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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 10011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10011 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7439/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario dott. Maria OS ha pronunciato, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7439/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], rapp.ta e PA C.F._1 difesa dall'Avv. PIGNATARO ALESSIO in virtù di procura in atti, attrice
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. elett.nte dom.to in Controparte_1 P.IVA_1 in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a CP_1 mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, in virtù di procura in atti,
convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. del- la L. n. 69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta del convenuto sia i CP_2 verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà age- volmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato al assumeva CP_1 Parte_2 che il giorno 06/03/2022, alle ore 12,00 circa, in alla via Arenaccia, mentre percorreva CP_1
a piedi il marciapiede, giunta nei pressi dell'ex cinema Gloria, cadeva a terra a causa di una staffa di ferro e bulloni, presumibilmente residui di una panchina, parzialmente occultati da
1
foglie e cartoni. L'attrice esponeva di essere stata soccorsa dal fratello e dal Controparte_3
Sig. con i quali si stava recando a messa e che sul posto intervenivano i Vigili Persona_1
Urbani che provvedevano alla verifica del luogo ed alla redazione di un rapporto di intervento versato in atti. La sig.ra OS precisava, altresì, di essere stata accompagnata in ambulanza al P.S. dell'ospedale Pellegrini, dove le veniva diagnosticata la “Frattura scomposta pluri- frammentaria epifisi prossimale omero a destra con una prognosi di 30gg.”, come da certifica- zioni in atti e che, dopo un lungo periodo di degenza e cure mediche, in data 03/06/2022 ve- niva dichiarata guarita con postumi di danno biologico da determinare in sede medico legale, danni che sulla base di relazione del medico di parte venivano quantificati nella misura del
12% di danno biologico, oltre a giorni 30 di I.T.T. e giorni 20 di I.T.P. al 50% per un totale di
€. 26.000,00.
Assumendo, pertanto, che l'evento in questione configurasse una evidente ipotesi di insidia e trabocchetto in quanto non erano né segnalati né delimitati in alcun modo i bulloni ed i residui di ferro ancorati al marciapiede, l'istante deduceva che unico responsabile dell'accaduto fosse il in persona del Sindaco pro -tempore, in quanto la Via Arenaccia e i Controparte_1 marciapiede che la delimitano fanno parte del demanio comunale, chiedendo la sua condanna al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura innanzi quantificata.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, l'ente comunale convenuto non si costituiva, nono- stante rituale notifica dell'atto introduttivo.
Su richiesta della parte attrice, veniva ammessa la prova orale ed all'esito del suo espletamen- to, ammessa la CTU medica.
Nelle more dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio si costituiva in giudizio il contestando la domanda avanzata per assenza di insidia, trattandosi di un Controparte_1 pericolo visibile, rispetto al quale in ogni caso andava valutato il concorso di colpa del dan- neggiato e l'insussistenza di ogni responsabilità della convenuta amministrazione anche per carenza di prova in ordine al nesso eziologico.
Espletata la CTU medica, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva riser- vata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., scaduti i quali la causa viene decisa con il presente provvedimento.
Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, escluse questioni preliminari di rito, essendo l'azione esperita dalla sig.ra sufficientemente determinata sia in ordine PA all'an che al quantum, la domanda va ritenuta parzialmente fondata e accolta per quanto di ra- gione.
La controversia che ci occupa si inquadra nell'annosa questione affrontata negli ultimi venti
2
anni dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione afferente alla qualificazione della respon- sabilità della Pubblica Amministrazione nella manutenzione e gestione delle strade.
Senza voler ripercorrere in maniera analitica il percorso giurisprudenziale sul punto, si precisa che questo Giudice aderisce alla tesi, oggi pacifica, secondo cui è applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche alla P.A..
In particolare, dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato CP_1 discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre
1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confron- ti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La giurisprudenza ha più volte ribadito che è opportuno valutare caso per caso – in relazione all'estensione del territorio e l'uso generalizzato dello stesso da parte di terzi – la effettiva at- tività di controllo e gestione da parte dell'Ente, volta ad impedire l'insorgere di cause di peri- colo per gli utenti (cfr Cass. n. 13114/95; Cass. civ. Sez. Un. n. 8588/97, con interpretazione avallata da Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156, secondo la quale nel ritenere infondata la que- stione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sulla scorta dei rilievi che, come sottolineato in alcune sentenze, "la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte del terzi costituiscono meri in- dici dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice ri- ferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudi- ce con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità").
Costituisce indice sintomatico della effettiva possibilità di effettuare un costante controllo su strada demaniale la circostanza che detta strada si trovi all'interno della perimetrazione del centro cittadino, costituendo una delle arterie di maggiore percorrenza e frequentazione della citta di (da ultimo, cfr. Cass. n. 23924/2007, Cass. n. 4962/2007, Cass. n. 20825/2006, CP_1
Cass. n. 15779/2006, Cass. n. 15383/2006).
La localizzazione di una strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possi- CP_1 bilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (cfr Cass. 2006 n
15383).
Nel caso in esame, trattasi di strada pubblica centrale, localizzata nel perimetro di un centro urbano, dotato di sevizi pubblici.
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Il custode del bene demaniale, diversamente dal custode di un bene privato il quale risponde in modo oggettivo dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in forza del principio “cuius commoda, eius incomoda “, sia in virtù della circostanza che il custode privato può impedire l'uso del bene da parte di terzi, limitando i danni derivanti da compor- tamenti altrui, è esposto a molteplici e imprevedibili rischi legati al comportamento più o me- no civile degli utenti della strada, per cui la giurisprudenza ha precisato che bisogna adottare criteri di imputazione per la configurazione della responsabilità da cosa in custodia diversi ri- spetto a quelli propri del custode privato.
In particolare, è opportuno distinguere se la causa del danno sia un fattore intrinseco della struttura del bene oppure se il pericolo sia strettamente connesso alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato.
Nel primo caso, è più agevole individuare la responsabilità ex art. 2051 cc in forza dell'obbligo in capo al custode pubblico al controllo e alla manutenzione del bene.
Nel secondo caso, più spesso il comportamento di terzi o del creditore- danneggiato può con- siderarsi caso fortuito, purché l'agente di rischio abbia carattere estemporaneo tale da impedi- re un repentino ed efficace intervento dell'Ente.
Dall' applicabilità dell'art. 2051 alla P.A., ne discende che il danneggiato è onerato della di- mostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento danno, mentre la P.A., al fine di ottenere l'esonero dalla responsabilità ex art. 2051 cc, deve provare il caso fortuito, cioè che il fatto presenti i requisiti di autonomia, eccezionalità, imprevedibili- tà ed inevitabilità tali da interrompere il suddetto rapporto di causalità (cfr. Cass., Sez. VI,
30/9/2014, n. 20619). L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. “lad- dove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di quali- ficare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (cfr.
Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805). La responsabilità della PA ai sensi dell'art. 2051 c.c. è configurabile a condizione che venga provato dal danneggiato l'esistenza di una situazione in- sidiosa, caratterizzata dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pe- ricolo e della prevedibilità soggettiva dello stesso "non si configura la responsabilità ... ai sen- si dell'art. 2043 c.c., quale conseguenza della cattiva manutenzione della strada se non si può ricondurre la fattispecie all'insidia o al trabocchetto laddove il pericolo sia manifestamente vi-
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sibile all'utente". ( Cfr App. Napoli Sez. I, 05/01/2011 ).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atti cadde rovi- PA nosamente a terra a causa della presenza sulla pavimentazione del marciapiedi di spuntoni in ferro fuoriuscenti dal piano di calpestio. In particolare il teste riferisce che :” Persona_1
…..Ho potuto così vedere che mentre camminavamo quasi allineati la sig.ra PA che era al fianco del fratello è caduta a terra avendo inciampato in uno spuntone di ferro, o bullone, che fuoriusciva dalla sede del pavimento del marciapiede. Preciso che la pavimenta- zione del marciapiedi è in asfalto.” Il teste riferisce ancora che : “…... Il marciapiedi era in stato di abbandono con foglie e carte sparse e presentava in diverse parti l'asfalto mancante con buche. A mia memoria ricordo che vi erano almeno due spuntoni che fuoriuscivano dalla sede del pavimento del marciapiede. A D.R Nel tratto dove la sig.ra OS è caduta il mar- ciapiedi ha una larghezza di circa due metri, tale da consentire il passaggio contemporaneo di almeno tre persone, poi si restringe anche per la presenza dei bidoni della spazzatura. Gli spuntoni sono situati più o meno al centro del marciapiedi.”.
Il teste riconosceva nelle foto mostrategli gli spuntoni di ferro presenti sul marciapiedi nei quali era inciampata l'attrice.
La caduta in questione risulta confermata anche dalla deposizione resa dal teste CP_3
, fratello dell'attrice, sebbene le circostanze non siano state adeguatamente rappresen-
[...] tate dal teste escusso.
L'evento rimane confermato anche dai rilievi svolti dagli agenti di Polizia Municipale so- pravvenuti al verificarsi dei fatti. Questi hanno accertato “la presenza di bulloni di pezzi di ferro incastonati sul manto stradale i quali risultavano essere sporgenti e derivanti da pan- chine ivi allocate divelte dopo un'attenta analisi del luogo”.
La giurisprudenza ha espresso un importante principio e cioè quello del legittimo affidamento
“secondo cui l'utente della strada si aspetta che la sede stradale sia regolare, per cui in caso di pericoli, la responsabilità sulle strade è del custode pubblico” (cfr Trib di Gela n 214/2019
;Cass n. 1697/09; Cass n 1994108, Cass. n. 0427/08, Cass. 27 gennaio 2009. Cass. 31 luglio
2008).
Tuttavia, a contemperamento del principio suesposto, la giurisprudenza ha più volte richiama- to un altro giusto principio, quello di autoresponsabilità in virtù del quale ognuno deve risenti- re nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale (cfr Corte Appello Ancona sez II
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n.924/2019).
Tale principio trova il suo corollario nell'art. 1227 cc. la cui applicazione può condurre ad una riduzione del risarcimento del danno o ad una sua esclusione.
In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnata- mente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragione- vole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifi- che condizioni di luogo e di tempo.
Sul punto è opportuno soffermarsi.
E' doveroso rilevare che l'episodio che ha causato il danno è avvenuto in pieno giorno, all'incirca verso mezzogiorno come riferito dal teste , confermando la prospettazione Per_1 attorea, in un tratto rettilineo della strada, asciutto ed asfaltato, come si evince dal rapporto di intervento della Polizia Municipale, il che fa presumere verosimilmente che se avesse presta- to maggiore attenzione nel procedere sul detto marciapiedi, avrebbe potuto evitare la caduta.
A ciò si aggiunga la circostanza che l'attrice abitava all'epoca dei fatti proprio in Via Arenac- cia, come emerge sempre dal rapporto redatto dai vigili urbani in atti e, pertanto, è verosimile che la strada in questione fosse spesso praticata dall'attrice e da questa ben conosciuta. Tale considerazione deve altresì essere bilanciata, tenendo presente l'età dell'attrice all'epoca dei fatti (79 anni) e quindi la sua inevitabile ridotta reattività agli eventi in considerazione dell'età avanzata.
Ebbene, in ossequio ai principi giurisprudenziali suesposti, e in forza dell'esigenza di operare un giusto contemperamento tra gli stessi alla luce delle circostanze fattuali sopra descritte, questo Giudice ritiene vi sia spazio applicativo per l'art. 1227 co. 1 cc, nella misura in cui la disattenzione della parte attrice abbia concorso a cagionare il danno.
Dalle considerazioni complessivamente esposte, la domanda pertanto va parzialmente accolta e il danno va liquidato nella misura del 50%, essendo ascrivibile un concorso di responsabilità in capo alla sig.ra nella pari misura del 50%. PA
Il Ctu incaricato, che ha eseguito la consulenza sulla scorta della documentazione medica prodotta in atti, ha accertato che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito da : “ Le lesioni riportate da , in teoria , ap- PA PA paiono compatibili con la dinamica narrata dall'istante “
Il Ctu all'esito degli accertamenti espletati e della disamina della documentazione, descritti- vamente richiamata nella propria relazione ha concluso che l'attrice “in seguito al trauma del
6 marzo 2022 i seguenti postumi anatomici permanenti : - postumi di frattura scomposta pluri- frammentatia epifisi prossimale dell'omero dx in soggetto destrimano trattata conservativa-
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mente”. Il Ctu ha quindi riconosciuto alla sig.ra un danno biologico perma- PA nente nella misura del 10% (dieci per cento) ed una l'inabilità temporanea risarcibile nella se- guente misura: l'ITP al 75% 30 (trenta) giorni, l'I.T.P. al 50 % in 20 (venti) giorni, precisando che tale danno non ha determinato riduzione della capacità di lavoro specifica dell'attrice.
Essendo, pertanto, le conclusioni del CTU frutto di accurata indagine e di disamina degli ele- menti in suo possesso, il Tribunale adito ritiene di far proprie le stesse, ponendole a base della liquidazione dei danni.
I danni non patrimoniali vanno quindi liquidati secondo le valutazioni mediamente operanti ed in particolare secondo le cd. tabelle di Milano per l'anno 2024, comprendendo il danno biologico e tenendo conto della c.d. sofferenza soggettiva, senza alcuna personalizzazione, non risultando documentata una incidenza del danno sulle abitudini e sulle condizioni di vita dell'attrice, nella misura complessiva di €. 11.908,25 all'attualità ( 50% della seguente somma di €. 23816,50, così composta: €. 20079,00 per danno biologico permanente, comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva al 10% su danneggiata di anni 79 all'epoca del sinistro + €.2587,50 per 30 giorni di ITT al 75% + €. 1150,00 per 20 giorni di ITP al 50% ) .
Poiché il risarcimento é espresso all'attualità appare necessario – ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro - riportare le somme so- praindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che se- condo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal gior- no dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressi- vamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una "devalutazione" nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (06/03/2022) per poi procedere alla rivalu- tazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base se- condo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivaluta- zione. Dal deposito della presente sentenza decorreranno gli interessi legali sulla somma li- quidata.
Vista la parziale soccombenza della parte convenuta, sussistono ragionevoli motivi per la compensazione del 50% delle spese di lite, ad eccezione di quelle del CTU nella misura defi- nitiva liquidata con decreto in atti nella complessiva somma di €. 587,20, oltre accessori, con condanna per la restante parte – che si liquida secondo il valore della lite e la sua complessità
a norma del DM 147/2022 e successive modifiche – in capo all'ente convenuto come da di-
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spositivo.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promos- sa in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie in misura parziale la domanda risarcitoria avanzata da e, per PA
l'effetto, condanna il in persona del pro tempore al pagamento in Controparte_1 CP_4 suo favore della complessiva somma di euro €. 11.908,25, come in parte motiva, all'attualità, oltre interessi legali a partire dalla data del sinistro (06.03.2022), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impie- gati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che compensate nella misura del 50% in ragione della parziale soccombenza dell'attrice, vengono liquidate in favore di quest'ultima in euro 160,00 per spese vive ed euro
2538,50 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'avv. Alessio Pignataro per dichiarazione di anticipo fattane;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' convenuto le spese di CTU nella misura liquidata con relativo decreto.
Così deciso in Napoli il 03.11.2025
Dott. Maria OS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario dott. Maria OS ha pronunciato, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7439/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], rapp.ta e PA C.F._1 difesa dall'Avv. PIGNATARO ALESSIO in virtù di procura in atti, attrice
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. elett.nte dom.to in Controparte_1 P.IVA_1 in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a CP_1 mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, in virtù di procura in atti,
convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. del- la L. n. 69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta del convenuto sia i CP_2 verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà age- volmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato al assumeva CP_1 Parte_2 che il giorno 06/03/2022, alle ore 12,00 circa, in alla via Arenaccia, mentre percorreva CP_1
a piedi il marciapiede, giunta nei pressi dell'ex cinema Gloria, cadeva a terra a causa di una staffa di ferro e bulloni, presumibilmente residui di una panchina, parzialmente occultati da
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foglie e cartoni. L'attrice esponeva di essere stata soccorsa dal fratello e dal Controparte_3
Sig. con i quali si stava recando a messa e che sul posto intervenivano i Vigili Persona_1
Urbani che provvedevano alla verifica del luogo ed alla redazione di un rapporto di intervento versato in atti. La sig.ra OS precisava, altresì, di essere stata accompagnata in ambulanza al P.S. dell'ospedale Pellegrini, dove le veniva diagnosticata la “Frattura scomposta pluri- frammentaria epifisi prossimale omero a destra con una prognosi di 30gg.”, come da certifica- zioni in atti e che, dopo un lungo periodo di degenza e cure mediche, in data 03/06/2022 ve- niva dichiarata guarita con postumi di danno biologico da determinare in sede medico legale, danni che sulla base di relazione del medico di parte venivano quantificati nella misura del
12% di danno biologico, oltre a giorni 30 di I.T.T. e giorni 20 di I.T.P. al 50% per un totale di
€. 26.000,00.
Assumendo, pertanto, che l'evento in questione configurasse una evidente ipotesi di insidia e trabocchetto in quanto non erano né segnalati né delimitati in alcun modo i bulloni ed i residui di ferro ancorati al marciapiede, l'istante deduceva che unico responsabile dell'accaduto fosse il in persona del Sindaco pro -tempore, in quanto la Via Arenaccia e i Controparte_1 marciapiede che la delimitano fanno parte del demanio comunale, chiedendo la sua condanna al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura innanzi quantificata.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, l'ente comunale convenuto non si costituiva, nono- stante rituale notifica dell'atto introduttivo.
Su richiesta della parte attrice, veniva ammessa la prova orale ed all'esito del suo espletamen- to, ammessa la CTU medica.
Nelle more dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio si costituiva in giudizio il contestando la domanda avanzata per assenza di insidia, trattandosi di un Controparte_1 pericolo visibile, rispetto al quale in ogni caso andava valutato il concorso di colpa del dan- neggiato e l'insussistenza di ogni responsabilità della convenuta amministrazione anche per carenza di prova in ordine al nesso eziologico.
Espletata la CTU medica, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva riser- vata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., scaduti i quali la causa viene decisa con il presente provvedimento.
Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, escluse questioni preliminari di rito, essendo l'azione esperita dalla sig.ra sufficientemente determinata sia in ordine PA all'an che al quantum, la domanda va ritenuta parzialmente fondata e accolta per quanto di ra- gione.
La controversia che ci occupa si inquadra nell'annosa questione affrontata negli ultimi venti
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anni dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione afferente alla qualificazione della respon- sabilità della Pubblica Amministrazione nella manutenzione e gestione delle strade.
Senza voler ripercorrere in maniera analitica il percorso giurisprudenziale sul punto, si precisa che questo Giudice aderisce alla tesi, oggi pacifica, secondo cui è applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche alla P.A..
In particolare, dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato CP_1 discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre
1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confron- ti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La giurisprudenza ha più volte ribadito che è opportuno valutare caso per caso – in relazione all'estensione del territorio e l'uso generalizzato dello stesso da parte di terzi – la effettiva at- tività di controllo e gestione da parte dell'Ente, volta ad impedire l'insorgere di cause di peri- colo per gli utenti (cfr Cass. n. 13114/95; Cass. civ. Sez. Un. n. 8588/97, con interpretazione avallata da Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156, secondo la quale nel ritenere infondata la que- stione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sulla scorta dei rilievi che, come sottolineato in alcune sentenze, "la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte del terzi costituiscono meri in- dici dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice ri- ferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudi- ce con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità").
Costituisce indice sintomatico della effettiva possibilità di effettuare un costante controllo su strada demaniale la circostanza che detta strada si trovi all'interno della perimetrazione del centro cittadino, costituendo una delle arterie di maggiore percorrenza e frequentazione della citta di (da ultimo, cfr. Cass. n. 23924/2007, Cass. n. 4962/2007, Cass. n. 20825/2006, CP_1
Cass. n. 15779/2006, Cass. n. 15383/2006).
La localizzazione di una strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possi- CP_1 bilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (cfr Cass. 2006 n
15383).
Nel caso in esame, trattasi di strada pubblica centrale, localizzata nel perimetro di un centro urbano, dotato di sevizi pubblici.
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Il custode del bene demaniale, diversamente dal custode di un bene privato il quale risponde in modo oggettivo dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in forza del principio “cuius commoda, eius incomoda “, sia in virtù della circostanza che il custode privato può impedire l'uso del bene da parte di terzi, limitando i danni derivanti da compor- tamenti altrui, è esposto a molteplici e imprevedibili rischi legati al comportamento più o me- no civile degli utenti della strada, per cui la giurisprudenza ha precisato che bisogna adottare criteri di imputazione per la configurazione della responsabilità da cosa in custodia diversi ri- spetto a quelli propri del custode privato.
In particolare, è opportuno distinguere se la causa del danno sia un fattore intrinseco della struttura del bene oppure se il pericolo sia strettamente connesso alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato.
Nel primo caso, è più agevole individuare la responsabilità ex art. 2051 cc in forza dell'obbligo in capo al custode pubblico al controllo e alla manutenzione del bene.
Nel secondo caso, più spesso il comportamento di terzi o del creditore- danneggiato può con- siderarsi caso fortuito, purché l'agente di rischio abbia carattere estemporaneo tale da impedi- re un repentino ed efficace intervento dell'Ente.
Dall' applicabilità dell'art. 2051 alla P.A., ne discende che il danneggiato è onerato della di- mostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento danno, mentre la P.A., al fine di ottenere l'esonero dalla responsabilità ex art. 2051 cc, deve provare il caso fortuito, cioè che il fatto presenti i requisiti di autonomia, eccezionalità, imprevedibili- tà ed inevitabilità tali da interrompere il suddetto rapporto di causalità (cfr. Cass., Sez. VI,
30/9/2014, n. 20619). L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. “lad- dove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di quali- ficare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (cfr.
Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805). La responsabilità della PA ai sensi dell'art. 2051 c.c. è configurabile a condizione che venga provato dal danneggiato l'esistenza di una situazione in- sidiosa, caratterizzata dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pe- ricolo e della prevedibilità soggettiva dello stesso "non si configura la responsabilità ... ai sen- si dell'art. 2043 c.c., quale conseguenza della cattiva manutenzione della strada se non si può ricondurre la fattispecie all'insidia o al trabocchetto laddove il pericolo sia manifestamente vi-
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sibile all'utente". ( Cfr App. Napoli Sez. I, 05/01/2011 ).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atti cadde rovi- PA nosamente a terra a causa della presenza sulla pavimentazione del marciapiedi di spuntoni in ferro fuoriuscenti dal piano di calpestio. In particolare il teste riferisce che :” Persona_1
…..Ho potuto così vedere che mentre camminavamo quasi allineati la sig.ra PA che era al fianco del fratello è caduta a terra avendo inciampato in uno spuntone di ferro, o bullone, che fuoriusciva dalla sede del pavimento del marciapiede. Preciso che la pavimenta- zione del marciapiedi è in asfalto.” Il teste riferisce ancora che : “…... Il marciapiedi era in stato di abbandono con foglie e carte sparse e presentava in diverse parti l'asfalto mancante con buche. A mia memoria ricordo che vi erano almeno due spuntoni che fuoriuscivano dalla sede del pavimento del marciapiede. A D.R Nel tratto dove la sig.ra OS è caduta il mar- ciapiedi ha una larghezza di circa due metri, tale da consentire il passaggio contemporaneo di almeno tre persone, poi si restringe anche per la presenza dei bidoni della spazzatura. Gli spuntoni sono situati più o meno al centro del marciapiedi.”.
Il teste riconosceva nelle foto mostrategli gli spuntoni di ferro presenti sul marciapiedi nei quali era inciampata l'attrice.
La caduta in questione risulta confermata anche dalla deposizione resa dal teste CP_3
, fratello dell'attrice, sebbene le circostanze non siano state adeguatamente rappresen-
[...] tate dal teste escusso.
L'evento rimane confermato anche dai rilievi svolti dagli agenti di Polizia Municipale so- pravvenuti al verificarsi dei fatti. Questi hanno accertato “la presenza di bulloni di pezzi di ferro incastonati sul manto stradale i quali risultavano essere sporgenti e derivanti da pan- chine ivi allocate divelte dopo un'attenta analisi del luogo”.
La giurisprudenza ha espresso un importante principio e cioè quello del legittimo affidamento
“secondo cui l'utente della strada si aspetta che la sede stradale sia regolare, per cui in caso di pericoli, la responsabilità sulle strade è del custode pubblico” (cfr Trib di Gela n 214/2019
;Cass n. 1697/09; Cass n 1994108, Cass. n. 0427/08, Cass. 27 gennaio 2009. Cass. 31 luglio
2008).
Tuttavia, a contemperamento del principio suesposto, la giurisprudenza ha più volte richiama- to un altro giusto principio, quello di autoresponsabilità in virtù del quale ognuno deve risenti- re nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale (cfr Corte Appello Ancona sez II
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n.924/2019).
Tale principio trova il suo corollario nell'art. 1227 cc. la cui applicazione può condurre ad una riduzione del risarcimento del danno o ad una sua esclusione.
In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnata- mente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragione- vole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifi- che condizioni di luogo e di tempo.
Sul punto è opportuno soffermarsi.
E' doveroso rilevare che l'episodio che ha causato il danno è avvenuto in pieno giorno, all'incirca verso mezzogiorno come riferito dal teste , confermando la prospettazione Per_1 attorea, in un tratto rettilineo della strada, asciutto ed asfaltato, come si evince dal rapporto di intervento della Polizia Municipale, il che fa presumere verosimilmente che se avesse presta- to maggiore attenzione nel procedere sul detto marciapiedi, avrebbe potuto evitare la caduta.
A ciò si aggiunga la circostanza che l'attrice abitava all'epoca dei fatti proprio in Via Arenac- cia, come emerge sempre dal rapporto redatto dai vigili urbani in atti e, pertanto, è verosimile che la strada in questione fosse spesso praticata dall'attrice e da questa ben conosciuta. Tale considerazione deve altresì essere bilanciata, tenendo presente l'età dell'attrice all'epoca dei fatti (79 anni) e quindi la sua inevitabile ridotta reattività agli eventi in considerazione dell'età avanzata.
Ebbene, in ossequio ai principi giurisprudenziali suesposti, e in forza dell'esigenza di operare un giusto contemperamento tra gli stessi alla luce delle circostanze fattuali sopra descritte, questo Giudice ritiene vi sia spazio applicativo per l'art. 1227 co. 1 cc, nella misura in cui la disattenzione della parte attrice abbia concorso a cagionare il danno.
Dalle considerazioni complessivamente esposte, la domanda pertanto va parzialmente accolta e il danno va liquidato nella misura del 50%, essendo ascrivibile un concorso di responsabilità in capo alla sig.ra nella pari misura del 50%. PA
Il Ctu incaricato, che ha eseguito la consulenza sulla scorta della documentazione medica prodotta in atti, ha accertato che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito da : “ Le lesioni riportate da , in teoria , ap- PA PA paiono compatibili con la dinamica narrata dall'istante “
Il Ctu all'esito degli accertamenti espletati e della disamina della documentazione, descritti- vamente richiamata nella propria relazione ha concluso che l'attrice “in seguito al trauma del
6 marzo 2022 i seguenti postumi anatomici permanenti : - postumi di frattura scomposta pluri- frammentatia epifisi prossimale dell'omero dx in soggetto destrimano trattata conservativa-
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mente”. Il Ctu ha quindi riconosciuto alla sig.ra un danno biologico perma- PA nente nella misura del 10% (dieci per cento) ed una l'inabilità temporanea risarcibile nella se- guente misura: l'ITP al 75% 30 (trenta) giorni, l'I.T.P. al 50 % in 20 (venti) giorni, precisando che tale danno non ha determinato riduzione della capacità di lavoro specifica dell'attrice.
Essendo, pertanto, le conclusioni del CTU frutto di accurata indagine e di disamina degli ele- menti in suo possesso, il Tribunale adito ritiene di far proprie le stesse, ponendole a base della liquidazione dei danni.
I danni non patrimoniali vanno quindi liquidati secondo le valutazioni mediamente operanti ed in particolare secondo le cd. tabelle di Milano per l'anno 2024, comprendendo il danno biologico e tenendo conto della c.d. sofferenza soggettiva, senza alcuna personalizzazione, non risultando documentata una incidenza del danno sulle abitudini e sulle condizioni di vita dell'attrice, nella misura complessiva di €. 11.908,25 all'attualità ( 50% della seguente somma di €. 23816,50, così composta: €. 20079,00 per danno biologico permanente, comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva al 10% su danneggiata di anni 79 all'epoca del sinistro + €.2587,50 per 30 giorni di ITT al 75% + €. 1150,00 per 20 giorni di ITP al 50% ) .
Poiché il risarcimento é espresso all'attualità appare necessario – ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro - riportare le somme so- praindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che se- condo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal gior- no dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressi- vamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una "devalutazione" nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (06/03/2022) per poi procedere alla rivalu- tazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base se- condo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivaluta- zione. Dal deposito della presente sentenza decorreranno gli interessi legali sulla somma li- quidata.
Vista la parziale soccombenza della parte convenuta, sussistono ragionevoli motivi per la compensazione del 50% delle spese di lite, ad eccezione di quelle del CTU nella misura defi- nitiva liquidata con decreto in atti nella complessiva somma di €. 587,20, oltre accessori, con condanna per la restante parte – che si liquida secondo il valore della lite e la sua complessità
a norma del DM 147/2022 e successive modifiche – in capo all'ente convenuto come da di-
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spositivo.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promos- sa in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie in misura parziale la domanda risarcitoria avanzata da e, per PA
l'effetto, condanna il in persona del pro tempore al pagamento in Controparte_1 CP_4 suo favore della complessiva somma di euro €. 11.908,25, come in parte motiva, all'attualità, oltre interessi legali a partire dalla data del sinistro (06.03.2022), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impie- gati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che compensate nella misura del 50% in ragione della parziale soccombenza dell'attrice, vengono liquidate in favore di quest'ultima in euro 160,00 per spese vive ed euro
2538,50 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'avv. Alessio Pignataro per dichiarazione di anticipo fattane;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' convenuto le spese di CTU nella misura liquidata con relativo decreto.
Così deciso in Napoli il 03.11.2025
Dott. Maria OS
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