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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3247/23 R.G.
promossa da
(già - società con unico Parte_1 Parte_2
socio soggetta a direzione e coordinamento dell' – con sede legale in Roma, Parte_2
viale Regina Margherita, 125, p. iva , REA 1177794, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Calabrò, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania in Via Firenze n. 8, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
Contro
7- Catania, in persona del legale rappresentante sig Controparte_1
corrente in Catania, Viale Moncada 16 A7 ( P.iva: ),; CP_2 P.IVA_2
pagina 1 di 4 - CONVENUTO -
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27 Febbraio 2023 Parte_1
esponeva che in data 29 Giugno 2016, a seguito degli ordinari controlli
[...]
dei propri impianti eseguiti dal personale dell' i tecnici verificatori Controparte_3
accertavano, alla presenza degli agenti della Questura di Catania, un prelievo fraudolento di energia presso il sita in Catania, Viale Moncada 16. Controparte_4
In conseguenza dell'accertato illecito e sulla scorta dei dati tecnici rilevati in seno alla verifica, la Società distributrice provvedeva alla ricostruzione dei consumi realizzati a mezzo dell'allaccio diretto alla rete e, pertanto, sottratti alla regolare misurazione.
L'energia abusivamente prelevata è stata quantificata dall' mediante Controparte_3
l'applicazione del criterio c.d. “della potenza tecnicamente prelevabile”, che, partendo dalla portata della sezione del conduttore abusivamente allacciato alla rete, ridetermina i consumi sulla scorta di un impiego orario presuntivo.
A seguito di tale procedura, nel periodo di ricostruzione quinquennale antecedente alla data della verifica, veniva determinato un consumo complessivo pari a 524.281 kWh e in data
17 febbraio 2017 veniva emessa dal la fattura n° Parte_1
087659351005358A per euro € 112.134,78.
Ciò premesso, si chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma così
come risultante dalla suindicata fattura emessa.
Il convenuto rimaneva contumace, anche se regolarmente citato in giudizio.
Con ordinanza del 28 marzo 2024 veniva disposto il mutamento da rito speciale a rito ordinario.
pagina 2 di 4 Veniva espletata una c.t.u.
La domanda attrice va accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si rileva che alla stregua della documentazione in atti e delle puntuali e condivisibili risultanze peritali è risultata pienamente provata la doglianza dell'attrice avente ad oggetto il prelievo fraudolento di energia elettrica da parte del
[...]
sita in Catania, Viale Moncada 16. Controparte_4
In secondo luogo, il c.t.u. ha confermato sia la genuinità del metodo impiegato dalla convenuta nella ricostruzione dei consumi de quibus di cui alla fattura n°
87659351005358A emessa a carico del convenuto, sia la correttezza dell'individuazione del periodo oggetto di ricostruzione, riguardante i consumi riferibili al quinquennio antecedente la verifica (luglio 2011 – giugno 2016). Il CTU ha inoltre stimato le somme effettivamente dovute dal convenuto in € 112.134,78, motivo per cui l'importo fatturato risulta corretto.
In definitiva, va disposta la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 112.134,78, oltre agli interessi legali dalla data dell'illecito accertato (29
Giugno 2016) al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 3247/23 R.G., così statuisce:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
112.134,78, oltre agli interessi legali dal 29 Giugno 2016 al soddisfo;
pagina 3 di 4 2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in euro 406,50 per spese vive ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex L. prof. for., Iva e cpa;
pone le spese di c.t.u. a carico del convenuto.
Deciso in Catania il 5 aprile 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo
Dott.ssa Monica Neri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3247/23 R.G.
promossa da
(già - società con unico Parte_1 Parte_2
socio soggetta a direzione e coordinamento dell' – con sede legale in Roma, Parte_2
viale Regina Margherita, 125, p. iva , REA 1177794, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Calabrò, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania in Via Firenze n. 8, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
Contro
7- Catania, in persona del legale rappresentante sig Controparte_1
corrente in Catania, Viale Moncada 16 A7 ( P.iva: ),; CP_2 P.IVA_2
pagina 1 di 4 - CONVENUTO -
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27 Febbraio 2023 Parte_1
esponeva che in data 29 Giugno 2016, a seguito degli ordinari controlli
[...]
dei propri impianti eseguiti dal personale dell' i tecnici verificatori Controparte_3
accertavano, alla presenza degli agenti della Questura di Catania, un prelievo fraudolento di energia presso il sita in Catania, Viale Moncada 16. Controparte_4
In conseguenza dell'accertato illecito e sulla scorta dei dati tecnici rilevati in seno alla verifica, la Società distributrice provvedeva alla ricostruzione dei consumi realizzati a mezzo dell'allaccio diretto alla rete e, pertanto, sottratti alla regolare misurazione.
L'energia abusivamente prelevata è stata quantificata dall' mediante Controparte_3
l'applicazione del criterio c.d. “della potenza tecnicamente prelevabile”, che, partendo dalla portata della sezione del conduttore abusivamente allacciato alla rete, ridetermina i consumi sulla scorta di un impiego orario presuntivo.
A seguito di tale procedura, nel periodo di ricostruzione quinquennale antecedente alla data della verifica, veniva determinato un consumo complessivo pari a 524.281 kWh e in data
17 febbraio 2017 veniva emessa dal la fattura n° Parte_1
087659351005358A per euro € 112.134,78.
Ciò premesso, si chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma così
come risultante dalla suindicata fattura emessa.
Il convenuto rimaneva contumace, anche se regolarmente citato in giudizio.
Con ordinanza del 28 marzo 2024 veniva disposto il mutamento da rito speciale a rito ordinario.
pagina 2 di 4 Veniva espletata una c.t.u.
La domanda attrice va accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si rileva che alla stregua della documentazione in atti e delle puntuali e condivisibili risultanze peritali è risultata pienamente provata la doglianza dell'attrice avente ad oggetto il prelievo fraudolento di energia elettrica da parte del
[...]
sita in Catania, Viale Moncada 16. Controparte_4
In secondo luogo, il c.t.u. ha confermato sia la genuinità del metodo impiegato dalla convenuta nella ricostruzione dei consumi de quibus di cui alla fattura n°
87659351005358A emessa a carico del convenuto, sia la correttezza dell'individuazione del periodo oggetto di ricostruzione, riguardante i consumi riferibili al quinquennio antecedente la verifica (luglio 2011 – giugno 2016). Il CTU ha inoltre stimato le somme effettivamente dovute dal convenuto in € 112.134,78, motivo per cui l'importo fatturato risulta corretto.
In definitiva, va disposta la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 112.134,78, oltre agli interessi legali dalla data dell'illecito accertato (29
Giugno 2016) al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 3247/23 R.G., così statuisce:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
112.134,78, oltre agli interessi legali dal 29 Giugno 2016 al soddisfo;
pagina 3 di 4 2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in euro 406,50 per spese vive ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex L. prof. for., Iva e cpa;
pone le spese di c.t.u. a carico del convenuto.
Deciso in Catania il 5 aprile 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo
Dott.ssa Monica Neri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 4 di 4