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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/05/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11636/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato ANDREA ZILETTI, elettivamente domiciliata Parte_1 in Brescia (BS), via Solferino n. 3 presso il suo studio
ATTRICE contro in qualità di titolare dell'impresa individuale ATHENAPOOLS DI E_
CLAUDIO RC, contumace
CONVENUTO
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20 febbraio 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previo ogni accertamento del caso, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa, accertare la responsabilità del sig.
in qualità di titolare dell'impresa individuale Athenapools di e, E_ E_ per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento integrale dei danni occorsi alla sig.ra
[...]
; danni complessivamente quantificati in € 11.431,82, ovvero nella maggiore o minore Parte_1 somma che emergerà in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi ed interpello sui punti d'espositiva, da intendersi trascritti e capitolati con premessa “vero che”.
Con espressa riserva di indicare i testi ed ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nei termini di
pagina 1 di 3 legge concessi”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
in qualità di titolare dell'impresa individuale Athenapools di chiedendo la
[...] E_ condanna dello stesso al risarcimento integrale dei danni subiti in conseguenza dell'accertato malfunzionamento delle valvole installate dal convenuto nell'impianto della piscina attorea, corrispondenti ai maggiori consumi di acqua oggetto di fatturazione da parte di Acque Bresciane S.p.a.
e quantificati nell'importo complessivo di € 11.431,82.
In particolare, la difesa attorea deduceva: i) che la aveva commissionato al convenuto la Parte_1 realizzazione di una piscina presso la propria abitazione sita a Flero (BS); ii) che, successivamente alla sua realizzazione, in data 24 marzo 2022 Acque Bresciane S.p.A. aveva comunicato alla di Parte_1 aver rilevato un incremento dei prelievi di acqua rispetto alla media storica, con contestuale invito ad effettuare un controllo dell'impianto al fine di accertare possibili dispersioni;
iii) che la Parte_1 aveva, dunque, appreso del malfunzionamento di una delle valvole dell'impianto idraulico della piscina realizzata dal e aveva tempestivamente denunciato il fatto allo stesso, iv) che il CP_1 CP_1 aveva provveduto a proprie spese alle riparazioni necessarie e alla sostituzione delle componenti difettose precedentemente installate;
v) che, tuttavia, il malfunzionamento anzidetto aveva determinato l'ingente incremento dei consumi di acqua comunicato da Acque Bresciane S.p.A., che in data 19 aprile 2022 aveva emesso la bolletta n. 2022/0000000007139181, di importo pari a complessivi €
11.431,82; vi) che la aveva contattato ripetutamente il onde addivenire ad una Parte_1 CP_1 composizione bonaria della vertenza, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
All'udienza del giorno 19 gennaio 2023 il G.I. dichiarava la contumacia di e E_ assegnava a parte attrice termini di legge ex art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, la causa era istruita mediante assunzione di prova orale in ordine agli ammessi capitoli di prova ed era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 20 febbraio, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione di termine di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale.
* * *
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
L'attrice ha dedotto di aver commissionato all'odierno convenuto la realizzazione di una piscina presso la propria abitazione sita in Flero e di aver, in seguito, appreso dell'esistenza di un malfunzionamento delle valvole dell'impianto idraulico di detta piscina con conseguente ingente dispersione di acqua ed emissione, da parte di Acque Bresciane S.p.a., di bolletta recante l'importo di € 11.431,82.
Ciò premesso, la difesa attorea ha dimostrato le proprie allegazioni sia in via documentale - producendo copia i) delle fatture emesse da Athenapools di per la realizzazione della piscina E_ anzidetta datate 14 ottobre 2020 e 30 maggio 2021 (cfr. doc. 1 e 2), ii) della comunicazione di Acque Bresciane S.p.a. datata 24 marzo 2022 (cfr. doc. 3) e iii) della bolletta da quest'ultima emessa in data
19 aprile 2022 - nonché in sede di prova orale. Invero, il teste marito dell'attrice in Testimone_1
pagina 2 di 3 regime di separazione dei beni, ha confermato i) che la moglie commissionò al la CP_1 realizzazione della piscina e che pagò il corrispettivo convenuto;
ii) che, in seguito, il tecnico incaricato della lettura dei contatori dell'acqua comunicò loro di aver rilevato un consumo anomalo rispetto alle precedenti bollette;
iii) che la moglie fece effettuare dei controlli all'esito dei quali venne accertato che
“la piscina richiamava acqua in continuazione che poi espelleva pulita”; iv) che tale problematica si era protratta per diversi mesi;
v) che la moglie denunciò al il malfunzionamento della valvola CP_1
e che questi provvide a sostituirla;
vi) che a seguito della sostituzione della valvola il problema fu risolto;
vii) che di norma le bollette intestate alla non superavano l'importo di € 200, mentre Parte_1
a causa della perdita ricevettero una bolletta di € 11.000,00; viii) che la moglie pagò “in maniera dilazionata la bolletta in questione con lo sgravio dovuto al fatto che l'acqua che usciva era acqua pulita” e che “alla fine pagammo complessivamente sui 5.000,00 euro”.
Dall'esame del teste è, dunque, emerso che l'importo oggetto di fattura venne ridotto in ragione dello
“sgravio dovuto al fatto che l'acqua che usciva era acqua pulita” e che, pertanto, la eseguì il Parte_1 pagamento del minore importo di € 5.000,00.
Alla luce di ciò, deve ritenersi dimostrata la responsabilità di in qualità di titolare E_ dell'impresa individuale Athenapools di nella causazione del danno patito dalla E_
. Ciononostante, è evidente che il danno da quest'ultima subito debba essere ridotto in misura Parte_1 corrispondente all'esborso effettivamente sostenuto, con la conseguenza che il risarcimento ad essa spettante dovrà essere limitato all'importo di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici istat del costo della vita decorrenti dalla data del relativo pagamento sino alla data odierna e i solo interessi legali sino saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, accertata la responsabilità di in qualità di titolare dell'impresa individuale E_
Athenapools di nella causazione del danno patito da , E_ Parte_1
condanna al risarcimento in favore di dell'importo di € 5.000,00, E_ Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati in motivazione;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente E_ Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 237,00 per esborsi e in € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 30 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11636/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato ANDREA ZILETTI, elettivamente domiciliata Parte_1 in Brescia (BS), via Solferino n. 3 presso il suo studio
ATTRICE contro in qualità di titolare dell'impresa individuale ATHENAPOOLS DI E_
CLAUDIO RC, contumace
CONVENUTO
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20 febbraio 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previo ogni accertamento del caso, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa, accertare la responsabilità del sig.
in qualità di titolare dell'impresa individuale Athenapools di e, E_ E_ per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento integrale dei danni occorsi alla sig.ra
[...]
; danni complessivamente quantificati in € 11.431,82, ovvero nella maggiore o minore Parte_1 somma che emergerà in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi ed interpello sui punti d'espositiva, da intendersi trascritti e capitolati con premessa “vero che”.
Con espressa riserva di indicare i testi ed ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nei termini di
pagina 1 di 3 legge concessi”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
in qualità di titolare dell'impresa individuale Athenapools di chiedendo la
[...] E_ condanna dello stesso al risarcimento integrale dei danni subiti in conseguenza dell'accertato malfunzionamento delle valvole installate dal convenuto nell'impianto della piscina attorea, corrispondenti ai maggiori consumi di acqua oggetto di fatturazione da parte di Acque Bresciane S.p.a.
e quantificati nell'importo complessivo di € 11.431,82.
In particolare, la difesa attorea deduceva: i) che la aveva commissionato al convenuto la Parte_1 realizzazione di una piscina presso la propria abitazione sita a Flero (BS); ii) che, successivamente alla sua realizzazione, in data 24 marzo 2022 Acque Bresciane S.p.A. aveva comunicato alla di Parte_1 aver rilevato un incremento dei prelievi di acqua rispetto alla media storica, con contestuale invito ad effettuare un controllo dell'impianto al fine di accertare possibili dispersioni;
iii) che la Parte_1 aveva, dunque, appreso del malfunzionamento di una delle valvole dell'impianto idraulico della piscina realizzata dal e aveva tempestivamente denunciato il fatto allo stesso, iv) che il CP_1 CP_1 aveva provveduto a proprie spese alle riparazioni necessarie e alla sostituzione delle componenti difettose precedentemente installate;
v) che, tuttavia, il malfunzionamento anzidetto aveva determinato l'ingente incremento dei consumi di acqua comunicato da Acque Bresciane S.p.A., che in data 19 aprile 2022 aveva emesso la bolletta n. 2022/0000000007139181, di importo pari a complessivi €
11.431,82; vi) che la aveva contattato ripetutamente il onde addivenire ad una Parte_1 CP_1 composizione bonaria della vertenza, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
All'udienza del giorno 19 gennaio 2023 il G.I. dichiarava la contumacia di e E_ assegnava a parte attrice termini di legge ex art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, la causa era istruita mediante assunzione di prova orale in ordine agli ammessi capitoli di prova ed era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 20 febbraio, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione di termine di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale.
* * *
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
L'attrice ha dedotto di aver commissionato all'odierno convenuto la realizzazione di una piscina presso la propria abitazione sita in Flero e di aver, in seguito, appreso dell'esistenza di un malfunzionamento delle valvole dell'impianto idraulico di detta piscina con conseguente ingente dispersione di acqua ed emissione, da parte di Acque Bresciane S.p.a., di bolletta recante l'importo di € 11.431,82.
Ciò premesso, la difesa attorea ha dimostrato le proprie allegazioni sia in via documentale - producendo copia i) delle fatture emesse da Athenapools di per la realizzazione della piscina E_ anzidetta datate 14 ottobre 2020 e 30 maggio 2021 (cfr. doc. 1 e 2), ii) della comunicazione di Acque Bresciane S.p.a. datata 24 marzo 2022 (cfr. doc. 3) e iii) della bolletta da quest'ultima emessa in data
19 aprile 2022 - nonché in sede di prova orale. Invero, il teste marito dell'attrice in Testimone_1
pagina 2 di 3 regime di separazione dei beni, ha confermato i) che la moglie commissionò al la CP_1 realizzazione della piscina e che pagò il corrispettivo convenuto;
ii) che, in seguito, il tecnico incaricato della lettura dei contatori dell'acqua comunicò loro di aver rilevato un consumo anomalo rispetto alle precedenti bollette;
iii) che la moglie fece effettuare dei controlli all'esito dei quali venne accertato che
“la piscina richiamava acqua in continuazione che poi espelleva pulita”; iv) che tale problematica si era protratta per diversi mesi;
v) che la moglie denunciò al il malfunzionamento della valvola CP_1
e che questi provvide a sostituirla;
vi) che a seguito della sostituzione della valvola il problema fu risolto;
vii) che di norma le bollette intestate alla non superavano l'importo di € 200, mentre Parte_1
a causa della perdita ricevettero una bolletta di € 11.000,00; viii) che la moglie pagò “in maniera dilazionata la bolletta in questione con lo sgravio dovuto al fatto che l'acqua che usciva era acqua pulita” e che “alla fine pagammo complessivamente sui 5.000,00 euro”.
Dall'esame del teste è, dunque, emerso che l'importo oggetto di fattura venne ridotto in ragione dello
“sgravio dovuto al fatto che l'acqua che usciva era acqua pulita” e che, pertanto, la eseguì il Parte_1 pagamento del minore importo di € 5.000,00.
Alla luce di ciò, deve ritenersi dimostrata la responsabilità di in qualità di titolare E_ dell'impresa individuale Athenapools di nella causazione del danno patito dalla E_
. Ciononostante, è evidente che il danno da quest'ultima subito debba essere ridotto in misura Parte_1 corrispondente all'esborso effettivamente sostenuto, con la conseguenza che il risarcimento ad essa spettante dovrà essere limitato all'importo di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici istat del costo della vita decorrenti dalla data del relativo pagamento sino alla data odierna e i solo interessi legali sino saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, accertata la responsabilità di in qualità di titolare dell'impresa individuale E_
Athenapools di nella causazione del danno patito da , E_ Parte_1
condanna al risarcimento in favore di dell'importo di € 5.000,00, E_ Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati in motivazione;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente E_ Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 237,00 per esborsi e in € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 30 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 3 di 3