Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1120
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Contestazione inammissibilità costituzione resistente

    La Corte rigetta l'eccezione, ritenendo che la notifica al Dipartimento della Giustizia Tributaria sia inammissibile in quanto non è l'organo competente.

  • Rigettato
    Contestazione legittimazione passiva resistente

    La Corte rigetta l'eccezione, affermando che la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma è l'unico soggetto competente a cui avrebbe dovuto essere notificato il ricorso.

  • Rigettato
    Contestazione notifica presso domiciliatario

    La Corte rigetta l'eccezione, ritenendo inammissibile la notifica al Dipartimento della Giustizia Tributaria.

  • Rigettato
    Contestazione integrazione motivazionale

    La Corte rigetta l'appello nel suo complesso.

  • Rigettato
    Conflitto di interessi

    La Corte rigetta l'eccezione, affermando che la Giustizia Tributaria ha un proprio organo di autogoverno (Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria) indipendente dal MEF.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1120
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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