunale di Trapani – Settore 3 Staff Affari Legali e Avvocatura, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento unico conclusivo n. 324 del 21 novembre 2025, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. lo stesso giorno dall'indirizzo pec suap.tp@certpec.camcom.it, con cui l'Unione dei Comuni IM ER non ha autorizzato la realizzazione di una stazione radio base e ha archiviato l'istanza di autorizzazione presentata dal Iliad Italia S.p.A.;
- della determinazione di conclusione negativa n. 36 del 5 novembre 2025, con cui l'Unione dei Comuni IM ER ha adottato la determina di conclusione negativa della conferenza di servizi;
- del parere negativo del VI Settore - Gestione del Territorio - UTC del Comune di Erice del 31 ottobre 2025;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresa - ove occorrer possa - la comunicazione del SUAP del Comune di Erice prot. n. REP_PROV_TP/TP-SUPRO/0226622 del 21 novembre 2025, allegata alla pec del 21 novembre 2025;
- degli artt. 3, 4 e 7 del Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e assimilabili del Comune di Erice, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12 aprile 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. RT AL; nessuno è presente per le parti;
Premesso che la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, il provvedimento unico conclusivo n. 324 del 21 novembre 2025, con cui l’Unione dei Comuni IM ER non ha autorizzato la realizzazione di una stazione radio base e ha archiviato l’istanza di autorizzazione presentata dal Iliad Italia S.p.A. e i presupposti atti e pareri negativi;
Considerato che, nella contumacia delle resistenti Amministrazioni, parte ricorrente in data 13 febbraio 2026 ha prodotto una dichiarazione con la quale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alle seguenti sopravvenienze:
- il 4 febbraio 2026, il Comune di Erice ha trasmesso a Iliad Italia S.p.A. un atto con cui ha annullato in autotutela il parere negativo del VI Settore - Gestione del Territorio – UTC del Comune di Erice del 31 ottobre 2025 impugnato col ricorso unitamente al provvedimento conclusivo n. 324 del 21 novembre 2025;
- a seguito dell’annullamento in autotutela del parere contrario, si è tenuto un incontro tra la Società e il Comune di Erice;
- a valle dell’incontro, le parti hanno stabilito che la Società avrebbe presentato una nuova istanza di autorizzazione relativa al medesimo impianto;
- il 12 febbraio 2026, Iliad Italia S.p.A. ha presentato al Comune di Erice una nuova istanza di autorizzazione per l’impianto oggetto del giudizio, in seguito alla quale l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio è venuto meno;
Considerato che alla camera di consiglio del giorno 19.02.2026 il Presidente ha dato avviso di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti;
Considerato che:
- secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell’interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l’improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr. Cons. Stato, IV, 12-9-2016, n. 3848; Cons. Stato, VI, 25-2-2019, n. 1278);
- in ragione di quanto sopra, è certamente venuto meno l’interesse al ricorso;
- il ricorso deve essere, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della definizione in rito della controversia, della celerità della rimozione in autotutela dell’atto impugnato e della mancata richiesta della condanna alle spese degli enti resistenti da parte dell’odierna ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
RT AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AL | AN EN |
IL SEGRETARIO