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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO EN IU, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 530/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Veronese Paolo 199a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012202705 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012202705 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012202705 2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 21.3.2025, il prevenuto ha impugnato avviso di accertamento per l'anno 2018, notificato il 29.12.2024, per omessa dichiarazione di redditi conseguiti all'estero. Dai dati comunicati dall'Autorità tedesca emergeva che il ricorrente che aveva peralto residenza in Italia, in Chivasso, aveva ricevuto euro 30.901,02 da SO , con sede in Germania. Il ricorrente opponeva di avere pagato le tasse in Germania , producendo documentazione inizialmente non tradotta dal tedesco e successivamente tradotta. Sosteneva la prevalenza delle convenzioni internazionali, la violazione del principio della doppia imposizione , l'erroneo calcolo della base imponibile, difetto di motivazione.
L'Ufficio dal canto suo, opponeva che il prevenuto aveva lavorato in Germania 133 giorni dal 20.8.2018, era agli atti un contratto stipulato il 9.8.2018 con l'azienda suindicata , contratto in cui il prevenuto ebbe ad indicare il domicilio fiscale in Chivasso. Ancora oggi il ricorrente è fiscalmente domiciliato in Italia;
è certo che nel 2018 doveva presentare dichiarazione dei redditi in Italia, dove aveva stipulato un contratto in locazione e dove ebbe a trascorrere ben 232 giorni , quindi la maggior parte dell'anno. Viene fatto di rilevare che in caso di mancata presentazione della denuncia dei redditi non è possibile operare nemmeno la detrazione del credito di imposta pagata all'estero, nè si può accogliere la tesi del ricorrente sulla potestà impositiva esclusiva della Germania , visto il lungo tempo trascorso in Italia nell'anno 2018.
Anche la procedura amichevole prevista dall'art. 26 della Convenzione Italia-Germania, che peraltro non vi è prova che il contribuente abbia attivato, non è applicabile perchè presuppone l' avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Veniva osservato che la base imponibile non può essere calcolata al netto delle imposte già pagate all'estero, in ragione del fatto che l'omessa dichiarazione ha determinato la decadenza del prevenuto dalla possibilità di chiedere la detrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'operato dell'Ufficio è corretto e trova rispondenza non solo nel dato normativo, ma nella giurisprudenza.
In primis va detto che ai sensi dell'art. 2 n. 2 TUIR il ricorrente va considerato residente in Italia nel 2018, avendovi trascorso 232 giorni , avendo un'abitazione prevalente in Italia, non solo, avendo dichiarato domicilio fiscale in Italia, il che lo obbligava a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Non è un caso che l'Autorità tedesca abbia dichiarato all'Amministrazione Finanzaria italiana l'intervenuta corresponsione dei denari al ricorrente , a titolo di retribuzione per lavoro dipendente.
L'art. 165 c. 8 TUIR esclude la detrazione del credito di imposta in caso di omessa dichiarazione dei redditi.
La Corte di Cassazione ha statuito, con sentenza 5563/2024 , che per determinare il corretto regime fiscale della retribuzione corrisposta a lavoratori dipendenti per il lavoro svolto all'estero, non si può prescindere dall'individuazione della residenza fiscale del percipiente nel momento della corresponsione e del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa che ha dato luogo all'erogazione degli emolumenti. E' stato poi precisato nell'arresto, che le remunerazioni sono imponibili soltanto nello stato italiano se il lavoratore soggiorna all'estero meno di 183 giorni, come nel caso cui si ha riguardo.
Il ricorrente ben avrebbe potuto, onde evitare gli effetti gravatori, attivare la procedura di cui all'art. 26 della Convenzione Italia- Germania, ma non risulta per tabulas che sia stata attivata, verosimilmente perchè anche detta procedura presuppone l'avvenuta dichiarazione dei redditi in Italia.
Dunque è lo stesso contribuente ad esser stato malaccorto, visto che la Convenzione prevede sicuramente dei meccanismi onde evitare che i soggetti tassati all'estero, vengano a loro volta tassati in
Italia, ma affinchè l'obiettivo sia raggiunto, occorre che il soggetto dichiari il reddito nello Stato ove ha il domicilio fiscale, che a sua volta dovrà riconoscere il credito commisurato al prelievo fiscale operato nello stato estero. Tutto ciò non può avvenire perchè il prevenuto non ha presentato nell'anno di interesse dichiarazioni dei redditi, il che porta ad escludere che sia errato il calcolo della base imponibile e a giustificare le sanzioni che sono state applicate obbligatorimente. Nessun vulnus a livello motivazionale
è apprezzabile, avendo tra l'altro il contribuente perfettamente compreso il tenore dell'addebito.
Verosimilmente il prevenuto è stato mal consigliato. Di qui la ragione per cui nel rigettare il ricorso, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del processo.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO EN IU, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 530/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Veronese Paolo 199a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012202705 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012202705 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012202705 2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 21.3.2025, il prevenuto ha impugnato avviso di accertamento per l'anno 2018, notificato il 29.12.2024, per omessa dichiarazione di redditi conseguiti all'estero. Dai dati comunicati dall'Autorità tedesca emergeva che il ricorrente che aveva peralto residenza in Italia, in Chivasso, aveva ricevuto euro 30.901,02 da SO , con sede in Germania. Il ricorrente opponeva di avere pagato le tasse in Germania , producendo documentazione inizialmente non tradotta dal tedesco e successivamente tradotta. Sosteneva la prevalenza delle convenzioni internazionali, la violazione del principio della doppia imposizione , l'erroneo calcolo della base imponibile, difetto di motivazione.
L'Ufficio dal canto suo, opponeva che il prevenuto aveva lavorato in Germania 133 giorni dal 20.8.2018, era agli atti un contratto stipulato il 9.8.2018 con l'azienda suindicata , contratto in cui il prevenuto ebbe ad indicare il domicilio fiscale in Chivasso. Ancora oggi il ricorrente è fiscalmente domiciliato in Italia;
è certo che nel 2018 doveva presentare dichiarazione dei redditi in Italia, dove aveva stipulato un contratto in locazione e dove ebbe a trascorrere ben 232 giorni , quindi la maggior parte dell'anno. Viene fatto di rilevare che in caso di mancata presentazione della denuncia dei redditi non è possibile operare nemmeno la detrazione del credito di imposta pagata all'estero, nè si può accogliere la tesi del ricorrente sulla potestà impositiva esclusiva della Germania , visto il lungo tempo trascorso in Italia nell'anno 2018.
Anche la procedura amichevole prevista dall'art. 26 della Convenzione Italia-Germania, che peraltro non vi è prova che il contribuente abbia attivato, non è applicabile perchè presuppone l' avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Veniva osservato che la base imponibile non può essere calcolata al netto delle imposte già pagate all'estero, in ragione del fatto che l'omessa dichiarazione ha determinato la decadenza del prevenuto dalla possibilità di chiedere la detrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'operato dell'Ufficio è corretto e trova rispondenza non solo nel dato normativo, ma nella giurisprudenza.
In primis va detto che ai sensi dell'art. 2 n. 2 TUIR il ricorrente va considerato residente in Italia nel 2018, avendovi trascorso 232 giorni , avendo un'abitazione prevalente in Italia, non solo, avendo dichiarato domicilio fiscale in Italia, il che lo obbligava a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Non è un caso che l'Autorità tedesca abbia dichiarato all'Amministrazione Finanzaria italiana l'intervenuta corresponsione dei denari al ricorrente , a titolo di retribuzione per lavoro dipendente.
L'art. 165 c. 8 TUIR esclude la detrazione del credito di imposta in caso di omessa dichiarazione dei redditi.
La Corte di Cassazione ha statuito, con sentenza 5563/2024 , che per determinare il corretto regime fiscale della retribuzione corrisposta a lavoratori dipendenti per il lavoro svolto all'estero, non si può prescindere dall'individuazione della residenza fiscale del percipiente nel momento della corresponsione e del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa che ha dato luogo all'erogazione degli emolumenti. E' stato poi precisato nell'arresto, che le remunerazioni sono imponibili soltanto nello stato italiano se il lavoratore soggiorna all'estero meno di 183 giorni, come nel caso cui si ha riguardo.
Il ricorrente ben avrebbe potuto, onde evitare gli effetti gravatori, attivare la procedura di cui all'art. 26 della Convenzione Italia- Germania, ma non risulta per tabulas che sia stata attivata, verosimilmente perchè anche detta procedura presuppone l'avvenuta dichiarazione dei redditi in Italia.
Dunque è lo stesso contribuente ad esser stato malaccorto, visto che la Convenzione prevede sicuramente dei meccanismi onde evitare che i soggetti tassati all'estero, vengano a loro volta tassati in
Italia, ma affinchè l'obiettivo sia raggiunto, occorre che il soggetto dichiari il reddito nello Stato ove ha il domicilio fiscale, che a sua volta dovrà riconoscere il credito commisurato al prelievo fiscale operato nello stato estero. Tutto ciò non può avvenire perchè il prevenuto non ha presentato nell'anno di interesse dichiarazioni dei redditi, il che porta ad escludere che sia errato il calcolo della base imponibile e a giustificare le sanzioni che sono state applicate obbligatorimente. Nessun vulnus a livello motivazionale
è apprezzabile, avendo tra l'altro il contribuente perfettamente compreso il tenore dell'addebito.
Verosimilmente il prevenuto è stato mal consigliato. Di qui la ragione per cui nel rigettare il ricorso, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del processo.