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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di IA
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 226/2025 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Concetta Di Franco;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata in [...] il [...] (c.f. ), nella qualità di eredi
[...] C.F._3 legittimi del sig. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatrice Persona_1
Diara;
APPELLATI
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 30 settembre 2025.
La Corte ha osservato: Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1917, pubblicata il 19 dicembre 2024, il giudice unico del Tribunale di Ragusa, sulla domanda proposta da nei confronti di Persona_1 Controparte_3 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento dannoso occorso in data 6/03/2015, così statuiva: “1) dichiara la contumacia di;
2) Parte_1 accoglie al domanda di parte attrice e dichiara, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità di per l'evento occorso a nella misura dell'80% e per Parte_1 Persona_1
l'effetto condanna al pagamento del risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, in favore dell'attore, che liquida in € 30.845,24, oltre interessi in misura legale dalla liquidazione delle some sino al soddisfo;
3) condanna la convenuta Parte_1
al rimborso delle spese processuali del presente giudizio ......”.
[...]
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il primo giudice che “E' necessario comprendere ............ se il su descritto evento dannoso sia stato causato dalla presenza della cisterna, la quale risultava aperta e non segnalata. Ebbene, la circostanza che la cisterna non fosse segnalata né fosse messa in sicurezza ed ha, perciò, causato il sinistro di cui trattasi, è stata provata dall'odierno attore. Infatti, dalla relazione di servizio del
7/03/2015 della Polizia Municipale di Comiso emerge chiaramente che sul fondo privato di via Caracas che costeggia la linea ferrata parallelamente alla SS 115 in direzione Vittoria -
Comiso, a ridosso di una casa rurale in stato di abbandono, insisteva una cisterna, profonda circa due metri, il cui solaio era crollato, ragion per cui, ravvisato il pericolo per l'incolumità pubblica, gli agenti intervenuti sui luoghi provvedevano a mettere in sicurezza la zona, come si evince dalle foto allegate alla relazione di servizio .... Dalle foto allegate alla su indicata relazione, poi, si evince chiaramente che il terreno non era recintato e che, al contrario, era liberamente accessibile. Inoltre, sono stati escussi i testi e .... Testimone_1 Testimone_2
Da tale ricostruzione fattuale appare indubbia la sussistenza del nesso di causalità tra la presenza della cisterna (non segnalata e non messa in sicurezza) e l'evento dannoso subito dall'odierno attore, il quale ha subito il danno lamentato proprio a causa della presenza di questa cisterna, il cui solaio era crollato e collocata a ridosso di una casa rurale in stato di abbandono ..... Nel caso di specie è ravvisabile un concorso di colpa del il quale, ove Per_1 avesse evitato di recarsi presso il fondo in condizioni di scarsa visibilità, avrebbe potuto verosimilmente evitare in parte il danno ... in considerazione di ciò, si ritiene sussistente un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 20% ..... Dall'esame della documentazione medica in atti e, nello specifico, dalla cartella clinica n. 1914 del 6/03/15 dell'ospedale Guzzardi di Vittoria nonché dalla cartella n. 2015/35 del Policlinico Vittorio UE di IA (cfr. doc. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice) si evince che a causa del sinistro per cui è causa il ha riportato “emopneumotorace post traumatico sinistro, Per_1 contusione polmonare, fratture costali multiple, cisti renale destra, calcolosi della colecisti”.
In merito alla suddetta diagnosi, le conclusioni rese dal CTP, dott. , risultano, Persona_2 secondo un giudizio equitativo rapportato alle liquidazioni riconosciute in casi analoghi a quello in questione, in parte sovrastimate, perciò appare equo e giusto riconoscere il danno biologico in misura percentuale pari al 10%, oltre I.T.P. e I.T.A. come da perizia di parte versata in atti ..... Per quanto sopra esposto, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dell'attore, che va liquidato, in via equitativa, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ..... l'ammontare complessivo del risarcimento ..... ammonta oggi a € 30.845,24”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di Controparte_3 citazione notificato in data 17 febbraio 2025, sulla base di quattro ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio e , nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 eredi legittimi di resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Persona_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 30 settembre 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello eccepisce la nullità dell'atto Controparte_3 introduttivo del giudizio di primo grado per nullità della vocatio in ius.
Sostiene di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del processo di primo grado, non avendo ricevuto la notifica della raccomandata n. 764151674422 – che avrebbe dovuto contenere l'atto di citazione notificando - né, tantomeno, della Comunicazione di
Avvenuto Deposito (CAD) che, difatti, non è stata allegata agli atti del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Ed invero, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, il quale prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente,
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. La notifica si perfeziona nel momento della ricezione della raccomandata da parte del destinatario o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Orbene, risulta dalla relata di notifica in calce all'atto di citazione che l'ufficiale giudiziario, stante l'assenza del destinatario, ha provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale di Vittoria, dando notizia allo stesso a mezzo raccomandata a.r. n.
764151674422.
L'attore ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata informativa, che il postino attesta non essere stata recapitata per temporanea assenza del destinatario, nella cui cassetta di corrispondenza è stato immesso avviso. E' attestato, altresì, che la raccomandata è stata depositata presso l'ufficio postale in data 13 maggio
2016 e che non è stata ritirata dopo 10 giorni di giacenza, trascorsi i quali la notifica si è perfezionata.
L'iter notificatorio si è svolto così come previsto dall'art. 140 cpc, null'altro richiedendosi ai fini del perfezionamento della notifica, tantomeno la Comunicazione di
Avvenuto Deposito - cd. CAD - come sostenuto dall'appellante.
Rileva, al riguardo, la Corte che la CAD viene inviata (a mezzo raccomandata a.r.) dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale;
nel caso di specie la notifica è avvenuta nella diversa forma prevista dall'art. 140 cpc.
Col secondo motivo, deduce l'appellante la mancata prova del verificarsi dell'evento lesivo e la carenza di responsabilità.
Sostiene che al fine di fondare l'an della pretesa, sono stati escussi due testimoni che ammettono entrambi di non aver assistito all'evento; che i testi nulla dicono in merito all'evento dirimente della questione, ossia l'esistenza dell'eventuale caduta nella cisterna posta nel terreno di proprietà dell'appellante, le modalità della caduta, e la sua compatibilità con i danni fisici lamentati dal Per_1
Soggiunge l'appellante che non è stata raggiunta nemmeno la prova riguardante l'effettivo stato dei luoghi ove si trova la cisterna;
che da quanto riferito dagli agenti della
Polizia Municipale di Vittoria, era evidente che il terreno fosse una proprietà privata e che fosse fuori dalla pubblica via;
che non è giuridicamente tutelabile la richiesta di un soggetto che chiede il risarcimento dei danni fisici asseritamente patiti per una caduta accidentale nella cisterna di un terreno privato, invaso senza l'autorizzazione del proprietario, quando era già buio (alle ore 17,00 del 6 marzo) in una zona assolutamente priva di qualsivoglia illuminazione, anche pubblica.
Col terzo motivo, deduce l'appellante la mancata prova del nesso di causalità tra la caduta ed i danni riportati. Sostiene che non essendo stata raggiunta alcuna prova relativamente alla effettiva caduta nella cisterna, deve ritenersi non è provata l'esistenza del nesso causale tra l'eventuale caduta ed i danni fisici riscontrati al Per_1
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, attenendo tutti ai fatti costituiti dell'azionata pretesa risarcitoria, sono infondati.
E' anzitutto condivisibile l'apprezzamento del primo giudice circa l'assolvimento dell'onere della prova, a carico dell'attore, riguardo ai fatti dedotti in citazione, sussistendo riscontro probatorio, all'esito della svolta istruttoria, della circostanza che in data 6/03/2015, intorno alle ore 17:00, si recava su un fondo sito a Vittoria nei pressi di via Persona_1
Caracas per raccogliere asparagi quando, mentre si trovava nel predetto fondo, vicino ad una casa rurale abbandonata, il terreno sotto ai suoi piedi improvvisamente cedeva, riportando lesioni personali.
Depone in tal senso la relazione di servizio del Corpo Polizia Municipale del comune di Vittoria, da cui risulta che su segnalazione pervenuta da parte dei carabinieri di Comiso veniva inviata una pattuglia “perché una persona era accidentalmente caduta dentro una cisterna”. I verbalizzanti riferiscono che “.... incrociavano nella zona la Sig.na Testimone_2 che li conduceva sul posto preciso. La stessa li informava del fatto che la sera prima a cadere in quella cisterna, situata in un terreno privato fuori dalla via pubblica e non recintato, era stato il padre che si trovava in condizioni precarie all'ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Dal sopralluogo effettuato si evinceva che la cisterna era situata a ridosso di una casa rurale in stato di abbandono, che era crollato il solaio ed era profonda circa due metri”.
E' stato escusso il teste , il quale alla domanda: “Vero o no che, in Testimone_1 data 06/03/2015, verso le ore 17.00 circa, il sig. andava a raccogliere asparagi Persona_1 selvatici su di un fondo sito a Vittoria nei pressi della via Caracas”, rispondeva: “Si è vero.
Lo so perché ricevevo una chiamata di aiuto dallo stesso perché caduto dentro una cisterna.
Io sono andato ad aiutarlo”. Alla domanda “Vero o no che, nel mentre il sig. si trovava Per_1 nel predetto fondo, una porzione di terreno vicino ad una casa rurale abbandonata cedeva improvvisamente, così facendo cadere l'attore all'interno di una cisterna profonda circa due metri, come da foto che mi vengono esibite (allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5)“, il teste Testimone_1 così rispondeva: “Si è vero. Posso dire che ho trovato il già dentro la cisterna”. Il teste Per_1 ha risposto affermativamente sul capitolo di prova “Vero o no che, in particolare, aveva ceduto il solaio di una cisterna non visibile o comunque non segnalata, come da foto che mi vengono esibite (allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5)“ e sul capitolo di prova “Vero o no che, prima del cedimento, il solaio della cisterna di cui si discute era un tutt'uno con il terreno circostante, essendo ricoperto uniformemente da terra ed erba, come da foto che mi vengono esibite
(allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5)“. Sul capitolo di prova “Vero o no che in ragione della predetta caduta il sig. riportava delle lesioni che, a causa dei dolori alle costole e delle difficoltà Per_1 respiratorie, non gli consentivano di alzarsi e di muoversi autonomamente, tanto da dovere essere immediatamente trasportato presso l'ospedale di Vittoria, ove veniva ricoverato dal
06/03/2015 al 10/03/2015” il teste ha risposto: Si è vero l'ho portato io in ospedale”.
La teste escussa all'udienza del 2 luglio 2018, ha dichiarato: “mio Testimone_2 padre dopo essere caduto all'interno della cisterna non riuscendo a risalire da solo mi ha chiamato con il cellulare e, quindi, mi sono recata sul posto dove ho trovato il sig. Tes_1
; è stato quest'ultimo che ha aiutato mio padre ad uscire dalla cisterna ..... Posso dire
[...] che la cisterna non era segnalata ed era un tutt'uno con il terreno”.
Il quadro istruttorio delineatosi all'esito della espletata prova testimoniale, osserva la
Corte, rende condivisibile l'apprezzamento del primo giudice circa “..... la sussistenza del nesso di causalità tra la presenza della cisterna (non segnalata e non messa in sicurezza)
e l'evento dannoso subito dall'odierno attore, il quale ha subito il danno lamentato proprio a causa della presenza di questa cisterna, il cui solaio era crollato e collocata a ridosso di una casa rurale in stato di abbandono”.
Non è altrettanto condivisibile l'attribuzione della responsabilità in capo a
[...]
i sensi dell'art. 2051 c.c., dovendosi piuttosto predicare la responsabilità della Parte_1 convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., pure evocato dall'attore a fondamento della proposta domanda risarcitoria e rispetto al quale ricorrono i fatti costituitivi, richiamandosi il principio secondo cui “Il fondamento della responsabilità ex art. 2051 cod.civ. per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia è costituito dalla violazione dell'obbligo di sorveglianza, il quale presuppone, però, che il terzo danneggiato abbia un titolo per entrare in legittime relazione con la cosa. Siffatto titolo non può essere rappresentato da un preteso "diritto di accesso alla natura", che si vuole consistere nella libertà di accedere, senza recare danni alle colture esistenti, nel fondo altrui che non sia chiuso, al fine di svolgervi attività escursionistiche, ricreative o simili. Un tale generalizzato diritto non sussiste, infatti, nell'ordinamento vigente, che si limita a prevedere, di volta in volta, nel codice civile ed in leggi speciali, particolari limiti alla proprietà per garantirne la funzione sociale, senza, svuotare, peraltro, di ogni contenuto la pienezza ed esclusività del diritto di proprietà.
Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all'altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., ove sia configurabile la esistenza sul fondo di un pericolo imprevedibile dal quale il proprietario dello stesso, che non lo abbia chiuso, non abbia adempiuto l'obbligo di preservare l'incolumità dei passanti” (Cass. Sentenza n. 8997 del 27/08/1999).
Va, in ogni caso, confermata la riconducibilità dell'evento dannoso a fatto e colpa di discendendone il rigetto dei mezzi di censura in trattazione. Parte_1
Col quarto motivo, lamenta l'appellante l'eccessiva quantificazione dei danni.
Sostiene che il tribunale ha accolto la domanda risarcitoria solo sulla base della consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore; che durante l'intera fase stragiudiziale (ivi compresa la mediazione) l'attore ha richiesto la somma di € 12.570,70 ed inspiegabilmente quindici mesi dopo con l'atto di citazione ha chiesto € 35.000,00.
Il motivo è infondato.
E', invero, noto che Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cass. Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023,
Cass. Ordinanza n. 26550 del 12/12/2011).
Orbene, il primo giudice ha affermato che “Dall'esame della documentazione medica in atti e, nello specifico, dalla cartella clinica n. 1914 del 6/03/15 dell'ospedale Guzzardi di
Vittoria nonché dalla cartella n. 2015/35 del Policlinico Vittorio UE di IA ....... si evince che a causa del sinistro per cui è causa il ha riportato “emopneumotorace post Per_1 traumatico sinistro, contusione polmonare, fratture costali multiple, cisti renale destra, calcolosi della colecisti”. In merito alla suddetta diagnosi, le conclusioni rese dal CTP, dott.
, risultano, secondo un giudizio equitativo rapportato alle liquidazioni Persona_2 riconosciute in casi analoghi a quello in questione, in parte sovrastimate, perciò appare equo e giusto riconoscere il danno biologico in misura percentuale pari al 10%, oltre I.T.P. e I.T.A. come da perizia di parte versata in atti”.
Osserva la Corte che il primo giudice ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto di condividere la perizia di parte, dando idoneamente conto della sua valutazione. Non va sottaciuto, di contra, che l'appellante si duole della eccessività della quantificazione del danno, senza, tuttavia, specificarne le ragioni, limitandosi a generiche doglianze finalizzate, per lo più, a mettere in evidenza l'intento speculativo perseguito dall'attore.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (fascia di valore da euro 26.000,01 a euro 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...] avverso la sentenza n. 1917, pubblicata il 19 dicembre 2024, del giudice unico Parte_1 del Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, le spese del grado, che liquida in complessivi € 5100,00 (ivi compresi €. 1050,00
[...] per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, €. 1550,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1750,00 per la fase decisoria), oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in IA, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena