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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/12/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 261/2025 R.G., vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Walter Giovannetti
-ATTORE-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Luppi di Brescia e Giovanna Pelucchi
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da note ex art. 189 comma primo n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione al precetto notificatogli dalla società convenuta per il pagamento di euro 76.299,77 in forza del titolo stragiudiziale costituito dall'assegno bancario n. 0013780098-07 di euro 75.000,00 tratto su BCC Milano e datato 23 luglio 2024.
Nell'atto introduttivo l'attore ha dedotto di avere contattato riferendogli di essere Controparte_2
interessato alla vendita di un terreno e che in data 1° luglio 2024 quest'ultimo gli aveva presentato una persona interessata all'acquisto e aveva contestualmente richiesto e ottenuto la consegna del
1 citato assegno privo di data “a garanzia del pagamento dei compensi provvigionali maturati da
. Controparte_1
Non essendo stata stipulato alcun contratto di compravendita (né definitivo né preliminare), l'attore ha chiesto di accertare l'inesistenza del credito vantato dalla controparte.
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, dopo avere premesso che “la versione dei fatti narrata da parte attrice è falsa”, ha affermato:
che l'assegno “è stato consegnato liberamente e volontariamente dall'attore, in adempimento di una specifica obbligazione assunta”;
che la sussistenza dell'obbligazione sarebbe confermata dalla richiesta di una dilazione nel pagamento dell'assegno.
Ai sensi dell'art. 115 comma primo c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
La contestazione formulata con la frase testé richiamata, “la versione dei fatti narrata da parte attrice
è falsa”, non è specifica, e il riferimento alla “specifica obbligazione assunta” dall'attore, in assenza di alcuna precisazione, costituisce una conferma della prospettazione dell'attore secondo la quale la somma per cui è causa era stata richiesta a titolo di provvigione.
L'affermazione contenuta nella comparsa conclusionale della società convenuta, secondo la quale
“l'atto promissorio non contiene alcun riferimento a provvigioni”, risulta in primo luogo tardiva, in quanto contenuta in un atto depositato successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum,
e peraltro generica e pleonastica, in quanto non è materialmente possibile inserire nel testo di un assegno bancario (“l'atto promissorio” in questione) alcun riferimento al titolo dell'obbligazione.
Palesemente tardivo e parimenti generico è il riferimento a “un'attività, legittima, di consulenza immobiliare” contenuto nella comparsa conclusionale di parte convenuta.
In conclusione, con riferimento al contenuto delle difese delle parti depositate nei termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c., si osserva che:
2 è pacifico che l'assegno per cui è causa è stato consegnato dall'opponente per il pagamento della provvigione asseritamente dovuta alla società convenuta opposta a seguito della conclusione di un contratto di compravendita immobiliare non stipulato in forma scritta;
il suddetto contratto è nullo per difetto della forma scritta (art. 1350 n. 1 c.c.);
non sussiste il diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c., poiché nessun contratto è stato validamente concluso per effetto dell'intervento del mediatore;
la società convenuta opposta non ha titolo per procedere a esecuzione forzata.
L'opposizione deve dunque essere accolta, con la conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo ai valori medi con riferimento al valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
1) dichiara che la società convenuta non ha titolo per procedere a esecuzione forzata in base al titolo stragiudiziale costituito dall'assegno bancario n. 0013780098-07 di euro 75.000,00 tratto su BCC
Milano e datato 23 luglio 2024;
2) condanna la società convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in euro
14.103,00 per compenso professionale ed euro 50,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)
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In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 261/2025 R.G., vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Walter Giovannetti
-ATTORE-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Luppi di Brescia e Giovanna Pelucchi
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da note ex art. 189 comma primo n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione al precetto notificatogli dalla società convenuta per il pagamento di euro 76.299,77 in forza del titolo stragiudiziale costituito dall'assegno bancario n. 0013780098-07 di euro 75.000,00 tratto su BCC Milano e datato 23 luglio 2024.
Nell'atto introduttivo l'attore ha dedotto di avere contattato riferendogli di essere Controparte_2
interessato alla vendita di un terreno e che in data 1° luglio 2024 quest'ultimo gli aveva presentato una persona interessata all'acquisto e aveva contestualmente richiesto e ottenuto la consegna del
1 citato assegno privo di data “a garanzia del pagamento dei compensi provvigionali maturati da
. Controparte_1
Non essendo stata stipulato alcun contratto di compravendita (né definitivo né preliminare), l'attore ha chiesto di accertare l'inesistenza del credito vantato dalla controparte.
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, dopo avere premesso che “la versione dei fatti narrata da parte attrice è falsa”, ha affermato:
che l'assegno “è stato consegnato liberamente e volontariamente dall'attore, in adempimento di una specifica obbligazione assunta”;
che la sussistenza dell'obbligazione sarebbe confermata dalla richiesta di una dilazione nel pagamento dell'assegno.
Ai sensi dell'art. 115 comma primo c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
La contestazione formulata con la frase testé richiamata, “la versione dei fatti narrata da parte attrice
è falsa”, non è specifica, e il riferimento alla “specifica obbligazione assunta” dall'attore, in assenza di alcuna precisazione, costituisce una conferma della prospettazione dell'attore secondo la quale la somma per cui è causa era stata richiesta a titolo di provvigione.
L'affermazione contenuta nella comparsa conclusionale della società convenuta, secondo la quale
“l'atto promissorio non contiene alcun riferimento a provvigioni”, risulta in primo luogo tardiva, in quanto contenuta in un atto depositato successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum,
e peraltro generica e pleonastica, in quanto non è materialmente possibile inserire nel testo di un assegno bancario (“l'atto promissorio” in questione) alcun riferimento al titolo dell'obbligazione.
Palesemente tardivo e parimenti generico è il riferimento a “un'attività, legittima, di consulenza immobiliare” contenuto nella comparsa conclusionale di parte convenuta.
In conclusione, con riferimento al contenuto delle difese delle parti depositate nei termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c., si osserva che:
2 è pacifico che l'assegno per cui è causa è stato consegnato dall'opponente per il pagamento della provvigione asseritamente dovuta alla società convenuta opposta a seguito della conclusione di un contratto di compravendita immobiliare non stipulato in forma scritta;
il suddetto contratto è nullo per difetto della forma scritta (art. 1350 n. 1 c.c.);
non sussiste il diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c., poiché nessun contratto è stato validamente concluso per effetto dell'intervento del mediatore;
la società convenuta opposta non ha titolo per procedere a esecuzione forzata.
L'opposizione deve dunque essere accolta, con la conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo ai valori medi con riferimento al valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
1) dichiara che la società convenuta non ha titolo per procedere a esecuzione forzata in base al titolo stragiudiziale costituito dall'assegno bancario n. 0013780098-07 di euro 75.000,00 tratto su BCC
Milano e datato 23 luglio 2024;
2) condanna la società convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in euro
14.103,00 per compenso professionale ed euro 50,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)
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