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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1120/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NI LM, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2144/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11862/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
40 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 217589 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiele la riforma della sentenza impugnata. Condanna alle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: chiede conferma della sentenza gravata e le spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, Sig.ra Ricorrente_1, impugna in appello, la sentenza n. 11862/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40, pubblicata il 30/09/2024 con cui è stato rigettato il ricorso avverso la sanzione irrogata per €. 180,00, per omesso versamento del contributo unificato del
05/05/ 2023 entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.
Preliminarmente l'appellante, contesta l'inammissibilità della costituzione in giudizio della resistente Amm. ne Finanziaria per violazione d.lgs. n.82/2005 e D.M. 163/2013. (Illustrati con circolare n.1/DF del 4/7/2019).
Contesta la non conformità della costituzione in giudizio della resistente A.F. in quanto l'atto depositato non reca alcuna attestazione di conformità all'originale in osservanza dell'art. 23 bis d.lgs. n. 82/2005; aggiunge che il D.M.163/2013 prescrive il deposito sulla piattaforma SIGIT unicamente di documenti informatici (C.
G.T.I° Cosenza n.5851/2023; Cassazione n.16434/2023; n.3379/2019).
L'eccezione sollevata dall'appellata in ordine alla legittimazione passiva in giudizio, spiega di essere edotta sull'individuazione dell'Ufficio competente, quale legittimato passivo, ossia il Dipartimento della Giustizia
Tributaria, dal quale dipende l'Ufficio di Segreteria della C.G.T. I°. La dipendenza si desume anche dalla carta intestata del resistente da cui risulta che l'Organo sovraordinato è il Ministero delle Finanze–
Dipartimento della Giustizia Tributaria.
In merito alla notifica eseguita presso il domiciliatario privo di jus postulandi, come contestato dall'A.F., il ricorrente spiega che la domiciliazione, altro non è che l'elezione di domiclio presso il difensore costituitosi e risultante dalla procura firmata. Se l'invito al pagamento è un atto del processo, può essere legittimamente notificato, al recapito del domiciliatario. Se invece, è un atto estraneo a detto processo non potrà essere notificato presso il domiciliatario del processo, atteso che la domiciliazione è funzionale ai soli atti processuali del processo.
L'appellante contesta inoltre, il richiamo della giurisprudenza inerente il raggiungimento dello scopo della notifica, che pur se inoltrata viziata, comunque giunge a conoscenza del destinatario, produce l'effetto di informarlo, si applica l'art. 156 c.p.c. (principio del raggiungimento dello scopo). La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. La sanatoria è applicabile anche a notifiche PEC o cartelle e se anche fosse stata originariamente viziata, il conseguimento dell'obiettivo, esplica effetto sanante.
Invoca inoltre, l'applicazione al caso, dell'art.115 c.p.c. per cui, chi tace acconsente. Il ricorrente ha eccepito che alla data in cui è stata irrogata la sanzione, la violazione non era ancora divenuta definitiva considerata la tempestiva impugnazione. E la non definitività della sanzione è impeditiva per il ricorrente a
contro
-dedurre.
Il ricorrente deduce che la “modalità”, le doglianze ed i motivi a supporto della pretesa tributaria devono essere espressi nell'atto notificato e non per la prima volta con la costituzione in giudizio, nella fase processuale. La giurisprudenza di legittimità ha sancito la illegittimità della integrazione motivazionale dell'atto impugnato (Cassazione n.31976/2021; n.7649/2020; n.1905/2007) La stessa parte resistente sostiene: l'irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione di pagamento, con l'indicazione della sanzione applicata. Infine l'appellante solleva la questione del conflitto di interessi nella presente controversia, in quanto la
Giustizia Tributaria è stata costituita sotto l'egida del Ministero dell'Economia e Finanze che sovente è parte processuale, ed il Giudice in tali casi si trova in stridente conflitto di interesse, perdendo la sua posizione di terzietà che deve essere sempre osservata e mai sacrificata. L'art. 102 della Costituzione enuncia: "non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari ”.
Si costituisce l'appellata che eccepisce nuovamente, il difetto di legittimazione passiva del Dipartimento della Giustizia Tributaria, cui è stato parimenti notificato il ricorso de quo, ed espressamente indicato tra i soggetti evocati in giudizio, e non solo per “porre a conoscenza dell'Organo superiore dell'azione illegittima dell'Ufficio subordinato”, come asserito dal ricorrente, e ne chiede l'estromissione dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Invero, al riguardo, si precisa che l'art. 247 del D.P.R. n. 115/2002 rubricato “Ufficio competente” al co. 1 prevede che “Ai fini delle norme che seguono e di quelle a cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato”. Ai sensi dell'art. 248, co. 1, d.P.R. n. 115/2002, “nei casi di cui all'art. 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento".
Aggiunge che l'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, prevede, che
“Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o Segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”. Pertanto, nel processo tributario, le attività di verifica e di recupero del contributo unificato tributario, determinato ai sensi dell'art. 13, co.
6-quater, del citato D.P.R. n. 115/2002 e ritenuto omesso o versato in misura insufficiente in relazione ai ricorsi proposti davanti alle Corti di Giustizia
Tributaria (strutture periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze), è di esclusiva competenza degli
Uffici di Segreteria presenti presso le medesime Corti di Giustizia Tributaria.
Pertanto la scrivente Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma è l'unico soggetto competente a cui, come peraltro espressamente indicato nell'atto impugnato, avrebbe dovuto essere notificato il ricorso, essendo l'Ufficio che ha emanato l'atto de quo e che, ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.
Lgs. n. 546/1992, ha la legittimazione processuale passiva in relazione al contributo unificato tributario dovuto per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi depositati presso la ripetuta Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'eccezione sollevata dall'appellante in merito al conflitto di interesse in cui si troverebbe il Giudice Tributario per essere stato inquadrato organicamente nel M.E.F. che sovente è parte processuale, tramite le strutture periferiche, ,Ovvero Corti di Giustizia Tributarie di primo e secondo grado, va rigettata. La Giustizia Tributaria, ha un proprio Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che sovrintende alle carriere, alle promozioni, ai trasferimenti di sede di servizio, commina le sanzioni disciplinari ai Giudici ed organizza le sedi di servizio delle Corti di Giustizia di Primo e secondo grado. L'Organo di autogoverno
è indipendente e non rende conto del proprio operato al M.E.F. per cui, l'eccezione di confliggenti interessi dei Giudici Tributari non merita accoglimento e va respinta.
Anche l'eccezione riguardante la notifica eseguita al Dipartimento della Giustizia Tributaria, da cui dipende l'Ufficio di Segreteria della C.G.T. I° grado e sarebbe pertanto legittimato alla notifica, non coglie nel segno.
Il Dipartimento della Giustizia Tributaria è Un Organo amministrativo che non ha alcuna ingerenza nella gerarchia delle Corti di Giustizia Tributaria e la notifica del ricorso ad esso quale destinatario è da considerare inammissibile da parte del Giudice adìto.
Altre eccezioni sollevate e contrasto dei motivi dedotti dall'appellante, restano assorbiti anche in ragione della loro ontologica importanza. Rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado gravata e liquida le spese di giudizio a cui è condannata l'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello della contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 282,00.
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NI LM, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2144/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11862/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
40 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 217589 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiele la riforma della sentenza impugnata. Condanna alle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: chiede conferma della sentenza gravata e le spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, Sig.ra Ricorrente_1, impugna in appello, la sentenza n. 11862/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40, pubblicata il 30/09/2024 con cui è stato rigettato il ricorso avverso la sanzione irrogata per €. 180,00, per omesso versamento del contributo unificato del
05/05/ 2023 entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.
Preliminarmente l'appellante, contesta l'inammissibilità della costituzione in giudizio della resistente Amm. ne Finanziaria per violazione d.lgs. n.82/2005 e D.M. 163/2013. (Illustrati con circolare n.1/DF del 4/7/2019).
Contesta la non conformità della costituzione in giudizio della resistente A.F. in quanto l'atto depositato non reca alcuna attestazione di conformità all'originale in osservanza dell'art. 23 bis d.lgs. n. 82/2005; aggiunge che il D.M.163/2013 prescrive il deposito sulla piattaforma SIGIT unicamente di documenti informatici (C.
G.T.I° Cosenza n.5851/2023; Cassazione n.16434/2023; n.3379/2019).
L'eccezione sollevata dall'appellata in ordine alla legittimazione passiva in giudizio, spiega di essere edotta sull'individuazione dell'Ufficio competente, quale legittimato passivo, ossia il Dipartimento della Giustizia
Tributaria, dal quale dipende l'Ufficio di Segreteria della C.G.T. I°. La dipendenza si desume anche dalla carta intestata del resistente da cui risulta che l'Organo sovraordinato è il Ministero delle Finanze–
Dipartimento della Giustizia Tributaria.
In merito alla notifica eseguita presso il domiciliatario privo di jus postulandi, come contestato dall'A.F., il ricorrente spiega che la domiciliazione, altro non è che l'elezione di domiclio presso il difensore costituitosi e risultante dalla procura firmata. Se l'invito al pagamento è un atto del processo, può essere legittimamente notificato, al recapito del domiciliatario. Se invece, è un atto estraneo a detto processo non potrà essere notificato presso il domiciliatario del processo, atteso che la domiciliazione è funzionale ai soli atti processuali del processo.
L'appellante contesta inoltre, il richiamo della giurisprudenza inerente il raggiungimento dello scopo della notifica, che pur se inoltrata viziata, comunque giunge a conoscenza del destinatario, produce l'effetto di informarlo, si applica l'art. 156 c.p.c. (principio del raggiungimento dello scopo). La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. La sanatoria è applicabile anche a notifiche PEC o cartelle e se anche fosse stata originariamente viziata, il conseguimento dell'obiettivo, esplica effetto sanante.
Invoca inoltre, l'applicazione al caso, dell'art.115 c.p.c. per cui, chi tace acconsente. Il ricorrente ha eccepito che alla data in cui è stata irrogata la sanzione, la violazione non era ancora divenuta definitiva considerata la tempestiva impugnazione. E la non definitività della sanzione è impeditiva per il ricorrente a
contro
-dedurre.
Il ricorrente deduce che la “modalità”, le doglianze ed i motivi a supporto della pretesa tributaria devono essere espressi nell'atto notificato e non per la prima volta con la costituzione in giudizio, nella fase processuale. La giurisprudenza di legittimità ha sancito la illegittimità della integrazione motivazionale dell'atto impugnato (Cassazione n.31976/2021; n.7649/2020; n.1905/2007) La stessa parte resistente sostiene: l'irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione di pagamento, con l'indicazione della sanzione applicata. Infine l'appellante solleva la questione del conflitto di interessi nella presente controversia, in quanto la
Giustizia Tributaria è stata costituita sotto l'egida del Ministero dell'Economia e Finanze che sovente è parte processuale, ed il Giudice in tali casi si trova in stridente conflitto di interesse, perdendo la sua posizione di terzietà che deve essere sempre osservata e mai sacrificata. L'art. 102 della Costituzione enuncia: "non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari ”.
Si costituisce l'appellata che eccepisce nuovamente, il difetto di legittimazione passiva del Dipartimento della Giustizia Tributaria, cui è stato parimenti notificato il ricorso de quo, ed espressamente indicato tra i soggetti evocati in giudizio, e non solo per “porre a conoscenza dell'Organo superiore dell'azione illegittima dell'Ufficio subordinato”, come asserito dal ricorrente, e ne chiede l'estromissione dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Invero, al riguardo, si precisa che l'art. 247 del D.P.R. n. 115/2002 rubricato “Ufficio competente” al co. 1 prevede che “Ai fini delle norme che seguono e di quelle a cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato”. Ai sensi dell'art. 248, co. 1, d.P.R. n. 115/2002, “nei casi di cui all'art. 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento".
Aggiunge che l'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, prevede, che
“Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o Segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”. Pertanto, nel processo tributario, le attività di verifica e di recupero del contributo unificato tributario, determinato ai sensi dell'art. 13, co.
6-quater, del citato D.P.R. n. 115/2002 e ritenuto omesso o versato in misura insufficiente in relazione ai ricorsi proposti davanti alle Corti di Giustizia
Tributaria (strutture periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze), è di esclusiva competenza degli
Uffici di Segreteria presenti presso le medesime Corti di Giustizia Tributaria.
Pertanto la scrivente Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma è l'unico soggetto competente a cui, come peraltro espressamente indicato nell'atto impugnato, avrebbe dovuto essere notificato il ricorso, essendo l'Ufficio che ha emanato l'atto de quo e che, ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.
Lgs. n. 546/1992, ha la legittimazione processuale passiva in relazione al contributo unificato tributario dovuto per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi depositati presso la ripetuta Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'eccezione sollevata dall'appellante in merito al conflitto di interesse in cui si troverebbe il Giudice Tributario per essere stato inquadrato organicamente nel M.E.F. che sovente è parte processuale, tramite le strutture periferiche, ,Ovvero Corti di Giustizia Tributarie di primo e secondo grado, va rigettata. La Giustizia Tributaria, ha un proprio Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che sovrintende alle carriere, alle promozioni, ai trasferimenti di sede di servizio, commina le sanzioni disciplinari ai Giudici ed organizza le sedi di servizio delle Corti di Giustizia di Primo e secondo grado. L'Organo di autogoverno
è indipendente e non rende conto del proprio operato al M.E.F. per cui, l'eccezione di confliggenti interessi dei Giudici Tributari non merita accoglimento e va respinta.
Anche l'eccezione riguardante la notifica eseguita al Dipartimento della Giustizia Tributaria, da cui dipende l'Ufficio di Segreteria della C.G.T. I° grado e sarebbe pertanto legittimato alla notifica, non coglie nel segno.
Il Dipartimento della Giustizia Tributaria è Un Organo amministrativo che non ha alcuna ingerenza nella gerarchia delle Corti di Giustizia Tributaria e la notifica del ricorso ad esso quale destinatario è da considerare inammissibile da parte del Giudice adìto.
Altre eccezioni sollevate e contrasto dei motivi dedotti dall'appellante, restano assorbiti anche in ragione della loro ontologica importanza. Rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado gravata e liquida le spese di giudizio a cui è condannata l'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello della contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 282,00.
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti