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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1351/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1529/2021 depositato il 10/03/2021
proposto da
Ag.entrate - SI - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1808/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 03/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201900000298882000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201900000298882000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201900000298882000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio SI Sicilia S.p.A. impugna la sentenza numero 1808/06/20 – pubblicata in data 3 agosto 2020, della (ex) C.T.P. di Siracusa, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento (distinta in epigrafe, pervenuta con pee del 14.11.2018) della SI Sicilia spa, per il pagamento di € 508,72 per addizionali irpef 2015 all'esito del controllo, ex artt. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, della dichiarazione Mod. 770S/2016, deducendone l'illegittimità per molteplici motivi, fra cui l'omesso avviso bonario (art. 6, comma 6, della legge 212/2000).
2.- Si è costituita nel presente grado di giudizio, in data 26 aprile 2021 (rispetto alla data di notifica dell'appello, effettuata nei suoi confronti in data 26 febbraio 2021) l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa – evocata dall'appellante Agente della SI che, oltre ad associarsi alle argomentazioni di quest'ultima, ha proposto autonomo appello incidentale, avverso la statuizione dei primi Giudici.
2.1.- Si è costituita in data 12 luglio 2021 (rispetto alla data di notifica dell'appello, anch'essa effettuata nei suoi confronti in data 26 febbraio 2021) la società originaria ricorrente, con controdeduzioni, con le quali ha replicato alle argomentazioni delle parti appellanti, riproponendo, in via devolutiva, i motivi non scrutinati dai primi Giudici, in quanto ritenuti assorbiti.
2.2.- Disposta l'interruzione del processo, il giudizio è stato successivamente riassunto tempestivamente.
3.- All'udienza camerale del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- In riforma della decisione impugnata, entrambi gli appelli meritano accoglimento.
5.- Constatato che il ricorso è stato accolto, poiché – come statuito dai primi Giudici - “In definitiva, é rimasta indimostrata la notifica della comunicazione da parte dell*A.F.”, risultando contestata da entrambe le appellanti tale ricostruzione, il Collegio ritiene la doglianza, dalle stesse espressa, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, in tema di riscossione delle imposte, nel caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l'emissione di cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, - in materia di tributi diretti - e del D.P.R.
n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 - in materia di Iva -, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo pertanto in tali ipotesi l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo. Parimenti, quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero una imposta o una maggiore imposta, si è affermato che l'invio della comunicazione di irregolarità al contribuente sussiste sebbene la sua omissione determina una mera irregolarità, non precludendo, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass. Sez. 5 sent. n. 13759/2016; sent. 15311/2014).
L'obbligo invece sussiste quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, in tal caso determinandosi la necessità di comunicare la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi.
(Cassazione 1711/2018).
Come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5728 del 09.03.2018, occorre precisare che, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione provare il fatto impedivo della obbligazione tributaria.
La società ricorrente non ha depositato alcuna documentazione probatoria, per dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione tributaria. Al riguardo, neppure nel presente grado di giudizio l'appellante ha posto rimedio alla predetta lacuna documentale.
6.- Con riguardo alle doglianze, formulate dalla società ricorrente nel primo grado di giudizio, assorbite in quella sede e riproposte nell'odierna sede di appello, deve affermarsi la decadenza dal potere di esercitare tale facoltà, tenuto conto della circostanza, prima ricordata, che, a fronte dell'atto di appello – notificatole in data 26 febbraio 2, la società appellata si è costituita nel presente grado di giudizio soltanto in data 12 luglio
2021, quindi decorsi oltre sessanta giorni dalla proposizione sia dell'appello principale, che di quello incidentale (quest'ultimo proposto in data 26 aprile 2021).
6.1.- Ancora di recente (cfr. Cass. Sez. Tributaria, Ord.za n. 32051/2025), ha avuto modo di statuire quanto segue: (…) “1.5. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 19/10/2012, n. 17950; Cass.
18/12/2014, n. 26830; Cass. 22/06/2016, n. 12937; Cass. 30/09/2020, n. 20815; Cass. 05/09/2022, n. 26008) nel processo tributario la volontà dell'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa non solo in modo “specifico” come richiede l'art. 56, d.lgs. n. 546/1992 (cfr. da ultimo Cass.
19/09/2024, n. 25239, secondo cui la riproposizione non può essere affidata a formule di mero stile o di contenuto generico, ad. es. mediante il richiamo al complessivo contenuto degli atti del primo grado;
Cass. sez. 5, n. 18363 del 2025), ma anche tempestivamente, ossia, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicché tale volontà di riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo.
1.6. Militano in favore di questa linea interpretativa diversi elementi. In primo luogo, inducono in tale direzione la struttura e le finalità del processo tributario, indubbiamente ispirato a criteri di speditezza e di concentrazione, essendo un processo di tipo impugnatorio con ambito delimitato, oltre che dal contenuto dell'atto impugnato, dai motivi specifici di censura formulati nel ricorso introduttivo (salva la possibilità, ma solo in casi particolari, di proporre motivi aggiunti), scandito da termini brevi e caratterizzato, di regola, dalla decisione della controversia, su base essenzialmente documentale, in un'unica camera di consiglio (o, su richiesta di parte, in udienza pubblica di trattazione), mentre non è neppure prevista la figura dell'udienza istruttoria.
1.7. Sotto tale profilo, è pienamente coerente con il complessivo delineato quadro normativo e con le finalità acceleratorie poste a fondamento della struttura del processo tributario (senza che, d'altra parte, ciò comporti alcun aggravio all'esercizio del diritto di difesa), esigere che l'ambito della materia del contendere, devoluto al giudice del gravame, sia definito, da entrambe le parti, sin dal primo atto difensivo, con la conseguenza che anche la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, che indiscutibilmente concorre alla determinazione della portata del thema decidendum, deve essere espressa nell'atto di controdeduzioni, da depositare nel termine prescritto, e non può essere manifestata successivamente, a seguito di costituzione tardiva ovvero in un atto successivo, esclusivamente destinato, come previsto dall'art. 32, d.lgs. n. 546/1992, ad una funzione meramente “illustrativa”, cioè esplicativa, delle questioni già poste all'esame dell'organo giudicante. In questo ambito, va osservato che la previsione di cui all'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (anch'esso applicabile al giudizio di appello in base al generale rinvio disposto dall'art. 61), stabilisce che fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione ciascuna delle parti può depositare “memorie illustrative”, alle quali, solo nel caso di trattazione in camera di consiglio, “sono consentite brevi repliche scritte”. Se ne deve inferire che tali ulteriori memorie non possono che contenere l'illustrazione di quanto già dedotto ed eccepito nella prima memoria di costituzione in giudizio, disciplinata dall'art. 54, ma non possono introdurre per la prima volta questioni non già tempestivamente in essa dedotte. D'altro lato, l'art. 53, comma 1, prevede che il ricorso in appello deve contenere, fra l'altro, a pena di inammissibilità, i “motivi specifici di impugnazione”, ed il successivo art. 54 dispone che l'eventuale appello incidentale deve essere proposto, sempre a pena di inammissibilità, nel termine per la costituzione in giudizio (sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale), nell'ambito dell'atto di controdeduzioni. Entrambe le suddette previsioni sono, invero, palesemente indicative dell'intento legislativo di indurre i contendenti a delimitare la materia del contendere del giudizio di gravame già con i rispettivi atti di costituzione.
1.8. Sotto tale aspetto il processo tributario si distingue nettamente da quello civile ordinario, in cui la riproposizione, in appello, delle domande e delle eccezioni rimaste assorbite può avvenire anche alla prima udienza di trattazione innanzi al giudice di appello (cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 7940 del 21/03/2019).
1.9. Questa Corte ha anche precisato che: «Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse» (Cass. n. 30388/2024 e Cass. n. 14638/2019). E' stato, altresì, precisato che: «Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto» (Cass. n. 2585 del 2019). Il d.lgs. n. 546/1992, infatti, non prevede alcuna espressa sanzione processuale in caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente, ma comporta la decadenza di facoltà processuali, nel senso che la parte, che si è costituita tardivamente, deve accettare il processo nello stato in cui si trova. A parte le preclusioni cui fanno riferimento la summenzionata giurisprudenza, «nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. medesimo» (Cass. n. 2585/2019, Cass. n. 6734/2015 e Cass. n. 18962/2005; Cass. n. 12672 del 2025). Pertanto, la costituzione della parte appellata oltre i termini previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/92 (applicabile al giudizio di appello in base al generale rinvio disposto dall'art. 61) preclude alla stessa non già la negazione dei fatti costitutivi dell'avversa pretesa ma la riproposizione di questioni processuali e di merito - che non siano rilevabili d'ufficio - rimaste assorbite dalla pronuncia di prime cure.
1.10. Ne consegue l'enunciazione del seguente principio di diritto: « nel processo tributario, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/92, l'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in primo grado è tenuto a riproporre le questioni processuali e di merito- che non siano rilevabili d'ufficio- rimaste assorbite dalla pronuncia di prime cure non solo specificatamente ma anche tempestivamente nei termini di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 546/92»” (...).
7.- Per le considerazioni, in fatto e in diritto, sopra espresse, pertanto, entrambi gli appelli delle parti pubbliche meritano di essere accolti e, per l'effetto, deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
8.- Tuttavia, tenuto conto, sia della non lineare condotta dell'Ente impositore che, pur non essendo obbligata all'invio della comunicazione bonaria, sembra in realtà averla effettuata, ma producendo documentazione probatoria da ritenere non adeguata allo scopo in questa sede, sia della circostanza che l'Agenzia delle
Entrate – SI (normativamente subentrata all'originario Agente della SI appellante) non ha espletato alcuna attività difensiva nell'odierna sede, il Collegio ritiene sussistenti le ragioni per disporre la compensazione, tra tutte le parti in causa, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, in riforma della decisione impugnata, accoglie sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, respinge il ricorso introduttivo di primo grado. Dispone la compensazione, tra tutte le parti in causa, delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GE MIRABELLI VI SALVUCCI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1529/2021 depositato il 10/03/2021
proposto da
Ag.entrate - SI - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1808/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 03/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201900000298882000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201900000298882000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201900000298882000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio SI Sicilia S.p.A. impugna la sentenza numero 1808/06/20 – pubblicata in data 3 agosto 2020, della (ex) C.T.P. di Siracusa, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento (distinta in epigrafe, pervenuta con pee del 14.11.2018) della SI Sicilia spa, per il pagamento di € 508,72 per addizionali irpef 2015 all'esito del controllo, ex artt. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, della dichiarazione Mod. 770S/2016, deducendone l'illegittimità per molteplici motivi, fra cui l'omesso avviso bonario (art. 6, comma 6, della legge 212/2000).
2.- Si è costituita nel presente grado di giudizio, in data 26 aprile 2021 (rispetto alla data di notifica dell'appello, effettuata nei suoi confronti in data 26 febbraio 2021) l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa – evocata dall'appellante Agente della SI che, oltre ad associarsi alle argomentazioni di quest'ultima, ha proposto autonomo appello incidentale, avverso la statuizione dei primi Giudici.
2.1.- Si è costituita in data 12 luglio 2021 (rispetto alla data di notifica dell'appello, anch'essa effettuata nei suoi confronti in data 26 febbraio 2021) la società originaria ricorrente, con controdeduzioni, con le quali ha replicato alle argomentazioni delle parti appellanti, riproponendo, in via devolutiva, i motivi non scrutinati dai primi Giudici, in quanto ritenuti assorbiti.
2.2.- Disposta l'interruzione del processo, il giudizio è stato successivamente riassunto tempestivamente.
3.- All'udienza camerale del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- In riforma della decisione impugnata, entrambi gli appelli meritano accoglimento.
5.- Constatato che il ricorso è stato accolto, poiché – come statuito dai primi Giudici - “In definitiva, é rimasta indimostrata la notifica della comunicazione da parte dell*A.F.”, risultando contestata da entrambe le appellanti tale ricostruzione, il Collegio ritiene la doglianza, dalle stesse espressa, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, in tema di riscossione delle imposte, nel caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l'emissione di cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, - in materia di tributi diretti - e del D.P.R.
n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 - in materia di Iva -, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo pertanto in tali ipotesi l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo. Parimenti, quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero una imposta o una maggiore imposta, si è affermato che l'invio della comunicazione di irregolarità al contribuente sussiste sebbene la sua omissione determina una mera irregolarità, non precludendo, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass. Sez. 5 sent. n. 13759/2016; sent. 15311/2014).
L'obbligo invece sussiste quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, in tal caso determinandosi la necessità di comunicare la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi.
(Cassazione 1711/2018).
Come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5728 del 09.03.2018, occorre precisare che, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione provare il fatto impedivo della obbligazione tributaria.
La società ricorrente non ha depositato alcuna documentazione probatoria, per dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione tributaria. Al riguardo, neppure nel presente grado di giudizio l'appellante ha posto rimedio alla predetta lacuna documentale.
6.- Con riguardo alle doglianze, formulate dalla società ricorrente nel primo grado di giudizio, assorbite in quella sede e riproposte nell'odierna sede di appello, deve affermarsi la decadenza dal potere di esercitare tale facoltà, tenuto conto della circostanza, prima ricordata, che, a fronte dell'atto di appello – notificatole in data 26 febbraio 2, la società appellata si è costituita nel presente grado di giudizio soltanto in data 12 luglio
2021, quindi decorsi oltre sessanta giorni dalla proposizione sia dell'appello principale, che di quello incidentale (quest'ultimo proposto in data 26 aprile 2021).
6.1.- Ancora di recente (cfr. Cass. Sez. Tributaria, Ord.za n. 32051/2025), ha avuto modo di statuire quanto segue: (…) “1.5. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 19/10/2012, n. 17950; Cass.
18/12/2014, n. 26830; Cass. 22/06/2016, n. 12937; Cass. 30/09/2020, n. 20815; Cass. 05/09/2022, n. 26008) nel processo tributario la volontà dell'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa non solo in modo “specifico” come richiede l'art. 56, d.lgs. n. 546/1992 (cfr. da ultimo Cass.
19/09/2024, n. 25239, secondo cui la riproposizione non può essere affidata a formule di mero stile o di contenuto generico, ad. es. mediante il richiamo al complessivo contenuto degli atti del primo grado;
Cass. sez. 5, n. 18363 del 2025), ma anche tempestivamente, ossia, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicché tale volontà di riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo.
1.6. Militano in favore di questa linea interpretativa diversi elementi. In primo luogo, inducono in tale direzione la struttura e le finalità del processo tributario, indubbiamente ispirato a criteri di speditezza e di concentrazione, essendo un processo di tipo impugnatorio con ambito delimitato, oltre che dal contenuto dell'atto impugnato, dai motivi specifici di censura formulati nel ricorso introduttivo (salva la possibilità, ma solo in casi particolari, di proporre motivi aggiunti), scandito da termini brevi e caratterizzato, di regola, dalla decisione della controversia, su base essenzialmente documentale, in un'unica camera di consiglio (o, su richiesta di parte, in udienza pubblica di trattazione), mentre non è neppure prevista la figura dell'udienza istruttoria.
1.7. Sotto tale profilo, è pienamente coerente con il complessivo delineato quadro normativo e con le finalità acceleratorie poste a fondamento della struttura del processo tributario (senza che, d'altra parte, ciò comporti alcun aggravio all'esercizio del diritto di difesa), esigere che l'ambito della materia del contendere, devoluto al giudice del gravame, sia definito, da entrambe le parti, sin dal primo atto difensivo, con la conseguenza che anche la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, che indiscutibilmente concorre alla determinazione della portata del thema decidendum, deve essere espressa nell'atto di controdeduzioni, da depositare nel termine prescritto, e non può essere manifestata successivamente, a seguito di costituzione tardiva ovvero in un atto successivo, esclusivamente destinato, come previsto dall'art. 32, d.lgs. n. 546/1992, ad una funzione meramente “illustrativa”, cioè esplicativa, delle questioni già poste all'esame dell'organo giudicante. In questo ambito, va osservato che la previsione di cui all'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (anch'esso applicabile al giudizio di appello in base al generale rinvio disposto dall'art. 61), stabilisce che fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione ciascuna delle parti può depositare “memorie illustrative”, alle quali, solo nel caso di trattazione in camera di consiglio, “sono consentite brevi repliche scritte”. Se ne deve inferire che tali ulteriori memorie non possono che contenere l'illustrazione di quanto già dedotto ed eccepito nella prima memoria di costituzione in giudizio, disciplinata dall'art. 54, ma non possono introdurre per la prima volta questioni non già tempestivamente in essa dedotte. D'altro lato, l'art. 53, comma 1, prevede che il ricorso in appello deve contenere, fra l'altro, a pena di inammissibilità, i “motivi specifici di impugnazione”, ed il successivo art. 54 dispone che l'eventuale appello incidentale deve essere proposto, sempre a pena di inammissibilità, nel termine per la costituzione in giudizio (sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale), nell'ambito dell'atto di controdeduzioni. Entrambe le suddette previsioni sono, invero, palesemente indicative dell'intento legislativo di indurre i contendenti a delimitare la materia del contendere del giudizio di gravame già con i rispettivi atti di costituzione.
1.8. Sotto tale aspetto il processo tributario si distingue nettamente da quello civile ordinario, in cui la riproposizione, in appello, delle domande e delle eccezioni rimaste assorbite può avvenire anche alla prima udienza di trattazione innanzi al giudice di appello (cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 7940 del 21/03/2019).
1.9. Questa Corte ha anche precisato che: «Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse» (Cass. n. 30388/2024 e Cass. n. 14638/2019). E' stato, altresì, precisato che: «Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto» (Cass. n. 2585 del 2019). Il d.lgs. n. 546/1992, infatti, non prevede alcuna espressa sanzione processuale in caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente, ma comporta la decadenza di facoltà processuali, nel senso che la parte, che si è costituita tardivamente, deve accettare il processo nello stato in cui si trova. A parte le preclusioni cui fanno riferimento la summenzionata giurisprudenza, «nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. medesimo» (Cass. n. 2585/2019, Cass. n. 6734/2015 e Cass. n. 18962/2005; Cass. n. 12672 del 2025). Pertanto, la costituzione della parte appellata oltre i termini previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/92 (applicabile al giudizio di appello in base al generale rinvio disposto dall'art. 61) preclude alla stessa non già la negazione dei fatti costitutivi dell'avversa pretesa ma la riproposizione di questioni processuali e di merito - che non siano rilevabili d'ufficio - rimaste assorbite dalla pronuncia di prime cure.
1.10. Ne consegue l'enunciazione del seguente principio di diritto: « nel processo tributario, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/92, l'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in primo grado è tenuto a riproporre le questioni processuali e di merito- che non siano rilevabili d'ufficio- rimaste assorbite dalla pronuncia di prime cure non solo specificatamente ma anche tempestivamente nei termini di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 546/92»” (...).
7.- Per le considerazioni, in fatto e in diritto, sopra espresse, pertanto, entrambi gli appelli delle parti pubbliche meritano di essere accolti e, per l'effetto, deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
8.- Tuttavia, tenuto conto, sia della non lineare condotta dell'Ente impositore che, pur non essendo obbligata all'invio della comunicazione bonaria, sembra in realtà averla effettuata, ma producendo documentazione probatoria da ritenere non adeguata allo scopo in questa sede, sia della circostanza che l'Agenzia delle
Entrate – SI (normativamente subentrata all'originario Agente della SI appellante) non ha espletato alcuna attività difensiva nell'odierna sede, il Collegio ritiene sussistenti le ragioni per disporre la compensazione, tra tutte le parti in causa, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, in riforma della decisione impugnata, accoglie sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, respinge il ricorso introduttivo di primo grado. Dispone la compensazione, tra tutte le parti in causa, delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GE MIRABELLI VI SALVUCCI